Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio (Oggetto)
Obbligazioni naturali
OGGETTO DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
2) Teoria personalistica: è la stessa prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore.
→ si rivaluta il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio
1) Teorie patrimoniali: Oggetto dell’obbligazione non è la prestazione (comportamento del debitore), in quanto
incoercibile, bensì il bene dovuto (artt. 2930, 2910 c.c.) → sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore
→ l'attenzione si concentra sul patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.)
→ art. 1174 c.c. = la prestazione è l'oggetto dell'obbligazione. due orientamenti:
OGGETTO DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
Il "bene", che nel concreto rapporto, attua
l'interesse del creditore non deve essere
confuso con lo strumento messo a disposizione
del creditore per conseguirlo
→ profilo teleologico vs. struttura del
potere
Critica
Con riguardo alla struttura del potere, il creditore
ha il potere di esigere la prestazione
(comportamento) dal debitore. La prestazione,
quindi, costituisce l'oggetto del rapporto
o b b l i g a t o r i o , r a p p o r t o n o r m a l m e n t e
caratterizzato dall'intermediazione dell'altrui
prestazione.
COMPLESSITÀ DELLE SITUAZIONI
CREDITORIE E DEBITORIE
a) la situazione creditoria
è qualificata attiva ed è
costituita esclusivamente da
poteri, pretese, aspettative, ecc.
a) la situazione debitoria
è qualificata passiva ed è
costituita esclusivamente da
d o v e r i , o b b l i g h i , o n e r i ,
soggezioni.
N
e
l
l
a
p r o s p e t t i v a
tradizionale:
COMPLESSITÀ DELLE SITUAZIONI
CREDITORIE E DEBITORIE
Complessità delle situazioni soggettive → inconfigurabile una
situazione esclusivamente attiva o passiva.
Es. Le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost., principio di solidarietà) → particolari doveri e
obblighi di comportamento tanto sulla posizione debitoria quanto su
quella creditoria. Tra questi:
a) obblighi di avviso → dovere reciproco di informazione tempestiva
b) doveri di protezione → preservare la sfera giuridica delle parti (intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della prestazione
OBBLIGAZIONI NATURALI
Tradizionalmente le obbligazioni naturali si definiscono quali
rapporti (obbligatori) fondati esclusivamente su doveri
morali e sociali per i quali, di conseguenza, è esclusa la
coercibilità, in contrapposizione ai rapporti obbligatori civili.
Il titolare della situazione naturale creditoria non può esigere
l'esecuzione della prestazione dal titolare della situazione
naturale debitoria e, per l'ipotesi di inadempimento, non è
assistito da azioni giudiziarie.
OBBLIGAZIONI NATURALI
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato
spontaneamente prestato dal debitore naturale in
esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace (c.d. soluti
retentio).
Disciplina (art. 2034 c.c.)
Rilevanza giuridica: il sistema giuridico è interessato ad una concreta
attuazione dei doveri morali e sociali sì che essi ricevono una valutazione positiva da parte dell'ordinamento.
La considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da valida ragione giustificativa dello spostamento
OBBLIGAZIONI NATURALI
a) Spontaneità dell'adempimento → ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo.
b) Capacità del solvens (debitore naturale): capacità naturale (art.
428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di agire → natura
negoziale dell'atto di adempimento di un'obbligazione naturale Presupposti per l’irripetibilità
L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di
liberalità:
Ø l'adempimento dell'obbligazione naturale è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus solvendi);
Ø gli atti di liberalità sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi, cfr. art. 769 c.c.), sono espressione di libertà negoziale.