La Perizia Elettronica
Tagete 4-2006
ABSTRACT
The author discusses the structural elements that a medico-legal report should have. For example the forensic physician should use a plain
language, to let everyone understand the meaning and the conclusions, like lawyers, insurance experts and most of all, the person who requested his work. The author shows the model of report that the Medexpert
Company elaborated, an electric model that has a lot of advantages. At last the author presents the results of a study group, which intend was to concert rules for the costs of the physical therapies. The group,
constituted by medico-legal experts and physical physiotherapist, has
clarified what are the therapies indicated for the different pathologies, how many session are requested, after how many days from the trauma they should be performed, based on scientific evidences.
La perizia: …come eravamo
La medicina “peritale” è nata in epoche remote: i medici venivano invitati da pubbliche autorità e sotto il vincolo del giuramento ad esprimere un parere su aspetti tecnici riguardanti persone viventi o decedute.
Risale al 3000 a.C., attraverso papiri, la notizia del primo esperto medico-legale che la storia ricordi: si tratta di Imhotep, giudice e medico di corte del re Zoser.
Il ricorso ad esperti per valutare reati di danno alla persona compare nel Codice Sumerico di Ur-Nammu (2050 a.C.), Nel Codice babilonese di Hammurabi (1728-1686 a.C.), nella legislazione ebraica (12° secolo a.C.), in quella romana, grazie soprattutto agli scritti di Galeno (II secolo d.C.)
Anche il Codice Giustinianeo (524-564 d.C.) prevede il ricorso a medici esperti in caso di controversie legali.
Negli Statuti Comunali delle città medievali l’istituto peritale fu perfezionato: i medici, scelti a sorte,
prestavano giuramento ed esprimevano un giudizio, che veniva siglato da un notaio, in caso di processi per
lesioni personali, morte violenta, sospetti di
avvelenamento ecc. Cominciò a strutturarsi una
categoria specializzata, detta “medici e cerusici delle ferite” che eseguivano autopsie volte ad accertare la causa della morte.
Nei Decretali di papa Gregorio 9°(1234) sono contenute disposizioni sulle procedure peritali nel diritto canonico, mentre nelle Constituziones Augustales di Federico II (1231) e nell’Editto di Filippo il Bello viene sottolineata l’importanza dei periti medici nel diritto penale e civile.
Nel 1532 Carlo V, con la Constitutio criminalis, stabilisce una precisa regolamentazione dell’istituto peritale. Il testo rappresentò per molto temo il punto di riferimento di medicina giudiziaria in ambito penale per la maggior parte dell’Europa. La fine del ‘500 e gli esordi del ‘600 vedono i medici italiani dare una veste sistematica alla Medicina Legale, con G.F.
Ingrassia, G.B. Codronchi e soprattutto con P.
Zacchia che nel 1621, con le Quaestiones
medico-legales, pubblicò un trattato i cui
contenuti furono considerati validi e seguiti in
ambito europeo per circa 2 secoli.
E’ nell’ ‘800 che l’insegnamento della Medicina Legale si diffonde nelle università europee, assumendo un assetto autonomo, organico, scientifico, moderno.
La “perizia” intesa come la formulazione scritta del giudizio del medico esperto ha accompagnato il percorso della Medicina Legale.
Sui testi didattici della materia si evidenziano le regole che debbono essere rispettate riguardo ai contenuti di una perizia.
Per es. su Istituzioni di Medicina Legale di C Puccini le regole da osservare sono:
a)obiettività di giudizio
b)deduzione logica delle conclusioni
c)collegamento dei fatti medici in funzione dei rapporti giuridici che si devono dimostrare
Nulla, però, si dice sui modi di compilazione delle perizie.
E’ esperienza comune trovarsi di fronte a relazioni
esageratamente e inutilmente lunghe, scritte con un linguaggio aulico e retorico a discapito
dell’immediatezza e chiarezza della comprensione.
Un linguaggio che ricalca lo stile degli elaborati giudiziari o degli avvocati.
Ci fa ricordare la frase di manzoniana memoria:
“…che vuol ch’io faccia del suo latinorum ?”, ove il ricorso ad una espressività poco comprensibile
denotava una casta sociale e poneva una distanza invalicabile tra quelli che oggi possiamo definire
professionista e utente.
L’alternativa è ciò che la cultura anglosassone, che prima di noi ha affrontato questo problema, definisce: “plain language”.
Il plain language è il linguaggio che trasmette al lettore informazioni in possesso dello scrittore nel modo più semplice ed efficace
possibile. Privo di complessità non necessarie, è la linea retta che costituisce la via più breve fra due punti: l'emittente e il destinatario del messaggio.
Scrivere in plain language significa individuare tutte e solo le informazioni di cui il lettore ha bisogno, per poi organizzarle ed esporle in modo che abbia buone probabilità di comprenderle.
Idealmente, il lettore dovrebbe riuscire a capire il testo alla prima lettura (M. Cutts, The Plain English Guide, Oxford, Oxford University Press,1995,p.3)
Il plain language è la lingua ordinaria, moderna,che si sforza di
assomigliare a quella usata nella conversazione quotidiana,immune da espressioni gergali, dotte, desuete o rare, e coadiuvato da una impostazione grafica che agevola la lettura.
Put the reader first:
il lettore prima di tutto
Questo slogan sintetizza il principio cardine del plain language.
Chi scrive deve calarsi nei panni di chi legge e adattare quello che deve dire alle sue esigenze e capacità di comprensione.
Che l’oratore debba conformarsi al proprio uditorio l’aveva già raccomandato Aristotele nella Retorica.
Le prime leggi che stabiliscono standard di leggibilità e chiarezza nella documentazione di pertinenza istituzionale
compaiono verso la metà degli anni Settanta, negli USA, a pena di invalidità della stessa.
Nel 1978-79 il presidente Carter decreta che i regolamenti
federali devono essere più semplici e chiari possibile, e nel 1998 Bill Clinton emana una circolare in cui prescrive agli uffici
governativi di usare il plain language nella comunicazione.
Italia
Nel nostro paese, benché Calvino abbia puntato l’indice contro l’antilingua burocratica già nel 1965, le prime azioni concrete tese a promuovere l'uso del plain Italian nella
comunicazione istituzionale sono piuttosto recenti.
Nel 1993, per volontà del ministro Cassese, esce il Codice di stile, seguito, quattro anni dopo, dal Manuale di stile:
due libri, editi dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
contenenti raccomandazioni per rendere più semplici i testi amministrativi.
Nel 2002 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
emanato una “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi”. l E’ il primo atto ufficiale che detta regole per una scrittura amministrativa comprensibile.
In definitiva, non si tratta solo di un problema di linguaggio in senso stretto. Un linguaggio chiaro corrisponde ad una struttura chiara. Riteniamo che oggi sia irrinunciabile
produrre relazioni che abbiano uno stile agile, uno
schema logico e conseguente, di facile comprensione per tutte le figure destinate a prenderne visione: il giudice,
l’avvocato, l’assicuratore, la parte attrice, la parte convenuta.
Crediamo che la produzione di un elaborato di qualità debba oggi rispondere a requisiti standard, che
caratterizzino il livello di professionalità del medico legale.
E’ PER QUESTO CHE ABBIAMO ELABORATO DELLE LINEE GUIDA CHE ACCOMPAGNINO IL NOSTRO LAVORO.
Il Registro dei Medici Esperti
nella Valutazione del Danno alla Persona
Articolo 5 – Caratteristiche della perizia
Il consulente ha il dovere di redigere la sua relazione in modo chiaro e comprensibile nel rispetto delle seguenti caratteristiche e standard qualitativi:
1.Completezza;
2.Rigore metodologico;
3.Rigore scientifico;
4.Consequenzialità logica delle argomentazioni.
Il consulente si pronuncia con assoluta obiettività ed imparzialità. Si basa sull'insieme dei dati di cui dispone per stabilire i fatti.
La procedura di lavoro utilizzata deve poter essere ricostruita, le sue constatazioni provate, le sue conclusioni verificate.
Il consulente medico legale deve adottare sempre la stessa metodologia, la stessa criteriologia, lo stesso metro valutativo, indipendentemente dalla posizione rivestita dal soggetto committente.
MEDEXPERT E
LA PERIZIA ELETTRONICA
PARLARE DI PERIZIA ELETTRONICA OGGI Modello di Perizia
Modello di Perizia Medexpert
Medexpert Modello ANIAModello ANIA
La Perizia elettronica Medexpert è stata usata per l’elaborazione del modello ANIA e sarà alla base di evoluzioni future
LA PERIZIA ELETTRONICA MEDEXPERT
elaborata dal Dr. Cannavò, dal Dr. Mastroroberto e dall’Informatico Velucchi
presso il Ministero dell’Industria
LA CONGRUIT
LA CONGRUIT À À DELLE SPESE MEDICHE DELLE SPESE MEDICHE
OBIETTIVI OBIETTIVI
• Quali sono le strutture sanitarie dove si possono effettuare i trattamenti fisioterapici
• Quali le figure professionali abilitate a prescrivere le terapie riabilitative
• Entro quale fase della malattia traumatica è ragionevole e pertinente vengano effettuate
• Quali terapie possono ritenersi efficaci
• In quante sedute devono essere praticate perché si possa avere un effetto benefico
• Quale è il costo medio per seduta
LE FIGURE PROFESSIONALI ABILITATE LE FIGURE PROFESSIONALI ABILITATE
• il fisiokinesiterapista
• il tecnico fisioterapista della riabilitazione
• il terapista della riabilitazione dell’apparato motore
• il terapista della riabilitazione
• il massofisioterapista
Il recentissimo DDL 6229 del 24/01/06 disciplinerà la materia.
PROGETTO ANTI ABUSIVISMO SIMFIR:
ripristinare la legalità nell’applicazione della medicina fisica e della riabilitazione in ambito ambulatoriale pubblico e privato, sul territorio regionale e nazionale
I TRATTAMENTI SONO RIMBORSABILI SE
I TRATTAMENTI SONO RIMBORSABILI SE … …
• Sono effettuati da figure professionali giuridicamente riconosciute presso studi o strutture autorizzate e/o accreditate all’esercizio della pratica medica
• Sono preceduti da una diagnosi circostanziata da parte del medico. Nel caso in cui la terapia venga effettuata da un massofisioterapista la prescrizione medica deve essere del tutto circostanziata individuando il percorso sanitario riabilitativo le modalità e la durata del ciclo terapeutico
• Le spese di cui si chiede il rimborso devono essere accompagnate da ticket e/o ricevuta fiscale che attestino analiticamente i trattamenti effettuati ed il costo delle singole prestazioni, o in maniera analitica o in forma di compenso orario