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LA SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

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LA SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DEI PRINCIPI

COSTITUZIONALI

La prima cosa da capire sul tema della responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro che la disciplina legislativa vuole tutelare, consiste nel capire quali sono gli interessi ed i beni giuridici sottesi allo svolgimento di un’attività lavorativa.

La risposta è molto complessa. Com’è noto, l’evoluzione dello Stato moderno nel corso del XX secolo, legata alla progressiva estensione del suffragio elettorale, ha dato inizio ad un nuovo costituzionalismo democratico1, costruito sulla centralità della persona2 che diventa destinataria di diritti intangibili a prescindere dalla classe sociale, dalla comunità di appartenenza, dalle tradizioni o dai costumi della società3.

In particolare, l’art. 1 Cost. pone il lavoro come presupposto fondante della Repubblica Italiana, riconoscendola come promotrice delle condizioni che rendano effettivo tale diritto, consentendo la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.); il lavoro, in base all’art. 4 Cost. non è solo un diritto ma anche un dovere che chiama i cittadini a concorrere al progresso materiale o spirituale della società.4

L’art. 35 Cost. prevede che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni perseguendo la cura della formazione, dell’elevazione professionale dei lavoratori, la promozione degli accordi internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro; l’art. 46 Cost. riconosce il diritto del lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dando seguito ad una riserva di legge che dovrebbe stabilirne le modalità.

Al contempo l’unico diritto che la Costituzione definisce espressamente come fondamentale è il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.5, che la giurisprudenza costituzionale ha definito “ primario ed assoluto” sia come diritto dell’individuo, che come “diritto sociale, caratterizzante la forma di Stato sociale disegnata dalla Costituzione […] pienamente operante anche nei rapporti tra privati, da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione”6.

1 RUOTOLO M., Diritti e libertà, in Lineamenti di diritto pubblico, a cura di MODUGNO F. Torino, 2008, 535 ss.

2

HABERLE P., Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, trad. it. a cura di RIDOLA P., Roma, 1993, 51 ss.

3 RIDOLA P., Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti costituzionali, a cura di NANIA

R. – RIDOLA P., II, Torino, 2006, 62;

4 PERSIANI M. – PROIA G., Nozioni e fonti del diritto del lavoro, in Diritto del lavoro, Padova, 2008; 5

LUCIANI M., Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. E soc., 1980, 769 ss.

(2)

In questo contesto, si inserisce il riconoscimento di ulteriori diritti che valorizzano il lavoro e la salute intesi in senso classico: il diritto di libertà (art. 13 Cost. ), come diritto fondamentalissimo7, inteso non più esclusivamente come libertà fisica ma anche come libertà psicofisica, che reclama tutela anche della dimensione interiore dell’individuo; ed il diritto alla salubrità dell’ambiente8 (art. 9 Cost.), la cui tutela riguarda non solo il paesaggio ma anche il sistema ecologico e costituisce un valore primario, al pari del diritto di salute, configurabile sia come un diritto soggettivo che come un interesse della collettività9.

Il quadro è completato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che prevede in modo più puntuale e diretto rispetto alla nostra Costituzione: il diritto dei lavoratori all’informazione ed alla consultazione nell’ambito dell’impresa (art. 27 Cost. ) e soprattutto il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31 Cost. ), nonché il diritto dei giovani a vedersi riconosciute condizioni di lavoro appropriate alla loro età, volte alla protezione della sicurezza, della salute e dello sviluppo fisico, mentale, morale e sociale (art. 34 Cost.)10.

Da tutte queste disposizioni deriva un vincolo per il legislatore ordinario di predisporre norme giuridiche, anche a carattere sanzionatorio, idonee ad assicurare che le attività lavorative siano svolte in condizioni di igiene e sicurezza, nella salute psicofisica del lavoratore11. Non limitandosi a riconoscere al lavoratore una mera libertà negativa ma legittimando interventi attivi dello Stato diretti a garantire l’esercizio del diritto come un mezzo necessario per il progresso materiale e

spirituale della società12.

E allora, l’art. 41 commi 2 e 3 Cost. è il fondamento del diritto penale del lavoro, ma non come limite, bensì come obiettivo di tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana che la tipica condizione di subordinazione del lavoratore può mettere a rischio.

La premessa può aiutare a comprendere la struttura e la ratio che caratterizza la disciplina in tema di salute e sicurezza sul lavoro, raccolta e coordinata nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in combinato disposto con il D. Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 ed a predisporre un sistema articolato di tutela penale che riguarda sia le persone fisiche che gli enti collettivi.

Nella disciplina della sicurezza sul lavoro la tutela penale è finalizzata ad un obiettivo di

prevenzione più che di repressione mentre il processo sembra modellare la propria funzione

con il proposito di educare ad una nuova cultura d’impresa.

7 MODUGNO F.,I nuovi diritti, .cit., 11 s. 8

COLAPIETRO C., Diritti e libertà, in Linemanti di diritto pubblico, a cura di MODUGNO F., Torino, 2008, 583 ss.

9 Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172

10 COLAPIETRO C., Diritti e libertà, in Lineamenti, cit., 589 ss.

11 PERSIANI M., La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Diritto del lavoro, a cura di

PERSIANI M. – PROIA G., Padova, 2008, 434.

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Tale nuova prospettazione prende le mosse da un rinnovato rapporto tra diritti costituzionali e diritto penale13.

I diritti costituzionali implicano quindi il diritto alla relativa prevenzione statuale, che costituisce un preciso obbligo per l’ordinamento da attuarsi anche attraverso la previsione di sanzioni penali, nei limiti del principio di necessità e del diritto penale14.

Il proposito di questa ricerca è di verificare gli snodi interpretativi di un sistema repressivo complesso, per il quale a fronte del verificarsi di un evento di danno cagionato per colpa consistita nella violazione di regole prevenzionistiche sulla sicurezza del lavoro, sono chiamati a risponderne da un lato la persona fisica destinataria del precetto comportamentale cautelare, dall’altro l’ente collettivo del quale il soggetto era organo apicale o dipendente.

L’efficacia preventiva di un simile sistema, la sua capacità di prevenire il verificarsi di eventi che implichino il sacrificio della salute, della integrità fisica o della vita del lavoratore, non può che risultare direttamente proporzionale alla duttilità degli strumenti normativi repressivi.

Se da un lato, con i vecchi strumenti del diritto penale classico, l’ordinamento interviene indirizzando l’agire delle persone fisiche che operano nel contesto della struttura plurisoggettiva, dall’altro con l’estesa applicabilità alla materia del D. Lgs. 231/2001, si persegue lo scopo di indirizzare la portata general preventiva del sistema punitivo direttamente al “vero responsabile” di quelle scelte di politica aziendale e organizzative che garantiscono o pongono a rischio la salute dei lavoratori.

13

GEMMA G., Diritti costituzionali e diritto penale: un rapporto da ridefinire, in Dir. e soc.,1986, 1290.

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