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Lavoro & Previdenza N. 24. Legge di Stabilità 2014: il punto dei CdL. La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

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Lavoro & Previdenza

La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

N. 24 05.02.2014

Legge di Stabilità 2014: il punto dei CdL

I CdL riepilogano le norme previdenziali introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie

La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 2/2014, ha analizzato le norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2014) dal punto di vista previdenziale, che rispetto agli anni passati, risultano piuttosto marginali. In particolare, i punti analizzati dagli esperti della Fondazione sono:

i trasferimenti economico-finanziari dallo Stato alla Gestione, ex INPDAP;

la salvaguardia degli esodati;

la perequazione delle pensioni;

il contributo di solidarietà;

i congedi e permessi per l'assistenza di familiari invalidi ed altre disposizioni.

Premessa

L’entrata in vigore della recente Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto, seppur marginali rispetto alla Finanziaria 2013 (L. n. 228/2012), importanti norme in materia previdenziale.

La Fondazione Studi dei CdL analizza le ultime disposizioni, prendendo in riferimento i commi su: trasferimenti economico-finanziari dallo Stato alla Gestione ex INPDAP, salvaguardia degli esodati, perequazione delle pensioni, contributo di solidarietà, congedi e permessi per l'assistenza di familiari invalidi ed altre disposizioni.

Vediamoli nel dettaglio.

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Trasferimenti economico-

finanziari dallo Stato alla Gestione ex INPDAP

Tenuto conto della confluenza dell’INPDAP nella struttura organizzativa dell’INPS, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto, al fine di neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex INPDAP, che i trasferimenti versati dalla finanza pubblica all’INPDAP nei periodi antecedenti al 2012, da un punto di vista contabile, non vengano più considerati anticipazioni di bilancio, di cui all’art. 35, comma 3 della L. n. 448/1998, ma versamenti a titolo definitivo, e pertanto non sono da considerarsi cespiti di debito da un punto di vista patrimoniale.

I CdL evidenziano come dalla gestione ex INDPDAP emerge un patrimonio netto negativo di 26 miliardi e 244 milioni di euro. Tale situazione è ascrivibile per lo più ai seguenti punti:

mancato versamento, da parte dello Stato, della contribuzione previdenziale. Con la nascita della Cassa CTPS nel 1996, per effetto della L. n. 335/1995, si assistette al trasferimento all’INPDAP di 1.600.000 pensioni di dipendenti statali, per le quali non era stata versata nessuna contribuzione, in quanto le pensioni in questione, essendo precedentemente erogate direttamente dallo Stato, non determinavano l’esigenza di far nascere il consueto rapporto trilaterale tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale, poiché datore di lavoro ed ente previdenziale si identificavano nello stesso soggetto;

fenomeno delle baby pensioni concesse fino al 1995;

privatizzazione delle aziende municipalizzate;

blocco del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici;

blocco del turn over e contestuale aumento del numero delle pensioni erogate.

IL PARERE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Secondo i CdL tale norma produrrà, già sul bilancio INPS 2013, una neutralizzazione delle passività patrimoniali della gestione ex INPDAP, risolvendo problemi che originano da cause passate, ma non avrà incidenza, di contro, sulle dinamiche economiche future della gestione che rimangono, comunque, critiche soprattutto per effetto della combinata situazione di blocco del turn over della pubblica amministrazione ed aumento delle pensioni in pagamento.

Gli esodati

Sul fronte degli esodati, si segnala la quinta copertura allargando la platea di ben 23.000 unità.

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La salvaguardia è contenuta nel comma 191 e commi 194-198, arrivando complessivamente a 139.130 unità.

ART. 1, COMMA 191 DELLA L. N. 147/2013

Nel dettaglio, il comma 191 si limita ad estendere il contingente dei prosecutori volontari di 6.000 unità. A tale contingente potranno accedere – a decorrere dal 2014 – i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che possano vantare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria a condizione che:

abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività, non superiore a 7.500 euro;

perfezionino il requisito utile a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

ART. 1, COMMI 194-198 DELLA L. N. 147/2013

Nei commi 194-198, invece, è possibile riscontrare una nuova operazione di salvaguardia per 17.000 unità, che pertanto possono accedere al pensionamento, con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

Entro il 1° marzo 2014 dovrà essere emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il consueto decreto attuativo che fisserà anche le modalità procedurali per beneficiare dell’istituto. Le attività di monitoraggio delle domande di accesso alla salvaguardia in esame, sono affidate all’INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si elencano di seguito le categorie salvaguardate dal suddetto intervento:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere alla data del 6 dicembre 2011 almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello

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nazionale, entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, successivamente alla predetta data, che entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario - di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs n. 184 del 1997 - potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Indicizzazione delle pensioni

Estremamente importante risulta l’intervento in materia di perequazione automatica delle pensioni, che fu bloccata per il biennio “2012-2013” (art. 24, comma 25 della L. n. 214/2011) in riferimento agli importi superiori tre volte il trattamento minimo, per poi essere riattivata, tranne che per le fasce di importo superiori sei volte il trattamento minimo, per le quali veniva reiterato il blocco.

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La Legge di Stabilità 2014, interviene proprio sulla perequazione automatica delle pensioni, apportando profondi cambiamenti sia alla misura della perequazione che al meccanismo applicativo della stessa.

Infatti, per gli anni 2014, 2015 e 2016 la perequazione delle pensioni sarà così articolata:

IL PARERE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Al riguardo, gli esperti della Fondazione Studi precisano che la legge in esame introduce una significativa novità nel meccanismo di calcolo della perequazione.

Le pensioni saranno calcolate attraverso un meccanismo che non ragiona più per fasce di importo cui far corrispondere frazioni dell’indice FOI via via decrescenti, bensì si applica a tutto il trattamento pensionistico la frazione dell’indice FOI, in relazione alla classe di importo, tra quelle succitate, nella quale lo stesso si colloca.

i trattamenti pensionistici di importo su base lorda mensile complessivamente pari o inferiori a 1.486 euro (tre volte il trattamento minimo INPS 2013), verranno rivalutati al 100%

dell’indice FOI;

i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.486 euro e pari o inferiori a 1.982 euro (quattro volte il trattamento minimo INPS 2013), verranno rivalutati al 95% dell’indice FOI;

i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.982euro e pari o inferiori a 2.477 euro (cinque volte il trattamento minimo INPS), verranno rivalutati al 75% dell’indice FOI;

i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.477 euro e pari o inferiori a 2.972 euro (sei volte il trattamento minimo INPS), verranno rivalutati al 50% dell’indice FOI;

i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.972 euro verranno rivalutati, per l’anno 2014, relativamente alle fasce di importo inferiori o uguali a 2.972 euro, al 40 % dell’indice FOI, di contro le fasce di importo superiori a 2.972 euro, non verranno rivalutate. Mentre per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’intera classe di importo verrà rivalutata al 45% dell’indice FOI.

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Ciò significa che mentre, in base alla normativa previgente, una pensione di importo superiore a tre volte il trattamento minimo veniva rivalutata, per la fascia di importo fino a tre volte il trattamento minimo al 100% e per la fascia di importo superiore a tre volte il trattamento minimo al valore percentuale dell’indice FOI progressivamente inferiore al 100%, ora tutto il trattamento pensionistico viene rivalutato alla percentuale dell’indice FOI, in relazione alla collocazione dell’importo della pensione all’interno della struttura delle classi di importo, succitata.

È importante precisare, inoltre, che la perequazione delle pensioni viene effettuata sulla base delle disposizioni originarie dell’art. 12 del disegno di Legge di Stabilità n. 1120/2013. Ciò si è reso necessario, al fine di mettere in pagamento i primi ratei di pensione relativi all’anno 2014, in attesa di aggiornare le procedure informatiche di calcolo della perequazione delle pensioni e adeguarle così alle nuove disposizioni della Legge di Stabilità.

Il contributo di solidarietà

Si segnala, inoltre, la reintroduzione del contributo di solidarietà per le c.d.

“pensioni d’oro”. Il nuovo prelievo, operativo dal 1° gennaio 2014, ha una durata triennale e sarà, come quello già bocciato dalla Corte Costituzionale lo scorso anno, progressivo, inoltre avrà specifiche misure a seconda dell’importo complessivo del trattamento previdenziale percepito dai pensionati d’oro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, ha considerato incostituzionale il prelievo introdotto con il D.L. 98/2011, in quanto si è ravvisto "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini".

In particolare il nuovo contributo di solidarietà sarà così articolato:

6%, sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 euro) e 20 volte il trattamento minimo (10.027 euro);

12%, sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo fino a 30 volte il trattamento minimo (15.041euro);

18%, sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro).

Qualora il pensionato percepisca più di un trattamento pensionistico, il suddetto contributo viene applicato alla totalità delle pensioni che, complessivamente considerate, superino l’importo soglia di 14 volte il trattamento minimo, ancorché le singole pensioni siano inferiori a tale importo.

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IL PARERE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Da ciò i CdL deducono che il legislatore abbia voluto vincolare le risorse finanziare reperibili con il suddetto contributo “alle competenti gestioni previdenziali”, al fine di fronteggiare le uscite necessarie per l’estensione della platea dei soggetti salvaguardati, estensione avvenuta per effetto della stessa Legge di Stabilità.

I congedi e permessi per l’assistenza dei familiari invalidi

Per capire meglio le novità introdotte in materia di congedi e permessi per l’assistenza dei familiari invalidi, occorre fare un piccolo riepilogo riferito al recente passato.

Il Decreto “Salva Italia” (D.L. n. 216/2011) oltre ad aver abrogato la pensione di anzianità sostituendola con la pensione anticipata, aveva introdotto una penalizzazione progressiva sulla misura della quota retributiva, qualora si accedeva anticipatamente alla pensione ad una età inferiore ai 62 anni.

Tuttavia, lo stesso aveva previsto un regime transitorio di mancata applicazione della suddetta penalizzazione per i soggetti che maturassero il requisito contributivo (42 anni gli uomini, 41 anni le donne, a cui vanno aggiunti gli aumenti per le speranze di vita) entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale requisito venisse raggiunto con contribuzione effettiva da lavoro, includendo anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria. Successivamente, l’art.

4 bis del D.L. n. 101/2013, ha incluso nella contribuzione figurativa computabile per l’ingresso nel suddetto regime transitorio anche quella derivante da astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti nonché quella derivante da congedo parentale di maternità e paternità previsti dal D.Lgs 151 del 2001.

In tale contesto si inserisce la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), prevedendo al comma 493 che anche la contribuzione figurativa accreditata per i congedi e i permessi, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 è utile per non ricevere la suddetta penalizzazione.

Ulteriori provvedimenti

Si elencano, infine, gli ulteriori interventi in materia previdenziale:

Fondo per il rimborso del contributo di perequazione

Viene istituito un fondo nello stato di previsione del MEF, a cui viene recata una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il biennio “2014-2015” (20 milioni per il 2014 e 60 per il 2015), ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di

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perequazione, di cui all’art. 18 comma 22 bis del D.L. n. 98/2011, sui trattamenti pensionistici di un determinato importo, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013.

Spese di funzionamento degli enti previdenziali privatizzati

Interviene sulle spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, consentendo che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12% della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010.

Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici

L’art. 1, comma 484 modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici e posticipa l’erogazione degli stessi, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Infatti, da un lato viene ridotto da 90.000 a 50.000 euro il limite di soglia, di cui all’art.

12, comma 7 del D.L. 78/2010, superato il quale la liquidazione del TFS/TFR non avviene in un’unica soluzione e dall’altro viene innalzato a 12 mesi il precedente termine di 6 mesi, di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. 79/1997, inerente al posticipo della liquidazione stessa. Ne deriva, pertanto, che per il dipendente pubblico che cessa dal servizio per morte e per motivi di salute, il termine rimane quello di 3 mesi; per il dipendente pubblico che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio,

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oppure per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il termine si innalza da 6 mesi a 12 mesi; mentre per il dipendente pubblico che risolve il rapporto per dimissioni volontarie il termine rimane di 24 mesi.

Limitazioni al cumulo di retribuzione pubblica e

pensione

Prevede una norma che limita il trattamento economico erogabile dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT, di cui all’art. 1, comma 2 della L. n. 196/2009, ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche. In particolare, la suddetta limitazione consiste nel fatto che il trattamento economico sommato al trattamento pensionistico, non può eccedere l’importo di 303.000 euro.

Nuove aliquote per gli iscritti in gestione separata

Il comma 491 modifica le aliquote contributive degli iscritti alla gestione separata che sono anche titolari di pensione o titolari di iscrizione ad altra forma assicurativa obbligatoria:

nell’anno 2014, è fissata al 22% in luogo del 21% precedentemente stabilito;

nell’anno 2015, è fissata al 23,5 % in luogo del 22% precedentemente stabilito;

nell’anno 2016, l’aliquota non viene modificata e resta ferma pertanto al 24%.

Il comma 744 mantiene al 27%, per il solo anno 2014, l’aliquota contributiva dei titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata che, né sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, né sono titolari di pensione, a differenza della generalità dei casi non titolari di partita Iva, per i quali è fissata, relativamente al 2014, un’aliquota del 28%.

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Assegno vitalizio di natura assistenziale

È stato introdotto, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio di importo pari a 1.033 euro su base mensile a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50%, derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso).

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