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Trasferimento dei contributi a favore dell’Aran

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Testo aggiornato al 28 aprile 2006

Decreto ministeriale 23 aprile 2001 Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2001, n. 145

Trasferimento dei contributi a favore dell’Aran

per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della sanità

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONO- MICA E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(omissis)

D

ECRETA

:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 4 del contrat- to collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giu- gno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Aran, ai sensi dell’articolo 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell’Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Articolo 2

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all’articolo 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all’Aran per l’anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l’Aran e l’Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell’articolo 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l’im- porto dovuto direttamente all’Aran mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all’Aran n. 149726 presso la sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestua- le comunicazione alla medesima Agenzia.

Articolo 3

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all’Aran con le modalità

previste dall’articolo 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore

del presente decreto.

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