• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 87

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 87"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 87

a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini

presentata in data 3 dicembre 2021

______

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo l’alto valore civile e morale dei caduti nell’adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria, intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Patria vittime del dovere.

2. Questa legge è volta a rafforzare, nel rispetto dei principi costituzionali, le misure di assistenza e sostegno, anche non economico, di cui ai commi 563 e 564 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi- nanziaria 2006)), a favore delle vittime del dovere, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vit- tima del dovere, e dei loro familiari, inclusi i fami- liari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

Art. 2

(Giornata regionale in onore delle vittime del dovere)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita una Giornata regionale in onore delle vittime del do- vere, che si celebra ogni anno per ricordare i Ser- vitori della Patria caduti nell’adempimento del do- vere.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di sicurezza, individua la data della Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, promuovendo iniziative idonee a commemorare tale giorno.

Art. 3

(Misure di sostegno alle vittime del dovere)

1. La Regione riconosce, nei limiti dello stan- ziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

2. La Regione riconosce, nei limiti dello stan- ziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, ai figli e agli orfani delle vittime del dovere borse di studio per ciascun anno di scuola prima- ria, secondaria di primo e secondo grado, corso universitario.

3. I benefici economici contemplati da questa legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina gli importi massimi, le modalità, i termini e le condizioni per

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

l’erogazione dei benefici economici di cui a questo articolo.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte a carico della Missione 01 (Servizi Istituzio- nali, generali e di gestione), Programma 05 (Ge- stione dei beni demaniali e patrimoniali), del bilan- cio di previsione 2021/2023.

3. Per gli anni successivi, le spese sono auto- rizzate con leggi regionali di approvazione dei ri- spettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad appor- tare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

Riferimenti

Documenti correlati

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stan- ziamenti annuali di bilancio, in

a) le variazioni di bilancio atte a consentire la contabilizzazione delle risorse risultanti dal rendiconto per l’anno 2013 (avanzo 2013) del Consiglio-Assemblea legislativa,

La Regione Emilia-Romagna intende finanziare l’istituzione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli e nuove case-rifugio per le donne vittime di violenza e per i loro figli

_______.. La Regione, nel rispetto della normativa sta- tale vigente in materia, promuove e sostiene inter- venti di valorizzazione, fruizione, conoscenza e in- formazione

RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE __________.. La Regione tutela i soggetti in condizione di fragilità determinata da neoplasia anche attra-

1444 (Limiti inderogabi- li di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e

__________.. Con questa legge la Regione si propone di monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto