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208-214 Oggetto del rapporto obbligatorio Obbligazioni naturali

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Academic year: 2021

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(1)

Prof. Marcello D’Ambrosio

Corso di Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Rapporto obbligatorio (Oggetto)

Obbligazioni naturali

(2)

OGGETTO DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO

2)  Teoria personalistica: è la stessa prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore.

→ si rivaluta il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio

1)  Teorie patrimoniali: Oggetto dell’obbligazione non è la prestazione (comportamento del debitore), in quanto

incoercibile, bensì il bene dovuto (artt. 2930, 2910 c.c.) → sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore

→ l'attenzione si concentra sul patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.)

→ art. 1174 c.c. = la prestazione è l'oggetto dell'obbligazione. due orientamenti:

(3)

OGGETTO DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO

Il "bene", che nel concreto rapporto, attua

l'interesse del creditore non deve essere

confuso con lo strumento messo a disposizione

del creditore per conseguirlo

→ profilo teleologico vs. struttura del

potere

Critica

Con riguardo alla struttura del potere, il creditore

ha il potere di esigere la prestazione

(comportamento) dal debitore. La prestazione,

quindi, costituisce l'oggetto del rapporto

o b b l i g a t o r i o , r a p p o r t o n o r m a l m e n t e

caratterizzato dall'intermediazione dell'altrui

prestazione.

(4)

COMPLESSITÀ DELLE SITUAZIONI

CREDITORIE E DEBITORIE

a) la situazione creditoria

è qualificata attiva ed è

costituita esclusivamente da

poteri, pretese, aspettative, ecc.

a) la situazione debitoria

è qualificata passiva ed è

costituita esclusivamente da

d o v e r i , o b b l i g h i , o n e r i ,

soggezioni.

N

e

l

l

a

p r o s p e t t i v a

tradizionale:

(5)

COMPLESSITÀ DELLE SITUAZIONI

CREDITORIE E DEBITORIE

Complessità delle situazioni soggettive → inconfigurabile una

situazione esclusivamente attiva o passiva.

Es. Le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost., principio di solidarietà) → particolari doveri e

obblighi di comportamento tanto sulla posizione debitoria quanto su

quella creditoria. Tra questi:

a)  obblighi di avviso → dovere reciproco di informazione tempestiva

b)  doveri di protezione → preservare la sfera giuridica delle parti (intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della prestazione

(6)

OBBLIGAZIONI NATURALI

Tradizionalmente le obbligazioni naturali si definiscono quali

rapporti (obbligatori) fondati esclusivamente su doveri

morali e sociali per i quali, di conseguenza, è esclusa la

coercibilità, in contrapposizione ai rapporti obbligatori civili.

Il titolare della situazione naturale creditoria non può esigere

l'esecuzione della prestazione dal titolare della situazione

naturale debitoria e, per l'ipotesi di inadempimento, non è

assistito da azioni giudiziarie.

(7)

OBBLIGAZIONI NATURALI

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato

spontaneamente prestato dal debitore naturale in

esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la

prestazione sia stata eseguita da un incapace (c.d. soluti

retentio).

Disciplina (art. 2034 c.c.)

Rilevanza giuridica: il sistema giuridico è interessato ad una concreta

attuazione dei doveri morali e sociali sì che essi ricevono una valutazione positiva da parte dell'ordinamento.

La considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da valida ragione giustificativa dello spostamento

(8)

OBBLIGAZIONI NATURALI

a)  Spontaneità dell'adempimento → ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo.

b)  Capacità del solvens (debitore naturale): capacità naturale (art.

428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di agire → natura

negoziale dell'atto di adempimento di un'obbligazione naturale Presupposti per l’irripetibilità

L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di

liberalità:

Ø l'adempimento dell'obbligazione naturale è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus solvendi);

Ø gli atti di liberalità sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi, cfr. art. 769 c.c.), sono espressione di libertà negoziale.

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