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Academic year: 2021

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Parte II

2.1 I principi contabili internazionali

L’introduzione degli International Accounting Standards (IAS) nell’ordinamento comunitario ha apportato una serie di modifiche delle informazioni contabili ed extracontabili contenute nel bilancio d’esercizio.

Il passaggio agli IAS rappresenta il “salto di qualità” dell’informativa societaria in Italia, la cui applicazione ha trovato diversi ostacoli.

I principi contabili nazionali sono destinati ad essere man mano sostituiti da principi e norme riconosciute a livello internazionale. Questa transazione è un momento delicato; si tratta di raggiungere la globalizzazione contabile, la quale comporta una serie di rilevanti modifiche anche per le fonti del diritto societario. E’ una realtà che si sta sviluppando progressivamente, e le ragioni alla base della necessità di applicazione di principi contabili a livello internazionale sono da ricercarsi nelle finalità del documento di bilancio stesso.

Il bilancio, infatti, è il documento che contiene le informazioni, raccolte ed elaborate, relative alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, al fine di rappresentarla n maniera veritiera e corretta.

La sua finalità è quella di fornire con chiarezza lo status attuale dell’azienda, tenendo presente ciò che è stato l’andamento passato e indicando l’orientamento futuro dei flussi finanziari e dei cicli economici che caratterizzano l’attività stessa; tutto ciò rispecchiando gli interessi dei soggetti coinvolti, soprattutto la necessità di suoi utilizzatori. Il bilancio, per cui, risulta uno strumento interpretativo non sostituibile nel processo decisionale di tipo economico.

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Questo obiettivo dei bilanci è divenuto sempre più difficile da raggiungere come conseguenza dell’introduzione di strumenti finanziari sempre più complessi e difficilmente comprensibili da parte di lettori che non abbiano una preparazione specifica.

La non confrontabilità dei bilanci redatti in base a principi molto diversi creava diverse problematiche che con lo svilupparsi della globalizzazione ed evoluzione dei mercati finanziari diventavano via via più significative, soprattutto nei casi per esempio di consolidamento di gruppi con società sparse in diversi paesi. L’esistenza di un elevato numero di insiemi di principi contabili nazionali, ognuno di essi differente dagli altri spesso in modo significativo, impone un costo inaccettabile ai mercati dei capitali. Le imprese che intendono raccogliere capitali in differenti mercati, infatti, dovendo adottare standard multipli devono sostenere alcuni di questi costi, insieme al costo più importante, ovvero il sistematico incremento del costo del capitale.

I mercati chiedono un premio per incertezza; incertezza alimentata dall’esistenza di multipli e a volte sconosciuti principi contabili utilizzati per predisporre le informazioni che fanno salire il costo dei capitali. Si presentano situazioni nelle quali la mancanza di fiducia nelle informazioni fornite dai bilanci spinge gli investitori ad abbandonare i mercati o porta alla cattiva allocazione dei capitali sul mercato.

A tutto ciò si aggiunge la possibilità in cui un principio contabile severo potrebbe mettere in una situazione di svantaggio competitivo le imprese locali rispetto a quelle che agiscono fuori dalla loro giurisdizione.

L’adozione dei principi contabili internazionali ha determinato quindi non solo un’ottimizzazione informativa sia a livello quantitativo che qualitativo dei bilanci, ma anche può permettere ai mercati finanziari di allocare nel modo migliore i mezzi finanziari alle imprese.

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Con il regolamento comunitario 1606/2002 del 19 luglio 2002, regolamento redatto al fine di eliminare i conflitti tra direttive e IAS e aggiornare la struttura delle direttive contabili, i bilanci consolidati delle società quotate sui mercati regolamentati europei dovranno essere redatti secondo i nuovi principi contabili internazionali dal 1 gennaio 2005, e gli stati che fanno parte dell’Unione Europea hanno avuto la facoltà di estendere l’utilizzo dagli IFRS anche ai bilanci d’esercizio delle società quotate e ai bilanci consolidati e d’esercizio delle società non quotate.

2.1.1 Conformità alle direttive

Le direttive contabili europee sono state approvate oltre venti anni fa, da qui nasce l’esigenza di una loro modernizzazione.

Nonostante l’applicazione dei principi internazionali, le direttive conserveranno un ruolo importante nel diritto societario europeo: infatti per le società quotate costituiscono comunque un quadro di riferimento di cui tenere conto, mentre per le società non quotate che non applicheranno gli IFRS, manterranno il ruolo di legislazione contabile di base.

I due motivi principali che hanno mosso a favore della modernizzazione sono: 1. anzianità delle direttive, poiché nonostante l’evoluzione dei concetti

contabili e delle pratiche consentite, queste non sono state modificate per molti anni dopo la loro adozione. Le leggi e i principi contabili attualmente in vigore nell’Unione Europea si fondano essenzialmente sulle seguenti direttive: - la quarta direttiva del Consiglio del 1978 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei conti annuali delle società; - la settima direttiva del Consiglio del 1983 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei bilanci consolidati; - la direttiva del Consiglio del 1986 che

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tratta le questioni contabili proprie delle banche e delle altre istituzioni finanziarie ; la direttiva del consiglio del 1991 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei bilanci annuali e consolidati delle compagnie di assicurazione.

2. Incompatibilità con i principi contabili, poiché le direttive devono garantire la parità di trattamento tra le imprese che non applicano i principi internazionali e quelle che li applicano, uguaglianza che faciliterà le future transizioni da parte delle società che chiederanno l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.

L’unione Europea ha sostituito la quarta e la settima direttive europee sui bilanci d’esercizio e consolidati con la nuova direttiva 2013/43/UE del 26 giugno 2013, che dovrà essere adottata dagli stati membri entro il 20 luglio 2015. Le novità più rilevanti contenute nella direttiva sono le seguenti:

 Suddivisione delle imprese in cinque categorie: le microimprese, le piccole imprese, medie imprese, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico;

 Alcune novità in tema di principi contabili;

 Possibilità di consolidare gruppi soggetti a direzione unitaria anche in assenza di partecipazione al capitale;

 Obbligo di revisione solo per le imprese medie e grandi e per gli EIP;

 Introduzione della relazione sui pagamenti ai governi per le imprese operanti nei settori dell’industria estrattiva e dell’utilizzo dioaree forestali primarie36.

36 Ipsoa-Francis Lefebvre,2014.

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2.2 IAS/IFRS

IAS, ossia International Accounting Standards, ora rinominati IFRS,

International Financial Reporting Standards, noti come i nuovi principi

contabili internazionali, sono indirizzati a tutte le imprese, senza eccezione alcuna, salvo per le imprese non aventi scopo di lucro. È opinione diffusa che i principi contabili internazionali andranno progressivamente a sostituire le norme in materia di bilancio per ogni tipo di impresa, con particolare riferimento all’interno dell’Unione Europea.

Il problema di compatibilità con la normativa vigente nei vari paesi causato dell’introduzione di questi principi, fa sì che la Commissione Europea ha analizzato le disposizioni delle direttive per accertare quali fra loro sono effettivamente in contrasto, giungendo alla conclusione che molte delle regole IAS/IFRS possono essere recepite negli ordinamenti giuridici dei paesi europei senza eccessive difficoltà. Per quelle disposizioni in palese contrasto verranno emessi emendamenti o integrazioni34.

Il fatto che gli standard siano internazionali aiuta anche a disciplinare l’attività del controllo contabile, facilita la loro applicazione, l’adozione da parte delle autorità e assiste gli analisti e gli investitori nell’indirizzare i capitali verso gli investimenti migliori. Ciò ha comportato la riduzione delle alternative nelle scelte dei criteri di valutazione.

Si tratta di un processo continuo di avvicinamento ai principi contabili internazionali destinati a diventare un linguaggio comune nel contesto delle regole contabili adottate nel nostro paese.

Il motivo per il quale vengono utilizzate due sigle indistintamente per indicare un unico corpo di principi è da ricercarsi nel fatto che gli IAS esprimevano una

34 Giussani A., 2014.

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dimensione prettamente contabile (accounting) su cui erano stati elaborati i principi stessi; con il tempo furono introdotti gli attuali IFRS, principi atti a garantire il trasferimento di informazioni di importante livello qualitativo, a carattere sia contabile che finanziario35.

La buona pratica contabile è sostenuta da tre pilastri:

 La statuizione dei principi contabili stabilisce con chiarezza regole del gioco logicamente coerenti e che abbraccino tutti gli aspetti dell’attività delle imprese in modo da riflettere con ragionevolezza la sottostante realtà economica;

 La prassi e le politiche contabili e di controllo contabile traducono questi principi in bilanci accurati, comprensibili e tempestivi da parte delle singole imprese quotate;

 La struttura normativa legislativa e regolamentare fornisce e mantiene la necessaria disciplina.

La procedura di statuizione dei principi è tale da garantirne la qualità richiesta. L’adozione coerente di principi contabili di alta qualità è un compito difficile o forse impossibile per qualsiasi impresa che proceda da sola. Per questo è necessario l’intervento delle autorità che li rendano obbligatori. La regolamentazione è l’unico mezzo che può imporre i meccanismi che porteranno ad un migliore funzionamento del mercato dei capitali.

Lo IASB ha deciso di evitare di fornire indicazioni troppo dettagliate nei principi contabili, se cosi non fosse una tale impostazione sarebbe controproducente e aiuterebbe coloro che hanno intenzione di trovare il modo di aggirare gli standard anziché coloro che cercano di applicare gli standard per dare informazioni utili. Vi sarebbe la tendenza ad adeguarsi alla lettera della norma, più che allo spirito del principio contabile36.

35 Bianchi L.2004.

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Attualmente i principi contabili adottati sono:

-IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standards; -IFRS 2:Pagamenti basati su azioni;

-IFRS 3:Aggregazioni aziendali; -IFRS 4: Contratti assicurativi;

-IFRS 5: Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

-IFRS 6: Esplorazione e valutazioni delle risorse minerarie; -IFRS 7: Strumenti finanziari: informazioni integrative; -IFRS 8 : Settori operativi;

-IFRS 10: Bilancio consolidato;

-IFRS 11: Accordi a controllo congiunto:

-IFRS 12: Informativa sulle partecipazioni in altre entità; -IFRS 13: Valutazione del fair value.

-IAS 1: Presentazione del bilancio; -IAS 2: Rimanenze;

-IAS 7: Rendiconto finanziario;

-IAS 8: Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; -IAS 10: Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio; -IAS 11: Lavori su ordinazione:

-IAS 12: Imposte sul reddito;

-IAS 16: Immobili, impianti e macchinari; -IAS 17: Leasing;

-IAS 18: Ricavi;

-IAS 19: Benefici per i dipendenti:

-IAS 20: Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica;

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-IAS 21: Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere; -IAS 23: Oneri finanziari;

-IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate; -IAS 26: Rilevazione e rappresentazione in bilancio di fondi pensione; -IAS 27: Bilancio separato;

-IAS 28: Partecipazioni in società collegate e joint venture;

-IAS 29: Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate; -IAS 31: Partecipazioni in joint venture;

-IAS 32: Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio; -IAS 33: Utile per azione;

-IAS 34: Bilanci intermedi;

-IAS 36: Riduzione di valore delle attività;

-IAS 37: Accantonamenti, passività, e attività potenziali; -IAS 38: Attività immateriali;

-IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione; -IAS 40: Investimenti immobiliari;

-IAS 41: Agricoltura37.

È stato predisposto anche un Framework, o quadro di riferimento dei principi contabili internazionali, ossia una raccolta di regole generali per la corretta interpretazione dei principi; una guida per la comprensione e l’applicazione dei principi contabili internazionali esistenti. Tra gli obiettivi del quadro di riferimento vi è inoltre quello di assistere gli IASB e gli organi nazionali che statuiscono i principi contabili nello sviluppo di nuovi principi e nell’attuazione dei progetti di convergenza dei principi nazionali e internazionali.

Il Board ha riconosciuto che in alcuni casi particolari è possibile che si siano manifestate situazioni di conflitto tra il quadro di riferimento ed alcuni principi contabili, ma in tali casi prevale sempre il principio contabile internazionale.

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Il quadro di riferimento è diviso in quattro parti principali:

 Obiettivo di bilancio;

 Caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle informazioni contenute nel bilancio;

 Definizione, contabilizzazione e valutazione degli elementi che costituiscono i prospetti contabili;

 Concetti di capitale e conservazione del capitale38.

Gli assunti seguiti corrispondono alle fondamenta della redazione del bilancio, quindi ci si riferisce alla competenza economica delle poste rilevate e la prospettiva di funzionamento dell’azienda (continuità aziendale); evidenziando anche le caratteristiche qualitative che l’informazione resa in bilancio dovrebbe presentare:  significatività;  comprensibilità;  attendibilità;  comparabilità;  prudenza;  neutralità39. 38 Ipsoa-Francis Lefebvre, 2014. 39 Bianchi L. 2004.

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2.3 La situazione italiana

In Italia, nonostante vi siano stati diversi tentativi da parte del legislatore per l’introduzione dell’applicazione dei principi contabili internazionali, non si è mai intrapreso concretamente alcun passo.

L’art. 117 D.Lgs. 58/98 prevedeva che il Ministro di grazia e di giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individuasse, tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dell’Unione Europea, quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari.

La norma non ha avuto pratica attuazione.

Si ha un primo cambiamento verso la modernizzazione, insieme alla legge comunitaria 306/2003 tramite la quale è stata introdotta una delega al governo per estendere la facoltà di applicazione degli IAS/IFRS anche a società diverse da quelle indicate dall’Unione Europea mediante un decreto legislativo40

.

La delega è stata esercitata con il D.Lgs. 38 /2005, il cui contenuto è esposto nella tabella sottostante:

CONSOLIDATO INDIVIDUALE

a) Società quotate Obbligo Obbligo

b) Società emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

Obbligo Obbligo

40 L. comunitaria 3062003, articolo 25.

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c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, finanziarie, Sim,

Sgr, istituti di moneta elettronica Obbligo Obbligo d1) Assicurazioni quotate Obbligo Obbligo/divieto se presenta il consolidato d2) Assicurazioni non

quotate Obbligo Divieto

e) Società controllate,collegate e j.v. di società sub a),b),c)

e d)

Facoltà Facoltà

f1) Società che redigono

il consolidato Facoltà Facoltà

f2) Controllate, collegate e j.v. incluse nel

consolidato sub f1)redatto secondo IFRS

Non applicabile Facoltà

g) Altre società diverse delle precedenti e che

non possiedono i requisiti per la redazioni

del bilancio abbreviato

Non applicabile

Facoltà futura, a partire dall’esercizio individuato con apposito

decreto Altre che possiedono i

requisiti per la redazione del bilancio abbreviato

Divieto divieto

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Il governo italiano quindi si trovava di fronte ad una scelta: adottare gli IAS soltanto per i bilanci consolidati di società quotate oppure estendendo il numero dei soggetti interessati dalla nuova normativa attuando l’esercizio della delega. A svincolare la decisione, a favore della prima opzione, entrarono in gioco diverse motivazioni, prima fra tutte l’assenza di un coordinamento tra i principi internazionali e l’attuale normativa tributaria, fiscale e fallimentare.

La delega quindi è stata varata e dal 2005 gli IAS/IFRS sono i principi base per la redazione dei bilanci delle maggiori aziende italiane, quindi le società quotate, le società con strumenti finanziari diffusi, le banche, le società assicurative quotate e non ed gli enti finanziari soggetti a vigilanza sono le parti interessate. Dal 2005 in caso di bilancio consolidato vige l’obbligo di applicazione dei principi internazionali, mentre per i bilanci individuali dal 2006, con concessione della facoltà di anticipare l’applicazione al 200541.

L’esclusione dall’applicazione degli IAS è prevista per le società di assicurazione, quotate o meno, in caso di bilancio individuale; mentre è prevista l’inapplicabilità per le società considerate minori42 e per quelle non consolidate

da società che redigono bilanci consolidati.

La Direttiva Europea 2003/51/CEE del 18 giugno 2003, più nota come direttiva di modernizzazione, introduce rilevanti novità nella forma e nel contenuto del bilancio. I punti cardine sono quattro:

a) garantire la compatibilità tra gli IAS/IFRS e la normativa Europea; b) assicurare la preminenza della sostanza sulla forma;

c) introdurre per determinare voci la valutazione secondo il fair value;

d) prevedere; in materia di bilanci, prospetti basati su principi diversi da quelli finora consentiti.

Grazie alle possibilità previste dalla normativa, l’applicazione degli IAS/IFRS dovrebbe risultare semplificata e le eventuali future modifiche ai principi non

41 Quagli A., 2010.

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dovrebbero creare difficoltà vista l’elasticità mantenuta dalla nuova disciplina e la scelta del legislatore di garantire maggiore flessibilità.

L’adeguamento ai principi contabili internazionali delle direttive europee rappresenta un certificato di equità per il pubblico, evitando il sorgere di discrasie tra imprese obbligate e non al passaggio agli IAS: tutte le società saranno obbligate perciò a seguire un orientamento comune, principi contabili internazionali obbligatori o meno43.

2.3.1 Confronto tra IFRS e principi contabili nazionali

I principi contabili nazionali e la legislazione italiana non contengono un documento che descriva in modo completo ed esaustivo i concetti di base oggetto del quadro sistematico IASB. Alcuni concetti come quello della prudenza, della rappresentazione veritiera e corretta, della continuità aziendale e della competenza sono contenuti nel codice civile negli art. 2423 e 2423-bis.

Molti altri concetti, soprattutto quelli contenuti nella parte sulle caratteristiche qualitative dell’informazione finanziaria sono trattati dal documento n. 11 <<Bilancio d’esercizio finalità e postulati>> dei principi contabili OIC.

Non esiste invece nessuna fonte ufficiale che definisca i concetti di attività, passività, componenti positivi o negativi del reddito, costi, ricavi, spese, utile e perdita. Tuttavia, nonostante la mancanza di autorevoli fonti primarie, la dottrina e la prassi generalizzata utilizzano concetti simili a quelli definiti nel quadro sistematico.

43Portalupi A..

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2.4 L’informativa settoriale in base ai principi contabili internazionali

La collaborazione tra IASB e FASB (Financial Accounting Standards Board), ha portato all’entrata in vigore di nuovi principi internazionali, fra i quali l’IFRS 8 “Settori operativi”, il quale sostituisce il precedente principio, lo IAS 14 “Informativa di settore”, rappresentante la normativa di riferimento per quanto riguarda il contenuto informativo minimo che le entità sono tenute a fornire in tema di informativa settoriale. Nelle imprese in generale e, più in particolare, nei gruppi multi business l’analisi dei valori per aree strategiche d’affari è particolarmente rilevante44.

Il FASB è l’organismo statunitense che ha, principalmente, poteri regolamentari in ambito contabile, poiché emana con regolarità i principi che le imprese statunitensi sono tenute a osservare nel redigere il bilancio di esercizio.

La raccolta organica dei principi emanati dal FASB, chiamata US GAAP (United States General Accepted Accounting Principles) si contrappone agli IAS/IFRS, emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board) organismo internazionale che ha, in sostanza, gli stessi poteri promulgativi del FASB45.

La Commissione europea,come precedentemente esposto, ha scelto gli IAS/IFRS come riferimento normativo a cui le società operanti in territorio comunitario devono attenersi.

È in corso un ampio dibattito su quale tra i due pacchetti regolamentari sia quello più efficace e trasparente. In generale, si ritiene che i documenti emanati dallo IASB siano basati su principi generali, contrariamente agli US GAAP, ispirati a una regolamentazione rigorosa e dettagliata di casi specifici, nota come rule

based. Ambedue gli approcci presentano alcuni pro e alcuni contro; si sta

attuando un processo di convergenza tra i due con lo scopo di creare un unico sistema di riferimento contabile internazionale.

44 Tettamanzi P. 2008.

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Il bilancio secondo IAS/IFRS è un bilancio con elevato carattere informativo, di conseguenza alcuni specifici principi contabili trattano alcuni argomenti particolari che sono necessari per la qualità dell’informazione. Ci si riferisce in dettaglio alle informazioni relative ai dati di settore, alle entità correlate all’impresa e al gruppo, e le informazioni richieste in merito agli utili spettanti alle azioni in circolazione46.

2.5 IAS 14 “Informativa di settore”

Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) sostituisce il Principio contabile internazionale IAS 14, Comunicazione economico-finanziaria di settore («IAS 14 originario»), il quale era stato approvato dal Board in una versione rivista nella forma nel 1994. I paragrafi 129 e 130 dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività, contengono alcune disposizioni sull’informativa di settore per le perdite per riduzione di valore.

Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1998 o da data successiva.

La finalità del presente Principio è quella di stabilire principi di presentazione del l’informativa economico-finanziaria di settore-informativa relativa ai diversi tipi di prodotti e servizi prodotti dall’impresa e alle diverse aree geografiche in cui opera per aiutare gli utilizzatori del bilancio:

(a) a comprendere meglio i risultati passati dell’impresa; (b) a determinare meglio i rischi e la redditività dell’impresa; e (c) a effettuare giudizi più aggiornati sull’impresa nel suo insieme.

Molte imprese producono gruppi di prodotti e servizi o operano in aree geografiche che sono soggette a indici di redditività, opportunità di sviluppo,

46 Ipsoa-Francis Lefebvre, 2014.

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prospettive future, e rischi diversi. È importante l’informativa sui diversi tipi di prodotti e servizi dell’impresa e delle sue attività in diverse aree geografiche – spesso chiamata informativa di settore – per determinare i rischi e la redditività di una impresa diversificata o multinazionale, ma essa non è ottenibile da dati aggregati. Perciò l’informativa di settore è ampiamente considerata come necessaria per soddisfare le esigenze degli utilizzatori del bilancio.

Le principali modifiche dall’originario IAS 14 sono le seguenti:

1. Lo IAS 14 originario si applicava alle imprese i cui titoli erano negoziati pubblicamente e ad altre entità economiche economicamente rilevanti. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) si applica alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziate pubblicamente, comprese le imprese che stanno per emettere azioni o titoli di debito in un mercato mobiliare pubblico, ma non ad altre entità pur economicamente rilevanti.

2. Lo IAS 14 originario richiedeva che l’informativa fosse presentata per settori merceologici e settori geografici. Esso forniva solo una direttiva generale per identificare i settori merceologici e le aree geografiche. Suggeriva che i raggruppamenti organizzativi interni potessero fornire una base per determinare i settori oggetto di informativa o che l’informativa di settore richiedesse una riclassificazione di dati. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che l’informativa sia presentata per settori di attività e settori geografici. Fornisce una guida più specifica dello IAS 14 originario per identificare i settori di attività e i settori geografici. Richiede che l’impresa guardi alla sua struttura organizzativa interna e al suo sistema di rendicontazione interna per identificare tali settori. Se i settori interni non sono basati né su gruppi di prodotti e servizi correlati né su aree geografiche, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che l’impresa debba considerare il successivo livello inferiore di suddivisione interna per identificare i settori oggetto di informativa.

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3. Lo IAS 14 originario richiedeva che fosse fornita la stessa quantità di informazioni sia per settori merceologici sia geografici. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) prevede che vi sia una base di suddivisione primaria e un’altra secondaria, con una informativa considerevolmente inferiore da illustrare nel settore secondario.

4. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che l’informativa di settore dovesse essere redatta usando i principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d’esercizio. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che siano seguiti gli stessi principi contabili.

5. Lo IAS 14 originario consentiva differenze nella definizione di risultato del settore tra le imprese. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) fornisce una guida più specifica dello IAS 14 originario per le voci specifiche di ricavo e costo da includere o escludere dai ricavi e costi del settore. Conseguentemente, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede una valutazione uniforme del risultato del settore, ma solo nella misura in cui le voci di costo e ricavo possano essere direttamente attribuibili o ragionevolmente ripartibili per settori.

6. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che vi sia «simmetria» nella inclusione di voci nel risultato del settore e nelle attività del settore. Se, per esempio, il risultato del settore riflette l’ammortamento, l’attività relativa deve essere inclusa nelle attività del settore. Lo IAS 14 originario non si pronunciava su tale aspetto.

7. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che i settori considerati troppo piccoli per una separata presentazione potessero essere aggregati o esclusi da tutti i settori oggetto di informativa. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) prevede che i piccoli settori che sono internamente presi in considerazione ma per i quali non è richiesta separata presentazione possono essere aggregati con altri se hanno in comune un sostanziale numero di fattori che definiscono un settore d’attività o un settore geografico, o possono essere aggregati con un rilevante settore simile la cui informativa è presentata internamente se sono soddisfatte specifiche condizioni.

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8. Lo IAS 14 originario non trattava se i settori geografici dovevano essere determinati in base al luogo ove si trovavano i beni dell’impresa (origine delle vendite) o in base al luogo dove i clienti si trovavano (destinazione delle vendite). Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che, qualunque sia la base dei settori geografici dell’impresa, diverse tipologie di dati, se significativamente diversi, debbano essere esposte anche in base a quanto previsto dall’altro criterio. 9. Lo IAS 14 originario richiedeva quattro principali tipologie di informazioni sia per settori merceologici sia per settori geografici:

(a) ricavi o altri proventi operativi, distinguendo tra ricavi da clienti esterni all’impresa e ricavi derivanti da altri settori;

(b) risultato del settore;

(c) attività impiegate per settore;

(d) la base per la determinazione dei prezzi tra settori. Per una base primaria di informativa dell’impresa per settore (settori d’attività o geografici), lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede le medesime quattro tipologie di informazioni e inoltre:

(a) le passività del settore;

(b) il costo di immobili, impianti e macchinari e di attività immateriali acquisite nel periodo;

(c) le svalutazioni e gli ammortamenti;

(d) i costi non monetari diversi da svalutazioni e ammortamenti; e

(e) la quota di utile o perdita netta in una società collegata, joint venture, o altra partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni della società interessata rientrano esclusivamente in quel settore, e il valore della relativa partecipazione.

Per la base dell’informativa secondaria settoriale di impresa, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) elimina la disposizione dello IAS 14 originario in merito al risultato del settore e lo sostituisce con il costo di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali acquisite nel corso dell’esercizio.

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10. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che l’informativa dell’esercizio precedente presentata per fini comparativi dovesse essere rideterminata per un cambiamento rilevante nei principi contabili di settore. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede la rideterminazione a meno che ciò non sia impraticabile.

11. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che se il totale ricavi da clienti esterni per tutti i settori aggregati oggetto di informativa è inferiore al 75% del totale dei ricavi d’impresa, allora devono essere identificati ulteriori settori da presentare fino a che il livello del 75% non sia raggiunto.

12. Lo IAS 14 originario consentiva un metodo di determinazione dei prezzi nei trasferimenti tra i dati di settore da applicare nell’informativa di settore diverso da quello effettivamente usato per determinare i prezzi dei trasferimenti. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che i trasferimenti tra settori siano misurati in base a ciò che l’impresa applica nella pratica per determinare i prezzi dei trasferimenti.

13. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede una informativa sui ricavi per ciascun settore che non si ritiene oggetto di informativa, perché la maggior parte dei suoi ricavi dipende da vendite ad altri settori, solo se tale settore ha ricavi da vendite a clienti esterni pari al 10% o oltre del totale dei ricavi dell’impresa. Lo IAS 14 originario non prevedeva alcuna disposizione simile.

2.6 IFRS 8 “Segmenti operativi”

L’IFRS 8 stabilisce i principi di presentazione dell’informativa economico-finanziaria di settore, l’informativa relativa ai diversi tipi di prodotti e servizi offerti dall’impresa e alle diverse aree geografiche in cui opera, per aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere meglio i risultati passati dell’impresa; a

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determinare meglio i rischi e la redditività dell’impresa, a esprimere giudizi più aggiornati sull’impresa nel suo insieme47.

La disponibilità di informazioni settoriali è essenziale per le decisioni strategiche, e l’IFRS 8 specifica il modo in cui un’entità deve presentare nei bilanci annuali l’informativa relativa ai proprio settori operativi e, come conseguente modifica allo IAS 34 Bilanci intermedi, stabilisce che un’entità debba presentare le informazioni salienti relative ai propri settori operativi nei bilanci intermedi. Questo principio si applica obbligatoriamente al bilancio di un gruppo avente una capogruppo i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico o che deposita il proprio bilancio o il cui deposito è in corso presso una Commissione per la Borsa valori o presso un altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.

Tutte le altre entità non devono presentare obbligatoriamente le informazioni settoriali: se però decidessero di presentare informazioni di settore devono farlo secondo le disposizioni dell’IFRS 8, altrimenti queste informazioni non possono essere definite <<informazioni di settore>>.

Il primo passo consiste nell’identificazione dei settori operativi, in modo tale da determinare i settori oggetto di informativa, i quali comprendono singoli settori operativi oppure una aggregazione degli stessi sulla base di alcune soglie stabilite dal principio.

La definizione di settore operativo secondo l’IFRS 8 è una componente di un’entità:

-che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi;

-i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati;

-e per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

47 IASB,IAS 14 Segment Reporting”, 1997.

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Un settore può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto alcun ricavo, per esempio in riferimento alle attività in fase di avviamento (start up). Anche le attività in declino oppure in liquidazione possono soddisfare la definizione di settore operativo se sono riviste dal più alto livello decisionale operativo dell’entità. Alcune parti dell’entità non sempre soddisfano la definizione di settore operativo in quanto non in grado di generare ricavi oppure li generano solo incidentalmente, per esempio la direzione centrale o la sede centrale che supporta le funzioni dell’area contabilità, legale, ecc.. nelle quali la generazione di ricavi e il sostenimento di costi è solo causale nello svolgimento delle attività dell’entità.

La funzione di ricerca e sviluppo può essere considerata una settore operativo a condizione che sia predisposto un set di informativa rivisto dal più alto livello decisionale. Sebbene la funzione non generi ricavi, è diversa dalla direzione generale amministrativa che può conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell’entità, in quanto svolge attività che sono componenti integrati del business aziendale.

La definizione di settore operativo richiede che siano disponibili informazioni di bilancio separate. In genere, le informazioni di bilancio devono essere presentate in base allo stesso criterio utilizzato internamente per valutare i risultati dei settori operativi e per decidere in merito alle modalità di allocazione delle risorse tra i settori operativi, se un “ alto livello decisionale ” rivede le informazioni relative ai ricavi solo di una particolare area di attività in molti casi non si riesce a rientrare nella definizione.

Inoltre, uno stato patrimoniale di settore non è sufficiente per concludere che esistano informazioni di bilancio disponibili cosi come richiesto dall’IFRS 8; la disposizione contenuta nel principio è soddisfatta anche solo con l’evidenza di soli risultati operativi come per esempio il margine lordo per linea di produzione.

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Lo standard esplicita che il termine << il più alto livello decisionale operativo di un’entità>> identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell’allocare le risorse ai settori operativi di un’entità e valutarne i risultati e può essere spesso di competenza dell’amministratore delegato, ma potrebbe spettare anche ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri organi.

In alcune giurisdizioni può essere presente un’ulteriore figura, supervisory board, la quale può avere responsabilità di vigilanza sul consiglio di amministrazione, anche se tuttavia è raro che questa figura sia il più alto livello decisionale operativo dell’entità>>, poiché le sole azioni di veto o di approvazione non rappresentano una funzione con la capacità di allocare le risorse e valutare risultati settoriali.

Generalmente un settore operativo ha un manager di settore identificato anche da una funzione non necessariamente da un manager con un titolo specifico; il più alto livello decisionale operativo può essere un manager di settore per alcuni settori operativi. Un unico manager può essere il manager il manager di settore di più settori operativi.

Questa figura risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo con il quale mantiene contatti periodici per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Nel momento in cui le caratteristiche per soddisfare la definizione di settore operativo portano ad identificare più di un gruppo di componenti di un’organizzazione ma vi è un unico gruppo per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest’ultimo gruppo di componenti costituisce il settore operativo.

Le caratteristiche per l’identificazione dei settori operativi possono essere riconducibili a due o più gruppi di componenti coincidenti la cui responsabilità spetta al manager di settore. Tale struttura viene definita come forma di organizzazione a matrice, in quanto per esempio in talune entità alcuni manager di settore sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi a livello mondiale, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche.

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Il più alto livello decisionale operativo, una volta analizzati periodicamente i risultato operativi di entrambi i gruppi di componenti, facendo riferimento al principio base determinerà quale gruppo di componenti individua i vari settori operativi. Nel caso in cui fosse possibile identificare più insiemi di settori, le componenti basate sui prodotti e servizi avrebbero dovuto costituire la base per i settori operativi.

Le strutture organizzative a matrice, comunque, sono comunemente utilizzate per organizzazioni complesse di grandi dimensioni e alcuni studiosi hanno osservato che disporre l’utilizzo delle componenti in base ai prodotti e servizi non fosse coerente con l’approccio manageriale. Il Board ha condiviso questa interpretazione, di conseguenza l’IFRS 8 richiede che l’identificazione dei settori operativi sia effettuata facendo riferimento al principio di base dello standard. La definizione di settori operativi si completa includendo anche i segmenti di un’impresa che vendono principalmente o esclusivamente agli altri settori operativi della stessa se l’impresa è gestita in tal modo.

Le informazioni relative ai segmenti impegnati in ciascuno stadio di produzione sono particolarmente importanti ai fini della comprensione delle imprese integrate verticalmente in determinate attività.

L’IFRS 8 definisce il settore operativo come un componente del gruppo che intraprende attività imprenditoriali generatrici di costi e di ricavi, ma alcune attività aziendali in una struttura integrata verticalmente potrebbe non generare costi e ricavi e tuttavia soddisfare la definizione di settore operativo perché alcune informazioni di bilancio sono riviste periodicamente dal più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati.

Dopo aver identificato i settori operativi l’entità deve identificare quali di essi siano anche settori dei quali dare informazioni nelle note al bilancio. I settori oggetto di informativa potrebbero essere i singoli settori operativi individuati

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oppure un aggregato di settori operativi; l’elemento che che permette di distinguere un settore operativo da un settore che deve essere illustrato nelle note di bilancio è il superamento di alcune soglie quantitative stabilite dallo standard. Le fasi del processo di determinazione dei settori oggetto di informativa sono cinque:

1. identificare i settori operativi;

2. determinare se i settori operativi soddisfano i criteri di aggregazione e in tali casi effettuare le aggregazioni;

3. rivedere i settori operativi identificati ed aggregare gruppi di settori operativi per verificare se superano le soglie quantitative; questi ultimi sono settori oggetto di informativa;

4. per i rimanenti verificare se un qualsiasi settore operativo o un aggregato di settore operativi soddisfa la maggioranza dei criteri di aggregazione previsti dal principio. In caso positivo aggregare tali settori ai settori oggetto di informativa già individuati, o creare nuovi settori oggetto di informativa qualora siano superate le soglie quantitative;

5. accertarsi che i ricavi consolidati dei settori oggetto di informativa sia almeno il 75% del totale dei ricavi consolidati. Tutti gli altri settori operativi che sono rimasti esclusi costituiscono un’altra voce denominata << altri settori >>. In caso contrario devono essere identificati altri settori operativi, anche se non soddisfano le soglie previste, fino a quando è fornita informativa settoriale di bilancio per almeno il 75% dei ricavi consolidati.

Due o più settori possono essere aggregati in un unico settore operativo se l’aggregazione è coerente con il principio base dell’IFRS 8, se i settori hanno caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:

 natura dei prodotti e dei servizi;

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 tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;

 metodi utilizzati per distribuire i proprio prodotti o fornire i proprio servizi;

 natura del contesto normativo, se applicabile.

Di conseguenza, un settore operativo in start-up non potrà mai essere aggregato con un business maturo perché è probabile che i risultati lordi dei settori non sono simili. Tuttavia se le future performance finanziarie attese del settore in star-up convergono e sono attese come similari al business maturo non è escluso che i settori possano essere aggregati, poiché i settori operativi che presentano spesso risultati di bilancio similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche similari.

Per quanto concerne le soglie quantitative, l’IFRS 8 stabilisce che l’entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi di queste soglie:

a) i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti terzi sia le vendite o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10% dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;

b) l’ammontare in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10% del maggiore, in valore assoluto, tra i seguenti importi: l’utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile e la perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;

c) le sue attività sono almeno il 10% delle attività complessive di tutti i settori operativi.

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2.7 Differenze IAS 14 e IFRS 8

Un primo cambiamento realizzato con la sostituzione del principio contabile IAS 14 con il principio contabile IFRS 8 è stata la decisione del Board di modificare l’ approccio di settore merceologico alle informazione integrative di settore dello IAS 14, il quale non solo non forniva le informazioni richieste dagli utilizzatori del bilancio, ma anche in quanto l’indicazione delle informazioni disaggregate dovrebbe essere basata sui settori operativi; mentre le disposizioni dell’IFRS 8 si basano sulle informazioni relative alle componenti dell’entità che la direzione aziendale utilizza per assumere decisioni aziendali in merito a questioni operative, e richiede l’identificazione dei settori operativi sulla base dei rendiconti interni che sono rivisti periodicamente dal più alto livello decisionale operativo dell’entità al fine di allocare le risorse a settore e valutarne i risultati. Lo IAS 14 richiedeva, invece, l’identificazione di due tipologie di settori, uno basato sui prodotti e servizi e l’altro basato sulle aree geografiche, considerandone un gruppo come primario e l’altro gruppo di settori come secondario48.

Un’ulteriore differenza tra i due principi sta nell’identificazione dei settori operativi. L’IFRS 8 utilizza un approccio manageriale, diversamente dallo IAS 14 che basava l’identificazione dei settori valutando il profilo rischi/benefici dei segmenti aziendali49. I settori, invece, secondo l’IFRS 8 sono basati sulla struttura organizzativa interna di un’impresa. I vantaggi derivanti dall’approccio sono diversi, in primo luogo la capacità dell’utilizzatore di considerare un’impresa dal punto di vista della direzione aziendale aumenta la capacità dell’utilizzatore del bilancio di prevedere le azioni o reazioni della direzione aziendale che possono influire in modo significativo sulle prospettive dei flussi finanziari futuri dell’impresa.

48Ipsoa-Francis Lefebvre, 2014, pag 167. 49 Nicolò D. 2009.

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Inoltre poiché le informazioni su tali settori sono generate a uso della direzione aziendale, il costo marginale necessario per fornire le informazioni ai fini della rendicontazione esterna dovrebbe essere relativamente basso; ed infine la prassi ha dimostrato che il termine merceologico è soggettivo.

L’approccio manageriale all’informativa di settore consente agli utilizzatori di analizzare le operazioni di un’entità dallo stesso punto di vista della direzione aziendale, anche se l’approccio dei rischi/benefici dello IAS 14 soddisfa maggiormente il principio di comparabilità.

In molti casi le tre caratteristiche richieste dal principio sono sufficienti per identificare chiaramente i settori operativi; in altri casi come nelle strutture a matrice potrebbe invece essere più complicato. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico gruppo di componenti come rappresentativo dei settori operativi di un’entità, tra cui la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l’esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione.

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