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Il patent box e le altre

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Academic year: 2021

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il patent box e le altre

normative a favore della R&S

STRUMENTI FISCALI DI RILANCIO ECONOMICO

(2)

Disposizioni agevolative a favore degli

investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo

• La legge 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di Stabilità 2015») ha introdotto due regimi agevolativi, sinergici tra loro, volti ad incentivare l’investimento nelle attività di R&S, prendendo spunto dalle misure adottate da altri Stati UE:

Nuova disciplina sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo → agevolazione dell’input dell’attività di R&S

Patent box → agevolazione dell’output dell’attività di R&S

(3)

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

• Agevolazione già prevista in passato (da ultimo DL n. 145/2013, «Destinazione Italia»), con diritto ad un credito d’imposta pari al 50% delle spese incrementali in R&S sostenute rispetto all’anno precedente

• Ambito di applicazione alquanto limitato:

– Limite complessivo del beneficio per triennio 2014-2016 vincolato ai fondi strutturali comunitari (€ 600 milioni)

– Necessaria apposita procedura telematica («click day»)

– Solo imprese con fatturato inferiore a € 500 milioni e con spesa minima in R&S pari a € 50.000 – Spesa massima agevolabile per impresa: € 2,5 milioni

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

• Disciplina completamente riscritta dal DL n. 190/2014 («Legge di Stabilità 2015»)

• Ambito di applicazione temporale per i periodi d’imposta 2015-2019

• Credito d’imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei periodi d’imposta 2012- 2013-2014(Legge di Stabilità 2017: Possibile incremento al 50%)

• Il credito è incrementato al 50% per le spese incrementali relative a personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca con Università, enti di ricerca, altre imprese (ivi incluse le start-up innovative)

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

• Ampliato e «semplificato» l’accesso al regime:

– Nessun limite alle risorse complessivamente fruibili (tolto il collegamento ai fondi strutturali UE) – Beneficio concesso in via automatica, senza necessaria preventiva istanza telematica

– Spesa massima agevolabile per impresa: € 5 milioni(Legge di Stabilità 2017: Possibile incremento a € 20 milioni) – Nessun limite di fatturato per imprese beneficiarie e limite minimo per spese di R&S ridotto a € 30.000

• Soggetti beneficiari:

– qualsiasi impresa residente nel territorio dello Stato, ovvero stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti

– attività di R&S deve essere effettuata a titolo di investimento. Per contro non hanno diritto all’agevolazione i soggetti che svolgono attività di R&S su commissione di terzi

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

• Tipologie di attività di ricerca e sviluppo agevolabili → Art. 3 DM 29 luglio 2015 («Decreto attuativo») fa riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»:

I. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette

II. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti

III. Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

• Nell’ambito delle predette attività di ricerca e sviluppo (che possono anche essere svolte all’estero per il tramite di stabili organizzazioni estere dell’impresa italiana), danno diritto al credito le seguenti categorie di spesa:

a) spese per personale altamente qualificato (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico) impiegato nell’attività di R&S

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (in relazione all’utilizzo per attività di R&S)

→ anche per strumenti e attrezzature acquisite il locazione finanziaria (in tal caso il credito si determina sulla base dei canoni di leasing)

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

c) spese relative a contratti di ricerca, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (cd. contratti di ricerca «extra-muros»)

non sono considerate «extra-muros» le attività di R&S commissionate ad altre società del gruppo (Relazione illustrativa al Decreto attuativo). Agenzia delle Entrate nella Circolare n.

5/2016: è comunque possibile per l’impresa committente beneficiare del credito d’imposta acquisendo tutti i dati dei costi sostenuti dalla società commissionaria (di fatto non è agevolato l’eventuale «mark-up»)

→ spetta l’agevolazione anche se la società commissionaria è non residente, purché sia residente in uno Stato UE, SEE ovvero consente un adeguato scambio di informazioni

→ non spetta l’agevolazione se la società commissionaria a sua volta commissiona l’attività di R&S a terzi

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

d) costi per l’acquisizione di competenze tecniche (know-how) o privative industriali (brevetti) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

→ rilevano anche tutti i costi connessi allo sviluppo, manutenzione e accrescimento dei predetti beni immateriali

→ anche i costi di acquisto da fonti esterne (ivi inclusi soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario)

→ nel caso di acquisto da terzi, si fa riferimento all’intero costo di acquisto nell’anno di iscrizione del bene (e non alle quote di ammortamento)

(10)

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (segue)

• Sussistenza e quantificazione del credito d’imposta in un determinato periodo d’imposta:

– Spese R&S complessive devono essere almeno pari a € 30.000

– Determinazione spesa incrementale complessiva: spese R&S del periodo – media spese R&S nel triennio 2012-2014 (importo massimo agevolabile)

– Determinazione incrementi a livello di singola categoria di spesa (di cui alle schede precedenti) → non può in ogni caso essere superiore alla spesa incrementale complessiva

– Determinazione del credito d’imposta applicando il coefficiente del 25% o del 50% a seconda della specifica categoria di spesa

• La società beneficiaria è tenuta a conservare la documentazione contabile di supporto che deve essere

«certificata» dal revisore legale o dal collegio sindacale, o in loro assenza, da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali

(11)

Patent Box

• Prevede, a partire dal periodo d’imposta 2015:

– una detassazione IRES e IRAP del 50% (30% per il 2015 e 40% per il 2016) per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni immateriali «qualificati»

– esclusione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali «qualificati» a condizione che il 90% del corrispettivo sia reinvestito entro il 2° periodo di imposta successivo in attività di R&S finalizzate al mantenimento, accrescimento e sviluppo di altri IP qualificati

• Si tratta di un regime opzionale, irrevocabile per 5 anni e rinnovabile, che può essere esercitato in modo selettivo rispetto ai beni immateriali detenuti dall’impresa

• Soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti

(12)

Patent Box (segue)

• Requisito dello svolgimento di attività di R&S, finalizzata allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali qualificati, siano essi sviluppati internamente o acquisiti all’esterno:

in linea con il principio «DEMPE» (development, enhancement, maintenance, protection and exploitation di beni immateriali) statuito dall’OCSE nel Progetto Beps (non è sufficiente detenere la titolarità del bene immateriale)

– definizione di R&S rilevante: (i) ricerca fondamentale; (ii) ricerca applicata; (iii) design; (iv) ideazione e realizzazione software; (v) ricerche preventive e di mercato; (vi) attività di marketing, comunicazione e promozione di marchi e design

– irrilevante il luogo in cui è svolta la ricerca: anche presso stabile organizzazione estera

– anche se affidata in outsourcing, ma non a società del «gruppo»

(13)

Patent Box (segue)

• Ampia gamma di beni immateriali per i quali può essere esercitata l’opzione (beni immateriali «qualificati») (art. 6 del Decreto):

– Software protetto da copyright → più restrittivo rispetto a “opere dell’ingegno”

– Brevetti industriali “concessi o in corso di concessione”

– Marchi di impresa “registrati o in corso di registrazione” (no marchi non registrati) → non agevolabili in base ad Action 5

– Disegni e modelli “giuridicamente tutelabili” (fashion industry) → Coerente con Action 5?

– Know-how: Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali e commerciali segrete

“giuridicamente tutelabili” → Coerente con Action 5?

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Patent Box (segue)

Modified nexus approach previsto dalla normativa PB italiana:

A. Costi per attività R&S svolta: (i) direttamente dal beneficiario; (ii) da università ed enti di ricerca; (iii) da società estranee al gruppo (iv) costi riaddebitati da società del gruppo e relativi a R&S svolta da terzi indipendenti, al netto del mark-up (costi «pass through»); (v) costi sostenuti nell’ambito di CCA, nei limiti previsti

→ Per i periodi 2015, 2016 e 2017, determinazione «aggregata» dei costi di R&S, relativi al periodo stesso e ai 3 periodi precedenti, senza distinzione per singolo bene (derogabile se l’impresa è già in grado di svolgere una tracciatura per singolo bene)

Dal 2018 sistema tracking and tracing: si procede assumendo «distintamente per ciascun bene» i

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Patent Box (segue)

Modified nexus approach previsto dalla normativa PB italiana:

B.: Costi A + tutti i costi di R&S derivanti da:

• Costi sostenuti dal beneficiario per R&S svolta in outsourcing presso società del gruppo

• Costo di acquisizione (acquisto, licenza) dell’IP

Uplift: 30% (Costi B. – Costi A.) Reddito

detassato =

A. Costi qualificati sostenuti per lo sviluppo bene immateriale + 30% Uplift

x C. Reddito complessivo immateriale

B. Costi complessivi sostenuti per lo immateriale

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Patent Box (segue)

Modified nexus approach previsto dalla normativa PB italiana:

C. Reddito derivante dal bene immateriale: royalties al netto dei costi diretti e indiretti in caso di utilizzo indiretto; contribuito economico in caso di utilizzo diretto

→ I costi sono quelli fiscalmente rilevanti del periodo e includono anche i costi indiretti

→ Royalties infragruppo e contributo economico richiedono una determinazione sulla base delle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento

→ A partire dal 2015, le perdite relative al singolo bene immateriale (come da tracciatura, e anche se maturate prima dell’esercizio dell’opzione) sono portate a riduzione dei futuri redditi agevolabili

(17)

Patent Box (segue)

• Metodi di valutazione utilizzabili per determinare royalties infragruppo e contributo economico sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate:

– CUP interno (confronto con transazioni comparabili che la medesima impresa applica a soggetti terzi indipendenti) e esterno (banche dati)

→ difficilmente utilizzabile poiché richiede elevati livelli di comparabilità

– Profit split: ripartizione dell’utile prioritariamente tra le diverse funzioni aziendali ordinarie/rutinarie e attribuzione dell’eventuale utile in eccesso ai beni intangibili

→ metodo utilizzabile nella determinazione del reddito associato ad ogni tipologia di intangibles (marchi, brevetti, know-how, ecc.)

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Patent Box (segue)

• Istanza di ruling all’Agenzia delle Entrate

– procedura obbligatoria nel caso di utilizzo diretto del bene e opzionale nel caso di utilizzo indiretto o di realizzo di plusvalenze verso altre società del gruppo

– oggetto dell’istanza: definizione dei metodi e dei criteri di calcolo: a. del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa (in caso di utilizzo diretto); b. dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo; c. delle plusvalenze derivanti da cessioni infragruppo

→ non possono costituire oggetto dell’istanza i criteri di calcolo del nexus ratio

– efficacia dell’istanza: l’accordo si perfeziona con la sottoscrizione delle parti e acquista efficacia vincolante per entrambe le parti (efficacia di 5 anni salvo che vengano a modificarsi le condizioni di fatto e di diritto)

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Regimi a favore delle attività di R&S a confronto nella UE

REGNO UNITO SPESE IN R&S

• SME (i. meno di 500 dipendenti e ii. € 100 Mio di fatturato o € 86 Mio di attivo): super deduzione del 230%

per spese in R&S

• Large companies: a partire dal 1 Aprile 2016, credito d’imposta dell’11% sui costi di R&S PATENT BOX*

• Beneficio fiscale tassazione con aliquota del 10% del reddito derivante da beni intangibili (a pieno regime dal 2017)

• Sfruttamento (diretto, licenza, vendita) di beni immateriali, tra cui: brevetti e diritti similari ai brevetti (relativi a medicinali, coltivazione delle piante e nuove varietà vegetali)

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Regimi a favore delle attività di R&S a confronto nella UE (segue)

IRLANDA SPESE IN R&S

• Credito d’imposta del 25% sulle spese in R&S senza limiti PATENT BOX*

• Beneficio fiscale dal 1° gennaio 2016 aliquota agevolata del 6,25% sul reddito

• I soggetti società residenti in Irlanda che svolgano attività di R&D

• Sfruttamento (concessione in licenza, utilizzo diretto, risarcimento danni, vendita) di beni immateriali, tra cui: alcuni tipi di invenzioni brevettate; diritto d’autore su software; diritti dei coltivatori su piante; certificati di protezione supplementare su medicinali e certificati di protezione su piante

Modified nexus approach: (qualifying expenditure + 30% uplift)/overall expenditure

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Regimi a favore delle attività di R&S a confronto nella UE (segue)

OLANDA SPESE IN R&S

• Super deduzione del 160% sulle spese in R&S senza limiti PATENT BOX *

• Beneficio fiscale redditi derivanti dagli intagible assoggettati ad aliquota del 5%

• I soggetti società e gruppi multinazionali residenti in Olanda i cui profitti derivino almeno per il 30% da attività di R&D

• Il reddito «qualificato» derivante dallo sfruttamento (concessione in licenza, utilizzo diretto, risarcimento danni, vendita) di beni immateriali, tra cui: brevetti sviluppati internamente e beni intangibili creati

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Regimi a favore delle attività di R&S a confronto nella UE (segue)

BELGIO BELGIOBELGIO BELGIO

SSSSPESEPESE INPESEPESEINININR&SR&SR&SR&S

• Super deduzione del 120,5% per spese in R&S senza limiti PPPPATENTATENTATENTATENT BOXBOXBOXBOX

• Beneficio fiscale dal 1° luglio 2016 «innovation income deduction» pari al 90% del reddito derivante dallo sfruttamento dell’intangible

• I soggetti società e stabili organizzazioni di società aventi sede in Belgio

• Il reddito netto derivante dallo sfruttamento (concessione in licenza, utilizzo diretto, risarcimento danni, vendita) di beni immateriali, tra cui: brevetti e certificati di protezione supplementare; diritti dei coltivatori e diritto d’autore su software

• Reddito agevolabile determinato secondo la formula prevista per il cd. modified nexus approach: (qualifying expenditure + 30% uplift)/overall expenditure

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Regimi a favore delle attività di R&S a confronto nella UE (segue)

SPAGNA SPESE IN R&S

• Credito del 25% sulle spese in R&S + Credito del 42% sulle spese incrementali (che eccedono la media delle spese dei due periodi d’imposta precedenti), con un limite massimo (il credito massimo varia dal 25%

al 50% dell’imposte dovute in funzione di alcuni parametri) PATENT BOX*

• Beneficio fiscale riduzione della base imponibile pari al 60% dei redditi derivanti da beni intangibili

• Il reddito derivante dalla cessione del diritto di sfruttamento o uso di: brevetti; disegni, modelli, piani, formule o processi segreti; know-how

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