IL PATENT BOX
GLI ASPETTI NORMATIVI
Convegno del 18.02.2016
a cura:
Dott. Marco Montanari
NORMATIVA
Legge di stabilità 2015 (23 dicembre 2014 n. 190), modificato dal dl 3 del 24 gennaio 2015 e convertito con la legge 33 del 24 marzo 2015.
La nuova disciplina introduce su base opzionale un regime di tassazione agevolato dei redditi derivanti dall'utilizzazione di talune tipologie di beni immateriali.
FINALITÁ
- Rendere il sistema Italia un ambiente attrattivo per le imprese ed al tempo stesso contrastare in sede internazionale la concorrenza fiscale sleale.
- Mantenere gli investimenti nazionali ed attrarre quelli esteri.
- Adeguare la propria normativa fiscale per ridurre lo svantaggio comparativo.
A livello europeo la normativa è già stata recepita dai seguenti Stati: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.
DESCRIZIONE
Il Patent Box consiste in un regime opzionale avente durata quinquennale che dà diritto ad una detassazione parziale dei redditi prodotti dall'utilizzo di beni immateriali.
Promuove le iniziative di ricerca e sviluppo sulle opere d'ingegno attraverso la detassazione dei redditi derivanti dalla loro utilizzazione.
L'adesione all'opzione é irrevocabile e rinnovabile.
DESCRIZIONE
L'utilizzazione dei beni può avvenire:
•
VIA DIRETTA: Per l'impiego interno all'impresa il contributo derivante dall'utilizzo verrà determinato per mezzo di interpello.
•
VIA INDIRETTA: Attraverso la concessione in
godimento di beni di terzi dietro la corresponsione di
canoni.
BENEFICIARI
L'opzione è esercitabile da tutti i titolari di reddito di impresa, e quindi non solo società di capitali ed enti commerciali, ma anche società di persone e imprenditori individuali; gli enti non commerciali possono esercitare l'opzione in relazione all'attività commerciale eventualmente esercitata.
I soggetti non residenti con riferimento alle stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.
BENEFICIARI
Possono accedere al regime tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.
Il regime spetta sia qualora siano proprietari dei beni agevolati sia nel caso in cui abbiamo soltanto il diritto di sfruttamento economico degli stessi.
ESCLUSIONI
• Società in procedure fallimentari (dall'esercizio in cui avviene la dichiarazione di fallimento);
• Liquidazione coatta (dall'esercizio in cui interviene il procedimento);
• Amministrazione straordinaria (dall'esercizio in cui interviene il decreto di apertura della procedura);
BENI IMMATERIALI
• Software protetto da copyright;
• Brevetto industriale, siano essi concessi o in corso di concessione (inclusi i brevetti per invenzione, i brevetti per modello d'utilità non che i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori);
• Marchi di impresa (inclusi i marchi collettivi), registrati o in corso di registrazione;
• Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili.
• Know-how
KNOW-HOW
La recente normativa italiana sul Patent Box colma il divario con altri paesi europei ed aggiunge, a differenza di altri, i redditi prodotti dall' utilizzo delle informazioni tecnico-industriali comprese quelle commerciali e scientifiche.
Proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili. (Know-how tecnico)
NOVITÁ LEGGE STABILITÁ 2016
• La legge di stabilità 2016 precisa che per l'accesso al nuovo regime si può considerare come unico bene immateriale una pluralità di beni, connessi tra loro da un vincolo di complementarietà, utilizzati per realizzare un prodotto o una famiglia di prodotti oppure un processo o una famiglia di processi.
• Per quanto riguarda le opere di ingegno l'applicazione si restringe al solo software protetto da copyright.
FASI DELL'ANALISI
1 2 3 4
INDIVIDUAZIONE DEL BENE
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL
BENE (REDDITO RIFERIBILE)
RAPPORTO TRA COSTI QUALIFICATI
E COSTI
COMPLESSIVI DI R&S (NEXUS RATIO)
IL CALCOLO:
Reddito riferibile X
Rapporto tra costi
=
Importo agevolabile 30% per il 2015 40% per il 2014
50% dal 2017
REDDITO AGEVOLABILE
Il reddito agevolabile è dato dal contributo economico netto (ricavi meno costi) attribuibile al bene, moltiplicato per il rapporto fra costi qualificati e costi qualificati aumentati delle spese infragruppo e di acquisizione del del bene del quadriennio (il nexus ratio). Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione che per il 2015 è pari al 30% del reddito agevolabile, per il 2016 al 40%, e dal 2017 al 50%.
Deduzione valida sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.
REDDITO AGEVOLABILE
Reddito effettivamente agevolabile
Reddito dell'intangibile x Spese quantificate di R&S Costi totali dell'intangibile
Spese quantificate di R&S: sono solo quelle sostenute internamente, o presso enti e società terze, ovvero riaddebitate al puro costo di società del gruppo.
Costi totali dell'intangibile: sono costituiti dalla somma delle spese qualificate di ricerca, del costo di acquisizione dell'intangibile (anche in licenza d'uso) e delle ulteriori spese di ricerca fatturate da società del gruppo.
REDDITO AGEVOLABILE
PLUSVALENZA CESSIONE BENI
Il Patent Box si estende alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali, qualora almeno il 90% del corrispettivo di cessione sia reinvestito, entro il secondo esercizio successivo, in attività di ricerca e sviluppo riguardante altri beni immateriali.
RECUPERO DELLE PERDITE
Non è infatti scontato che il bene generi già dal primo anno un reddito, potendo, a causa per esempio degli ingenti costi iniziali, produrre una perdita.
Ciò implica che le perdite pregresse potranno essere recuperate nell'anno in cui il bene comincerà a produrre un reddito, attraverso il meccanismo di "recapture".
ESEMPIO
Ipotizzando che il bene generi per i primi 5 esercizi 1.000 euro di perdita, poi dal 6° (in vigenza del regime, che appunto è rinnovabile) genera un reddito di 500,00 euro: si utilizzeranno 500,00 di perdite pregresse per azzerare l'utile e portare ad un reddito agevolabile pari a zero e le rimanenti perdite di 500,00 euro si rinvieranno agli esercizi successivi. Se, invece, si avesse soltanto una perdita di 200,00 euro nel primo esercizio e nel secondo un utile di 500,00 euro, il reddito agevolabile sarebbe pari a 300,00 al quale si applica la percentuale del 50% (ipotizzando la percentuale a regime dal 2017 in poi) che implica una variazione in diminuzione di 150,00 euro.
PROCEDURA
Opzione telematica entro il 31 dicembre 2015
Si effettua l'opzione quinquennale trasmettendo telematicamente il modello approvato con provvedimento delle Entrate del 10 novembre 2015. Il modello richiede solo l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e del periodo di imposta dal quale decorre l'opzione.
PROCEDURA
Istanza di ruling entro il 31 dicembre 2015
In carta libera spedita con raccomandata A/R o consegnata a mano all'agenzia dell'Entrate, ufficio accordi preventivi e controversie internazionali Milano o Roma. Allegare copia in supporto elettronico. Indicare oggetto del Ruling, tipo di bene immateriale ed eventuale complementarietà, tipologia della spesa di ricerca.
Ruling obbligatorio per intangibili a utilizzo diretto. Facoltativo per utilizzo indiretto con società del gruppo o per plusvalenze da cessione a società del gruppo.
PROCEDURA
Verifica formale per eventuale inammissibilità entro 180 giorni
L'ufficio competente verifica che l'istanza di ruling sia completa degli elementi indicati al precedente punto. In caso di carenza di elementi, l'istanza é dichiarata inammissibile salvo che i dati non siano desumibili da ulteriori attività istruttorie.
PROCEDURA
Documenti entro fine aprile 2016
Nei 120 giorni successivi alla spedizione dell'istanza, i contribuenti devono trasmettere (supporto cartaceo ed elettronico) i documenti e le relazioni di supporto.
Per i ruling aventi ad oggetto l'utilizzo diretto degli intangibili occorre presentare documentazione riguardante:
- analitica individuazione dei singoli beni oggetto del patent Box (descrizione e rappresentazione dei marchi, brevetti, eccetera, con relativi dati di registrazione modalità di utilizzo, e altri dati relativi);
- vincoli di complementarietà tra intangibili utilizzati unitariamente;
- descrizione di attività di ricerca svolta è diretto collegamento con accrescimento valore degli intangibili oggetti del patent box;
- metodi o criteri adottati per il calcolo del reddito ascrivibile all'intangibile e ragioni della loro adozione; punto non richiesto per le Pmi (di cui all'allegato alla Racc. UE 2003/361/C'è: meno di 250 occupati e non più di 50 milioni di ricavi oppure non più di 43 milioni di attivo) che determineranno i criteri in corso di ruling;
PROCEDURA
Come si svolge il ruling (durata indeterminata)
Dopo la presentazione della documentazione di supporto (aprile 2016), l'ufficio di convoca il contribuente fissando le date dei contraddittori nei quali discutere sul metodo proposto per la quantificazione del reddito agevolabile.
L'Agenzia può effettuare accessi presso la sede dell'impresa, concordando le date, per eseguire i riscontri del caso, nonché attivare scambi di informazioni con amministrazioni fiscali estere.
Contribuente ed ufficio sottoscrivono l'accordo che assume effetto vincolante per gli esercizi 2015-2019
Se non si raggiunge l'accordo, si redige un apposito verbale.