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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RECUPERO

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Academic year: 2022

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Comune di LENTELLA

Provincia di Chieti

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RECUPERO

Aggiornati al:

- D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici);

- D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- D.Lgs. 03.08.2009 n.106, modifica ed integrazione al D.Lgs. 09.04.2008 n.81 (Testo unico della sicurezza sul lavoro).

- e successive modifiche

LAVORI : CONSOLIDAMENTO STATICO, RISANAMENTO DELLA CHIESA DEI S.S.COSMA E DAMIANO IN LENTELLA CH

Indirizzo cantiere : P.ZZA GARIBALDI

66050 LENTELLA CH

IMPRESA :

...

PROGETTISTA :

dott.arch.Maritza GIOVANNELLI

VISTO: DATA:16/01/2018

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ACRWin

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ACRWin

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CAPO 1 CONTRATTO DI APPALTO

Fra la (Società, Amministrazione, ...) AMMINISTRAZIONE COMUNALE con sede in LENTELLA (Chieti) via P.ZZA GARIBALDI , partita i.v.a. / codice fiscale 83000350690 nel presente Contratto denominata

“Committente”, rappresentata in questo atto dal Sig. ... nella Sua qualità di ...

e l'Impresa ... con sede in ... (...) ... partita i.v.a. / codice fiscale ... nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.

... nella Sua qualità di ...BBBBBB...

P R E M E S S O C H E

- la Committente intende realizzare le opere necessarie alla costruzione/realizzazione di CONSOLIDAMENTO STATICO, RISANAMENTO DELLA CHIESA DEI S.S.COSMA E DAMIANO IN LENTELLA CH

- la Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica - edilizia e quanto altro alle Autorità competenti nel rispetto della normative vigenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all'allegata “Descrizione delle opere”, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

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CAPO 2 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art.1 Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d'Appalto”, i seguenti documenti:

elaborati grafici progettuali;

specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;

l'elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva dell'intervento;

il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (quando previsto), il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza;

computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;

il programma integrato dei lavori;

il fascicolo conforme all'art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

l'offerta presentata dall'Appaltatore.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;

delle norme tecniche e decreti di applicazione;

delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

dell'elenco prezzi allegato al contratto;

dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;

pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

garantire la corretta installazione degli impianti secondo quanto previsto all'art. 6;

pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11.

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Art.2 Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del d.lgs. 81/08 e s.m.i. .

Art.3 Importo complessivo dell’appalto

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a

€.199.000,00(Euro centonovantanovemila/00), di cui alla seguente distribuzione:

LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO)

a) Lavori e prestazioni a corpo

b) Lavori e prestazioni a misura €. 199.000,00

c) Lavori e prestazioni in economia d) Compenso a corpo

L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 6.936,10 (Euro seimilanovecentotrentasei/10), e non è soggetto a ribasso d’asta.

L’importo della manodopera, individuato sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 71.990,73 ( Euro settantunomilanovecentonovanta/73).

La composizione della categoria di lavoro dell’ Appalto e’ la seguente:

Categoria : OG2 classe I importo complessivo € 199.000,00

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ACRWin

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato:

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna

(a+b+c) Importo lavori

soggetti a ribasso Importo manodopera soggetto a ribasso

Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS)

non soggetti a ribasso

TOTALE

1 A corpo ... ... ...

2 A misura 120.073,17 71.990,73 6.936,10 199.000,00

3 In economia ... ...

IMPORTO TOTALE

120.073,17 71.990,73 6.936,10 199.000,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna a) +b), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5.

dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art.4 Distribuzione degli Importi

Con riferimento all’importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee

LAVORAZIONI OMOGENEE A MISURA A CORPO

Euro Euro

1

10.20.25.H ) PIATTAFORMA TELESCOPICA AUTOCARRATA articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza

(ora) 624,00

2

E.01.100.010.A ) DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA ... mili per uno spessore di 5 cm. Senza recupero

di materiale (m²) 353,02

3

E.01.100.050.A ) DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento in

mattoni, marmette, ecc. (m²) 1.127,50

4 E.01.100.130.E ) DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI

massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm (m²) 947,97 5

E.01.100.180.A ) DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO S ... uno spessore massimo di 5 cm. Senza

recupero di materiale (m²) 208,78

6 E.01.100.230.B ) Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ...

nita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare (m) 188,10 7

E.01.130.010.A ) RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA A TETTO Rimozione ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio. (m²) 2.556,98

8

E.01.140.070.B ) SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOL ... tura di opere in metallo mediante

smerigliatrice meccanica (m²) 217,24

9

E.01.20.010.A ) Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il (m³) 1.512,09

(10)

LAVORAZIONI OMOGENEE A MISURA A CORPO

Euro Euro

10

E.01.20.020.C ) SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METR ... etro di maggiore profondità da oltre 2 m:

in roccia tenera (m³) 72,75

11

E.01.20.020.D ) SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METR ... ondità da oltre 2 m: in roccia compatta,

senza uso di mine (m³) 154,20

12

E.01.210.020.N ) COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... e e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17

01 06 (t) 5.694,34

13

E.01.60.020.A ) DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPER ... A CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI

muratura in mattoni o tufo (m³) 478,05

14

E.02.50.010.B ) PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZI ... er ancoraggi o altro: per diametro esterno da 101 a 130

mm (m) 12.688,00

15 E.02.50.020.B ) Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazi ...

per ancoraggi o altro per diametro esterno da 101 a 130 mm (m) 2.133,60 16

E.02.50.090.A ) ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S ... ubolari in acciaio S355H provvisti di valvole di iniezione

(kg) 31.965,42

17 E.03.10.010.D ) CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON

STRUTTURALI 20 N/mm² (m³) 1.226,22

18

E.03.10.020.A ) CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Classe resistenza

25/30 (Rck 30 N/mm²) (m³) 5.692,89

19

E.03.30.010.B ) CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI ... me a contatto con il calcestruzzo. Per opere in

elevazione (m²) 2.417,16

20

E.03.40.010.A ) ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature di conglomerato

cementizio (kg) 6.897,83

21

E.03.40.020.A ) ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata

(kg) 1.094,32

22

E.03.70.030.A ) GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ... ino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera

(m) 500,09

23 E.04.10.040.C ) CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN

ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 355 (kg) 2.935,20

24

E.04.40.030.B ) ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIO ... mmersione di strutture leggere fino a 8 metri di

lunghezza (kg) 469,22

25

E.04.50.040.B ) GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA ... E OPERE MURARIE a struttura semplice

(arcarecci e terzere) (m³) 2.517,50

26

E.04.50.070.A ) LISTELLO IN LEGNO DI CASTAGNO O LARICE DELLA SEZIONE DI 5 ... à alle palombelle di gronda: Listello in legno di castagno

(m) 2.136,59

27

E.04.70.010.A ) APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIO ... a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo funghicida

(m²) 2.045,02

28

E.06.10.020.F ) SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE ... CCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza

totale di 26 cm (m²) 2.541,20

29

E.08.10.040.A ) SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20÷30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi

meccanici. (m³) 673,48

30

E.13.20.010.C ) Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari

e rasatura perimetrale: Manto di copertura a tegole in (m²) 5.058,17 31

E.13.30.040.C ) COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE M ... on lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di

mm (m²) 6.010,02

32

E.13.40.040.G ) CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA ... o. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera): in rame

da 8/10 (m) 2.200,27

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ACRWin

LAVORAZIONI OMOGENEE A MISURA A CORPO

Euro Euro

33

E.13.40.120.G ) DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED O ... sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in rame da

8/10 (m) 1.166,60

34

E.14.10.105.A ) MEMBRANA AUTO PROTETTA IN RAME, A BASE DI BITUME DISTILLA ... uto protetta in rame, a base di bitume distillato e

resina (m²) 814,31

35

E.14.70.040.A ) PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON ... di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o

grigia (m²) 462,99

36

E.23.10.010.A ) PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO PO ... to a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento. 4x4x6 cm

(m²) 1.644,46

37

E.23.10.110.A ) SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUB ... ORMALE Sigillatura dei giunti di pavimentazione in

cubetti (m²) 57,17

38

EL.20.10.010.A ) TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC Tubo per impianti elettrici ... e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC -

Diametro mm 16 (m) 193,00

39

EL.20.10.010.C ) TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC Tubo per impianti elettrici ... e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC -

Diametro mm 25 (m) 154,50

40

EL.20.10.010.E ) TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC Tubo per impianti elettrici ... e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC -

Diametro mm 40 (m) 215,50

41

EL.20.20.010.A ) SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO SCATOLA DI DERIVAZ ... E IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil.

a mm 90x90x50 (Cad) 90,50

42

EL.20.20.010.C ) SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO SCATOLA DI DERIVAZ ... IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a

mm 155x140x55 (Cad) 127,60

43

P.02.10.010.A ) REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN ... to. Fornitura e posa in opera senza recupero del

materiale (m³) 1.716,54

44

P.02.10.010.B ) REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN ... a massima di tre mesi, compreso smontaggio a lavoro

finito (m³) 796,00

45

P.02.10.010.C ) REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN ... egato. Per ogni mese o frazione in più, dopo il terzo

mese (m³/mes) 66,29

46 P.04.10.020.B ) TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE Trabattello

mobile in tubo ... za asservita: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 (m) 510,62 47

P.04.10.030.A ) PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELA ... adro di superficie asservita: Per il primo mese o

frazione (m²) 3.508,38

48

P.04.10.030.B ) PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELA ... perficie asservita: Per ogni mese o frazione dopo il

primo (m²/mes) 2.320,50

49

P.04.10.080.A ) SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI E ... n opera, per qualsiasi durata: Schermatura di

contenimento (m²) 1.677,90

50 R.20.20.010.A ) FORNITURA IN OPERA DI FERRO LAVORATO Fornitura

in opera d ... di ferro lavorato per creazione di piastre di collegamento (kg) 1.359,40 51

R.30.10.010.E ) PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAM ... damenti: Per diametri fino a 26 mm in

muratura in pietrame (cm) 4.898,80

52

R.30.10.010.F ) PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAM ... amenti: Per diametri da 28 a 36 mm in

muratura in pietrame (cm) 1.372,80

53

R.30.10.040.A ) PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA ... getto d'acqua, per consolidamenti: Diametro

da 36 a 40 mm (cm) 26.144,00

54

R.30.20.010.A ) FERRO LAVORATO PER CATENE, CERCHIATURE E SIMILI, DI QUALS ... E SEZIONE Ferro lavorato per catene, cerchiature e

simili (kg) 6.528,58

55 R.30.20.080.A ) INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO per fori fino a 20

mm (m) 11.753,80

56 R.30.20.080.B ) INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO per fori da 22 mm

a 30 mm (m) 1.349,64

(12)

LAVORAZIONI OMOGENEE A MISURA A CORPO

Euro Euro

57 R.30.50.140.B ) CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE scarnitura

delle..com ... tta regola d'arte: Con applicazione di rete elettrosaldata (m²) 15.941,76 58

R.30.70.080.A ) DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE Deumid ... midità ascendente su murature portanti eseguita

con resine (m²) 1.165,16

59

R.30.70.140.A ) Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente

l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei (m²) 5.543,13 60

R.30.70.190.A ) RINCOCCIATURA DI SUPERFICI DA INTONACARE Rincocciatura di ... conguaglio di irregolarità fino ad uno spessore di cm

5,00 (m²) 505,00

61 R.40.10.040.A ) TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA Trattamento

dei ferri d'armatura (m²) 698,15

62

S.01.10.030.A ) RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE.Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di

larghezza e non inferiore (m²) 436,00

63 X-1 ) Incremento per doppio travetto prefabbricato per solaio misto di

cemento armato. (m²) 443,80

RIEPILOGO COMPLESSIVO €.199.000,00

Art.5 Forma e principali dimensioni delle opere

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

Art.6 Funzioni, compiti e responsabilità del committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., compete, con le conseguenti responsabilità di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro;

prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma 1 lettera b del d.lgs. 81/08e s.m.i.;

- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché alle spese di registrazione del Contratto stesso;

- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

- nominare il Collaudatore delle opere;

- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

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ACRWin

- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;

- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;

- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

- chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Chiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;

- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- richiedere a opera ultimata all'Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effettuate dall'Appaltatore stesso.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art.7 Funzioni, compiti e responsabilità del responsabile dei lavori

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (art. 89 del d.lgs. 81/08).

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/16.

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all'attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art.8 Direzione dei lavori

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Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da n.BBBB assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Committente dichiara:

• di aver affidato l'incarico della Direzione dei Lavori al ...B. iscritto all'Albo de B... della Provincia di B... al n. B... ;

• di aver affidato l'incarico di Direttore Operativo al ...B. iscritto all'Albo de B... della Provincia di B... al n. B... ;

• di aver affidato l'incarico di Ispettore di cantiere al ...B. iscritto all'Albo de B... della Provincia di B... al n. B... .

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Art.9 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

- attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;

- fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l'effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori;

- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;

- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;

- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

- dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;

- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;

- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;

- disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;

- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;

- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

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ACRWin

- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;

- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;

- assistere ai collaudi;

- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- redigere l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs.

192/05, e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Art.10 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

- programmare e coordinare le attività dell'Ispettore di cantiere;

- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;

- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;

- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;

- assistere ai collaudi;

- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;

- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art.11 Funzioni, compiti e responsabilità dell' ispettore di cantiere

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

All'Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che la fornitura dei materiali sia conforme alle prescrizioni;

- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;

- controllare l'attività dei subappaltatori;

- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;

- garantire l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;

- garantire l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

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- predisporre gli atti contabili qualora ne sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori.

Art.12 Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 98 d.lgs. 81/08 e s.m.i.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell' art. 100 d.lgs. 81/08b e s.m.i. ;

- la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art.13 Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.

92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

- segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Art.14 Riservatezza del contratto

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Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art.15 Penali

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 199,00 (euro centonovantanove/00), ovvero nella percentuale di UNO PER MILLE dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo. L'ammontare selle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Art.16 Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art.17 Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

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CAPO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.18 Ordine di servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce all’esecutore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono essere vistati dal Rup, comunicati all’esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) e annotati nel giornale dei lavori.

A parte indicazioni di carattere non rilevante, che il Direttore dei Lavori impartisce anche per le vie brevi, la forma scritta è indispensabile in tutti quei casi in cui dall’ordine di servizio discendano adempimenti rilevanti a carico dell’esecutore, variazioni o addizioni all’opera e maggiori oneri rispetto a quelli contrattuali, riportando anche le motivazioni che stanno alla base dell’ordine. In tal modo si permette all’esecutore di sollevare eventuali eccezioni e contestazioni agli ordini impartiti. L’esecutore, infatti, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità.

Con riferimento alle modalità di trasmissione dell’ordine, si ritiene che le ragioni che impongono la forma scritta dell’ordine, ne impongono anche un sistema di trasmissione che dia certezza della notifica. In generale, appare indispensabile una corretta gestione del flusso informativo tra Direttore dell’esecuzione e esecutore, anche per evitare un inutile dispendio di tempo ed energie. A tal fine, in considerazione dell’aumentato grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, si ritiene che la trasmissione degli atti e delle comunicazioni, ivi compresi gli ordini di servizio, debba avvenire mediante PEC, per le garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire.

Art.19 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dalle linee guida attuative del Codice.

Il processo verbale di consegna deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

Secondo quanto previsto dal programma dei lavori ovvero dal progetto esecutivo dell'intervento, la consegna dei lavori è stata suddivisa in BBBB consegne parziali alle quali seguiranno altrettanti verbali

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ACRWin

considerando quale data di consegna, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Art.20 Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere entro dodici (12) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art.21 Accettazione dei materiali

Nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, l’art. 101 comma 3 del Codice prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti».

In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi:

i) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;

ii) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la

introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;

iii) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori;

iv) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;

v) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata;

vi) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo;

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vii) possibilità per il Direttore dei Lavori o per l’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore;

viii) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni,

effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta.

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.

Art.22 Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

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CAPO 4 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art.23 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Fermo restando che l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell’appalto, l’art. 107 del Codice - stabilisce che qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione. In tale evenienza, durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori, quindi, è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima perché non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente e svolge una funzione di accertamento dello stato dei lavori e del cantiere al momento della sospensione, che assume particolare rilevanza ai fini di una eventuale quantificazione del risarcimento dovuto all’appaltatore in caso di prolungamento della sospensione oltre i limiti della legittimità.

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale.

A tal riguardo, occorre aggiungere che nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Infine, il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori – procede ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e a rilasciare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.

Con riferimento alla ultimazione dei lavori, sembra opportuno specificare che a norma dell’art. 107, comma 5, del Codice, nel caso in cui l’esecutore, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Su tale istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore comunica, quindi, l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come sopra indicato.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Art.24 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la

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sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

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