Perché di queste proposte
• Nell’ultimo decennio si è avuto un aumento del contezioso sanitario, con onere della prova a carico del professionista
• Il fenomeno ha determinato la nascita della medicina difensiva che si esplicita attraverso:
atti sanitari inutili ai fini della salute del paziente ma che vengono posti in essere per la difesa dell'operatore (medicina difensiva attiva)
Omissioni nell’applicazione di procedure utili per il paziente ma altamente rischiose (medicina difensiva passiva)
• Al fenomeno della malpractice si associa quello della malasanità sovrapponendosi il profilo della colpa
professionale con quella della cattiva o inefficace organizzazione o dotazione strumentale
• Al fenomeno descritto ha fatto seguito un incontrollato aumento dei premi assicurativi o addirittura rinuncia ad avere coperture assicurative
• Altro fenomeno è quello legato al considerare la responsabilità sanitaria come prevalentemente
contrattuale e quindi con una prescrizione decennale
• La difficoltà delle assicurazioni è comunque legata anche ad una scarsa disponibilità di dati di quantificazione e
PRIME RISPOSTE LEGISLATIVE
• Legge Balduzzi che all’articolo 3 c. 1 del DL
158/2012:
– Esclude la responsabilità penale per i casi di colpa
lieve, a condizione che nello svolgimento dell’attività, l’esercente la professione sanitaria, si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica
– Lo stesso comma però fa salva la responsabilità civile che viene ricondotta nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, anche se viene dato indicazione che nella determinazione del danno il giudice tenga conto della conformità dell’operato del sanitario con
PRIME RISPOSTE LEGISLATIVE
• Il c. 2 del citato decreto ha previsto l’adozione,
entro il 30/6/2013, di un provvedimento
regolamentare con l’obiettivo di agevolare
l’accesso alle polizze da parte dei
DECRETO BALDUZZI
D.L. 13/09/2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
L. 08/11/2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie
In vigore dal 19 agosto 20141.
L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto
illecito
ITER LEGISLATIVO
• 16/10/2013 (XII COMISSIONI AFFARI SOCIALI):
– Fucci: «Delega al governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità
professionale del personale sanitarioe per la riduzione del relativo contezioso» (259);
ITER LEGISLATIVO
• 6/11/2015:
– Vargiu «Norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (1581)
• 5/2/2014:
– Monchiero «Disposizioni in materia di
ITER LEGISLATIVO
• 27/3/2014:
– Miotto: «Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di responsabilità in ambito
medico e sanitario e altre disposizioni concernenti la sicurezza della cure e il risarcimento dei danni da parte delle strutture sanitarie pubbliche» (1769);
– NOMINA DI UN COMITATO RISTRETTO PER LA
ITER LEGISLATIVO
• 7/10/2014:
– Formisano «Introduzione dell'obbligo di contrarre a carico delle imprese di asiicurazione e altre
disposizioni concernenti l’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi degli esercenti professioni sanitarie» (2155);
• 6/5/2015:
• D’Incecco: «Disposizioni in materia di
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO
COMITATO RISTRETTO TESTO BASE
• A
RT. 1.
(Definizione di atto sanitario)
• A
RT. 2.
(Attività di gestione del rischio sanitario).
• A
RT. 3.
(Ufficio regionale del Garante del diritto alla
salute).
• A
RT. 4.
• A
RT. 5.
(Trasparenza dei dati).
• A
RT. 6.
(Colpa sanitaria e profili penali).
• A
RT. 7.
(Responsabilità civile).
• A
RT. 8.
• A
RT. 9.
(Fondo di solidarietà).
• A
RT. 10.
• Il 6 ottobre 2015, è stato revocato
l’abbinamento della proposta di legge n. 2988
D’Incecco, ed è iniziato l’esame degli
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO.
• C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu,
C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco
• AL 12 NOVEMBRE 2015: