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SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2022

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Academic year: 2022

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Martedì, 1

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non

commerciali

Imposte dirette

Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

− relativa agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quoti- diani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radio- foniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell’anno in corso;

− al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.

La comunicazione può essere presentata fino al 31 marzo.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, come modificato dall’art. 1 co. 608 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), e il DPCM 16.5.2018 n. 90 (pubblicato sulla G.U.

24.7.2018 n. 170).

Mercoledì, 2

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Locatore/locatario

Imposta

di registro

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorren- za inizio mese di febbraio e pagamento della relativa imposta. Ver- samento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio dello stesso mese

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442 è stato approvato il nuovo “modello RLI”, con le relati- ve istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immo- bili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entra- te 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immo- bili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i sud- detti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli “F24 ELIDE”

Lunedì, 7

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Società e ass.ni sportive dilettantistiche, pro-loco,

bande musicali, cori, ass.ni filodram.che, ecc.

Imposta sugli intrattenimenti ed

IVA

Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbona- menti rilasciati nel mese precedente.

Fornitori e cessionari o

loro intermediari

Imposte dirette

Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i crediti oggetto di sconto in fattura o di una o più cessioni:

− in relazione alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edi- fici esistenti;

− al fine di poter beneficiare di una ulteriore cessione ad altri sog- getti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si vedano gli artt. 119-ter e 121 del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77, l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4, il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 283847 e il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381.

OBBLIGHI CONTABILI IMPOSTE SUL REDDITO IVA e altre imposte indirette

SOSTITUTI D’IMPOSTA CONTRIBUTI E LAVORO OBBLIGHI DICHIARATIVI

MARZO

MARZO

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Martedì, 8

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Consorzi e organismi di tutela dei prodotti agricoli e alimentari

Imposte dirette

Termine per la presentazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, entro le ore 17.00, delle richieste di contribu- to per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per miglio- rare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguar- dia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, con- traddistinti da riconoscimento europeo.

Si veda il DM 1.3.2016 (pubblicato sulla G.U. 22.3.2016 n. 68).

Martedì, 15

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Soggetti con partita IVA

IVA

Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese prece- dente, con riferimento a tale mese.

Annotazione nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazioni nazionali), emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si veda l’art. 23 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 12 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.

Soggetti con partita IVA

IVA Annotazione riepilogativa corrispettivi

Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Enti non commerciali che determinano forfet- tariamente il reddito ex

art. 145 del TUIR

IRES, IRAP e IVA

Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle opera- zioni fatturate nel mese precedente: - nei registri previsti ai fini IVA; - ovvero nel mo- dello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e

pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398

IRES, IRAP e IVA Obblighi contabili

Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. con- tribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corri- spettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Devono essere distintamente annotati nel prospetto:

- i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive di- lettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; - le plusvalenze patri- moniali; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427.

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Soggetti con partita IVA

IVA Documento riepilogativo fatture emesse Obblighi contabili

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il do- cumento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve con- tenere:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;

- l'imponibile complessivo;

- l'IVA distinta per aliquota.

Soggetti con partita IVA

IVA Fatturazione

differita Obblighi contabili

Termine ultimo per emettere le fatture, anche in forma semplificata, relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'ope- razione, effettuate nel mese precedente;

- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effet- tuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;

- alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;

- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;

- alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (liquidazione IVA).

(3)

Martedì, 15

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti

intracomunitari IVA

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti

intracomunitari

IVA

I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non han- no ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettua- zione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettua- te nel terzo mese precedente.

Se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, de- vono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

Mercoledì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati,

soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

IMU - IRPEF - IVA Ravvedimento

operoso

-

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento IMU, ritenu- te ed IVA, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, con la sanzione ridotta del 1,67%, oltre agli interessi legali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Si vedano il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n. 158, che prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%) e l’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall’art. 1 co. 637 della L.

23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l’ulteriore riduzione della sanzione ad un nono se il rav- vedimento operoso interviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23). . Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’ 1,25%, con decorrenza 1.01.2022..

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro dipendente e assimilati

Addizionale comunale IRPEF

- Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

- Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

- Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro dipendente e assimilati

Addizionale regionale IRPEF

Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle opera- zioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle opera- zioni di cessazione del rapporto di lavoro

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro dipendente

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui red- diti di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rap- porto di lavoro (es. TFR).

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi

assimilati

IRPEF Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui red- diti assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Datori di lavoro settore privato

Imposta sostitu- tiva IRPEF e rela- tive addizionali

10%

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel me- se precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell’impresa.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 182 - 191 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall’art. 1 co. 160 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 1 co. 161 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il DM 25.3.2016, le circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 e 29.3.2018 n. 5 e la ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2016 n. 109.

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di

lavoro autonomo o redditi diversi

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui red- diti di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Sostituti d'imposta che corrispondono

provvigioni

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rap- presentanza di commercio e procacciamento di affari.

Intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali

telematici, che intervengo- no nel pagamento dei cor-

rispettivi

Cedolare secca o IRPEF

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispetti- vi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da perso- ne fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, la circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24 e la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 88.

(4)

Mercoledì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Condominio che corrisponde corri-

spettivi per appalti di opere o servizi

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispet- tivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;

- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, come modificato dall’art. 1 co. 36 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), e la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 (§ 2).

Sostituti d'imposta che corrispondono premi e

vincite

IRPEF Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui pre- mi e sulle vincite

Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento

e cessazione di rapporti di agenzia

IRPEF

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e cessazione dei rapporti di agenzia

Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi

IRPEF Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli in- teressi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volu- me d'affari rientranti nel regime dei "minimi"

IVA

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre opera- zioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese pre- cedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla G.U. 11.1.2008 n. 9), l’art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l’art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l’art. 10 co. 12- undecies del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17.

Persone fisiche rien- tranti nel regime

forfettario IVA

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre opera- zioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese pre- cedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l’art. 1 co. 111 - 113 della L.

28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10.

Soggetti che svolgono atti- vità di intrattenimento in

modo continuativo

Imposta sugli intrattenimenti

Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intratteni- mento svolte nel mese solare precedente.

Gestori di apparecchi da divertimento e intratteni-

mento

Imposta intratte- nimenti/IVA

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre.

Soggetti con partita IVA

- Regime mensile IVA

Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con l’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell’”IVA per cassa”, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell’esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assogget- tato a procedure concorsuali. L’opzione per l’”IVA per cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell’”IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall’1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).

Datori di lavoro agricolo Contributi INPS

Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre luglio-settembre dell’anno precedente.

Datori di lavoro Contributi INPS Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese prece- dente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si ap- plicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

(5)

Mercoledì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordina-

ti e continuativi

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Ai sensi dell’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2019 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 33,72%

(compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbli- gatorie né pensionati e del 24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 6.2.2019 n. 19); per effetto dell’art. 7 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), che ha integrato l’art. 15 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Ge- stione separata, non pensionati e privi di partita IVA, dall’1.7.2017 è dovuta un’ulteriore contribuzione dello 0,51% per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL (si vedano le circ. INPS 19.7.2017 n.

115 e 28.7.2017 n. 122). Si segnala che l’art. 52 del DLgs. 15.6.2015n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-bis del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al “lavoro a progetto”, che continuavano ad applicarsi esclusiva- mente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25.6.2015. Dall’1.1.2016 restano ap- plicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall’art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015 (si veda la circ.

Min. Lavoro e Politiche sociali 1.2.2016 n. 3).

Associanti che hanno erogato utili ad associa-

ti in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si segnala che l’art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n.

183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l’art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.

Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi

occasionali

Contributo INPS ex L. 335/95

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stes- se aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Aziende dello spettacolo

e dello sport

Contributi ENPALS

Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L’art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall’1.1.2012, ha soppresso l’ENPALS e previsto l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS; conseguentemente, presso l’INPS è stata costituita l’apposita “Gestione ex ENPALS” (si veda circ. INPS 13.1.2012 n. 3).

Sostituti d’imposta Imposte Dirette

Termine per consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordina- ti e continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la “Cer- tificazione Unica 2022”, relativa all’anno precedente:

− delle somme e valori corrisposti;

− delle ritenute operate;

− delle detrazioni d’imposta effettuate;

− dei contributi previdenziali trattenuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano i co. 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall’art. 16-bis co. 2 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, e il provv. Agenzia delle Entrate 14.1.2022 n. 11169, che ha approvato il modello di “Certificazione Unica 2022”.

Soggetti che

corrispondono dividendi IRPEF e IRES

Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:

− degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell’anno precedente;

− delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano i co. 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall’art. 16-bis co. 2 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, e il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663, che ha approvato il nuovo modello CUPE (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021).

Sostituti d’imposta Imposte Dirette

Termine per consegnare ai sostituiti le altre certificazioni, relativa all’anno precedente, per le quali non è previsto un apposito modulo, attestanti:

− le somme e valori corrisposti, al netto e al lordo di eventuali deduzioni spettanti;

− le ritenute operate.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano i co. 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall’art. 16-bis co. 2 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, e l’art. 8 del DM 8.1.98 (pubblicato sul S.O. n. 10 alla G.U.

19.1.98 n. 14).

(6)

Mercoledì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Sostituti d’imposta Imposte Dirette

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2022”, relative al 2021. Le Certifica- zioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine previsto per la presentazio- ne del modello 770/2022 (31.10.2022),riguardanti: − i reddi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; − le provvigioni; − i corrispe vi erogati dal condominio per contratti di appalto; − i reddi esen .

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall’art. 1 co. 933 della L.

27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e dall’art. 16-bis co. 2 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L.

19.12.2019 n. 157, il provv. Agenzia delle Entrate 14.1.2022 n. 11169, che ha approvato il modello di “Certifi- cazione Unica 2022”, la ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e le circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4 e 25.1.2019 n. 3.

Contribuenti, amministratori di

condominio Imposte dirette

Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utiliz- zando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la ces- sione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 relative:

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione ener- getica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;

− all’acquisto di mobili e di grandi ele rodomes ci, finalizza all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 1.12.2016 (pubblicato sulla G.U. 20.12.2016 n. 296), il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017 n. 19969, il provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2018 n. 30383, il provv.

Agenzia delle Entrate 6.2.2019 n. 28213, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432213, il provv.

Agenzia delle Entrate 19.2.2021 n. 49885, l’art. 78 co. 26 della L. 30.12.91 n. 413 e le risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Asili nido, pubblici e pri- vati, e altri soggetti che ricevono rette per fre-

quenza di asili nido e per servizi infantili

Imposte dirette

Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:

− delle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per il pagamen- to di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi for- mativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;

− dei rimborsi delle rette, erogati nell’anno precedente, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 78 co. 25 - 26 della L. 30.12.91 n. 413, l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2014 n. 160381, il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2015 n. 164058, il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2017 n. 20024, il provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2019 n. 28173 e il provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2021 n. 49882.

Scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e soggetti che erogano rimborsi di

spese scolastiche

Imposte dirette

Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati: − delle spese scolas che detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24, in relazione a ciascuno studente; − dei rimborsi delle spese scolastiche, erogati nell’anno precedente, non contenuti nella Certificazione Unica.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 10.8.2020 (pubblicato sulla G.U. 20.8.2020 n. 207) e il provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2021 n. 39069.

Società di capitali con partita IVA

Tasse di concessione governativa

Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

− 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;

− ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative

pagine

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Mercoledì, 16

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Soggetti con partita IVA IVA

Versamento dell’IVA dovuta in sede di dichiarazione per l’anno precedente.

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti, entro:

− il 30 giugno, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misu- ra dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

− oppure il 22 agosto, maggiorando le somme da versare, comprensive del- la suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano gli artt. 6 e 7 del DPR 14.10.99 n. 542, come modificati dall’art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, l’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall’art. 7-quater co.

19 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, e i chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73. Poiché il termine del 30.7.2022 per il versamento con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%

cade di sabato, si determina un primo differimento a lunedì 1.8.2022 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2022 che, cadendo anch’esso di sabato, comporta un ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2022

Venerdì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati,

soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA

IVA

IRPEF - IVA Ravvedimento

operoso

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute ed IVA, la cui scadenza del termine era il 16.02.2022, con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali.

L’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n.

158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l’ulteriore riduzione della sanzione a un quindicesimo per cia- scun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall’art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L.

15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell’1% per un giorno di ritardo fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni. In caso di ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulteriormente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all’1,4% per 14 giorni di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”) e dell’1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni; peraltro, come era stato chiarito dalla circ. Agen- zia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il “ravvedimento sprint” versando l’imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n.

297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01%

all’ 1,25%, con decorrenza 1.01.2022.

Lunedì, 21

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Produttori di imballaggi o di materiali di imbal-

laggi - Importatori

Contributo CONAI

- Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e/o trimestre prece- dente e/o anno precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.

- Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente;

- se tale importo non supera 3.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.

- È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi com- plessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale ovvero 300,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importa- zioni.

- Per le imprese importatrici con fatturato dell’anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un contributo forfetario, con dichiarazione entro il 30 set- tembre.

- Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.

Sostituti d’imposta

Imposte dirette, addizionali e

sostitutive

Termine per ritrasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le corrette “Certificazioni Uniche 2022”, relative al 2021: − che contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; − al fine di evitare l’applicazione delle previste sanzioni.Si vedano l’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e dall’art. 16-bis co. 2 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, il provv. Agenzia delle Entrate 14.1.2022 n. 11169, che ha approvato il modello di “Certificazione Unica 2022” e la circ. Agenzia delle Entra- te 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8).

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Venerdì, 25

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Datori di lavoro agricolo

Contributi ENPAIA

Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia .

Soggetti che hanno effettuato operazioni

intracomunitarie

IVA Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio.

Soggetti che hanno effet- tuato operazioni intraco- munitarie e che nel mese di febbraio hanno superato

la soglia per la presenta- zione trimestrale dei

modelli INTRASTAT

IVA

Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di gennaio e febbraio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

Lunedì, 28

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Soggetti con partita IVA IVA

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento all’acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2021, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedi note precedenti.

Mercoledì, 30

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Locatore/locatario Imposta di registro

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio me- se e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605 è stato approvato il nuovo “mo- dello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali con- nessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello “F24 versa- menti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del con- tratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n.

14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli “F24 ELIDE”.

Giovedì, 31

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Datori di lavoro Contributi INPS

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite in- termediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.

Committenti e associanti in partecipazione

Contributo INPS ex L. 335/95

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite interme- diario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai:

- collaboratori coordinati e continuativi;

- lavoratori autonomi occasionali;

- venditori a domicilio;

- associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;

- altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Datori di lavoro, committenti

e associanti in partecipazione

Contributi previdenziali e

premi INAIL

Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.

Datori

di lavoro agricolo Contributi INPS

Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occu- pata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso “UNIEMENS”.

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Giovedì, 31

SOGGETTO OBBLIGATO TRIBUTO/CONTRIBUTO ADEMPIMENTO

Enti non commerciali e produttori agricoli

esonerati

IVA Mod. INTRA12

Termine per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di be- ni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente;

- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si vedano l’art. 49 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 co. 326 della L.

24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il provv. Agenzia delle Entrate 25.8.2015 n. 110450, che ha ap- provato il nuovo modello INTRA 12 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.7.2017 n. 91 che ha istituito un apposito codice tributo per il versamento.

Soggetti passivi che hanno aderito al regime

speciale “IOSS”

IVA

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazio- ne relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni im- portati: − non sogge ad accisa; − spedi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro; − des na a un consumatore in uno Stato mem- bro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame de- ve essere versata l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Si vedano l’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72, inserito dal DLgs. 25.5.2021 n. 83 a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dall’1.7.2021, il DM 20.4.2015 (come modificato dal DM 12.7.2021), il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315 e la circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.6.2021 n. 26

Committenti di Agenti e Rappresentanti

Contributi ENASARCO

Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) dovuti sulle provvigioni relative all’anno precedente.

Soggetti titolari

di partita IVA IVA

Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, rela- tive alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un sog- getto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegna- ti o spediti nel mese precedente.

Imprese, lavoratori autonomi e enti non

commerciali

Imposte Dirette

Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utiliz- zando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

− rela va agli inves men pubblicitari effe ua sui giornali quo diani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell’anno in corso;

− al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli inves - menti non incrementali.

Si vedano l’art. 57-bis co. 1-quater del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, come modificato dall’art.

67 co. 10 del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n 106, e il DPCM 16.5.2018 n. 90 (pubblicato sulla G.U.

24.7.2018 n. 170).

Enti associativi privati (salvo specifiche esclu- sioni) e società sportive

dilettantistiche

IRES/IVA

Termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, diretta- mente o tramite un intermediario abilitato, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello “EAS”), al fine di bene- ficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell’anno precedente sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.

Si vedano l’art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2, i provv.

Agenzia delle Entrate 2.9.2009, 14.9.2009, 29.10.2009 e 21.12.2009, le circ. Agenzia delle Entrate 9.4.2009 n. 12, 29.10.2009 n. 45, 1.12.2009 n. 51, 24.2.2011 n. 6 e 1.8.2018 n. 18 (§ 7.7), nonché le ris. Agenzia delle Entrate 6.12.2010 n. 125 e 12.12.2012 n. 110

Note

1. Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73).

Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni rela- tive a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

2. L’art. 3-quater L. 26.4.2012, n. 44, che ha convertito il D.L. 16/2012, prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione (art. 37, co 11bis D.L. 223/2006, conv. dalla L. 24/2006).

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