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S.I.Ve.M.P TAR Campania Napoli Sentenza n. 3980/2012 1

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S.I.Ve.M.P TAR Campania Napoli Sentenza n. 3980/2012

1 TAR Campania Napoli Sez. V, 27 settembre 2012, n. 3980

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 5 gennaio 2010 e depositato l'1 febbraio successivo G.M. adiva questo Tribunale chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati. A tal proposito il ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

l'Amministrazione con le deliberazioni impugnate ha modificato la struttura organizzativa dell'ente accorpando ben quattro strutture;- le medesime modifiche erano state già prospettate con la precedente delibera di indirizzo n.100 del 9.9.2008 non attuate per l'orientamento contrario espresso dalle Organizzazioni Sindacali;

ciò nonostante, con la nuova Delib. n. 127 del 2009 l'amministrazione ha revocato la precedente delibera, ma ha nuovamente riproposto le identiche modifiche organizzative già prospettate;

con la successiva delibera di attuazione ha, da un lato, definitivamente approvato le suddette modifiche organizzative, dall'altro, ne ha subordinato sospensivamente l'efficacia alla previa nomina, da parte del Sindaco, del nuovo responsabile della macro-struttura tecnica creata;

il ricorrente risulta inserito nell'AREA 3 Tecnica.

Tanto premesso, il M. deduce i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) eccesso di potere per contrasto con delibera C.C. n.13 del 29/03/1999; b) eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per manifesta illogicità.

Si costituiva l'amministrazione intimata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che nella presente controversia non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo. E difatti, la posizione legittimante che indubbiamente esiste in capo al ricorrente, gli deriva sicuramente dal rapporto di lavoro intercorrente con l'ente di riferimento. Del resto, il dr.

M., con il presente gravame, afferma implicitamente il proprio diritto a non essere destinato ad un'area piuttosto che ad un'altra, chè altrimenti non si comprenderebbe dove effettivamente risieda il suo interesse all'impugnazione degli atti di cui all'epigrafe.

Di tal che è evidente che la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. In tal senso, peraltro, il Collegio ritiene di confermare la propria giurisprudenza, da ultimo confermata da Consiglio di Stato sez. III 18 aprile 2012 n. 2263, secondo cui "Appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il provvedimento con il quale l'Azienda sanitaria locale, in sede di riorganizzazione dei propri servizi, ha disposto il trasferimento di alcuni sanitari da una struttura ad altra, trattandosi di controversia di lavoro nella disamina della quale il giudice ordinario, ove lo ritenga illegittimo, può eventualmente disapplicare gli atti organizzativi presupposti.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto della giurisdizione del giudice adìto in favore della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro..

Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

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2 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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