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06/05/2019

L'allargamento di competenze rischia di

compromettere un esperimento positivo

di Stefano A. Cerrato

Alcuni anni fa una studiosa statunitense del calibro di Roberta Romano segnalava che l'ineguagliabile appeal del piccolo Stato del Delaware in materia societaria dipendeva non soltanto da una legislazione societaria molto stabile e fortemente board oriented (in Nevada lo è anche di più), ma soprattutto da un sistema giudiziario efficiente formato da giudici esperti e Corti veloci nel risolvere le liti.

I tribunali delle imprese

Competenza e rapidità sono gli assi cartesiani lungo i quali si è sviluppata, anche in Italia, la fortunata esperienza dei Tribunali delle imprese. Nati nel 2003 come sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale con l'obiettivo di offrire agli operatori una classe di magistrati dotati di alta professionalità e dedicati prioritariamente (se non in esclusiva) alla trattazione di liti di grande valore economico e ad elevato tasso di tecnicismo che esigevano risposta in tempi brevissimi, nel 2012 hanno visto ampliare il loro numero (da dodici a ventidue) ed il perimetro delle loro competenze ad includere una estesa fetta di liti societarie, la materia degli appalti e la concorrenza.

L’impatto della class action

Esperimento riuscito, viene da dire leggendo i dati e i trend storici rielaborati ma nubi minacciose si addensano all'orizzonte. Il 19 aprile 2020 entrerà infatti in vigore la legge n. 31/2019 di disciplina della nuova class action italiana, che viene affidata interamente ai Tribunali delle imprese i quali, dunque, si troveranno a far fronte ad un carico non irrilevante di processi complessi e soprattutto aventi ad oggetto controversie anche molto distanti dalle aree di specializzazione nelle quali oggi operano (l'azione di classe può essere infatti esperita per tutelare genericamente “diritti individuali omogenei” di chiunque, consumatori e non, lesi da condotte di terzi, imprese private o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità).

La scelta di concentrare nei Tribunali delle imprese le azioni di classe non era presente nei disegni di legge presentati nella legislatura precedente e non viene spiegata nella relazione illustrativa alla legge 31/2019: la sensazione è che l'ansia di offrire a soggetti (ritenuti) deboli uno strumento di tutela efficace abbia indotto ad agganciare questa nuova disciplina a quella parte del sistema giustizia che oggi funziona meglio, senza però considerare il rischio di distogliere i Tribunali delle imprese dalla loro effettiva missione sovraccaricandoli di liti comuni che inevitabilmente faranno allungare i tempi di tutti i giudizi.

Ma la tendenza ad ampliare le competenze dei Tribunali delle imprese pare avere un fascino irresistibile, considerato che anche con il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) il legislatore ne approfitta affidando al presidente della sezione specializzata il compito di designare uno dei tre

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componenti del collegio che viene nominato dall'Ocri in caso di crisi di un'impresa (articolo 17 del Codice della crisi) e liquidarne i compensi (articolo 351) e alla sezione stessa la competenza a disporre, prorogare, revocare o modificare le misure protettive dell'imprenditore in crisi ai sensi del successivo articolo 20, compito che ragionevolmente comporterà l'esigenza di una non superficiale istruttoria da parte dei giudici.

Inoltre, sia pure indirettamente, altre due modifiche paiono in grado di impattare negativamente sui carichi di lavoro dei Tribunali delle imprese: l'estensione della denuncia ex articolo 2409 del codice civile a tutte le Srl anche se prive dell'organo di controllo (articolo 379 del Codice della crisi, che modifica l'articolo 2477 del codice civile) e l'ampliamento del perimetro delle Srl che sono obbligate a nominarlo, considerato che in difetto di nomina dal 16 dicembre 2019 spetterà anche al conservatore del registro delle imprese segnalare l'omissione e chiedere al Tribunale delle imprese che provveda alla nomina ai sensi del quinto comma dell'articolo 2477.

Rischio evitato

Sembra invece che si possa tirare un sospiro di sollievo in relazione al rischio che sui Tribunali delle imprese si riversino tutte le procedure di amministrazione straordinaria e le azioni che da esse derivino (articoli 3 e 13 del Dlgs 270/1999 e articolo 2 del Dl 347/2003), come sembrerebbe prevedere l'art. 27 del Codice della crisi, già in vigore dal 16 marzo 2019: questa norma infatti si riferisce non alla sezione specializzata ma al tribunale ove essa abbia sede e sembra che fra i diversi Tribunali delle imprese si stia consolidando la (preferibile) interpretazione che la norma disciplini una competenza solo territoriale e non funzionalmente collegata alla sezione specializzata.

Il rischio di tramutare i Tribunali delle imprese da sezioni specializzate a giudici generalisti resta però concreto e c'è da augurarsi che sia arginato in modo fermo: rapidità nelle decisioni e specializzazione dei giudici sono qualità imprescindibili per rendere il nostro Paese competitivo e concorrenziale nel panorama imprenditoriale internazionale.

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