• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DELLE FIERE E DEI MERCATI. Comune di Acerenza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DELLE FIERE E DEI MERCATI. Comune di Acerenza"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DELLE FIERE E DEI MERCATI

Comune di Acerenza

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 13/10/2016

(2)

INDICE:

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità del regolamento

TITOLO II – I MERCATI E LE FIERE

Art. 4 – Tipologia dei mercati e delle fiere autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento Art. 5 – Localizzazione, organizzazione ed articolazione dei mercati

Art. 6 – Localizzazione, organizzazione ed articolazione delle fiere

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita Art. 8 – Circolazione pedonale e veicolare

Art. 9 – Modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati Art. 10 – Procedimento per il rilascio

Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati nei mercati

Art. 12 – Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato o della fiera

Art. 13 – Ipotesi di revoca, decadenza e sospensione delle concessioni di posteggio

TITOLO III – DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI E DELLE FIERE Art. 14 – Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita

Art. 15 – Commercio in occasione di eventi particolari o di riunioni di persone Art. 16 – Modalità di esercizio della vigilanza

Art. 17 – Posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 18 – Canone di concessione

TITOLO IV – IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art. 19 – Autorizzazione dell’esercizio in forma itinerante

Art. 20 – Limitazioni e divieti per l’esercizio del commercio in forma itinerante Art. 21 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 22 – Obbligo di esibire l’autorizzazione.

Art. 23 – Produttori agricoli.

Art. 24 – Sanzioni.

Art. 25 – Disposizioni finali.

TITOLO V-DISPOSIZIONI FINALI

(3)

TITOLO PRIMO

Ambito di applicazione, criteri generali e definizioni

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Acerenza (PZ), ai sensi e per gli effetti della del D. Lgs n. 114 del 31 Marzo 1998, della L.R. n.19 del 20 luglio 1999 e della L.R. n.23 del 30 settembre 2008

,

inerente “Disciplina del Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs.114/98 e dalla L.R. 19/99 e s.m.i., si intendono:

- Per commercio su aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- Per aree pubbliche, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- Per mercato, l’area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

- Per fiere, manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- Per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

- Per posteggio isolato: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale. Nell’ambito del posteggio isolato non si effettuano le operazioni di spunta, non si registrano presenze e/o assenze, si rilascia comunque un’autorizzazione di tipologia A.

- Per presenze effettive in un mercato o in una fiera, si intende il numero di volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività;

(4)

- Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera, si intende il numero di volte che l’operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l’attività;

- Per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche si intende quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l’attività mediante l’utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante;

- Per spunta, l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora occupati dagli operatori aventi diritto o non ancora assegnati.

- Per “Tipologia” s’intendono le tipologie di manifestazioni di cui alla Legge Regionale 20 luglio 1999, n° 19.

- Per settore merceologico, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

- Per merceologie s’intendono le specializzazioni merceologiche più frequenti secondo la classificazione ISTAT 1991 che coincide con la classificazione utilizzata dal Ministero delle Finanze e con quella indicata nell’allegato C della modulistica del Ministero dell’Industria relativa alle comunicazioni e alle domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 de Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

- Per spuntista s’intende l’operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all’inizio dell’orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.

- Per miglioramento s’intende la variazione di un posteggio, per modifica della disposizione o per ampliamento delle dimensioni, concessa, una volta verificatane la fattibilità, sulla base di una motivata istanza di parte.

Art.3

Finalità del Regolamento

1.

Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche contenuti nell’art.25 della L.R.

19/99, persegue le seguenti finalità:

-

Valutazione delle condizioni di ubicazione e d’assetto dei propri mercati;

-

Riqualificazione della situazione esistente;

-

Localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori – ed eventuali aree riservate per il commercio di alimenti e bevande;

-

Individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell’intero territorio comunale;

-

Tutela del consumatore sotto il duplice aspetto commerciale (trasparenza di

(5)

mercato) e igienico-sanitario;

-

Sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti;

-

Quant’altro previsto nell’art.25 della L.R. 19/99 e L.R n.23/2008.

TITOLO SECONDO I Mercati e le Fiere

Art.4

Tipologia dei mercati e delle fiere autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento

1. Nell’ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste dalle L. R. n.19/1999 e n.23/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all’interno del territorio comunale, nell’arco dell’anno, sono istituiti e autorizzati i seguenti mercati e fiere:

a. Mercato settimanale nei giorni dispari dal lunedì al Venerdì in Piazza Papa Giovanni XXIII;

b. Mercato settimanale nei giorni pari dal Lunedì al Venerdì in Largo Gianturco,

c. Mercato mensile da svolgersi il 3° venerdì di ogni mese, Piazza Papa Giovanni XXIII - Via Convento – Via G. Fortunato – Via Mons. Cavalla

d. Fiere. 17 luglio e 25 settembre

e. Mercato m e n s i l e dell'antiquariato, artigianato, collezionismo e prodotti tipici agroalimentari – finalizzato alla divulgazione e promozione dei prodotti/lavorazioni del territorio - da t e n e r si ogni prima domenica di mese in Largo Assunzione Beata Vergine (Largo antistante la Cattedrale);

2. Il numero dei posteggi, la loro numerazione e dislocazione, per tutte le manifestazioni, può essere modificato mediante deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

Art.5

Localizzazione, tipologia ed articolazione dei mercati

1. Il mercato settimanale risponde alle seguenti caratteristiche:

o Tipologia: mercato ordinario

o Settore: alimentare e non alimentare

Giornata di svolgimento: Cadenza: settimanale o Localizzazione: Piazza Papa Giovanni XXIII

o Consistenza dei posteggi: N.3 per la vendita di prodotti non alimentari e per prodotti alimentari;

2. Il mercato settimanale risponde alle seguenti caratteristiche:

o Tipologia: mercato ordinario

o Settore: alimentare e non alimentare

o Giornata di svolgimento: Cadenza: settimanale

(6)

o Localizzazione: Piazza Largo Gianturco

o Consistenza dei posteggi: N.3 per la vendita di prodotti non alimentari e per prodotti alimentari;

3. Mercato mensile che ha luogo il 3° venerdì di ogni mese risponde alle seguenti caratteristiche:

o Tipologia: mercato ordinario

o Settore: alimentare e non alimentare

o Giornata di svolgimento: 3° venerdì del mese o Cadenza: mensile

o Localizzazione: Via Giovanni XXIII – Piazza Papa Giovanni XXIII - Via Convento – L.go G. Fortunato – Via Mons. Cavalla

o Consistenza dei posteggi: N. 60 posteggi alimentari e non ivi compresi gli operatori commerciali locali

4. Il mercato mensile dell'antiquariato, artigianato, collezionismo e prodotti tipici agroalimentari risponde alle seguenti caratteristiche:

o Tipologia: mercato ordinario

o Settore: alimentare e non alimentare

o Giornata di svolgimento: Cadenza: mensile o Localizzazione: Centro Storico

o Consistenza dei posteggi: N.30 per la vendita di prodotti non alimentari e per prodotti alimentari;

Nel caso in cui il giorno di mercato mensile di cui al precedente n.3, ricada in un giorno di festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso sarà anticipato al primo giorno lavorativo antecedente, salvo diversa disposizione del Sindaco.

Art. 6

Localizzazione, tipologia ed articolazione delle Fiere

1. FIERE del 17 luglio e 25 settembre rispondono alle seguenti caratteristiche:

a. Tipologia: fiere ordinarie

b. Settore: alimentare e non alimentare

c. Giornata di svolgimento: 17 luglio e 25 settembre d. Cadenza: annuale

e. Localizzazione: Piazza Papa Giovanni XXIII - Via Convento – Via G.

Fortunato – Via Mons. Cavalla _Viale A. Moro

f. Consistenza dei posteggi: N. 80 posteggi alimentari e non ivi compresi gli operatori commerciali locali

2. Le domande di partecipazione alla fiera debbono essere spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno trenta giorni prima della manifestazione o presentate all’ufficio protocollo del comune entro lo stesso termine; nel caso di invio tramite il servizio postale farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza.

3. L’orario di svolgimento della fiera è dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Gli operatori assegnatari di posteggio possono occupare il posteggio dalle ore 7,00 e

(7)

non oltre le ore 8,00 della giornata di fiera, dopo tale orario il posteggio è da intendere libero e sarà assegnato ad altri operatori utilmente collocati in graduatoria come prescritto dall’ art. 35 della Legge Regionale n. 19 del 1999.

4. Il posteggio deve essere lasciato libero da ogni attrezzatura e/o da eventuali rifiuti entro le ore 21,00 come previsto nel successivo art. 14.

Art. 7

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati settimanali

1.

Salvo diversa disposizione del Sindaco

,

l’orario di vendita dei mercati ordinari è il seguente:

- dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

2. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio:

- non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8.00.

3. Nel caso il posteggio non sia occupato entro l’orario massimo consentito, l’operatore viene considerato assente ingiustificato.

4. Il posteggio deve essere lasciato libero da ogni attrezzatura, merce e/o da eventuali rifiuti entro le ore 15,00.

5. Alle ore 9.00 il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di

“spunta”.

Art 8

Circolazione pedonale e veicolare nei mercati e nelle fiere

1. L’area di mercato e di fiera è interdetta alla sosta e alla circolazione veicolare con i seguenti orari:

a.

Mercato ordinario e Fiere: dalle ore 7 fino all’orario stabilito per lo sgombero dei posteggi;

2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre c h e ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente articolo), ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la manifestazione o per i loro spostamenti, ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e, in caso di a f f i d a m e n t o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e e gestione a terzi ai mezzi della ditta organizzatrice

.

Art. 9

Modalità di assegnazione

dei posteggi nei mercati

(8)

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è rilasciata secondo i requisiti e le modalità previsti dagli artt. 28,29 e 30 della Legge Regionale n. 19 del 1999 e s.m.i e della Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (introduzione della SCIA)

2. La richiesta, indirizzata al Comune tramite raccomandata A/R, dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Acerenza e reperibile sul sito web.

3. L’assegnazione viene fatta sulla base di una graduatoria redatta a seguito di apposito bando emanato secondo le modalità previste dall’art. 29 della L.R. n. 19 del 1999 e s.m.i.

4. L’assegnazione dei posteggi presenti nei mercati ai produttori agricoli viene effettuata secondo quanto specificato nel successivo art.17.

Art.10

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

1

.

Il procedimento inerente il rilascio delle concessioni di posteggio è quello disciplinato dall’art. 29 L.R. della Legge Regionale n.19 del 1999, in cui sono disciplinati anche i tempi dell’iter ed i criteri di priorità.

Art. 11

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati nei mercati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ed ai produttori che vantino il più alto numero di presenze nell’ambito del mercato.

2. Gli Agenti della Polizia Municipale provvederanno, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi procederanno con gli orari stabiliti nel precedente art. 7, all’assegnazione giornaliera dei posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, secondo i seguenti criteri di priorità

:

- maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;

- maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;

- anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

(9)

- essere titolari di un posteggio presso altro mercato del medesimo Comune.

- eventuali ulteriori criteri previsti dal Comune.

3. L’area in concessione di cui al comma 5 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

4. Non è ammesso a partecipare alla spunta l’operatore già titolare di un posteggio nel medesimo mercato o nella fiera di cui trattasi.

5. L’operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio, non lo occupa, perde il diritto alla presenza.

6. La Polizia Locale predispone l’apposito Registro delle presenze in cui sono annotate le singole presenze di tutti gli operatori che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta, riportando oltre alle generalità dell’operatore, anche gli estremi dell’autorizzazione commerciale posseduta – in caso di titolarità di più autorizzazioni, la presenza vale solo in riferimento ad una di esse.

Art. 12

Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato e della fiera

1.

La soppressione di un mercato o di una fiera ed il suo trasferimento non temporaneo, sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2.

La soppressione, anche temporanea, dei mercati o della fiera di cui all’art.28 della L.R. n. 19/1999 o il loro trasferimento definitivo in altra sede o altro giorno lavorativo, può essere disposta dalla Giunta Comunale in presenza delle condizioni stabilite dagli artt.36 e 37 della Legge Regionale n. 19/1999.

3.

La modifica della dislocazione dei posteggi all’interno del mercato o fiera nonché la diminuzione o l’aumento del numero degli stessi, viene disposta con deliberazione di Giunta Municipale.

4.

Lo spostamento temporaneo del mercato in altra sede o in altro giorno è disposto dal Responsabile del’Ufficio commercio tramite ordinanza, per le motivazioni di cui articolo 37 della Legge Regionale.

5.

Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) comporta l’assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un altro spazio da individuare nell’ambito dell’area del mercato.

(10)

6. Qualora si proceda al trasferimento dell’intero mercato o della fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare;

c) titolarità di un posteggio in altro mercato del medesimo Comune;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

7. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare;

c) titolarità di un posteggio in altro mercato del medesimo Comune;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

8.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalla Legge Regionale.

Art. 13

Ipotesi di revoca, decadenza e sospensione delle concessioni di posteggio.

1.

In attuazione del combinato disposto dell’art.29 del D.Lgs.114/98 e dell’art.34 della Legge Regionale n.19 del 1999, l’autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non abbia provveduto ad effettuare il versamento della quota relativa al posteggio assegnatogli per il semestre in questione.

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun semestre per periodi di tempo complessivamente superiori al 30%, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all’interessato dall’organo comunale competente;

(11)

c) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.lg. 114/1998;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell’attività;

e) in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

f) nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi.

2. Eventuali certificati comprovanti la malattia, e quindi l’assenza giustificata dell’operatore dal mercato, vanno presentati entro 60 giorni dalla data riportata sui certificati stessi, in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente ufficio comunale.

3. La concessione può essere, inoltre, revocata per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune, secondo le modalità previste nell’art. 34 della Legge Regionale.

4. L’autorizzazione è sospesa nel caso in cui l’operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Il periodo di sospensione dell’autorizzazione concorre al computo del numero delle assenze relativamente alla revoca dell’autorizzazione stessa.

TITOLO TERZO

Disciplina generale dei Mercati e delle Fiere

Art. 14

Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all’interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate, per ciascun tipo di mercato, nella relativa autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalla L.R. n.19/1999.

2. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di trenta centimetri (almeno 50 cm per i prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere), il tendone a copertura del banco deve essere installato ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l’esposizione a terra della merce.

3. Ogni operatore deve provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell’area pubblica in concessione o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. L’inosservanza del presente comma comporterà

(12)

una sanzione da €. 100,00 a €. 300,00 per la prima i n f r a z i o n e c o m m e s s a , da €. 350,00 a 500,00 per la seconda infrazione che si verifichi nell’arco di dodici mesi dalla prima, da €. 600,00 a €.1.000,00 per la terza infrazione che si verifichi nell’arco dei dodici mesi dalla prima; alla quarta infrazione il comune può revocare l’autorizzazione relativa. (ho inteso unificazione le diverse definizioni di "infrazione"

riportate nel testo originario)

4. E’ vietata la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell’azienda commerciale.

5. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

6. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della fiera, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore solo nel caso di rilascio di concessione decennale con relativa autorizzazione di tipologia A, come da articolo 29 della Legge Regionale. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione

7. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette Cd e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai passanti e ai residenti.

8. In occasione di fiere e mercati e’ consentita l’apertura degli esercizi di commercio in sede fissa, ubicati nella zona interessata alla manifestazione.

Art. 15

Commercio in occasione di eventi particolari o di riunioni di persone

1

.

In occasioni di eventi particolari o di riunioni di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni

Art. 16

Modalità di esercizio della vigilanza;

1. Il personale di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:

- Vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell’area di mercato, sul rispetto degli orari fissati dall’Ente e delle norme relative alla predisposizione

(13)

dei banchi ed alle modalità di vendita;

- E’ incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato o alla fiera, compresi i posteggi isolati.

2. L’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.

3. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando Carabinieri nell’ambito delle proprie competenze.

Art 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1.

Per i produttori agricoli valgono, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.

2.

Il criterio di priorità per la concessione dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere viene individuato come segue:

a.

Presenze effettive nella manifestazione interessata;

b.

Anzianità di rilascio dell’autorizzazione alla vendita prevista, per i produttori, dalla legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni;

c.

Ordine cronologico di presentazione della domanda, in caso di spedizione tramite servizio postale farà fede il timbro dell’ufficio postale di partenza, in caso di presentazione a mano farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune;

d.

Numero progressivo attribuito dall’Ufficio Protocollo del Comune.

Art 18

Canone di Concessione

1. Per canone di concessione si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l’utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali.

2. Il predetto canone viene determinato annualmente dal Comune con deliberazione della Giunta comunale, insieme alle altre tariffe e contribuzioni comunali per le varie tipologie di tributi e servizi locali, ai sensi del T.U. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce allegato.

(14)

TITOLO QUARTO Il commercio in forma itinerante

Art 19

Autorizzazione dell’esercizio dell’attività in forma itinerante

1.

L’autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata con le modalità, i criteri e la valenza specificati nell’art. 30 della Legge Regionale e successive modificazioni ed integrazioni, previo pagamento di un canone trimestrale anticipato.

2.

Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita è vincolante al pagamento del canone.

3

. La procedura della relativa istanza, da presentare con le modalità previste dall’art.30 della Legge Regionale, deve essere evasa dal Competente ufficio comunale entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento, trascorso tale termine tali domande, se integre della opportuna documentazione, si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Art. 20

Limitazioni e divieti per l’esercizio del commercio in forma itinerante

1.

L’operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l’attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di un’ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 300 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

2.

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e’ vietato:

a.

Nelle vie e nelle piazze del centro urbano, come espressamente individuate con apposito provvedimento ai sensi del successivo terzo comma;

b.

Negli incroci stradali;

c.

Nelle aree ad una distanza inferiore a mt. 200 dal cimitero.

3.

Sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma, la Giunta Comunale individua le aree del territorio comunale in cui vietare l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al fine dell’adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente competente

.

4.

Nelle aree ove di norma è consentito l’esercizio dell’attività di cui al presente

(15)

Regolamento, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, igienico- sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico

.

5. E’ vietato il commercio itinerante in tutti quei punti, in cui la sosta del veicolo utilizzato rechi intralcio o pericolo alla circolazione, nonché ove la sosta o la fermata sono espressamente vietate con apposita segnaletica stradale, per motivi di polizia stradale.

6. E’ vietato il commercio itinerante dei prodotti alimentari non sigillati in confezioni ermetiche, su tutte le strade con fondo in ghiaia o in terra e sulle strade ove, a distanza minore di 200 metri, sono in svolgimento lavori edili, per evitare ogni possibile contaminazione e, quindi, per motivi igienico sanitari.

7. Altre zone di divieto di effettuazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere individuate anche successivamente e con provvedimento del Sindaco, ai soli fini di tutela del patrimonio storico, artistico o archeologico, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse. E’, in ogni caso, esclusa la possibilità di vietare tale tipo di commercio con la motivazione della distanza da altri esercenti il commercio su area privata o l’attività di somministrazione.

8. Presso l’Ufficio Comunale competente è depositata una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all’esercizio del commercio in forma itinerante.

9. E’ vietata la vendita in forma itinerante nei giorni festivi, salvo diversa disposizione amministrativa per specifici periodi e ricorrenze.

Art. 21

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Nei giorni di mercato mensile, nonché durante le fiere, n o n e’ consentito ai titolari di licenze commerciali in forma itinerante di esercitare la vendita su tutto il territorio comunale fatto eccezione nell’area alimentare del Mercato e nel rispetto degli orari previsti nell’art. 7 del presente Regolamento

.

1.

La vendita itinerante è consentita dal Lunedi al Sabato di ogni settimana dalle ore 8.00 alle ore 13.00 .

.

2.

Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 31 delle L.R. 19/99, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque , per un tempo non superiore a 1 ora.

3.

E’ vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o con il sistema all’incanto, ad

(16)

eccezione di audiovisivi purchè non arrechino disturbo alla pubblica quiete e rispettino le vigenti disposizioni in materia.

4.

E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

5.

Nello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità, nonchè quelle vigenti in materia di circolazione stradale, igiene, sanità, pubblico interesse, e di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Art. 22

Obbligo di esibire l’autorizzazione

1.

E’ fatto obbligo all’operatore di esibire l’autorizzazione di cui all’art. 28 del D.Lgs.

n. 114/98 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2.

I contravventori all’obbligo di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 27.

3.

Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti l’operatore che non risulti in grado di esibire l’autorizzazione alla richiesta dell’organo di vigilanza, è invitato dallo stesso all’atto della contestazione della violazione a produrre il documento suddetto, entro 5 (cinque) giorni, presso la sede dell’organo di vigilanza stesso.

4.

Qualora l’operatore non ottemperi all’invito di cui al comma precedente, l’organo di vigilanza, compiuti gli opportuni accertamenti, procederà a i sensi del successivo art. 27.

Art. 23

Produttori agricoli/vendita fiori

1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. N. 114/98 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità di svolgimento dell’attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 228/2001.

2.

La Domenica, i festivi e nei giorni della ricorrenza di tutti i Santi e dei Defunti, sono istituti nella zona antistante il cimitero tre posteggi per la vendita di piante e fiori e qualsiasi prodotto attinente alle suddette ricorrenze, previo pagamento semestrale

TITOLO QUINTO

Disposizioni Finali

(17)

Art. 24 Sanzioni

1. Le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste nell’art. 29,comma 1 del D.

Lgs.114/98. In particolare a chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, comma 10 del citato Decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.494,00 e la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e delle merci.

2. A chiunque viola le limitazioni ed i divieti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, stabiliti dal presente Regolamento, in base a quanto previsto dall’art. 28 del D.lgs. 114/1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098,00.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non prevista da altre norme di legge e di regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta)ad euro 3.000,00.(tremila).

In caso di grave violazione o di recidiva il Dirigente o Responsabile di Settore può disporre la sospensione dell’attivita’ di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

4. Ai fini e per gli effetti del comma precedente, si qualifica come grave violazione:

a.

Lo svolgimento dell’attività di commercio in forma itinerante nelle aree interdette, o difformemente alle modalità di cui all’articolo 24.

b.

Danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e dell’arredo arboreo.

c.

La mancata esibizione dell’autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

d.

Mancato rispetto degli orari di vendita, come previsto dall’art. 23 del presente Regolamento.

5.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si e’ provveduto al pagamento in misura ridotta dell’infrazione.

6.

Per le violazioni di cui innanzi, si applicano le procedure di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni. L’autorità competente è il Sindaco. I proventi sono versati al Comune di Acerenza.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le

(18)

norme di cui alla Legge Regionale 20 luglio 1999 n°19 e successive integrazioni e modificazioni ed al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Riferimenti

Documenti correlati

Gli operatori non potranno abbandonare il posteggio assegnato prima di due ore dell'orario previsto, tranne che per gravi, comprovati e giustificati motivi (maltempo, malore,

Gli operatori commerciali presenti nell’ambito della fiera e della sagra sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nelle normative vigenti in

- per le tipologie merceologiche non specificate nell’elenco dell’art. 12, qualora rimanessero posteggi liberi, potrà essere occupato un solo posteggio. I

Il Dirigente del commercio su aree pubbliche stabilisce, distintamente per i singoli mercati e tenendo conto delle diverse esigenze locali, gli orari d’inizio dell’installazione

- qualora non vi sia disponibilità, presenza dell’operatore entro l’orario stabilito. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell’attività

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,

196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale

E’ considerato assente l’operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta). La presenza nei mercati si