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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE COMMISSIONE EUROPEA

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

(2010/C 41/06)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importa­

zioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di carta fine patinata, originaria della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e provo­

cano pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine («il denun­

ziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole - in questo caso oltre il 25% — della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione.

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto del presente esame (in prosieguo «il pro­

dotto in esame») è la carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1).

Il prodotto in esame non comprende i rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resi­

stenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico)

—, producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina.

3. Denuncia di dumping ( 2 )

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 92 10, ex 4810 92 30, ex 4810 92 90, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale delle importazioni dal paese interessato in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame espor­

tato nell'Unione.

Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumen­

tate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denun­

ziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di

( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

( 2 ) Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'espor­

tazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo com­

parabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in man­

canza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(2)

mercato da essa detenuta, compromettendo gravemente l'anda­

mento generale e la situazione occupazionale di tale industria dell'Unione.

5. Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consul­

tivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'indu­

stria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno riscontrati, l'inchiesta valuterà se sia nell'interesse dell'Unione istituire misure.

5.1. Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori ( 3 ) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commis­

sione.

5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione potrebbe limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto del­

l'inchiesta selezionando un campione (tale processo viene anche chiamato «campionamento»). Il campionamento è ef­

fettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regola­

mento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresen­

tanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione du­

rante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1 o

gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, indicati per cia­

scuno dei 27 Stati membri ( 4 ) separatamente e in totale,

— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1 o gennaio 2009- 31 dicembre 2009),

— descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

— ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ( 5 ) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esporta­

zione) del prodotto in esame,

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa risul­

tare utile alla Commissione per la selezione del cam­

pione.

I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qua­

lora non fossero inclusi nel campione, desiderino ricevere un questionario e altri formulari da completare al fine di richie­

dere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata in seguito.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La so­

cietà eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»).

Se la società indica che non è disposta a essere eventual­

mente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia colla­

borato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

( 3 ) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, sia direttamente sia tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

( 4 ) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulga­

ria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovac­

chia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

( 5 ) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comu­

nitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, con­

trolli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;

e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discen­

denti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(3)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Com­

missione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore interessato e potrebbe contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desi­

derino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del pre­

sente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese esportatore interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione delle so­

cietà incluse nel campione.

Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel cam­

pione, salvo altrimenti disposto.

Le società che avranno accettato di essere incluse nel cam­

pione ma che non saranno state selezionate saranno consi­

derate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la se­

zione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori espor­

tatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabi­

lito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

b) Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che deside­

rino chiedere l'applicazione di un margine di dumping indi­

viduale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della sele­

zione del campione, salvo altrimenti disposto. Va sottoli­

neato che per consentire alla Commissione di determinare margini di dumping individuali per tali produttori esporta­

tori nel paese non retto da un'economia di mercato deve essere dimostrato che essi soddisfano i criteri per il tratta­

mento riservato alle società operanti in condizioni di eco­

nomia di mercato («TEM») o per lo meno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato nella sezione 5.1.2.2.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è tal­

mente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchie­

sta.

5.1.2. Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1. S c e l t a d i u n p a e s e a e c o n o m i a d i m e r ­ c a t o

Fatte salve le disposizioni della sezione 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2. T r a t t a m e n t o d e i p r o d u t t o r i e s p o r t a t o r i n e l p a e s e i n t e r e s s a t o n o n r e t t o d a u n ' e c o n o m i a d i m e r c a t o

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debita­

mente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riser­

vato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base ( 6 ) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori nel paese interessato potrebbero inoltre, o in alternativa, richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimo­

strare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento ( 7 ) di base. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla ( 6 ) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le

decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interfe­

renze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazio­

nali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effet­

tuate ai tassi di mercato.

( 7 ) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficiente­

mente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si conce­

dano aliquote diverse ai singoli esportatori.

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base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.

a) Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel cam­

pione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese inte­

ressato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo di richiesta TEM compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo altri­

menti disposto.

b) Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori espor­

tatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping indivi­

duale devono inviare il modulo di richiesta TEM debita­

mente compilato per quanto riguarda le sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

5.1.3. Inchiesta sugli importatori indipendenti ( 8 ) ( 9 )

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il nu­

mero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campio­

namento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto pre­

vede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresen­

tanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del pre­

sente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo al­

trimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di tele­

fono e di fax e nome della persona da contattare,

— descrizione dettagliata delle attività societarie relative al pro­

dotto in esame,

— volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del pro­

dotto in esame originario del paese interessato durante il PI (1 o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

— ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ( 10 ) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispon­

dere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che even­

tualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collabo­

rato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Com­

missione può contattare anche le associazioni note di importa­

tori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del cam­

pione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere ade­

guatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inseri­

mento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'in­

chiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori in­

dipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del cam­

pione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato do­

vrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

( 8 ) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori produttori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

( 9 ) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dum­

ping. ( 10 ) Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(5)

5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minac­

cia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni og­

getto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese impor­

tatore e del conseguente impatto di tali importazioni sull'indu­

stria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pre­

giudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commis­

sione.

5.2.1. Inchiesta sui produttori dell'Unione

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il nu­

mero dei produttori dell'UE da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campionamento»).

Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di tele­

fono e di fax e nome della persona da contattare,

— descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

— il valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame rea­

lizzate sul mercato dell'Unione durante il PI (1 o gennaio 2009-31 dicembre 2009);

— il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante il PI (1 o gennaio 2009-31 dicembre 2009);

— il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame durante il PI (1 o gennaio 2009-31 dicembre 2009);

— volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del pro­

dotto in esame prodotto nel paese interessato durante il PI (1 o gennaio 2009-31 dicembre 2009), se applicabile;

— ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ( 11 ) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato);

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispon­

dere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclu­

sioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commis­

sione potrebbe inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'UE.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni elencate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione po­

trebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rap­

presentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel cam­

pione a tutti i produttori UE noti e a tutte le associazioni note di produttori UE.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'in­

chiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori del­

l'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di pro­

duttori UE. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del cam­

pione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato do­

vrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiu­

dizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo altrimenti disposto, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresenta­

tive, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchie­

sta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collega­

mento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

( 11 ) Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(6)

Salvo altrimenti disposto, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un in­

teresse dell'Unione all'istituzione delle misure. Queste informa­

zioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o me­

diante la compilazione di un questionario elaborato dalla Com­

missione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova.

Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo altrimenti disposto.

5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Com­

missione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presen­

tata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispon­

denza

Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, com­

prese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comu­

nicazione alla Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffu­

sione limitata» ( 12 ).

Le parti interessate che trasmettono informazioni contrassegnate da tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a fornire un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le infor­

mazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio Direzione H

Ufficio: N-105 04/092 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22956505

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati op­

pure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regola­

mento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzial­

mente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'in­

chiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere- auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'in­

chiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte inte­

ressata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le au­

dizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchie­

sta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale del­

l'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commis­

sione nelle comunicazioni con le parti.

( 12 ) Il presente documento è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo an­

tidumping). È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del re­

golamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consi­

glio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consentirebbe la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclu­

sioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/

respectrules/ho/index_en.htm).

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblica­

zione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro­

pea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sa­

ranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso­

nali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, non­

ché la libera circolazione di tali dati ( 13 ).

( 13 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

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