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Statuto dell associazione Movimento Culturale We Care: Liberi di partecipare

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Academic year: 2022

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Statuto dell’associazione Movimento Culturale We Care: Liberi di partecipare

                       

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Art. 1 – Natura

È costituita l’associazione denominata Movimento Culturale We Care: Liberi di partecipare.

È un’associazione di fatto libera, priva di orientamento politico, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

We Care è una proposta rivolta a tutti i giovani del territorio nata da ragazze e ragazzi che credono nel messaggio di Don Milani e si impegnano a dare forma a quel desiderio di partecipazione che alberga in ognuno di noi; questa realtà culturale si identifica in un percorso formativo in continua evoluzione volto alla crescita di sé e collettiva del gruppo, che permetta di sperimentare un autentico senso comunitario e di intessere legami d'amicizia fra i suoi membri.

Il Movimento Culturale ripudia ogni forma di violenza e bandisce ogni ideologia che la usi come via per la propria affermazione e che sia contraria alle leggi italiane, comunitarie e agli accordi internazionali. In conformità con i diritti fondamentali dei singoli e con quanto è definito in Statuto, ogni attività del Movimento sarà condotta nel pieno rispetto di eventuali posizioni differenti, considerando la diversità di vedute una risorsa per lo sviluppo della società e per la crescita culturale e personale dei singoli.

Art. 2 – Finalità

Il Movimento Culturale We Care: Liberi di partecipare persegue i seguenti scopi:

a) Promuovere la diffusione culturale, in tutte le sue forme e applicazioni, in modo libero e indipendente.

b) Promuovere un dibattito libero ed indipendente su temi di natura sociale, culturale, politica, religiosa, economica e filosofica al fine di consentire ai suoi membri e a tutte le persone che lo desiderino un’occasione di crescita personale che possa portare al libero sviluppo di idee e posizioni proprie.

c) Promuovere i principi di democrazia e rispetto reciproco a partire dal confronto tra riflessioni politiche e ideologiche differenti, valorizzando il concetto di dialogo come principio fondamentale per lo sviluppo di una società libera e progredita. La conoscenza e la comunicazione rappresentano uno strumento indispensabile per iniziare un rinnovamento culturale e sociale che parta dalla libera formazione di una coscienza critica e attiva.

d) Coinvolgere i giovani in attività che si propongono di far nascere in loro un genuino interesse verso la società che li circonda, un comune senso civico e una progressiva consapevolezza di quanto sia fondamentale il contributo di ognuno per rendere migliore il luogo in cui vive. La nostra realtà si presenta come un'occasione in cui imparare ad amare il nostro territorio, a spendersi per esso e a collaborare a una città-mondo che sia casa per ogni uomo.

e) Impegnarsi ad essere presenza culturalmente viva nel territorio attraverso iniziative volte alla sensibilizzazione di tematiche di interesse comune anche inerenti a problematiche e bisogni della propria città.

f) Aiutare a combattere ogni forma di discriminazione lottando affinché ciascun cittadino abbia pari opportunità e goda dei medesimi diritti, affermando in ogni momento e in ogni circostanza il principio di uguaglianza stabilito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana e dal Titolo III della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

g) Promuovere nei diversi ambiti della società la cultura europea; riscoprire il valore di sentirsi cittadini italiani ed europei per costruire insieme un domani migliore.

h) Offrire momenti di incontro e socializzazione tra ragazzi, per dare anche la possibilità, laddove manchi, di trovare spazi per discutere e riunirsi, per coinvolgere i giovani in diverse attività che consentano loro di esprimere idee, sogni e speranze per il futuro, così come di coltivare interessi e passioni.

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Art. 3 – Attività

L’associazione Movimento Culturale We Care: Liberi di partecipare, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

a) Formazione specifica: periodici incontri di progettazione e approfondimento su temi di interesse comune progettati anche mediante la collaborazione di esperti del settore e personalità competenti.

b) Punti di incontro: luoghi di confronto e partecipazione; occasioni di ritrovo per tutti i giovani del territorio in cui poter dialogare e conoscersi attraverso la partecipazione attiva ad eventi di respiro studentesco, l’istituzione di gruppi di studio e punti di ascolto, l’organizzazione di momenti ludici e di convivialità.

c) Orientamenti culturali: convegni, conferenze, seminari, dibattiti, laboratori, cineforum, concerti e qualunque altra attività si reputi col tempo necessaria per l’attuazione dei fini sopracitati.

Per il raggiungimento dei suoi fini il Movimento Culturale adotta un metodo democratico, basandosi sulla libera discussione e sul confronto e può collaborare con altre istituzioni culturali e scientifiche, movimenti nazionali, europei o internazionali che perseguano scopi affini.

Art. 4 – Sede

L’associazione ha sede legale e sociale presso i locali dell’organizzazione Tientibene, in Via XX Settembre ang. Via S. Andrea, Viareggio (LU).

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è formato da:

a) Beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

b) Eventuali contributi, redditi di beni patrimoniali, erogazioni, donazioni e lasciti a qualsiasi titolo acquisiti.

c) Eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

Art. 6 – Associati

L'associazione Movimento Culturale We Care: Liberi di partecipare è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli iscritti, salvo eventuali modifiche approvate ai sensi del presente Statuto, non hanno alcun obbligo societario se non quello di condividere lo spirito e gli obiettivi dell'associazione.

Possono essere membri dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi. L'età minima per essere ammessi è di quindici anni.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda scritta ad uno dei membri del Consiglio Direttivo in carica, d’ora in avanti Consiglio dei membri d’équipe, vengono ammessi dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

Nel momento in cui avviene l'iscrizione si dichiara di condividere i principi e gli scopi di questa associazione. Qualora il soggetto esterni atteggiamenti o posizioni contrarie ai principi e agli scopi affermati da questa associazione in un periodo antecedente alla richiesta di iscrizione, il Consiglio dei membri d'équipe può rifiutarne l'ammissione votando all'unanimità dei componenti.

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Art. 7 – Cessazione dell’associazione

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio dei membri d'équipe, con delibera motivata, per lo svolgimento d'attività in contrasto con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o del Regolamento o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio dei membri d'équipe.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale può ricorrere al voto dell'Assemblea riunitasi successivamente alla decisione di esclusione mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio.

Art. 8 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

a) Assemblea degli iscritti, in regola con gli obblighi sociali.

b) Consiglio dei membri d’équipe.

c) Presidente del Consiglio dei membri d’équipe.

d) Vice-Presidente.

e) Segretario.

f) Tesoriere.

Le cariche di cui alle lettere e) ed f) possono essere cumulate.

Art. 9 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è formata dagli associati ed è presieduta dal Segretario del Consiglio dei membri d'équipe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno solare. La convocazione si esegue mediante avviso inviato per via telematica a ciascun associato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.

Ciascun associato, inclusi associazioni ed enti per mezzo dei propri rappresentati, ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea anche i soci privi della capacità legale d'agire.

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto prescriva una maggioranza speciale.

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e del Regolamento interno è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è competente a deliberare in merito:

a) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

b) Elezione di tre membri eletti del Consiglio dei membri d'équipe.

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c) Elezione del Presidente del Consiglio dei membri d’équipe.

d) Approvazione e alla modificazione dello Statuto e del Regolamento interno, su proposta del Presidente del Consiglio dei membri d'équipe o di un terzo dei soci.

e) Scioglimento dell'associazione.

f) Ogni altro argomento che il Consiglio dei membri d'équipe o un socio intenda sottoporre, purché conformi ai principi dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari, redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati

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Art. 10 – Consiglio dei membri d’équipe

Sono membri di diritto del Consiglio dei membri d'équipe i soci fondatori che abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo della presente associazione.

Compongono il Consiglio anche tre membri eletti dall'Assemblea fra gli associati, secondo le modalità fissate nel Regolamento interno. L'età minima per essere eletti consiglieri è di sedici anni.

I consiglieri eletti rimangono in carica due anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno di nomina, e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Qualora un consigliere cessi anticipatamente dalla carica, entro un mese il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea degli associati affinché si proceda all'elezione di un nuovo consigliere.

Il Presidente del Consiglio è eletto in Assemblea fra gli associati, secondo le modalità fissate nel Regolamento Interno, e rimane in carica due anni, decorrenti dal giorno di nomina. Nell’eventualità in cui Presidente sia designato un consigliere eletto, la carica di consigliere viene prorogata fino alla scadenza di quella di Presidente.

La carica di Vice-Presidente spetta al primo dei non eletti per la carica di Presidente ovvero, in assenza di un secondo candidato, ad un consigliere nominato dal Presidente.

Il Consiglio dei membri d'équipe elegge al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato mediante comunicazione telematica dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice-Presidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri ed è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio dei membri d'équipe è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare, provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione assembleare.

Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'associazione.

Il Segretario redige il processo verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente del Consiglio; i verbali devono essere depositati presso la sede sociale e devono rimanere a disposizione degli associati.

Art. 11 – Presidente del Consiglio dei membri d’équipe

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio dei membri d'équipe.

Il Presidente deve essere capace legalmente.

Il Presidente può nei casi d'urgenza, assumere le decisioni di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella successiva riunione.

Il Presidente può delegare il Vice-Presidente per il compimento di singoli atti. In caso d'impedimento o di cessazione della carica del Presidente, il Vice-Presidente esercita temporaneamente le funzioni di Presidente.

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Art. 12 – Vice-Presidente del Consiglio dei membri d’équipe

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento di tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio dei membri d’équipe.

Il Vice-Presidente deve essere capace legalmente.

Art. 13 – Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Contestualmente il Consiglio dei membri d'équipe sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il progetto del bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio ed approvato in Assemblea, deve essere depositato presso la sede sociale e deve rimanere a disposizione degli associati.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 – Scioglimento dell’associazione

L'associazione si estingue su conforme deliberazione assembleare:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

b) Per le cause di cui all'art. 27 c.c.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con fini analoghi a quelli indicati nell’art. 2 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Riferimenti

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