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Perché di queste proposte

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Academic year: 2021

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Perché di queste proposte

• Nell’ultimo decennio si è avuto un aumento del contezioso sanitario, con onere della prova a carico del professionista

• Il fenomeno ha determinato la nascita della medicina difensiva che si esplicita attraverso:

 atti sanitari inutili ai fini della salute del paziente ma che vengono posti in essere per la difesa dell'operatore (medicina difensiva attiva)

 Omissioni nell’applicazione di procedure utili per il paziente ma altamente rischiose (medicina difensiva passiva)

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• Al fenomeno della malpractice si associa quello della malasanità sovrapponendosi il profilo della colpa

professionale con quella della cattiva o inefficace organizzazione o dotazione strumentale

• Al fenomeno descritto ha fatto seguito un incontrollato aumento dei premi assicurativi o addirittura rinuncia ad avere coperture assicurative

• Altro fenomeno è quello legato al considerare la responsabilità sanitaria come prevalentemente

contrattuale e quindi con una prescrizione decennale

• La difficoltà delle assicurazioni è comunque legata anche ad una scarsa disponibilità di dati di quantificazione e

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PRIME RISPOSTE LEGISLATIVE

• Legge Balduzzi che all’articolo 3 c. 1 del DL

158/2012:

– Esclude la responsabilità penale per i casi di colpa

lieve, a condizione che nello svolgimento dell’attività, l’esercente la professione sanitaria, si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica

– Lo stesso comma però fa salva la responsabilità civile che viene ricondotta nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, anche se viene dato indicazione che nella determinazione del danno il giudice tenga conto della conformità dell’operato del sanitario con

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PRIME RISPOSTE LEGISLATIVE

• Il c. 2 del citato decreto ha previsto l’adozione,

entro il 30/6/2013, di un provvedimento

regolamentare con l’obiettivo di agevolare

l’accesso alle polizze da parte dei

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DECRETO BALDUZZI

D.L. 13/09/2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

L. 08/11/2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

In vigore dal 19 agosto 20141.

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta

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c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto

illecito

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ITER LEGISLATIVO

• 16/10/2013 (XII COMISSIONI AFFARI SOCIALI):

– Fucci: «Delega al governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità

professionale del personale sanitarioe per la riduzione del relativo contezioso» (259);

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ITER LEGISLATIVO

• 6/11/2015:

– Vargiu «Norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (1581)

• 5/2/2014:

– Monchiero «Disposizioni in materia di

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ITER LEGISLATIVO

• 27/3/2014:

– Miotto: «Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di responsabilità in ambito

medico e sanitario e altre disposizioni concernenti la sicurezza della cure e il risarcimento dei danni da parte delle strutture sanitarie pubbliche» (1769);

– NOMINA DI UN COMITATO RISTRETTO PER LA

(12)

ITER LEGISLATIVO

• 7/10/2014:

– Formisano «Introduzione dell'obbligo di contrarre a carico delle imprese di asiicurazione e altre

disposizioni concernenti l’assicurazione

obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi degli esercenti professioni sanitarie» (2155);

• 6/5/2015:

• D’Incecco: «Disposizioni in materia di

(13)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO

COMITATO RISTRETTO TESTO BASE

• A

RT

. 1.

(Definizione di atto sanitario)

• A

RT

. 2.

(Attività di gestione del rischio sanitario).

• A

RT

. 3.

(Ufficio regionale del Garante del diritto alla

salute).

• A

RT

. 4.

(14)

• A

RT

. 5.

(Trasparenza dei dati).

• A

RT

. 6.

(Colpa sanitaria e profili penali).

• A

RT

. 7.

(Responsabilità civile).

• A

RT

. 8.

(15)

• A

RT

. 9.

(Fondo di solidarietà).

• A

RT

. 10.

(16)

• Il 6 ottobre 2015, è stato revocato

l’abbinamento della proposta di legge n. 2988

D’Incecco, ed è iniziato l’esame degli

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO.

• C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu,

C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco

• AL 12 NOVEMBRE 2015:

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