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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 99 del 12 marzo 2021

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AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ARPAL - PUGLIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 99 del 12 marzo 2021

L’anno 2021, addì 12 del mese di Marzo, presso la sede territoriale dell’ARPAL Puglia,

La Dirigente UU.OO. Coordinamento Servizi per l’Impiego ARPAL PUGLIA

dott.ssa Alessandra PANNARIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal dott. Pierpaolo MIGLIETTA, Responsabile ad interim del Coordinamento territoriale dei Servizi per l’impiego dell’ambito provinciale di Brindisi, ivi incluso dell’Ufficio Collocamento Mirato disabili

Visti

▪ l’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

▪ la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, avente ad oggetto “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, che all’art. 7 istituisce l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;

▪ l’art. 6, comma 2, lett. a) della L. R. 29/2018 che assegna l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia), le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla L. 68/99;

▪ lo Statuto dell’ARPAL Puglia approvato con deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 91;

▪ l’Atto di Organizzazione dell’ARPAL Puglia adottato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019 e successivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale del 21 febbraio 2019, n. 318;

▪ gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

▪ l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

▪ l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici; Visto l'Atto Dirigenziale n. 308 del Autorizzazione esonero parziale ex art. 5, comma 3, Legge n. 68/99 e D.M. n. 357/2000.

SANOFI Srl, P. Iva 00832400154, con sede legale in Milano e unità operativa in Brindisi. Periodo daI 01.01.2021 aI 31.12.2021 per n. 2 unità.

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20 marzo 2019 della Regione Puglia – Sezione Personale e Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego all'ARPAL PUGLIA;

Visti inoltre

▪ la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed, in particolare, l’art. 5 comma 3, dove si stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, su loro richiesta, essere esonerati dall’obbligo dell’assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di cui all’art. 14 della medesima legge, un contributo esonerativo nella misura di € 30,64 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato;

▪ la Legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, art. 48, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della L. 68/99, istituisce il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;

▪ il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68” che stabilisce che il competente servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività; c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

▪ quanto previsto dallo stesso Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 che, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, consente al servizio competente di poter autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;

▪ il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 di adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previste per l'esonero parziale di cui trattasi;

▪ Visto, infine, il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”;

Dato atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 20 settembre 2019, l’Arpal Puglia ha adottato le “Linee guida operative per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'impiego e degli Uffici territoriali delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della l. 68/99”;

Dato atto inoltre che, in attuazione dell’art. 1, commi 793 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 10, comma 7, della Legge regionale n. 29/2018, a decorrere dal 1 luglio 2018, la Regione Puglia è subentrata nella gestione diretta delle funzioni inerenti il mercato del lavoro, prevedendo l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) che esercita le proprie funzioni a far data da 07.03.2019, giusta Deliberazione della Giunta del 7 marzo 2019, n. 409;

Richiamati:

▪ gli Atti dirigenziali n. 481 del 01/12/2020 di affidamento dell'incarico Dirigenziale della direzione territoriale dell’unità operativa “Coordinamento servizi per l’impiego” dell’’ambito di Brindisi- Taranto e, ad interim, degli ambiti territoriali Bari-Bat, Lecce e Foggia, alla Dott.ssa Alessandra Pannaria;

▪ l'Atto dirigenziale n. 57 del 20 maggio 2019 di conferimento degli incarichi di P.O. dell’ARPAL Puglia;

▪ l’Atto dirigenziale n. 138 del 21 ottobre 2019 con cui sono state conferite ai titolari di P.O. alcune deleghe di competenza dirigenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1 bis del d.lgs.

165/2001 e dell’art. 5, comma 1 della L. 241/1990;

▪ l’Atto Dirigenziale n. 286 del 1 settembre 2020 della Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego dell’Arpal Puglia con il quale è stata attribuita al dott. Pierpaolo Miglietta la delega di funzioni e di firma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in

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qualità di responsabile del coordinamento territoriale servizi per l’impiego - ambito provinciale di Brindisi, ivi incluso dell’Ufficio collocamento mirato disabili;

Considerato che

▪ con istanza formulata in data 11/03/2020, la società Sanofi S.r.l., avente P. Iva 00832400154, con sede legale Milano e unità operativa in Brindisi, ha richiesto al competente Ufficio dell’Ambito provinciale di Brindisi l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale di cui al richiamato art. 5, comma 3, Legge 68/99 per n. 2 (due) unità lavorative, ossia per un totale rientrante nell’ambito del 40% degli obblighi su base provinciale, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

Considerato inoltre che

▪ la richiesta dell’esonero parziale formulata risulta motivata dal sussistere delle condizioni previste dal comma 1, art. 3, D.M. n. 357/2000, nonché dalla assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;

▪ dalla documentazione in atti risulta che la società si trova nelle condizioni giuridiche per avanzare richiesta del provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale degli obblighi ex lege 68/99 nella misura richiesta di n. 2 (due) unità lavorative, rientrante nel 40% degli obblighi su base provinciale, poiché esistono le condizioni previste dall’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n.

357;

Ritenuto pertanto necessario concedere l’autorizzazione all’esonero parziale ex art. 5, comma 3 della L.

68/99 alla società Sanofi S.r.l., avente P. Iva 00832400154, con sede legale a Milano e unità operativa in Brindisi (BR), nella misura di n.2 (due) unità lavorative e per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, ossia per 254 giornate lavorative/anno per unità esonerata e per un totale complessivo di n. 508 (cinquecentootto) giornate lavorative, che costituisce il 40% degli obblighi su base provinciale;

Dato atto infine che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Responsabile dei Servizi per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, ivi incluso dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, dott. Pierpaolo MIGLIETTA;

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario approvare il provvedimento di esonero parziale di cui all’art. 5, comma 3, L. 68/99, per n. 2 (due) unità lavorative dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021, ossia per n. 508 (cinquecentootto) giornate lavorative anno 2021, mediante il pagamento del contributo esonerativo determinato nella misura complessiva di Euro 15.565.12 (30,64x254x2), e di disporre l’accertamento in entrata della suddetta somma per il tramite del competente Ufficio regionale.

Tutto ciò premesso

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

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Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Agenzia.

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego

Vista l’istruttoria espletata,

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di prendere atto e confermare quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;

2. di autorizzare l’esonero parziale degli obblighi occupazionali ex art. 5, comma 3, della L. 68/99 alla società Sanofi S.r.l., avente P. Iva 00832400154, con sede legale in Milano e unità operativa in Brindisi, dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e nella misura di n. 2 (due) unità lavorative, ossia per 254 giornate lavorative/anno per unità esonerata e per un totale complessivo di n. 508 (cinquecentootto) giornate lavorative, rientrante nell’ambito del 40% degli obblighi su base provinciale;

3. di dare atto che, ai fini dell’autorizzazione all’esonero parziale ed al conseguente assolvimento degli obblighi occupazionali di cui alla L. 68/99, la società Sanofi S.r.l. dovrà versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 68/99, il contributo esonerativo giornaliero di € 30,64 per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato dal 01.01.2021 al 31.12.2021, ossia per n. 508 (cinquecentootto) giornate lavorative, determinato nella misura complessiva di Euro 15.565,12 (30,64x254x2);

4. dare altresì atto che, il versamento del contributo esonerativo così come determinato, dovrà essere effettuato in due rate semestrali posticipate per l’anno 2021, ciascuna dell’importo di Euro 7.782,56 con scadenze fissate al 16 luglio 2021 ed al 16 gennaio 2022, mediante bonifico bancario intestato a REGIONE PUGLIA – cod IBAN: 1T51C0306904013100000046029 - avendo cura di specificare la seguente causale del versamento “P.Iva 00832400154 - 1° semestre/2°semetre per l’annualità 2021 - Contributo esonerativo ex art. 5, comma 3, L. 68/99 per n. 2 unità lavorative ambito provinciale di Brindisi”;

5. di stabilire che la succitata società dovrà fornire all’ARPAL PUGLIA - Coordinamento territoriale Servizi per l’impiego - Ambito provinciale di Brindisi, nonchè alla Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Ufficio Politiche Attive per il lavoro, prova dell’avvenuto versamento tramite notifica contestuale ai seguenti indirizzi:

- arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it;

- collocamentomirato.brindisi@ pec.rupar.puglia.it;

- ufficio.politicheattive@ pec.rupar.puglia.it;

6. di disporre sin da ora che, in caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo dovuto entro e non oltre le scadenze sopra riportate (16 luglio 2021 e 16 gennaio 2022), troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art, 5, comma 5, della Legge n. 68/99, e che, a tal fine, in caso di mancato pagamento, l'ARPAL Puglia comunicherà l'avvenuta apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti della società alla competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Ufficio Politiche Attive per il Lavoro, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;

7. di dare atto che, a seguito della presente autorizzazione dirigenziale, che individua nella Società autorizzata un debitore certo, la Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro - Ufficio Politiche Attive per il Lavoro adotterà una determinazione di accertamento in entrata sui capitoli di bilancio di propria competenza;

8. di notificare a mezzo PEC copia del presente provvedimento alla società richiedente l’esonero parziale, nonché all’Ufficio Collocamento Mirato Disabili della Città Metropolitana di Milano, ai fini degli adempimenti di competenza;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro - Servizio Politiche Attive per il lavoro (ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it) per gli adempimenti di cui al precedente punto 7);

10. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione alla

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Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questa Amministrazione https://arpal.regione.puglia.it/ ai sensi del D.lgs. 33 del 14/03/2013 secondo le modalità ivi previste, e, per gli effetti, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio”;

11. di comunicare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Responsabile dei Servizi per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, dott.

Pierpaolo MIGLIETTA, e che il responsabile del provvedimento è la Dirigente delle UU.OO.

Coordinamento dei Servizi per l’impiego dell’ARPAL Puglia, dott.ssa Alessandra Pannaria;

12. di dare infine atto che, nonché che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il Responsabile ad interim Ufficio Collocamento Mirato Disabili Ambito territoriale di Brindisi

(dott. Pierpaolo Miglietta)

Il presente provvedimento redatto in un unico originale risulta composto di n. 5 pagine.

Il Dirigente UU.OO. Coordinamento Servizi per l'Impiego (dott.ssa Alessandra Pannaria)

MIGLIETTA PIERPAOLO 12.03.2021 07:51:17 UTC

PANNARIA ALESSANDRA 12.03.2021 08:13:27 UTC

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