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Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

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Academic year: 2022

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(1)

Norme tariffarie

Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA

TUTTI I SETTORI

I premi indicati sono al netto delle imposte e del contributo per il

Servizio Sanitario Nazionale

Tariffa 2020 (1) - Ed. 01.10.2020

Effetto: 01 Ottobre 2020

Scadenza: 30 Settembre 2021

(2)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 2

SOMMARIO

Validità tariffa.……… pag . 3

Criteri generali 3

Rischi riservati alla Direzione 3

Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori 4

Modalità assuntive 11

- Settori I-II - autovetture e autotassametri 11

- Settore IV - autocarri e motocarri 16 - Settore V - ciclomotori e motocicli 17

Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri 19

Parametri tariffari 21

Price Cap – Limitazione del premio 22

Black Box 22

Fattori di personalizzazione 22

Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano 26

Parametri tariffari 27

Proprietari del veicolo – Area Urbana / Extraurbana 28

Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri 29

Parametri tariffari 33

Fattori di personalizzazione – autocarri 34

Proprietari del veicolo – Autocarri - Area Urbana / Extraurbana 34

Fattori di personalizzazione – motocarri 36

Proprietari del veicolo – Motocarri - Area Urbana / Extraurbana 37

Norme relative al Settore V – ciclomotori e motocicli 39

Parametri tariffari 40

Fattori di personalizzazione 41

Proprietari del veicolo – Ciclomotori - Area Urbana / Extraurbana 42

Proprietari del veicolo – Motocicli - Area Urbana / Extraurbana 43

Norme relative al Settore VI – macchine operatrici 45

Parametri tariffari 45

Norme relative al Settore VII – macchine agricole 46

Parametri tariffari 46

Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II 48

Norme relative al Settore I 49

Parametri tariffari 50

Norme relative al Settore II 51

Parametri tariffari 52

Allegato 1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi – veicoli a motore e natanti 53

Formule Tariffarie Offerte 54

Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta 54

Tariffa Bonus / Malus 54

Tariffa Bonus / Malus con franchigia 54

Tariffa Fissa con Pejus 54

Periodo di osservazione 54

Allegato 2 – Sigle speciali – Provincia, Regione, Comune e relativo codice Istat 55

(3)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 3

Tariffa RC Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021

Parametri per la determinazione del premio

La presente tariffa è applicabile ai veicoli e ai natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

CRITERI GENERALI

Norme tariffarie di riferimento

I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%.

Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario.

Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti dei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull’ammontare risultante dall’applicazione dei precedenti.

(*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall’anno 2011, è facoltà per le Province di variare l’aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE

a) Polizze amministrate a Libri matricola;

b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente, superiori a tre unità;

c) autosnodati in servizio urbano e extraurbano;

d) natanti ad uso pubblico;

e) veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani;

f) per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione;

g) polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di foglio di via;

h) polizze per gare e competizioni sportive;

i) veicoli appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia;

j) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;

k) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di esplosivi come nitroglicerina, dinamite o simili;

l) rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa;

m) rischi con carattere di particolarità comunque previsti in tariffa;

n) contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara;

o) contratti che nell’ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie

diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore.

(4)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 4

TITOLO I - VEICOLI A MOTORE

CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI ______________

MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione: a) limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Nell’assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

L’art. 128 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005) stabilisce, dall'11 giugno 2012, i limiti minimi dei massimali di garanzia per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, i limiti minimi sopra detti, sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.

Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27/07/2017, si stabilisce l’applicazione di somme non inferiori ai seguenti limiti:

(a) 7.290.000,00 (b) 6.070.000,00 (c) 1.220.000,00

Tali somme dal 01 gennaio 2018, per il solo settore III autobus, sono le seguenti:

(a) 32.440.000,00 (b) 30.000.000,00 (c) 2.440.000,00

1) Durata dei contratti

Salvo quanto previsto dal successivo comma, il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all’anno.

Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato non può essere rilasciato per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio.

Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4.

2) Tariffazione

a) Agli effetti della tariffazione dei veicoli del settore I Autovetture e II Autotassametri, si fa riferimento al Comune di residenza dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al Comune di ubicazione della sede legale; nel caso si trattasse di veicoli in leasing si fà riferimento al Comune di ubicazione alla sede legale ovvero al Comune di residenza del locatario, sempreché quest’ultimo risulti sui documenti di circolazione.

b) Agli effetti della tariffazione per i veicoli dei settori III Autobus, IV Autocarri e Motocarri, si fà riferimento alla Provincia di residenza ovvero all’ubicazione della sede legale dell’intestatario al P.R.A.

del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all’ubicazione della sede legale ovvero alla Provincia di residenza del locatario sempreché quest’ultimo risulti sui documenti di circolazione.

c) Per i veicoli del settore V Ciclomotori e Motocicli, si fà riferimento all’area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza ovvero all’ubicazione della sede legale dell’intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all’ubicazione della sede legale ovvero all’area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza del locatario sempreché quest’ultimo risulti sui documenti di circolazione.

d) Per le Macchine Operatrici, Macchine Agricole e Natanti, la tariffa è riferita alla Nazione.

(5)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 5 3) Premio

I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.

Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l’imposta base nella misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa.

(*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall’anno 2011, è facoltà per le Province di variare l’aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali .

a) E’ ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 31,00.

b) Per i contratti in corso con CARGEAS Assicurazioni S.p.A., già aventi frazionamento trimestrale con l’aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, è consentita la sostituzione in corso d’anno senza variazione del frazionamento, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento indicato al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 31,00.

c)

E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%;

- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile.

4) Rischi di durata inferiore ad un anno

Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x (15% + giorni di durata : 360).

Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60 giorni.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II, IV e V, stipulate nella forma

"Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore.

Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.

Non sono ammesse proroghe.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

E' ammessa la cessione del contratto.

5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante

dall'applicazione dei precedenti.

(6)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 6 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A.

Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i dati relativi all’intestatario al P.R.A.

I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.

7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%.

8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova – ex art. 98 Codice della Strada)

Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari:

a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di € 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di € 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di € 7.290.000.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di oltre 7.000 Kg (q.li 70) fino a 36.000 Kg (q.li 360) inclusi, ridotti del 40%.

b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di € 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di

€ 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di € 7.290.000.

Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.

c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di € 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di

€ 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di € 7.290.000.

Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 7.000 Kg (q.li 70) fino a 36.000 Kg (q.li 360) inclusi, conto proprio, con il minimo di € 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

In polizza deve essere inserita la seguente Clausola:

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).

e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di € 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di

€ 6.070.000; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di € 7.290.000.

Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine

agricole (conto proprio).

(7)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 7 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via

Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è:

a) per i Settori I - II autovetture e autotassametri e IV autocarri

- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa

"Bonus/Malus" in vigore.

Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F.

Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno).

b) per il Settore III

- pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti.

c) per il settore IV motocarri e per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.

10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa

“PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 – Art. 10, secondo e terzo comma - Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. del veicolo:

a) singola applicazione per il Settore III: € 35,00 per massimale assicurato pari a € 11.000.000 / 10.000.000 / 1.220.000;

b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: € 20,00 per massimale assicurato pari a € 7.290.000 / 6.070.000 / 1.220.000.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a € 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo.

Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G.

11) Veicoli targati RSM.

Il premio, determinato come previsto dai Criteri Generali, è soggetto all’imposta del 4%.

12) Veicoli immatricolati all'estero

Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE relativa alla libera prestazione di servizio.

13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre 1998.

(art.54, lett. f del Codice della Strada).

a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico

sino a 3.500 Kg (q.li 35) e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si

applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i

corrispondenti scaglioni di potenza e con riferimento al Comune di residenza o della sede legale

dell’intestatario al P.R.A.

(8)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 8 b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i

motocicli di pari cilindrata.

14) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.

Contratti con durata di 10 giorni.

Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di € 7.290.000 / 6.070.000 / 1.220.000 e applicazione del premio fisso di € 10,90 per i motocicli e di € 13,50 per gli autoveicoli.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.

15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.

Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno.

. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4).

16) Assicurazioni di secondo rischio

Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente".

17) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola

E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato per ogni veicolo.

Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori non registrati all’Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria).

Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati.

E' ammesso il frazionamento del premio.

Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%.

Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa.

Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

In polizza deve essere inserita la seguente Clausola:

(9)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 9 L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

18) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17 marzo 1995 n. 175)

Per i rischi con carattere di particolarità o eccezionalità, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo.

Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all’anno.

19) Alienazione del veicolo – Sua sostituzione – Conguaglio del premio (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola)

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale;

b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;

c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento (*) adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

(*) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO

"La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario.

Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del ...

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata".

(10)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 10 20) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

assicurato (art. 103 del Codice della strada)

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A.

certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 4.

Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N..

Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la sospensione

21) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015)

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'Impresa consegna l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purchè sia concluso il periodo di osservazione.

L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nell’area riservata del sito web dell’Impresa, attraverso la quale ogni Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa.

L’attestazione sullo stato del rischio contiene:

a la denominazione dell'Impresa di Assicurazione;

b il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si trattasi di Contraente persona giuridica;

c i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;

d il numero del contratto di assicurazione;

e i dati della targa del veicolo per cui la circolazione il contratto è stpulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;

f la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;

g la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;

h la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza e di assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;

i una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei Sinistri pagati anche a titolo parziale, nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;

j la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);

k gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;

l il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), determinato dall’abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola" l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità

assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel

(11)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 11 contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva, nelle modalità sopra indicate o con diverse modalità concordate tra le Parti.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo d’osservazione;

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo d’osservazione;

- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Con periodo d’osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, l’Impresa consegna al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

21.1) Stipulazione del contratto con attestazione sullo stato del rischio

All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, l’Impresa acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso la banca dati degli attestati di rischio.

Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione non risulti presente, per qualsiasi motivo, nella banca dati, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato presente e richiede al contraente una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del c.c. che permetta la ricostruzione della posizione assicurativa e procedere alla corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di completa assenza dell’attestato nella banca dati, la dichiarazione di cui al comma precedente deve riguardare il quinquennio precedente.

L’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

21.2) Modalità assuntive

21.2.1) Settori I-II – Autovetture e Autotassametri

Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari

Autovettura già assicurata con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.

Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia e classe Cargeas come da tabella 3B.

In presenza dell’opzione Black Box e di Sinistri con scatto malus nell’ultimo Periodo di Osservazione la classe Cargeas è determinata sulla base della tabella 3C.

Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Autovettura già assicurata con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.

Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o determinata come da tabella 3A.

Classe Cargeas determinata come da tabella 3B ovvero, in presenza dell’opzione Black Box e di Sinistri con scatto malus nell’ultimo Periodo di Osservazione, sulla base della tabella 3C.

Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, immatricolata al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto.

Classe CU 14 - Classe Cargeas 14 Carta di circolazione, appendice di cessione del contratto.

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Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 12 Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari

RCA FAMILIARE - VEICOLO AGGIUNTIVO

(Art. 134 comma 4-bis del CAP) Autovettura di proprietà di persona fisica, immatricolata per la prima volta al P.R.A.

o a seguito di voltura o precedentemente assicurata all’estero, da assicurare in aggiunta ad altro veicolo (anche di diversa tipologia), attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU.

Nel caso in cui l’Attestazione sullo Stato del Rischio da cui si intende ereditare la Classe di merito CU si riferisca ad un Autovettura, la Classe Cargeas è determinata come da tabella 3B. Se si riferisce a un veicolo di diversa tipologia la Classe Cargeas sarà pari alla CU ereditata.

Carta di circolazione, eventuale stato di famiglia o autocertificazione.

RCA FAMILIARE - POLIZZA IN RINNOVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP)

Autovettura di proprietà di persona fisica, già assicurata con Cargeas o altra Compagnia in forma Bonus/Malus o diversa, con Attestazione senza Sinistri e senza N.A. negli ultimi 5 anni, che intende ereditare la Classe di merito CU di altro veicolo (anche di diversa tipologia) attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU.

Nel caso in cui l’Attestazione sullo Stato del Rischio da cui si intende ereditare la Classe di merito CU si riferisca ad un Autovettura, la Classe Cargeas è determinata come da tabella 3B. Se si riferisce a un veicolo di diversa tipologia la Classe Cargeas sarà pari alla CU ereditata.

Eventuale stato di

famiglia o autocertificazione.

Autovettura già assicurata all’estero, di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto.

Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.

Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di

assegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A.

ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare.

Autovettura consegnata in conto vendita e restituita entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà:

a) precedente contratto Cargeas Assicurazioni già sostituito;

b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita per la medesima Autovettura.

Classe Cargeas determinata come da tabella 3B ovvero, in presenza dell’opzione Black Box e di Sinistri con scatto malus nell’ultimo Periodo di Osservazione, sulla base della tabella 3C.

Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Autovettura da assicurare

successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti.

Autovettura oggetto di Furto da assicurare successivamente al ritrovamento.

Classe CU/Cargeas della Polizza sospesa o annullata a seguito di Furto.

Appendice di sospensione rilasciata da Cargeas Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione.

(13)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 13

TABELLA 3A

Per Autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)

Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con Attestazione sullo Stato del Rischio con forma tariffaria diversa da Bonus Malus e classe CU mancante

(Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018).

Tariffa fissa: si attribuisce la classe CU 14^.

Tariffa a franchigia fissa e assoluta: con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (esclusa l’annualità in corso), senza Sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile).

Anni senza sinistri 5 4 3 2 1 0

Classe di merito 9 10 11 12 13 14

TABELLA 3B

Tabella di assegnazione della classe di merito interna CARGEAS

Classe CU di assegnazione Classe di collocazione CARGEAS

CU 1 con provenienza CU 1 1E

CU 1 con provenienza CU 2 1D

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

(14)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 14

TABELLA 3C

Tabella di assegnazione della classe di merito interna CARGEAS per contratti con presenza dell'opzione che prevede l'installazione della Black Box (BluAuto Program, Auto 2.0 Box, Box Colombo) e sinistri che abbiano

determinato lo scatto del malus nell'ultimo periodo di osservazione

1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri

Classe CU provenienz

a

Classe CU assegnazi

one

Classe CARGEA

S

Classe CU assegnazi

one

Classe CARGEA

S

Classe CU assegnazi

one

Classe CARGEA

S

Classe CU assegnazi

one

Classe CARGEA

S

1 3 2 6 4 9 6 12 9

2 4 3 7 5 10 7 13 10

3 5 4 8 6 11 8 14 11

4 6 5 9 7 12 9 15 12

5 7 6 10 8 13 10 16 13

6 8 7 11 9 14 11 17 14

7 9 8 12 10 15 12 18 15

8 10 9 13 11 16 13 18 16

9 11 10 14 12 17 14 18 17

10 12 11 15 13 18 15 18 18

11 13 12 16 14 18 16 18 18

12 14 13 17 15 18 17 18 18

13 15 14 18 16 18 18 18 18

14 16 15 18 17 18 18 18 18

15 17 16 18 18 18 18 18 18

16 18 17 18 18 18 18 18 18

17 18 18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18

TABELLA 4*: regole evolutive della classe di merito interna CARGEAS in base ai sinistri osservati.

Per contratti con presenza dell'opzione che prevede l’installazione della Black Box (BluAuto Program, Auto 2.0 Box, Box Colombo), in caso di presenza sinistro, fare riferimento alle colonne "Presenza black box"

Classe di merito interna CARGEAS in base ai sinistri osservati No Black

Box

Presenz a Black Box

No Black Box

Presenz a Black Box

No Black Box

Presenz a Black Box

No Black Box

Presenz a Black Box Classe

CARGE AS di provenie

nza

0 sinistri 1 sinistro 1 sinistro 2 sinistri 2 sinistri 3 sinistri 3 sinistri 4 sinistri

o più 4 sinistri o più

1T 1T 1R 1S 1O 1Q 1L 1O 1G 1L

1S 1T 1Q 1R 1N 1P 1I 1N 1F 1I

1R 1S 1P 1Q 1M 1O 1H 1M 1E 1H

1Q 1R 1O 1P 1L 1N 1G 1L 1D 1G

1P 1Q 1N 1O 1I 1M 1F 1I 1C 1F

1O 1P 1M 1N 1H 1L 1E 1H 1B 1E

1N 1O 1L 1M 1G 1I 1D 1G 1A 1D

1M 1N 1I 1L 1F 1H 1C 1F 1 1C

1L 1M 1H 1I 1E 1G 1B 1E 2 1B

1I 1L 1G 1H 1D 1F 1A 1D 3 1A

1H 1I 1F 1G 1C 1E 1 1C 4 1

1G 1H 1E 1F 1B 1D 2 1B 5 2

1F 1G 1D 1E 1A 1C 3 1A 6 3

1E 1F 1C 1D 1 1B 4 1 7 4

1D 1E 1B 1C 2 1A 5 2 8 5

1C 1D 1A 1B 3 1 6 3 9 6

1B 1C 1 1A 4 2 7 4 10 7

1A 1B 2 1 5 3 8 5 11 8

(15)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 15

1 1A 3 2 6 4 9 6 12 9

2 1 4 3 7 5 10 7 13 10

3 2 5 4 8 6 11 8 14 11

4 3 6 5 9 7 12 9 15 12

5 4 7 6 10 8 13 10 16 13

6 5 8 7 11 9 14 11 17 14

7 6 9 8 12 10 15 12 18 15

8 7 10 9 13 11 16 13 18 16

9 8 11 10 14 12 17 14 18 17

10 9 12 11 15 13 18 15 18 18

11 10 13 12 16 14 18 16 18 18

12 11 14 13 17 15 18 17 18 18

13 12 15 14 18 16 18 18 18 18

14 13 16 15 18 17 18 18 18 18

15 14 17 16 18 18 18 18 18 18

16 15 18 17 18 18 18 18 18 18

17 16 18 18 18 18 18 18 18 18

18 17 18 18 18 18 18 18 18 18

* Segue a pagina successiva per le regole evolutive della classe di merito CU in base ai sinistri osservati

TABELLA 4: regole evolutive della classe di merito CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito CU in base ai sinistri osservati

classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più

1 1 3 6 9 12

2 1 4 7 10 13

3 2 5 8 11 14

4 3 6 9 12 15

5 4 7 10 13 16

6 5 8 11 14 17

7 6 9 12 15 18

8 7 10 13 16 18

9 8 11 14 17 18

10 9 12 15 18 18

11 10 13 16 18 18

12 11 14 17 18 18

13 12 15 18 18 18

14 13 16 18 18 18

15 14 17 18 18 18

16 15 18 18 18 18

17 16 18 18 18 18

18 17 18 18 18 18

Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

(16)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 16 21.2.2) Settore IV – Autocarri e Motocarri

Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari

Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.

Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.

Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o classe CU determinata come da tabella 3A (fare riferimento a tabella 3A dei settori I-II).

Qualora il veicolo sia assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa” il contratto è assegnato alla classe CU 14.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, immatricolato al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto.

Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 Carta di circolazione e relativo foglio complementare.

RCA FAMILIARE - VEICOLO AGGIUNTIVO

(Art. 134 comma 4-bis del CAP) Veicolo di proprietà di persona fisica, immatricolato per la prima volta al P.R.A.

o a seguito di voltura o precedentemente assicurato all’estero, da assicurare in aggiunta ad altro veicolo (anche di diversa tipologia), attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Carta di circolazione, eventuale stato di famiglia o autocertificazione.

RCA FAMILIARE - POLIZZA IN RINNOVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP)

Veicolo di proprietà di persona

fisica, già assicurato con Cargeas o altra Compagnia in forma Bonus/Malus o diversa, con Attestazione senza Sinistri e senza N.A. negli ultimi 5 anni, che intende ereditare la Classe di merito CU di altro veicolo (anche di diversa tipologia) attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Eventuale stato di famiglia o autocertificazione.

Veicolo già assicurato all’estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto.

Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.

Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.

Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare.

(17)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 17

Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà:

a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito;

b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita per il medesimo veicolo.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Veicolo da assicure successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti.

Veicolo oggetto di furto, da assicurare successivamente al ritrovamento.

Classe CU / CARGEAS della polizza sospesa o annullata a seguito di furto.

Appendice di sospensione rilasciata da CARGEAS Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione.

21.2.3) Settore V – Ciclomotori e Motocicli

Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari

Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.

Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.

Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o classe CU determinata come da tabella 3A (fare riferimento a tabella 3A dei settori I-II).

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Motoveicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta (o registrato per la prima volta nell’Archivio Nazionale dei veicoli) o a seguito di cessione del contratto

Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione.

Motoveicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.

(o registrato per la prima volta dopo voltura nell’Archivio Nazionale dei veicoli) o a seguito di cessione del contratto

Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14

Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto.

Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo il passaggio di proprietà, non registrato nell’Archivio Nazionale dei veicoli, o a seguito di cessione contratto

Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14

Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi degli artt.

1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto.

RCA FAMILIARE - VEICOLO AGGIUNTIVO

(Art. 134 comma 4-bis del CAP) Motoveicolo di proprietà di persona fisica, immatricolato per la prima volta al P.R.A.

o a seguito di voltura o precedentemente assicurato all’estero, da assicurare in aggiunta ad altro veicolo (anche di diversa tipologia), attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Carta di circolazione, eventuale stato di famiglia o autocertificazione.

(18)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 18

RCA FAMILIARE - POLIZZA IN RINNOVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP)

Motoveicolo di proprietà di persona fisica, già assicurato con Cargeas o altra Compagnia in forma Bonus/Malus o diversa, con Attestazione senza Sinistri e senza N.A. negli ultimi 5 anni, che intende ereditare la Classe di merito CU di altro veicolo (anche di diversa tipologia) attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul veicolo da cui si intende ereditare la Classe di merito CU.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Eventuale stato di famiglia o autocertificazione.

Motoveicolo già assicurato all’estero di proprietà di Persona Fisicao del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto.

Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dalprecedente assicuratore estero.

Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Eventuale dichiarazione di non circolazione.

Motoveicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà.

a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito;

b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.

Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita per il medesimo veicolo.

Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione.

Dichiarazione dell’incaricato alla vendita, con annotazione del mancato

perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.

Veicolo oggetto di furto, da assicurare

successivamente al ritrovamento. Classe CU / CARGEAS della polizza annullata a seguito di furto.

Documento, rilasciato dalle autorità competenti, che attesta il ritrovamento del veicolo.

22) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing

E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati.

La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing.

E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:

1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di:

a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;

b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo;

c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857;

2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali;

3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art.

128 – Titolo I – Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.

L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione di certificato:

Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D.

Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”.

Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all’anno.

(19)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 19 CAPO II

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 23) Definizioni

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli (*) / tricicli classificati dall’art. 53 lett. h) del Codice della Strada.

(*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8).

Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i seguenti fattori di personalizzazione: CAP e Comune dell’intestatario al P.R.A, potenza (fiscale e Kw) e alimentazione, marca e modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età dell’intestatario del veicolo, tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa e sinistrosità pregressa desunta dalla valorizzazione dell’attestazione dello stato di rischio relativa all’ultimo quinquennio, massimale assicurato.

24) Rinunce alla Rivalsa

E’ ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di seguito indicati, con applicazione del 5% sul premio dell’autoveicolo.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva S.

1) Guida in stato di Ebbrezza;

2) Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) Guida con patente scaduta, trasporto non conforme, esame di abilitazione superato e patente non ancora rilasciata;

4) Circolazione con Cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati;

5) Circolazione con Mancata revisione dell’Autoveicolo.

L’Impresa, a deroga dell’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa:

1) In forma parziale, nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente dell’Autoveicolo indicato in Polizza, autorizzato dal proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285. In questo caso CARGEAS Assicurazioni limita la rivalsa a € 1.000;

2) In forma totale, nei confronti del Proprietario/locatario dell’Autoveicolo indicato in Polizza, in caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti da parte di conducente diverso da quest’ultimo; in forma parziale, limitando il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 10.000, nei confronti del conducente non Proprietario/locatario, se appartenente al medesimo nucleo familiare del Proprietario/locatario. L’Impresa eserciterà, sempre, rivalsa completa nei confronti del conducente quando coincidente con il Proprietario/locatario del veicolo o persona non appartenente al nucleo familiare di quest’ultimo;

3) In forma totale, per guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa sia confermata entro tre mesi dalla data del Sinistro; l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa anche nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite a causa del Sinistro stesso;

In forma totale, nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

In forma totale, qualora il Conducente alla guida abbia superato positivamente l’esame di abilitazione, e non sia ancora in possesso della regolare patente a condizione che:

a) La patente venga regolarmente rilasciata;

b) L’accadimento del sinistro sia successivo alla data di superamento dell’esame;

c) La guida non sia difforme a quanto prescritto sul documento che sarà rilasciato;

4) In forma totale, nel caso di incidente stradale, qualora il dispositivo di sicurezza per i trasportati nell’autoveicolo non fosse stato agganciato come disposto dall’art. 172 del Codice della Strada.

5) In forma totale, qualora l’Autoveicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione

periodica, purchè il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di tre mesi.

(20)

Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Ottobre 2020 20 25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

Si applica la tariffa delle autovetture ad uso privato con premio di riferimento maggiorato del 150%, utilizzando i rispettivi parametri per proprietario, persona Fisica o Giuridica, età, potenza fiscale ed anzianità assicurativa.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.

26) Locazione di autovetture senza conducente

L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente.

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 150%.

27) Autovetture con traino - rischio della circolazione

a) Se l’autovettura assicurata in polizza, è regolarmente omologata per il traino di rimorchio, con indicazione sulla carta di circolazione, l’Impresa, senza sovrappremio, assicura i danni causati dal rimorchio trainato nonché dai danni causati dal gancio traino.

L’estensione al traino di un rimorchio è sempre operativa e richiamata nella scheda di polizza.

28) Autovetture con traino - rischio della circolazione per carrelli appendice

b) I "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), fanno parte integrante del veicolo trainante e non sono identificati con targa propria.

29) Rimorchi di autovetture - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di € 30,00 (escluso S.S.N.) per la combinazione di massimale di € 7.290.000 / 6.070.000 / 1.220.000 prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o di difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del certificato relativo al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente Clausola:

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti alle manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato.

30) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada)

Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato, determinato dai dati tecnici e dai parametri di personalizzazione con riferimento all’intestatario al P.R.A., o alla sede legale per Persona Giuridica.

L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

31) Scuolabus - Miniscuolabus

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto

specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla

norma 40 del Settore III (Autobus).

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