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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE PROVINCIA DI BENEVENTO
Prot. n. 6767 del 28.12.2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
(Articolo 54, comma 5, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
§ 1. Premessa – Normativa di riferimento
Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montefalcone di Val Fortore (di seguito semplicemente “Codice”) è stato redatto in attuazione del disposto di cui all’articolo 54, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. TUPI) – così come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (meglio nota come “legge anticorruzione”) – nonché in attuazione dell’articolo 1, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (nel prosieguo “Codice generale”). Il Codice, inoltre, è stato predisposto conformemente alle “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” approvate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – ex articolo 5, comma 3 del d.l.
31.08.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2013, n. 125) con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013.
§ 2. Procedura di approvazione del Codice
Conformemente a quanto prescritto dall’articolo 54, comma 5 del TUPI e dettagliato dalla CIVIT nella delibera n. 75/2013 supra cit., è stata attuata la “procedura aperta alla partecipazione”, garantendo, dunque, il coinvolgimento degli stakeholders (portatori di interesse). Al fine, infatti, di consentire la partecipazione ai soggetti interessati, sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato apposito Avviso pubblico (prot. n. 6659 del 19.12.2013), ad oggetto “Procedura aperta alla partecipazione per l’approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montefalcone di Val Fortore”, con il quale si è fatto invito a chiunque avesse interesse a far pervenire osservazioni e/o integrazioni alla bozza del Codice (pubblicata anch’essa sul sito web istituzionale), utilizzando un modulo appositamente predisposto. L’Avviso pubblico è rimasto in pubblicazione sino al 27.12.2013, senza che siano pervenuti suggerimenti e/o osservazioni e/o proposte.
In attuazione del citato articolo 54, comma 5, sulla bozza del Codice di comportamento è stato altresì acquisito il parere favorevole dei componenti esterni del Nucleo di
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valutazione (acquisiti al protocollo generale dell’Ente in data 28.12.2013, con i nn. 6765 e 6766).
§. 3. Struttura del Codice
Il Codice si compone di 16 (sedici) articoli, che, redatti conformemente alle Linee guida della CIVIT supra cit., integrano e specificano le previsioni generali contenute nel D.P.R.
n. 62/2013 cit.
Al fine di facilitare la comprensione e la lettura del Codice, si è deciso di riportare sotto ogni articolo di cui si compone la corrispondente disciplina di cui al Codice generale.
Dal punto di vista strettamente terminologico, nel Codice gli incaricati dell’area delle posizioni organizzative sono individuati con l’espressione “Responsabile di struttura”;
con l’espressione più generica di “dipendente” o “dipendenti”, invece, ci si è intesi riferire a tutto il personale dipendente del Comune, incaricato o meno di p.o.; qualora, invece, una disposizione abbia per destinatari i dipendenti non incaricati di p.o. (per esempio, come negli articoli 3 e 4, di disciplina della procedimentalizzazione di specifici obblighi di comunicazione) si sono utilizzate espressioni ben chiare (con il riferimento, ad esempio, alla struttura nel quale il dipendente opera).
§ 4. Esame dei singoli articoli di cui si compone il Codice
Qui di seguito si provvede a riassumere il contenuto di ciascuno degli articoli del Codice.
Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale – Ambito di applicazione. L’articolo 1 contiene disposizioni di carattere generale, oltre che l’esatta individuazione del suo ambito applicativo, lì dove si evidenzia che esso si applica non solo a tutti i dipendenti del Comune di Montefalcone di Val Fortore, ma altresì, nei limiti della compatibilità, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine, è stato specificato che ciascun Responsabile incaricato di p.o., oltre che alla trasmissione di copia del Codice e del Codice generale di cui al d.p.r. n. 62/2013, nei contratti e/o atti di incarico e/o altri documenti aventi natura negoziale e regolativa, è tenuto ad inserire ed a far sottoscrivere clausole contrattuali riguardanti l’osservanza dei Codici di comportamento nonché ad inserire ed far sottoscrivere apposite disposizioni e/o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici stessi.
Articolo 2 – Regali, compensi e altre utilità. A specificazione di quanto statuito dall’articolo 4 del Codice generale, si è scelto di individuare in euro 150 il modico valore dei regali e delle altre utilità.
Articolo 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. A specificazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del Codice generale, sono state procedimentalizzate le modalità con le quali i dipendenti debbono effettuare le comunicazioni relative alla adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (ad esclusione dell’adesione a partiti politici o sindacati) che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza.
Articolo 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.
Nell’articolo 4 è stato procedimentalizzato l’iter relativo alle comunicazioni di cui all’articolo 6 del Codice generale, positivizzando altresì i termini per l’effettuazione delle medesime.
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Articolo 5 – Obbligo di astensione. Nell’articolo 5 è stato procedimentalizzato l’iter relativo alle comunicazioni prescritte nelle ipotesi in cui ricorra il dovere di astensione di cui all’articolo 7 del Codice generale.
Articolo 6 – Prevenzione della corruzione. Le disposizioni dell’articolo 6 integrano e specificano quanto previsto dall’articolo 8 del Codice generale. È stato dunque specificato che il dipendente (sia esso incaricato o meno di p.o.) deve rispettare tutte le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione. È stato altresì specificato che, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il dipendente deve segnalare, in maniera circostanziata, al Responsabile della prevenzione della corruzione (che deve adottare tutte le misure di tutela del segnalante ex articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001) le situazioni di illecito o di irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Articolo 7 – Trasparenza e tracciabilità. Le disposizioni dell’articolo 7 integrano e specificano quanto previsto dall’articolo 9 del Codice generale. In particolare, si è specificato che il dipendente deve osservare tutte le misure e le prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
sussiste, dunque, l’obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza. Si è altresì specificato che i Responsabili incaricati di p.o. sono diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia. Al fine di garantire la “replicabilità” dei processi decisionali, richiesta dal comma 2 dell’articolo 9 del Codice generale, si è chiarito che nel fascicolo di ogni pratica trattata deve essere inserita tutta la documentazione ad essa afferente. Infine, si è previsto che tutti gli atti e/o le disposizioni aventi valenza esterna debbono essere protocollati elettronicamente.
Articolo 8 – Comportamento nei rapporti tra privati. Si è integrato quanto prescritto dall’articolo 10 del Codice generale, prevedendo in capo al dipendente l’obbligo di:
osservare scrupolosamente il segreto d’ufficio; non divulgare informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con riferimento a qualsiasi ambito; non pubblicare, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; non assumere qualunque altro comportamento che possa ledere l’immagine dell’amministrazione.
Articolo 9 – Comportamento in servizio. Le disposizioni dell’articolo 9 integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del Codice generale. In particolare, sono state introdotte una serie di regole tese a sensibilizzare i comportamenti dei dipendenti quanto alla tutela del patrimonio pubblico ed al fine di garantire la massima efficienza ed economicità d’uso delle attrezzature in dotazione. Inoltre, è stato previsto che: il dipendente deve utilizzare il buon senso nella gestione delle pause lavorative previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, al fine di non creare disagio all’utenza, in particolare negli orari di apertura al pubblico; durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi; i dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di fuori dell’orario di lavoro. Infine, si è ribadita la funzione di controllo dei Responsabili sull’uso dei permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nonché sulla timbrature delle presenze da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura.
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Articolo 10 – Rapporti con il pubblico. Ad integrazione dell’articolo 12 del Codice generale, è stato specificato quanto segue: quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non determina avvio di un procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni; alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo in modo esaustivo rispetto alla richiesta; nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica, restando ferma l’applicazione delle norme che impongono forme di comunicazione specifiche. Si è specificato che al dipendente, in assenza di specifica autorizzazione, è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso.
Inoltre, sempre ad integrazione dell’articolo 12 cit., sono stati specificati taluni ulteriori obblighi gravanti in capo ai dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto con il pubblico. Infine, è stato specificato che i dipendenti che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute.
Articolo 11 – Disposizioni particolari per i Responsabili di struttura (incaricati di posizione organizzativa). Ad integrazione dell’articolo 13 del Codice generale, sono state procedimentalizzate le modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3 del citato articolo 13, prevedendo che i Responsabili, prima dell’assunzione o del conferimento dell’incarico e, comunque, all’inizio di ogni anno, devono effettuare le comunicazioni di cui al primo periodo del comma 3 cit., mentre le informazioni e copia delle dichiarazioni dei redditi di cui al secondo periodo dello stesso comma devono essere rese entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In fase di prima applicazione, le comunicazioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 del Codice generale devono essere effettuate entro 30 giorni dall’approvazione del Codice. Si è altresì specificato che i Responsabili debbono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi e, nella ripartizione dei carichi di lavoro, devono tenere conto anche di quanto accertato nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei servizi.
Articolo 12 – Contratti e altri atti negoziali. Ad integrazione degli obblighi di cui all’articolo 14 del Codice generale, è stato specificato che tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase devono porre in essere i seguenti comportamenti: assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune, astenendosi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle stesse, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale che determini disparità di trattamento rispetto a situazioni simili; assicurare la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte; nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti (quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al Responsabile; l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa).
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Articolo 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative. Le disposizioni dell’articolo 13 integrano e specificano quanto previsto dall’articolo 15 del Codice generale, prevedendo che le funzioni di vigilanza sull’attuazione e sul rispetto del Codice, oltre che del Codice generale, sono attribuite ai Responsabili, agli Organismi di controllo interno ed all’Ufficio per i procedimenti disciplinari e stabilendo la obbligatorietà della partecipazione dei dipendenti alle attività formative in materia di trasparenza e integrità.
Articolo 14 – Collegamento a valutazione e perfomance. In attuazione di quanto stabilito nella delibera CIVIT/ANAC n. 75/2013, è stato specificato che il mancato rispetto del Codice assume rilevanza ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti o dall’Ufficio e dai Responsabili di struttura.
Articolo 15 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del Codice generale, si è ribadito che la violazione degli obblighi contenuti nel Codice rileva dal punto di vista disciplinare.
Articolo 16 – Disposizioni finali. L’articolo 16, come si evince dalla sua stessa rubrica, contiene disposizioni di chiusura.
Dalla residenza municipale, lì 28 dicembre 2013
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Alessia Mari)