Capitolato speciale d’appalto
GARA UFFICIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI DI MUSICA ANTICA E DI MUSICA CLASSICA OCCORRENTI PER SCUOLE CIVICHE DI MILANO – FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE – PER GLI ANNI 2011/2012 E 2012/2013 Lotto 1 – Manutenzione Strumenti Musica Antica CIG 2702197381 Lotto 2 – Manutenzione Strumenti Musica Classica e Fortepiani CIG 2702232064
I N D I C E
Parte I
4
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO ... 4
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO ... 4
ART. 2. FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ... 4
Art. 3. LOTTO 1. SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE PER GLI STRUMENTI DELL’ISTITUTO DI MUSICA ANTICA (cembali, clavicembali, spinette e clavicordo) ... 4
ART. 3.1. LOTTO 1 Volume di “interventi di Accordatura a canone” mediamente necessari per anno formativo ... 4
ART. 3.2. LOTTO 1 Volume di interventi di “Accordatura extra o d’urgenza a richiesta” ... 5
ART. 3.3. LOTTO 1 Prezzi Corrispettivo per i servizi a richiesta o d’urgenza ... 5
ART. 4. LOTTO 2 SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE PER I FORTEPIANO E GLI STRUMENTI DELL’ISTITUTO DI MUSICA CLASSICA, DEI CORSI DI JAZZ, DEI CENTRI DI EDUCAZIONE MUSICALE, DELLA SCUOLA DI TEATRO, DEI I CIVICI CORI ... 6
ART. 4.1. LOTTO 2 Volume di “interventi di Accordatura a canone” mediamente necessari per anno formativo ... 7
ART. 4.2. LOTTO 2 Volume di interventi di “Accordatura extra o d’urgenza a richiesta” ... 8
ART. 4.3. LOTTO 2 Prezzi Corrispettivo per i servizi a richiesta o d’urgenza ... 8
ART. 5. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ... 9
ART. 6. QUALITA’ DEL SERVIZIO ... 9
ART. 7. REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL CONTRATTO ... 10
ART. 8. ULTERIORI FINALITA’ ... 10
ART. 9. REPORT ... 10
Parte II 10 CLAUSOLE CONTRATTUALI ... 10
ART. 1. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA ... 11
ART. 2. CORRISPETTIVO ... 11
ART. 3. INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI ... 12
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO ... 12
ART. 5. EMISSIONE DI ORDINE / RICHIESTA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. ... 12
ART. 6. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA (SOLO PER
AGGIUDICAZIONE DI ENTRAMBI I LOTTI ALLO STESSO PARTECIPANTE) ... 12
ART. 7. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ... 14
ART.8. VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO ... 14
ART. 9. CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE ... 15
ART. 10. SUBAPPALTO ... 15
ART. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO ... 15
ART. 12. RESPONSABILITA’ ... 15
ART. 13. PERSONALE ... 15
ART. 14. ASSICURAZIONE ... 16
ART. 15. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE ... 18
ART. 16. PAGAMENTI E FATTURAZIONE ... 18
ART. 17. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ... 19
ART. 18. VIGILANZA E CONTROLLI ... 19
ART. 19. PENALITA’ ... 20
ART. 20. ESECUZIONE IN DANNO ... 20
ART. 21. RISOLUZIONE ... 20
ART. 22. RECESSO ... 21
ART. 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ... 21
ART. 24. FORO COMPETENTE ... 21
ART. 25. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI ... 21
ART. 26. STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE ... 21
ART. 27. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ... 22
Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti, dei forte piani e degli strumenti della musica classica e antica presenti presso le sedi Fondazione Milano suddivisi nei seguenti lotti:
LOTTO 1 SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE SEMPLICE per gli STRUMENTI dell’Istituto di MUSICA ANTICA
LOTTO 2 SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE PER I PIANOFORTI dell’Istituto di Musica Classica, Jazz, Cori e PER I FORTEPIANI
ART. 2. FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Gli interventi di accordatura e manutenzione richiesti hanno l’obiettivo di mantenere in condizioni di efficienza e di qualità il parco strumenti esistente.
Art. 3. LOTTO 1. SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE PER GLI STRUMENTI DELL’ISTITUTO DI MUSICA ANTICA (cembali, clavicembali, spinette e clavicordo)
Lotto 1 i servizi richiesti sono i seguenti:
A.1) “Interventi di Accordatura a canone” che comprendono le uscite per effettuare la manutenzione semplice e l’intonazione sui singoli strumenti. La manutenzione semplice comprende, quando necessario, la sostituzione di martello, saltarelli, plettri, tangenti, corde, il cui costi del materiale è incluso nel corrispettivo indicato di cui all’art 3.3. seguente.
B.1) “Interventi di Accordatura a richiesta o per emergenza” per la preparazione particolare degli stessi strumenti per concerti e/o manifestazioni. Questi interventi saranno richiesti, a cura del Responsabile della gestione del servizio di cui all’art. 7 parte prima del CSA, con invio d’ordine, con un adeguato preavviso di almeno 8 gg di calendario, o saranno richiesti, via mail o via fax, per emergenza da eseguirsi entro le 24 ore.
ART. 3.1. LOTTO 1 Volume di “interventi di Accordatura a canone” mediamente necessari per anno formativo
Gli “interventi di Accordatura a canone”, sono richiesti per mantenere in efficienza e in qualità il parco strumenti della Musica antica, la frequenza MINIMA è sotto riportata in riferimento agli strumenti, ad oggi presenti, nelle seguenti sedi:
Sede Tipo strumento Nr. strumenti Nr. Interventi di
Accordatura
Periodo anno
Via Stilicone, 36 Clavicembali 6 1 o 2 interventi al mese Da settembre a
giugno
Clavicordo 1 1 o 2 interventi al mese Da settembre a
giugno
Spinetta 1 1 intervento ogni due
mesi
Da settembre a giugno
Organo positivo 1 1 o 2 interventi al mese Da settembre a
giugno
Via Decorati Clavicembalo 1 1 intervento ogni due
mesi
Da settembre a giugno
La frequenza, il numero, gli strumenti e le modalità degli interventi devono essere descritte e esplicitate, per tipologia di strumento, in offerta tecnica dal concorrente. La programmazione degli interventi e la relativa tempistica verrà successivamente concordata e confermata dall’aggiudicatario con la responsabile del servizio di cui all’art. 7 PARTE PRIMA del presente, prima dell’avvio del servizio, secondo le necessità tecnico/didattiche.
Il numero e la tipologia di strumenti sopra riportati sono quelli oggi presenti nelle sedi indicate, resta salvo l’aggiornamento a causa di trasferimenti, nuove acquisizioni o dismissioni successive alla data di emissione della presente richiesta. L’aumento e/o la diminuzione di strumenti con caratteristiche analoghe a quelli del presente capitolato, produrrà aumento e/o diminuzione del canone in quantità proporzionale all’aumento e/o diminuzione del numero di interventi necessari, in base al costo unitario per intervento a canone, come da art. 2 parte II del CSA.
ART. 3.2. LOTTO 1 Volume di interventi di “Accordatura extra o d’urgenza a richiesta”
Oltre al servizio richiesto a canone, potranno essere richiesti circa 60 interventi annui extra o d’urgenza.
ART. 3.3. LOTTO 1 Prezzi Corrispettivo per i servizi a richiesta o d’urgenza
Il fornitore dovrà, in sede di gara, quotare le tariffe dei corrispettivi dei servizi extra conformemente all’allegato MODELLO MOE LOTTO 1 – SERVIZI PRESTAZIONI predisposto da Scuole Civiche.
Le tariffe di seguito indicate sono le tariffe per intervento massime/ a base d’aste (iva esclusa):
1. Importo unitario pari a 50,00 euro (escluso iva), compreso il costo delle uscite e dei materiali necessari, per gli interventi di Accordatura Extra a richiesta o d’urgenza”
(manutenzione semplice e intonazione)
2. Sovrapprezzo per uscita d’urgenza, con preavviso di 24 ore, pari a 10,00 euro (iva esclusa)
ART. 4. LOTTO 2 SERVIZIO DI ACCORDATURA E MANUTENZIONE PER I FORTEPIANO E GLI
STRUMENTI DELL’ISTITUTO DI MUSICA CLASSICA, DEI CORSI DI JAZZ, DEI CENTRI DI EDUCAZIONE MUSICALE, DELLA SCUOLA DI TEATRO, DEI I CIVICI CORI
In particolare per il lotto 2 sono richiesti i seguenti servizi:
A.2) “intervento di Accordatura a canone” comprendono sia le operazioni relative all’accordatura, la correzione di semplici difetti della parte sonora dello strumento in generale, quali ad esempio la regolazione del pedale rumoroso e le operazioni di manutenzione, quando necessarie, la semplice sostituzione di parti relative alla meccanica, la sostituzione del tasto rotto, la sostituzione di corde e/o di una piccola parte di cordiere, l’intonazione di singoli tasti. Il corrispettivo unitario, relativo a questo servizio, di cui all’art.
4.3. punto 1 del CSA non comprende il costo del materiale.
Gli interventi “a canone” sono richiesti per gli strumenti a tastiera – pianoforti e fortepiani – situati presso le seguenti sedi:
l’Accademia Internazionale della Musica di Via Stilicone, 36 – 47 Pianoforti e 2 Fortepiani
l’Auditorium di Corso di Porta Vigentina, 15 ‐ 2 Pianoforti
Civici Corsi di Jazz Via Colletta, 51 ‐ 4 Pianoforti
Civici Cori presso la sede di Via Alex Visconti, 51 ‐ 2 Pianoforti
B.2) “Interventi di Accordatura a richiesta o per emergenza” per la preparazione particolare degli stessi strumenti per concerti e/o manifestazioni; questi interventi saranno richiesti, con invio d’ordine relativo, dalla responsabile del servizio di cui all’art. 7 del CSA, parte prima, con un adeguato preavviso di almeno 8 gg di calendario, o con richiesta via fax o via mail per emergenza da eseguirsi entro le 24 ore.
In particolare gli interventi “a richiesta” sono richiesti per gli strumenti a tastiera – situati presso le seguenti sedi:
Centro di Educazione Musicale (cem) di Via Decorati, 4 ‐ 11 pianoforti
La Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Via Salasco, 4 ‐ 6 Pianoforti
Nella tabella successiva gli strumenti sono distinti per modello principale:
Sede/Tipologia Fortepiani Grancoda Mezzacoda Verticale Totale complessivo
Via Stilicone 36 2 2 23 22 49
Corso di Porta Vigentina 15 1 1 2
Via Colletta 51 1 3 4
Via Decorati 4 2 9 10
Via Salasco , 4 6 6
Via Alex Visconti 1 1
Totale complessivo 2 2 28 42 74
ART. 4.1. LOTTO 2 Volume di “interventi di Accordatura a canone” mediamente necessari per anno formativo
Gli interventi mediamente richiesti dipendono dalla tipologia di studio a cui sono dedicati gli strumenti. La frequenza degli interventi è finalizzata a mantenere in perfetta efficienza e qualità il parco strumenti per gli scopi formativi/didattici a cui sono destinati.
Nella tabella successiva, suddivisi per sede, i pianoforti e i fortepiani sono distinti per
“tipologia di studio” fra studio principale e studio complementare.
In base alla tipologia di studio a cui è destinato lo strumento, la frequenza minima, ritenuta necessaria, degli interventi “a canone” è riportata nella tabella seguente:
Sede Strumenti
Numero strumenti
Studio principale
Studio complementare
Mesi di servizio (sett/giugno)
Nr. Interventi mensili per i pianoforti principali
Nr. Interventi mensili per i pianoforti complementari Accademia
Internazionale della Musica – Via Stilicone,
36 Pianoforti 47 16 31 10 1
1 intervento ogni due mesi Accademia
Internazionale della Musica – Via Stilicone, 36
Fortepiani
2 10
2 interventi al mese Civici corsi di
Jazz – Via
Colletta Pianoforti 4 4 10
1 intervento ogni tre mesi Auditorium –
Corso di Porta
Vigentina Pianoforti 2 2 10
1 intervento ogni tre mesi Civici cori – Via
Alex Visconti Pianoforti 2 1 10
1 intervento ogni tre mesi
La frequenza, il numero, gli strumenti utilizzati e le modalità degli interventi devono essere descritte e esplicitate, per tipologia di strumento, in offerta tecnica dal concorrente. La programmazione degli interventi e la relativa tempistica verrà successivamente concordata e confermata dall’aggiudicatario con la responsabile del servizio di cui all’art. 7 PARTE PRIMA del presente, prima dell’avvio del servizio, secondo le necessità tecnico/didattiche.
Il numero e la tipologia di strumenti sopra riportati sono quelli oggi presenti nelle sedi indicate, resta salvo l’aggiornamento a causa di trasferimenti, nuove acquisizioni o dismissioni successive alla data di emissione della presente richiesta. L’aumento e/o la diminuzione di strumenti con caratteristiche analoghe a quelli del presente capitolato, produrrà aumento e/o diminuzione del canone in quantità proporzionale all’aumento e/o diminuzione del numero di interventi necessari, in base al costo unitario per intervento a canone, come da art. 2 parte II del CSA.
L’elenco dettagliato degli strumenti con l’indicazione del modello e della marca saranno resi disponibili all’aggiudicatario. Al fine di predisporre idonea offerta è richiesto il sopralluogo per la
presa visione degli strumenti presso la sede di Via Stilicone, 36. L’appuntamento per il sopralluogo
deve essere richiesto via mail a e.buzzetti@fondazionemilano.eu, e in copia e conoscenza a appalti@fondazionemilano.eu;
ART. 4.2. LOTTO 2 Volume di interventi di “Accordatura extra o d’urgenza a richiesta”
Oltre agli interventi a canone, potranno essere richiesti circa 80 interventi annui extra o d’urgenza suddivisi come di seguito indicato.
Per gli strumenti presenti nelle sedi di Via Salasco e Via Decorati, gli interventi di Accordatura saranno richiesti secondo necessità, quindi a richiesta, con la frequenza indicata nella tabella successiva, il primo intervento solitamente è richiesto nel mese di settembre/ottobre all’avvio dell’attività formativa.
Inoltre, a richiesta, potranno essere necessarie anche Accordature specifiche, circa 29 all’anno, per esigenze particolari di saggi/concerti e manifestazioni per gli strumenti di tutte le sedi. Gli interventi a richiesta saranno commissionati con il congruo preavviso come definito all’art. 4 punto B.2. del presente CSA.
ART. 4.3. LOTTO 2 Prezzi Corrispettivo per i servizi a richiesta o d’urgenza
Il fornitore dovrà, in sede di gara, quotare le tariffe dei corrispettivi dei servizi extra conformemente all’allegato MODELLO MOE LOTTO 2 – SERVIZI PRESTAZIONI predisposto da Scuole Civiche.
Le tariffe di seguito indicate sono le tariffe per intervento massime/ a base d’asta (iva esclusa):
1. Importo unitario pari a 40,00 euro (iva esclusa), compreso il costo delle uscite, per
“l’intervento di accordatura” ordinaria, escluso il costo del materiale, per gli strumenti delle sedi di Via Salasco, e di Via Decorati (su tale importo sarà applicata la stessa percentuale di sconto offerta sull’importo a canone);
Sede Strumenti
Numero strumenti
Studio complementare
Mesi di servizio (sett/giugno)
Nr.
Interventi mensili
per i pianoforti
principali
Nr. Interventi mensili per i
pianoforti complementari
TOTALE INTERVENTI
STIMATI Scuola d’arte drammatica
Paolo Grassi Pianoforti 6 6 10
1 intervento ogni tre mesi a
richiesta 18
Centro di Educazione
Permanente – Via decorati Pianoforti 11 11 10
1 intervento ogni tre mesi a
richiesta 33
Interventi per
concerti/manifestazioni/saggi su strumenti indicati volta per volta
Interventi per concerti/saggi/
manifestazioni 29
Totale interventi a richiesta
stimati 80
2. Importo unitario pari a 50,00 euro (iva compresa), compreso il costo delle uscite, per
“l’intervento di accordatura extra a richiesta per saggi/concerti/manifestazione o d’emergenza”, escluso il costo del materiale;
3. Sovrapprezzo per uscita d’urgenza, con preavviso di 24 ore, pari a 10,00 euro (iva esclusa);
4. Costo della corda pari a 20,00 euro (iva esclusa) sostituita durante l’intervento di accordatura ordinaria o su richiesta
Fondazione Scuole Civiche si riserva di chiedere anche altre manutenzioni, ad esempio “interventi di Pesatura”, o cambio martelliera, o interventi che prevedono il trasporto dello strumento o della parte meccanica in laboratorio, non espressamente descritte nel presente CSA, fino al 30%
dell’importo contrattuale, richiedendo preventivamente preventivo e condizioni.
Il servizio sarà assegnato anche separatamente per i due lotti, secondo il parametro dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando la disponibilità di risorse previste a bilancio.
ART. 5. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli interventi di manutenzione e accordature dovranno essere svolti nelle seguenti sedi:
o Dipartimento di Cinema e Jazz Via Colletta, 51 20137 o Dipartimento di Musica Via Stilicone, 36 20154 o Dipartimento di Teatro Via Salasco, 4 20136 o Auditorium Corso di Porta Vigentina, 15 20122
o Civici Cori Via Alex Visconti , 15 20122
o Centro di Educazione Musicale Via Decorati, 4 20138
Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Scuole Civiche di Milano darà debita comunicazione via e‐mail o via fax.
ART. 6. QUALITA’ DEL SERVIZIO
Qualora gli interventi di accordatura e manutenzione apportate non risultino effettuate a “regola d’arte”, SCM si riserverà di richiedere ulteriori interventi.
Qualora si riscontrassero difformità nelle manutenzioni SCM potrà procedere ad ulteriori verifiche a mezzo di propri consulenti le cui spese saranno a carico del fornitore. Inoltre provvederà all’applicazione delle penali previste all’art. 19 – Parte II del presente capitolato d’appalto nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all’art. 21 ‐ Parte II del presente capitolato d’appalto.
Il presente contratto sarà esecutivo a partire dal 1 settembre 2011, con un periodo di prova prevista di quattro mesi, fino a Dicembre 2011 durante la quale la Fondazione valuterà la qualità degli interventi.
ART. 7. REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL CONTRATTO
La responsabilità della gestione del contratto è la Responsabile dell’Organizzazione del dipartimento di Musica che coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica delle manutenzioni effettuate. Gli ordini per le accordatura a richiesta/extra saranno inviati e formalizzati dell’Ufficio Approvvigionamenti. Le richieste per gli interventi d’emergenza saranno effettuati dalla Responsabile dell’Organizzazione anche via mail, e successivamente confermati con ordine. Gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax.
L’aggiudicataria del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza e la reperibilità di un REFERENTE, all’interno della fascia oraria di apertura delle attività di Scuole Civiche di Milano, a cui SCM farà riferimento per tutto quanto concerne la gestione delle prestazioni oggetto del presente CSA. Le modalità di reperibilità e gli eventuali tempi di reperibilità del referente, oltre quanto sopra previsto, dovranno essere esplicitate in Offerta Tecnica.
Il Settore competente della gestione amministrativa del contratto per SCM è l’Ufficio Approvvigionamenti. Quest’ultimo e i referenti espressamente autorizzati da SCM, alla stipula del contratto, quali la Responsabile dell’Organizzazione Del dipartimento di Musica, gestiranno i rapporti con il referente dell’aggiudicatario.
I referenti di SCM provvederanno alla verifica dei tempi e alla modalità di erogazione del servizio, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno riscontrate nell’erogazione dei servizi.
ART. 8. ULTERIORI FINALITA’
Fondazione Milano si riserva la facoltà di far eseguire ulteriori attività per il raggiungimento di finalità non espressamente previste nel presente CSA, ma inerenti alla stessa tipologia di servizio.
La società aggiudicataria per tali ulteriori finalità dovrà presentare la propria offerta economica, la cui congruità verrà valutata da Fondazione Milano anche sulla base di eventuali ricerche di mercato.
ART. 9. REPORT
Il fornitore è tenuto a fornire report analitico degli interventi effettuati per singolo strumento da allegare al registro della manutenzioni presenti in ogni sede.
Parte II
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 1. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
Il presente contratto è da intendersi “aperto” in relazione ai Servizi a richiesta (vedi art. 3.2. . e art. 4.2 Parte I del presente CSA).
Pertanto per tali servizi, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art.
1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi a consumo/richiesta fino all’importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 2 che ha valore meramente indicativo.
In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo di cui al successivo articolo 2, l’aggiudicataria non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per i Servizi a consumo/richiesta ordinati di cui al successivo art. 2.
ART. 2. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo massimo, biennale, presunto del servizio del lotto 1 è di € 17.200,00 oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per i servizi così suddiviso nei seguenti lotti:
a) Lotto 1 € 11.200,00 oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per gli interventi biennali a canone del CSA, per tali interventi sarà corrisposto un pagamento a corpo, erogato in undici mensilità per anno di servizio; in caso di aggiunta/diminuzione di strumenti musicali con pari caratteristiche il costo unitario a base d’asta per intervento è pari Euro 40,00 – iva esclusa, al quale verrà applicata la stessa percentuale di sconto offerta per i servizi a canone.
b) Lotto 1 € 6.000,00 oltre IVA per i servizi a richiesta. Per tali servizi sarà corrisposto un pagamento a misura in relazione ai servizi richiesti e realmente effettuati. Di conseguenza, per ogni singolo intervento sarà riconosciuto all’affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario di cui all’art. 3.3. punto 1, parte I del CSA, al netto dello sconto proposto dallo stesso in sede di offerta per i relativi servizi.
Il corrispettivo complessivo massimo, biennale, presunto del servizio del lotto 2 è di € 42.200,00 oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per i servizi così suddiviso nei seguenti lotti:
c) Lotto 2 € 34.200,00 oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per gli interventi biennali a canone del CSA, per tali interventi sarà corrisposto un pagamento a corpo erogato in undici mensilità per anno di servizio; in caso di aggiunta/diminuzione di strumenti musicali con pari caratteristiche il costo unitario a base d’asta per intervento è pari Euro 40,00 – iva esclusa, al quale verrà applicata la stessa percentuale di sconto offerta per i servizi a canone
d) Lotto 2 € 8.000,00 oltre IVA per i Servizi a richiesta. Per tali servizi sarà corrisposto un pagamento a misura in relazione ai servizi richiesti e realmente effettuati. Di conseguenza, per ogni singolo intervento sugli strumenti di Via Salasco e Via Decorati sarà riconosciuto all’affidataria un corrispettivo pari al prezzi unitario, di cui all’art. 4.3. punto
1 parte I del CSA al quale verrà applicato la stessa percentuale di sconto offerta per i
servizi a canone, mentre per gli interventi extra e/o d’urgenza sarà riconosciuto un corrispettivo unitario pari al prezzo unitario di cui all’art. 4.3. punto 2 al quale verrà applicata la percentuale di sconto offerta per il relativo servizio.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non si procede alla redazione del DUVRI in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
ART. 3. INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
La revisione periodica del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto.
La revisione di cui al comma 1 viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, sulla base dei dati pubblicati all’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
A pena di decadenza, l’appaltatore presenta a SCM fpd l’istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di due anni a decorrere dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2013.
Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere la fornitura per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.
Le relative prestazioni verranno regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell’estensione saranno valide soltanto se espresse in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata a.r.
ART. 5. EMISSIONE DI ORDINE / RICHIESTA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Fondazione Scuole Civiche di Milano fermo restando quanto previsto all’art. 11 del DLGS 163/2006, così come modificato e integrato dal DLGS 53/2010 si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 6. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA (SOLO PER AGGIUDICAZIONE DI ENTRAMBI I LOTTI ALLO STESSO PARTECIPANTE)
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento;
ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento (del prezzo a corpo), la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti.
Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a “Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione”.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.
ART. 7. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.
Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “corrispettivi”
“invariabilita’/revisione dei corrispettivi”, “cause sopravvenute‐sospensione”, “pagamenti e fatturazione”, “recesso”.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
ART.8. VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte di SCM, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Le modifiche ai servizi a corpo chieste per necessità di SCM, che comportassero una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni e/o modifiche dei servizi in taluni dei siti indicati, saranno compensate, per quanto possibile, con altri servizi equivalenti per misura e tipologia, nel medesimo sito o in altri. Le richieste dell’appaltante in questo senso saranno insindacabili.
Eventuali variazioni in diminuzione o in aumento che non potessero essere compensate come sopradetto daranno luogo esclusivamente a proporzionali adeguamenti del corrispettivo a corpo.
Anche in deroga al limite del sesto quinto, l’impresa si impegna fin da ora ad accettare le modifiche del servizio relativamente alla localizzazione, modalità, quantità e qualità che si rendessero necessarie in conseguenza di eventuali mutamenti delle sedi e/o delle attività di SCM.
Nel caso in cui SCM fdp richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia in cui al precedente articolo 6 – parte seconda‐ dovrà essere adeguatamente integrata.
ART. 9. CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Scuole Civiche di Milano, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 gg è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
Fondazione Scuole Civiche di Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Scuole Civiche di Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
ART. 10. SUBAPPALTO
E’ vietato il subappalto.
ART. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Fondazione Scuole Civiche si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
ART. 12. RESPONSABILITA’
Il fornitore è responsabile nei confronti di SCM dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì, responsabile nei confronti di SCM e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al fornitore di mantenere SCM sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 13. PERSONALE
Inquadramento contrattuale.
Il forniture si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Doveri del personale
Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere
le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro .
Adempimenti dell’impresa
Il fornitore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n.
626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96).
In caso di esecuzione della fornitura all’interno dei luoghi di lavoro di SCM, il fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
ART. 14. ASSICURAZIONE RC
1. L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.
2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell’IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .
RCT ‐ RCO
3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all’IMPRESA nell’esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l’IMPRESA possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa SCM e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di SCM; la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub‐appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all’IMPRESA.
4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell’IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti
all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, nonchè per l’eventuale rivalsa INAIL e per l’eventuale
azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.
Estensione della copertura assicurativa
5. La polizza dovrà coprire tutti i sinistri, da qualsiasi causa determinati, connessi con l’esecuzione dell’appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:
A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all’impossibilità della riconsegna dei beni immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;
B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle attività della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;
C. che arrechino danni a persone.
Sono connessi con l’esecuzione dell’appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell’appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell’appaltatore salvo prova contraria.
Manleva
6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell’esecuzione del contratto da parte dell’IMPRESA.
Massimali
7. Il massimale per l’assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 1.500.000,00= (tre milioni / 00).
8. Il massimale per l’assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a
€. 1.500.000,00= (tre milioni / 00).
9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a
€. 3.000.000,00= (seimilioni / 00).
Decorrenza e durata
10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.
Documentazione
11. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ Ufficio Approvvigionamenti di SCM – Fdp , entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Appendice a eventuale Polizza generale
12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un’appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che
attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio
svolto per conto di SCM.
ART. 15. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di SCM proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, SCM ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 16. PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il fornitore è tenuto a fornire ogni mese, la fattura relativa ai servizi effettuati, suddivisa per tutte le manutenzioni a canone effettuate e per gli interventi a richiesta, nel mese per ciascuna Sede di Scuole Civiche di Milano.
Il pagamento dei servizi a canone verrà effettuato in undici rate mensili (escluso agosto) di pari importo posticipate per anno di contratto, e alla quantità di manutenzioni “a richiesta”
effettivamente effettuate nel mese antecedente alla fatturazione, dopo l’emissione di regolare fattura da parte dell’aggiudicatario.
Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – FdP – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
‐ data;
‐ importo contrattuale espresso in euro;
‐ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )
‐ ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
‐ n. CIG
Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SCM.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art 1284 cc.
ART. 17. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n.
136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.
ART. 18. VIGILANZA E CONTROLLI
SCM ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni,e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro otto giorni dalla segnalazione.
Eventuali gravi inadempimenti, anche di temporaneo decadimento della qualità del servizio, comportanti una mancata o insoddisfacente prestazione, daranno a SCM la facoltà di risolvere o rescindere il Contratto in tutto, o anche limitatamente al tipo di servizio e/o alla località per i quali i suddetti inadempimenti si saranno verificati.
Costituisce in ogni caso grave inadempimento da parte dell’IMPRESA il fatto di emettere autocertificazioni, che, a seguito di audit di SCM, si rivelino non conformi alla situazione reale.
Le altre ipotesi di inadempimento saranno regolate secondo le norme del codice civile o delle specifiche previsioni del presente Contratto: in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento le parti sono comunque responsabilizzate a collaborare per definire un piano di cessazione gestibile in modo da evitare che si verifichino ostacoli o intralci alla continuità delle attività istituzionali di SCM.
Si applicheranno in ogni caso le penali stabilite in altra apposita clausola.
ART. 19. PENALITA’
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
€ 100,00 per ogni difformità nelle manutenzioni effettuate, rispetto ai requisiti offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli di cui all’art. 18, Parte II del presente Capitolato d’appalto.
€ 200,00 per ogni manutenzioni straordinaria non effettuata, entro i termini richiesti e concordati, emersa a seguito dei controlli di cui all’art. 18, Parte II del presente Capitolato d’appalto.
Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da SCM.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni SCM procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
E’ fatto salvo il diritto di SCM al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 20. ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, SCM potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al SCM.
ART. 21. RISOLUZIONE
SCM si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nel seguente caso:
‐realizzazione, per più di 3 volte, di manutenzioni affette da vizi che rendano inidonei gli strumenti su cui sono state effettuate all’uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, SCM potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso è fatto salvo il diritto di SCM di richiedere il risarcimento dei danni subiti
ART. 22. RECESSO
SCM ‐ fdp si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso SCM ‐ Fdp si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
1. prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da SCM ‐ Fdp;
2. spese sostenute dall’appaltatore;
3. un decimo dell’importo del servizio a canone non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite;
Per quanto riguarda le prestazioni a richiesta, in caso di recesso, Fdp si obbliga a corrispondere all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto previsto ai punti 1 e 2 di cui sopra.
FIRMA del contraente………
ART. 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
FIRMA del contraente………
ART. 24. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
ART. 25. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del SCM.
ART. 26. STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di SCM.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 27. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento della fornitura.
Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.