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Assicurazione Rc Professionale del Commercialista / Consulente del lavoro e Tributarista

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Academic year: 2022

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Assicurazione Rc Professionale del Commercialista / Consulente del lavoro e Tributarista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Link Srl

Product: RC Professionale del Commercialista / Consulente del lavoro e Tributarista Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 3.0

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 31/12/2020 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydsbrussels.com E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l’SCR, è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/ .

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.

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Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile professionale.

Responsabilità civile professionale: Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’eserciziodelle proprie attività.

Attività fiscale: Ogni somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali;

elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.

Funzioni Pubbliche/Giudiziali: Ogni somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti.

Collaboratori: Ogni somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato e per il quale l’Assicurato sia civilmente responsabile.

Costi di difesa: La Società assume fino a quando ne ha interesse la Gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Perdita documenti: In relazione a Documenti di Terzi (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e (ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti.

D.Lgs. 30/06/2003 privacy: Responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs.

30/06/2003 n. 196 in materia di Privacy (c.d. "codice della Privacy") per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’ errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo,comunicazione e diffusione).

Interruzione attività: Responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione dell’

attività di terzi connessi all’ attività professionale esercitata.

Commissione Tributaria: l`Assicurazione è operativa per quanto l’Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell’espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

Attività in enti locali: l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza;

Garanzia a favore degli eredi: In caso di decesso dell’Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall’Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Assicurati Addizionali /Studio Associato:Responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti vengano dichiarati nel proposal form.

Elaborazione informatizzata dei dati: si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei dati limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso.

Vincolo di solidarietà: Nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

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Amministratori di stabili: Responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Attivazione di Mediazione: svolgimento dell’attività di “Mediazione finalizzata alla Conciliazione” ( ex D.Lgs.

28/2010, D.M. 180/2010 e smi), della Conciliazione obbligatoria e giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/92 e smi), della Mediazione tributaria (art. 17-bis, D.Lgs. 546/92 smi) e la Negoziazione Assistita – Volontario o Obbligatoria (art. 1, D.Lgs. 132/2014 e L. 162/2014 smi), svolta secondo le vigenti prescrizioni di legge.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Rinuncia alla Conduzione Studio

responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Aumento franchigia

qualora l’Assicurato sia disposto ad accettare, in caso di sinistro, un ammontare più elevato a proprio carico.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Membro di Organismo di Vigilanza

Quando l’Assicurato, nella qualità membro di Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs.

231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.

Sindaco di Società o altri Enti/Revisore

Quando l’Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente

di Società o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell’Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell’art.

2403 – bis del Codice Civile.

Consigliere

d’Amministrazione di Società o altri Enti

Quando l’Assicurato, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico. Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nel frontespizio di polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.

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Continuous Cover Gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro

l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del questionario che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l’Italia della Lloyd’s Insurance Company SA;

b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.

In relazione alla richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell’Assicurato uno Scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della Franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente Polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.

Visto Leggero – Assistenza fiscale (a pagamento solo se il fatturato è superiore ad € 250.000,00

Responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’apposizione dei visti di conformità (visto leggero):

a) Assistenza Fiscale;

b) Compensazione Credito IVA;

c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap;

d) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell’art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge.

Elaborazione Modelli 730: Somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Visto pesante Perdite pecuniarie involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l’Assicurato abbia i requisiti per l’esplicazione di tali attività.

Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (a

pagamento solo se il fatturato per tale attività supera il 40%

del fatturato totale):

Quando l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei seguenti incarichi:

a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative,

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ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;

b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazione.

c) dell’incarico di membro dell’organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento come stabilito dal D.M. n° 202 del 24.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il limite di indennizzo previsto specificatamente per tale estensione (condizione particolare B, lettera c) è fissato per legge in Euro 1.000

Fusioni ed acquisizioni (a pagamento solo se il fatturato per tale attività supera il 50%

del fatturato totale)

le Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell’attività di consulenza per operazioni di “fusioni e acquisizioni”.

Ingiuria, calunnia, e diffamazione

ingiuria, calunnia e diffamazione, a seguito di un fatto commesso, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, salvi i diritti di rivalsa.

Cessazione dell’attività / Garanzia Postuma

E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell’attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi dieci anni, sempreché esse si riferiscano ad Atti illeciti compiuti prima della cessazione dell’attività. Per l'attivazione di tale estensione di copertura, sarà necessario che gli Assicuratori ricevano richiesta scritta e formale dall'Assicurato prima della scadenza, in qual caso gli Assicuratori emetteranno un'appendice con un premio dovuto pari al 150% rispetto all'ultima annualità.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Antitrust: Qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.

Atti dolosi, fraudolenti, disonesti: Qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento.

Esplosioni/emanazioni/radiazioni: Qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazione, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.

Guerra/terrorismo: Qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.

Inquinamento: Inquinamento di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:

a) inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento;

b) deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di

sfruttamento.

Insolvenza: Stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero sottoposizione di un Assicurato

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ad una qualsiasi procedura concorsuale.

Mancata iscrizione all'albo: Qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l’esecuzione dell’attività.

Muffa tossica e amianto: Presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto.

Richieste di risarcimento /circostanze pregresse: Richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.

U.S.A./Canada: Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

Titoli al portatore: Perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore.

Valore futuro rendimento: Qualsiasi rendimento dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a:

- disponibilità di fondi ;

- proprietà immobiliari o personali ; - beni e/o merci ;

- qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

Enti pubblici di regolamentazione: azioni intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, europeo, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi.

Rischio contrattuale puro: Rischio contrattuale riconducibile ad una:

- penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all’Assicurato;

- sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato;

- irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

Danni a cose e persone: Danni a cose e/o danni alle persone.

Attività professionale diversa: Attività diverse da quella professionale definita in polizza, in particolare non vale:

- in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti e in relazione all’attività di membro di ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- inerente l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti.

Cyber: In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del contratto, il contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber.

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Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni: L’Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura e non sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.

Sanzioni all’assicurato: qualsiasi obbligazione di natura fiscale, multe, ammende o altre sanzioni di carattere pecuniario che sono state per qualunque motivo poste a carico e/o comminate all’Assicurato in proprio e non siano conseguenza di attività professionale svolta a favore dei clienti

Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione

Massimali

L’assicurazione e’ prestata fino a concorrenza del massimale assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’assicurato nelle stesso periodo.

Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti:

• Perdita dei documenti: € 100.000,00 con franchigia di € 1.000,00;

• Perdite per interruzioni o sospensioni di attività di terzi: fino 50% del massimale per anno assicurativo;

• Errato Trattamento dei dati personali: fino 50% del massimale per anno assicurativo previsto in polizza;

• Rc Della Conduzione Studio: € 500.000,00 (solo se il massimale di polizza è superiore ad € 250.000,00, altrimenti il massimale Rc Conduzione Studio resta di € 250.000,00) con franchigia di € 500,00 per sinistro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta agli assicuratori o al Corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A.

Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

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Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista Gestione da parte di altre imprese: Non prevista

Prescrizione: diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel modulo di Proposta.

Obblighi dell’impresa

Espletata l’attivita’ istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo e/o il risarcimento, se dovuto, avverra’ entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.

L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza.

Rimborso

Non previsto per questo prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

L’assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza

Sospensione

Non previsto per questo prodotto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la

stipulazione

Non previsto per questo prodotto.

Risoluzione

Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

A chi è rivolto questo prodotto?

A coloro che svolgono l'attività professionale di Commercialista e/o di Consulente del lavoro e/ Tributarista, alle società EDP, ai CAF ed ai Patronati che intendono assicurarsi per i rischi relativi alla propria attività.

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Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,00%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:

Servizio Reclami

Lloyd’s Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857

E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com o

lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.

All’IVASS In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro

quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo,

l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)

Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero) Fax : +39 06 42133 206

E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.

Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di

risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI

(10)

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRLE LA PARTE PAGATA DI PREMIO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVAPOTRS’ RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET

DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL

CONTRATTO MEDESIMO.

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