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D e s i g n a z i o n e d a p a r t e d e l p r o c u r a t o r e d i s t r e t t u a l e d i m a g i s t r a t i n o n a p p a r t e n e n t i a l l a D . D . A . p e r l a t r a t t a z i o n e d i p r o c e d i m e n t i p e n a l i r i g u a r d a n t

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Academic year: 2022

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Designazione da parte del procuratore distrettuale di magistrati non appartenenti alla D.D.A. per la trattazione di procedimenti penali riguardanti i reati ex art. 51 comma 3 bis C.P.P.

(Deliberazione del 15 maggio 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 maggio 1998, ha adottato la seguente delibera:

"Con nota in data 9.3.1998 trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli il dott.

Gaetano Eboli, sostituto procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, pone un quesito

sull'interpretazione dell'art. 70 bis, comma 3, ord. giud., con specifico riguardo ai limiti ed alle modalità in cui sia consentita la designazione da parte del procuratore distrettuale di magistrati non appartenenti alla DDA per la trattazione di procedimenti penali riguardanti i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p (ovvero i reati per i quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite ai magistrati della procura della Repubblica addetti alla DDA).

Il richiedente, richiamando il disposto normativo, laddove tale designazione è prevista come

"eccezionale", vuole sapere se la designazione di un sostituto non appartenente alla DDA per un

procedimento attribuito alla "competenza" della stessa debba rappresentare o meno "l'eccezione" e, in ogni caso, se il relativo provvedimento di designazione debba essere "necessariamente e specificamente

motivato" in ordine alla eccezionalità del caso ed alla impossibilità di provvedere in altro modo.

Il quesito riguarda l'interpretazione dell'art. 70, comma 3, bis ord. giud., secondo cui "salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., i magistrati addetti alla direzione".

Il quesito, nei termini come è formulato, trova la sua soluzione nella circolare del CSM del 13 febbraio 1993, prot. 2596, e succ. modif., relativa proprio all'art. 70 bis ord. giud.

Nel punto 6 di detta circolare si affronta, infatti, espressamente, la problematica dell'assegnazione degli affari e, nell'affermarsi, in linea generale, che quelli riguardanti i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. devono essere assegnati a magistrati addetti alla DDA ("poichè la creazione di questi pools particolarmente specializzati è proprio funzionale alla trattazione di tale tipo di procedimenti"), ci si sofferma sulla possibilità che tali procedimenti siano assegnati anche a magistrati non facenti parte della DDA.

Tale assegnazione è ritenuta pienamente legittima, in quanto prevista esplicitamente dall'art. 70 bis, comma 3, ord. giud., peraltro limitatamente "a casi eccezionali", "che dovranno essere debitamente motivati".

La puntualità del disposto di circolare e l'assenza di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli ivi considerati, consentono di rispondere al quesito nel senso che la designazione di magistrati non addetti alla DDA per la trattazione (in fase di indagini preliminari o in dibattimento: la formula dell' art. 70 bis ord. giud., infatti, non consente di operare distinzioni al riguardo) di procedimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e con provvedimento del procuratore distrettuale debitamente motivato sulle ragioni della deroga.

E'comunque pienamente legittima, secondo i principi generali, una motivazione del singolo provvedimento di designazione effettuata per relationem, rinviando ad un provvedimento di ordine generale (circolare o simili) con il quale si sia ritenuto di esporre le particolari esigenze organizzative

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dell'ufficio (carenza di personale, formazione dei ruoli d'udienza importante la trattazione nella stessa udienza di procedimenti "ordinari" e di procedimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., ecc.) legittimanti il procuratore a derogare alla regola generale prevista nell'art. 70 bis, comma 3, ord. giud.

Pur trattandosi di questione tipicamente processuale, esulante dalle competenze consultive dell'organo di autogoverno, si ritiene di affrontare la questione della (eventuale) rilevanza processuale

dell'(eventuale) delega "irrituale" (adottata fuori dai "casi eccezionali" e/o comunque priva di adeguata motivazione) da parte del procuratore distrettuale.

Nella nota del Procuratore della Repubblica di Napoli in data 9 marzo 1998, di cui in atti, si rappresenta, infatti, che il sostituto procuratore dott. Eboli avrebbe espresso rilievi sulla irregolarità o, addirittura, nullità di una delega di tal genere.

Tali dubbi, in vero, non risultano riproposti dal magistrato nel quesito rivolto al CSM.

Sulla questione corre l'obbligo di segnalare che la giurisprudenza assolutamente costante della Cassazione è orientata a non riconoscere particolare rilevanza e, comunque, rilevanza "esterna" alla designazione del capo dell'ufficio: si tratterebbe, in sostanza, di un atto interno dell'ufficio del pubblico ministero privo di rilievo all'esterno e, quindi, all'evidenza, in sede procedimentale e/o processuale (ex pluribus, Cass., sez. I, 8 gennaio 1997, Persico ed altri; Cass., sez. VI, 8 novembre 1996, Malossini ed altri;

Cass., sez. VI, 27 marzo 1995, Dolmen; Cass., sez. II, 2 agosto 1994, Zagolin; Cass., sez. IV, 28 maggio 1993, Antetomaso; per qualche dubbio su tale orientamento, ci si consentito rinviare a G. AMATO, Impugnazione del pubblico ministero e "designazione" da parte del procuratore della Repubblica:

condizioni ed effetti sull'ammissibilità dell'impugnazione, in Cass.pen., 1997, 1773 s.).

Ad analoghe conclusioni, la Cassazione perviene anche con riguardo alla designazione di magistrati non addetti alla DDA per lo svolgimento delle relative funzioni (cfr. Cass., sez. III, 24 giugno 1997, Breshani ed altri, dove si afferma che la DDA è "parte interna" della Procura della Repubblica del tribunale del

capoluogo, "priva di rilevanza esterna", onde le relative funzioni possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da magistrati dell'ufficio diversi da quelli designati per la composizione della DDA; in senso conforme, Cass., sez. I, 31 gennaio 1994, Monti ed altri).

5. Alla luce di quanto esposto e del tenore della richiamata circolare consiliare del 13 febbraio 1993, prot.

2596, e succ. modif., deve rispondersi al quesito di cui in oggetto nel senso che la designazione di magistrati non addetti alla DDA per la trattazione (in fase di indagini preliminari o in dibattimento) di procedimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e con provvedimento del procuratore distrettuale debitamente motivato sulle ragioni della deroga.

Per i motivi sopra esposti e visto il parere dell'ufficio studi n. 149/98 delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in premessa".

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