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THE SETTLEMENT BEFORE THE TRIAL IN THE MEDICAL MALPRACTICE LITIGATIONS
GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE Conciliazione e mediazione
AVV. Silvia Stefanelli*
E‘ fatto del tutto noto che le denunce da parte dei cittadini per “responsabilità professionale medica” sono in aumento, sia come numero che come entità dei risarcimenti.
Le motivazioni sono molte e complesse
*Avvocato, Foro di Bologna
ABSTRACT
In the last years, since the medical malpractice claims are abnormally increasing in Italian courts, both the involved parties (the patient and the doctor) seem to be very interested in the so called
“ADR” -alternative Dispute Resolution-. The author analyzes the different ADR procedures existing in the common law countries (negotiation, mediation, settlement conference, early neutral evaluation, mini-trial, meb-arb) and some sort of ADR recently introduced in Italy. Since now there are 3 different procedures that involve some insurance companies and the medical association in Rome and in the states of Emilia Romagna and Friuli-Venezia-Giulia. The way the litigations is managed are different in the 3 states, but the shared advantage is that the costs for the plaintiff are lower than in a trial.
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2 Una parte delle richiesta di risarcimento scaturiscono dalla inadeguata comunicazione fra il paziente e/o i suoi familiari e il personale sanitario; in altri casi il paziente
“culturalmente” convinto dell’onnipotenza della medicina, vive come fallimento del trattamento sanitario – denunciando come errori - eventi che configurano semplici complicanze o che si identificano con una mancata guarigione. L’evoluzione giuridica e la magistratura, allo scopo di maggiormente tutelare i cittadini, ha poi esteso il concetto di danno risarcibile fino a ritenere “presunta” la colpa in tutti quei casi in cui, a fronte di una prestazione sanitaria di non speciale difficoltà, si verifichi un “peggioramento delle condizioni del paziente”. Vi è, inoltre, un crescente ricorso al giudizio penale, che spesso ha la sola finalità di “forzare” l’accesso al risarcimento.
Tali processo ha investito anche, negli ultimi anni, il settore odontoiatrico.
La complessità del fenomeno e la rilevanza assunta - non solo economica – ha portato le parti a valutare la percorribilità di strade alternative, che non siano quelle del contenzioso giudiziario.
Si si stanno così sperimentando l’applicazione delle c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution anche in campo sanitario.
Questo intervento ha l’obiettivo di mettere in luce cosa sono, in generale, le ADR e poi di analizzare alcuni progetti – uno in ambito odontoiatrico ed uno in ambito sanitario – di applicazione della ADR al contenzione odontoiatrico e sanitario.
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3 La presente relazione è pertanto strutturata secondo il seguente indice.
PREMESSE
IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA GLI STUMENTI ADR
Nozione adr Metodi adr La Negotiation La Mediation
La Settlement Conference
La Early Neutral Evaluation (c.d. valutazione preliminare) La Mini – Trial (Mini processo)
Meb – arb (conciliazione – arbitrato) LA CONCILIAZIONE
Caratteristiche della conciliazione GLI STRUMENTI ADR NELLA SANITÀ IL PROGETTO ACCORDIA
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4 IL PROGETTO ACCORDIA SI ALLARGA: LA REGIONE FIULI VENEZIA GIULIA 3
LA CONCILIAZIONE “NAZIONALE”
PREMESSE
La difficile situazione della giustizia in Italia, ma più in generale in Europa ha comportato un senso di incertezza del diritto, determinando un divario tra la domanda di una giustizia efficiente ed efficace e un’offerta che non sempre risponde a questi requisiti.
Tale problematica è maggiormente avvertita quando si rivolge l’attenzione alla categoria delle imprese produttrici di beni e fornitrici di servizi ed a quella dei consumatori e degli utenti. Per l’impresa produttrice di beni e fornitrice di servizi può diventare insostenibile l’onere economico e il costo del personale addetto a far fronte ad una miriade di controversie trascinate per anni tra i vari uffici giudiziari. Per converso, per il consumatore del bene, può risultare diseconomico affrontare un’azione giudiziaria, sostenendone i relativi costi a fronte di incerti benefici.
Da anni l’Italia e l’Unione Europea sono alla ricerca di strade per contribuire a dare una soluzione a tali problemi.
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5 Una delle strade intraprese è l’adozione di modi alternativi di risoluzione delle controversie.
IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA
L'Unione europea s’interessa da molto vicino ai modi alternativi di risoluzione delle controversie. Vediamo lo stato dell’arte dell’impegno comunitario in materia
- aprile 2002: la Commissione europea ha pubblicato un documento di discussione sui modi alternativi di risoluzione delle controversie: LIBRO VERDE RELATIVO AI MODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
- luglio 2004 è stata lanciata l'idea di un CODICE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI, approvato e adottato da numerosi esperti,
- ottobre 2004 la Commissione ha adottato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio europeo un progetto quadro di DIRETTIVA SULLA MEDIAZIONE.
Il Libro verde, il codice di condotta e il progetto quadro di direttiva sulla mediazione si inseriscono nel contesto dei lavori in corso nell'ambito della Comunità europea per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e, più in particolare, per
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6 garantire un migliore accesso alla giustizia. La Commissione ritiene che incoraggiare la mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie favorisca la loro soluzione e contribuisca a ridurre le preoccupazioni, il tempo e i costi di un giudizio aiutando concretamente i cittadini a far valere i propri diritti.
GLI STUMENTI ADR NOZIONE ADR
Il termine ADR è un acronimo derivante dalla lingua inglese il cui significato per esteso, è Alternative Dispute Resolution, cioè risoluzione alternativa delle controversie.
Dalla stessa definizione emerge lo “storico” carattere peculiare dell’ADR e, cioè la sua alternatività rispetto al sistema ordinario esistente in un dato ordinamento giuridico per porre a pacifico e legale rimedio alle controversie di carattere civile, commerciale e, in minor misura amministrativo.
In altri termini
gli ADR rappresentano un’alternativa ai tradizionali metodi di risoluzione delle controversie quali il giudice ordinario e in parte l’arbitrato.
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7 Lo sviluppo sia storico che pratico dell’ADR è avvenuto nei Paesi di Common Law e, principalmente negli Stati Uniti1 dove si sono anche creati istituti diversi all’interno della voce unificante di ADR: si è assistito alla nascita di vere e proprie tecniche relative all’ADR e ci si è preoccupati della appropriata formazione – anche sotto il profilo deontologico - di soggetti chiamati ad amministrare l’ADR.
METODI ADR
La prassi e dottrina giuridica statunitense hanno dato origine a molteplici metodi ADR che costituiscono un importante punto di riferimento per studiosi e professionisti del diritto nella implementazione di metodi ADR in altri Stati o Unione di Stati, come l’Unione Europea.
Vista l’importanza dei sistemi statunitensi, senza pretesa di esaustività si indicano di seguito i principali modelli utilizzati, schematizzandone le caratteristiche.
La Negotiation
È una procedura mediante la quale le parti in disaccordo si scambiano una serie di informazioni, in via diretta e/o indiretta, circa i rispettivi motivi di doglianza al fine di raggiungere una composizione delle pretese.
1G. De Paolo, La Conciliazione e il movimento ADR negli Stati Uniti, 1999, in www.adrcenter.it
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8 Tale procedimento, così come ideato negli Stati Uniti non prevede l’intervento di un terzo neutrale fra le due parti.
Tale metodo ADR, traducibile letteralmente, ma impropriamente come “negoziazione”
potrebbe essere definito in Italia come “trattativa precontenziosa”. Tuttavia, nel nostro ordinamente tale tipo di ADR non è mai stato preso sufficientemente in considerazione.
La Mediation
È una procedura che si basa su una figura neutrale ed imparziale (il mediatore o conciliatore) che si adopera per facilitare la comunicazione tra le parti aventi interessi configgenti al fine di far loro raggiungere un accordo in reciproca soddisfazione delle parti (c.d. ottica win-win).
La Mediation meglio conosciuta in Italia come conciliazione o mediazione verrà esaminata in dettaglio in proseguo.
Il sistema della Mediation è oggi utilizzato anche nelle ODR.
La Settlement Conference
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9 È una procedura che vede investito un legale nel ruolo di consigliere neutrale e imparziale di tutte le parti in conflitto. Il Consigliere – che è sempre un legale e non un esperto di altre materia come può avvenire nella conciliazione - svolge una funzione attiva all’interno della procedura, sempre tuttavia nei limiti impostagli dalle parti, non si limita a fornire pareri c.d. pro veritate, a cerca di trovare una soluzione positiva proponendo soluzioni giuridicamente valide e prospettando gli esiti di un eventuale giudizio.
In Italia la funzione del legale resta limitata alla produzione di pareri pro veritate: è raro che due parti in lite si affidino al parere semivincolante del legale.
La Early Neutral Evaluation (c.d. valutazione preliminare)
È una procedura mediante la quale un terzo neutrale esamina i fatti oggetto della lite, ascolta i legali delle parti ed infine fornisce una sua valutazione o previsione su un possibile andamento e conclusione se questa venisse portata in Tribunale o di fronte ad un collegio Arbitrale. La valutazione preliminare di un terzo neutrale alla lite può agevolare il raggiungimento di un accordo in quanto consente alle parti di farsi un’idea più chiara in merito alla forza delle rispettive argomentazione.
Questo “valutazione preventiva” può avvenire anche già a processo iniziato.
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10 In Italia esiste un procedimento “simile” nel processo civile nei casi di incarico ad un Consulente tecnico
La Mini – Trial (Mini processo)
È una procedura con cui si simula un processo ordinario. Nella fattispecie viene nominata una “giuria”, composta in eguale numero da persone designate dalle parti e di norma presieduta da un terzo neutrale. Le parti regolarmente assistite dai loro avvocati espongono le loro ragioni, vengono esibite le prove e la giuria rende una
“decisione” che ha solo lo scopo di fornire alle parti un’idea di quello che potrebbe accadere se una vera Corte statuisse sulla loro controversia2 .
Meb – arb (conciliazione – arbitrato)
Si tratta di un metodo del tutto singolare che si compone di due fasi. La prima il soggetto terzo c.d. meb - arb assume un ruolo analogo al Conciliatore e tenta la mediazione tra le parti. Se la conciliazione fallisce si passa alla seconda fase ed il terzo diviene arbitro della controversia ed emette una decisione vincolante per le parti.
2Un interessante modello di Mini – Trial è offerto dal britannico Centre for Dispute Resolution http://www.cedr.co.uk/home.htm che trova applicazione soprattutto nelle vertenze tra imprenditori.
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11 È un procedimento particolarmente efficace poiché assicura alle parti che comunque otterranno una definizione della lite o mediante una soluzione tra loro “conciliativa” o attraverso una decisione vincolante del meb-arb.
LA CONCILIAZIONE
CARATTERISTICHE DELLA CONCILIAZIONE
La conciliazione o “mediation”, nel diritto statunitense, è una procedura per la risoluzione delle controversie nella quale:
un terzo neutrale – privo di qualsiasi potere decisionale – assiste i litiganti nel tentativo di trovare una soluzione negoziale accettabile da entrambe.
Il Conciliatore, quindi, diversamente dal giudice e dell’arbitro, si limita ad aiutare le parti a concordare una soluzione che le stesse desiderano, senza prendere alcuna decisione vincolante.
Le principali caratteristiche della conciliazione sono quindi:
VOLONTARIETÀ
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12 La procedura di conciliazione è volontaria. Le parti possono decidere se parteciparvi o meno, di portare o no a buon fine la procedura, di non raggiungere un accordo, i termini dell’accordo, etc…
COOPERATIVITÀ
Il conciliatore guiderà le parti verso la negoziazione cooperativa, le stimolerà a guardare verso il futuro e utilizzerà diverse tecniche per promuovere l’ascolto attivo, il mutuo rispetto e la possibilità che ognuno dei partecipanti possa capire i bisogni e gli interessi dell’altra parte.
Questa caratteristica è importante nella risoluzione dei conflitti fra persone che devono continuare a mantenere un rapporto.
CREATIVITÀ
Ogni accordo sarà modellato sulla misura degli interessi e bisogni delle parti.
Sarà quindi impossibile stabilire una “giurisprudenza” conciliativa.
IMPARZIALITÀ
Il Conciliatore è un terzo imparziale. Non solo non può avere interessi in comune con nessuna delle parti, ma non può neppure avere interessi personali alla firma dell’accordo.
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13 RISERVATEZZA
Nulla di ciò che emerge dagli incontri di conciliazione potrà essere rivelato al di fuori dell’ambiente conciliativo.
ECONOMICITÀ E VELOCITÀ
La peculiarità della conciliazione consiste nel limitare notevolmente tempi e costi di un’ordinaria procedura di risoluzione delle controversie.
AUTOCOMPOSIZIONE
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimete la loro versione del disaccordo o della lite e di ascoltarsi reciprocamente. Qualora raggiungano un accordo saranno le stesse parti a decidere la portata dell’accordo e la modalità di formalizzazione. In altri termini, le parti controllano la soluzione.
Per tale ragione la percentuale di accordi conciliativi inadempiuti è molto bassa (intorno all’1%)
AUTONOMIA
La Conciliazione costituisce una procedura autonoma e non ostacola la proposizione di una causa di fronte alla giustizia ordinaria.
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14 Qualora la conciliazione si concluda con il raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà – giuridicamente – il valore di un contratto che le parti si impegneranno a darne esecuzione nei termini stessi da loro stabiliti.
La dottrina ha elaborato principalmente due tipi diversi di conciliazione maggiormente diffusi nella prassi, ovvero:
facoltativo: nel quale l’obiettivo principale del conciliatore è quello di agevolare la trattativa diretta tra le parti in modo esse stesse stabiliscano i termini dell’accordo
valutativo: in cui il conciliatore svolge un ruolo più attivo, giungendo a proporre alle parti una o più formule di possibile accordo, esprimendo raccomandazioni, quindi con una più penetrante valutazione del merito della controversia.
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15 Generalmente il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
GLI STRUMENTI ADR NELLA SANITÀ
Come sopra accennato in ambito sanitario negli ultimi anni si è verificato un esponenziale aumento di domande di risarcimento danni o di denunce di malpractice.
Ed il settore odontoiatrico non è esente da tale problema.
Risulta infatti che un cittadino su 5 segnala sospetti di errori di tipo diagnostico e terapeutico da parte del proprio odontoiatra e nel rapporto PIT Salute del 2006
ACCORDO FINALE
PREPARATIVI
SESSIONE CONGIUNTA DI APERTURA
costituita da un “monologo” del conciliatore, presentazione del caso ad opera di ciascuna parte, negoziato del caso
SESSIONI PRIVATE (caucuses) SESSIONI CONGIUNTE
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16 l'odontoiatria risulta in settima posizione tra le branche specialistiche per denuncie dei pazienti3.
Allo scopo di cercare soluzioni diverse che, diano soddisfazione alle parti evitando le aule dei tribunali, l'Ordine dei medici di Roma ha realizzato una procedura conciliativa specializzata per la sanità: il progetto ACCORDIA4 .
IL PROGETTO ACCORDIA
Promosso dall’Ordine dei Roma nella primavera del 2005 il Progetto si pone l’obiettivo di sperimentare un nuova procedura di conciliazione nelle controversie tra medico/odontoiatra e paziente, abbassando in questo modo il livello di conflittualità.
Il meccanismo è semplice e si divide sostanzialmente in due fasi.
I FASE:
1. il paziente che lamenta un danno da responsabilità professionale si rivolge allo sportello Accordia
3Rapporto PIT Salute 2006
4http://www.ordinemediciroma.it/OMWeb/Files/Documenti/accordia.htm
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17 2. lo sportello raccoglie la segnalazione e la trasmette entro 30 gg alla Commissione Tecnica, organo indipendente composto da un magistrato (presidente), due avvocati, due medici legali e un esperto assicurativo
3. la Commissione svolge un primo esame della richiesta di rimborso, valutandone la fondatezza e l'ammissibilità ed esprime (sempre entro 30 giorni) un parere sulla possibilità di procedere alla definizione amichevole della controversia.
Solo in caso di parere positivo si apre la seconda fase, ovvero la vera a propria fase conciliativa.
II FASE
1. vengono interpellati il sanitario e la sua eventuale compagnia assicurativa circa la loro disponibilità ad accettare la procedura conciliativa;
2. se tale disponibilità c’è le parti possono attivare la procedura di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione di Roma, istituita presso la Corte di Appello che decide sulla definizione della controversia.
Non tutte le controversie possono essere conciliate con Accordia.
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18 Possono essere conciliate le controversie:
- inerenti esclusivamente il rapporto medico-paziente, con espressa esclusione di strutture pubbliche o private eventualmente coinvolte, b) aventi natura civilistica, con esclusione di quelle di natura penale;
- aventi per oggetto un evento che si è verificato nella provincia di Roma ed ha coinvolto medici iscritti all’Ordine di Roma e che si è verificato entro il biennio precedente la data di presentazione della domanda di conciliazione;
- che riguardino medici che abbiano preventivamente aderito all’iniziativa;
- per le quali non vi sia stata alcuna precedente richiesta di risarcimento inoltrata tramite un legale né vi sia procedimento giudiziario in corso.
Non solo la richiesta di risarcimento per essere esaminata non deve essere di valore superiore ai 40.000 euro.
Ma uno degli aspetti più interessanti sono i costi di tale procedura.
Non vi è, infatti, alcun costo. I costi sono sostenuti dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri e dalle Compagnie Assicuratrici che aderiscono al progetto. Gli unici costi posti a carico del cittadino sono quelli relativi agli onorari del legale da cui eventualmente – E FACOLTATIVAMENTE - decida di farsi assistere.
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19 Dai dati pervenuti dall’Ordine di Roma è emerso che dei 93 dossier complessivamente istruiti dallo sportello di Accordia, quelli relativi all’odontoiatria sono stati ben 42 di cui però 22 respinti per carenze nei requisiti di ammissibilità alla procedura.
Di questi 22 esaminati dalla Commissione Tecnica solo 7 sono riusciti ad arrivare davanti al Conciliatore: per 15 casi infatti – e questo dato però non può essere sottovalutato - l’odontoiatra e/o la sua compagnia assicurativa hanno dichiarato di non volersi avvalere della procedura.
I 7 casi decisi poi - relativi a protesi fisse e mobili, implantologia, estrazioni e cure canalari - hanno portato a liquidare danni per importi pari circa al 40% di quanto richiesto dal paziente.
IL PROGETTO ACCORDIA SI ALLARGA: LA REGIONE FIULI VENEZIA GIULIA
Mentre la FNOMCeO ha proposto l’istituzione di una Autority a garanzia della salute dei cittadini, nonché l’apertura e a livello nazionale di sportelli per la conciliazione tra pazienti e strutture sanitarie in caso di danni subiti5 , estendendo quindi a livello
5http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/Jarticolo.jsp?lingua=It&idsezione=27&idarticolo=4252
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20 nazionale il progetto "Accordia", analoghi progetti trovano spazio e idee in ambito regionale.
La regione Friuli Venezia Giulia, infatti, ha previsto già l’ipotesi di una Camera di conciliazione, che nasce dall’attività e dai progetti degli Ordini dei Medici friulani con la collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanità che nasce sulla falsariga del progetto Accordia, ma presenta alcuni elementi differenti.
Dopo alcuni incontri tra l’assessore Ezio Beltrame e l’Ordine dei Medici, si sono definiti infatti tempi modalità ed attuazione della Camera conciliativa, l’organo protagonista della procedura che si sta implementando, che dovrebbe essere operativo nel 2008.
Le controversie che saranno esaminate riguarderanno:
le prestazioni mediche e quelle odontoiatriche effettuate nel territorio regionale, erogate da parte di medici e odontoiatri operanti nelle strutture pubbliche e private accreditate.
Se il cittadino ritiene che la sua salute è stata danneggiata per un errore nella diagnosi o nella terapia, può ricorrere alla Camera Conciliativa, una per ogni area vasta della Regione, la quale:
dovrà analizzare ed esporre le ragioni dell’eventuale responsabilità risarcitoria del medico e concludere con una PROPOSTA CONCILIATIVA formulata direttamente alla società assicuratrice, senza peraltro definire il quantum.
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21 Ma realizzata la proposta conciliativa, la conclusione della controversia resta nelle mani delle parti in causa.
Infatti, l’esito finale della controversia dipenderà da una negoziazione diretta tra il paziente (e i suoi legali) e la società assicuratrice che si svolgerà sulla base dei risultati ottenuti nel procedimento dinanzi alle commissioni: IN SOSTANZA LA CAMERE CONCILIATIVA EFFETTUERÀ UN SEMPLICE ACCERTAMENTO CON UNA PROPOSTA CONCILIATIVA.
Rimane ovviamente esclusa la responsabilità penale.
I vantaggi non sono pochi rispetto al giudizio ordinario:
il procedimento è gratuito,
semplice e breve, visto che la durata va da 3 a 15 mesi contro i 4 anni (circa) del procedimento civile,
medico e paziente si affrontano ad armi pari, e
il paziente riceve gratuitamente un’expertise tecnica, corredata da una valutazione giuridica.
L’obiettivo inoltre è anche quello di evitare inutili clamori legati ad un immaginario collettivo che sempre più – ma del tutto erroneamente - ha aspettative di medicina
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22 perfetta, ove il mancato raggiungimento della guarigione viene sempre collegato ad un errore medico.
IL PROGETTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ”
La regione Emilia-Romagna ha invece lavorato ad un progetto per la gestione del rischio e la gestione del contenzioso allargato alla sanità.
Più esattamente il progetto che vede coinvolte alcune Aziende USL della Regione, in collaborazione con le assicurazioni, sembrano indicare risultati incoraggianti rispetto al controllo sia della numerosità, sia del costo dei sinistri.
In forza infatti di un precedente progetto sulla gestione integrata del rischio, e sulla base delle esperienze maturate, è stato presentato al Ministero della salute - e co-finanziato per gli anni 2006-2008 – un programma relativo alla “Gestione extragiudiziale del contenzioso”.
Il progetto si propone di analizzare i processi aziendali di gestione del contenzioso, di sviluppare - attraverso proposte operative – le competenze presenti e di ottenere miglioramenti in termini di efficacia delle soluzioni percorribili.
In questi settori,
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23 la gestione del rischio assume principalmente il significato di gestione dei rapporti con gli utenti (per gli aspetti attinenti le relazioni e il recupero della fiducia)
la gestione del contenzioso si esplica invece nei suoi molteplici aspetti di prevenzione, gestione del caso e riparazione del danno.
Gli ambiti organizzativi interessati sono quindi quello amministrativo aziendale, in particolare quello di gestione dei rapporti assicurativi; ove esistente il servizio di consulenza legale e medico-legale; il sistema della comunicazione aziendale e – al suo interno - il settore che si occupa di relazioni con il pubblico (URP).
In una visione complessiva del processo, è stato considerato anche il coinvolgimento della direzione organizzativa aziendale (Direzione sanitaria) e delle direzioni cliniche.
I lavori sono stati articolati su tre aree:
mediazione dei conflitti,
conciliazione stragiudiziale, ruolo della medicina legale.
a) la mediazione dei conflitti
La comunicazione efficace con l’utente e la capacità di instaurare relazioni positive, o di recuperare quelle che si sono interrotte o sono degenerate in reciproche accuse, sono il
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24 principale strumento di costruzione e mantenimento della fiducia e della reputazione e quindi di contenimento del contenzioso.
In questo senso a partire dal 2005 è stata realizzata una consistente attività formativa per dotare ciascuna Azienda sanitaria di mediatori del conflitto che, attraverso le tecniche di ascolto e mediazione trasformativi apprese e sperimentate, potessero creare spazi e tempi appositi per incontrare i cittadini e i professionisti (e farli incontrare tra loro, se desiderato). Nel corso del 2007 è stato inoltre realizzato un progetto di sensibilizzazione rivolto agli operatori degli URP regionali per rafforzare la loro competenza sulle tecniche relazionali, e consentire loro una migliore individuazione dei casi significativi per la gestione del rischio e per la mediazione. Gli URP sono infatti un punto privilegiato per il recepimento dei segnali di insoddisfazione da parte dell’utenza.
b) la conciliazione stragiudiziale
Da qualche anno diverse Aziende sanitarie hanno potenziato l’impegno nei settori legali, assicurativi e medico-legali, instaurando un rapporto più stretto con gli incaricati della gestione delle pratiche assicurative, ottenendo migliori risultati nel reperimento delle compagnie di assicurazione e migliorando sensibilmente la soluzione dei sinistri.
Per migliorare la gestione del contenzioso da parte delle Aziende sanitarie, facilitandone la risoluzione con tecniche di conciliazione, si sta procedendo a:
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25 analizzare le esperienze e ad avviare attività organizzative e procedurali per rispondere alla funzione di conciliazione;
attivare sperimentalmente la funzione di conciliazione e/o monitoraggio della stessa se già attivata nonché porre in essere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione;
stipulare accordi con le compagnie di assicurazioni per la cogestione dei sinistri;
creare un osservatorio sinistri aziendale, anche con l’utilizzo del database
“gestione del contenzioso”.
Si realizzeranno quindi:
linee guida per la predisposizione di un percorso di conciliazione;
un progetto di addestramento/ formazione per l’introduzione nelle Aziende della funzione di conciliazione;
una valutazione dell’impatto delle nuove modalità di gestione del contenzioso sul contesto organizzativo aziendale e della possibilità di trasferire i risultati del progetto a tutte le Aziende del Sistema sanitario regionale.
c) la medicina legale
Il progetto intende anche favorire lo sviluppo delle competenze specifiche di valutazione medicolegale della responsabilità professionale sanitaria nelle Aziende in tutte le fasi dell’istruttoria medico-legale dei casi.
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26 L’istruttoria comprende: valutazione della sussistenza o meno del danno, del nesso causale con la condotta degli operatori e dell’entità del danno; valutazione della responsabilità in termini contrattuali, considerando anche le ipotesi di responsabilità oggettiva, dirimendo la necessità/opportunità di una transazione stragiudiziale; difesa del professio-nista e/o dell’Azienda sanitaria, in ambito sia penale (su richiesta del professionista), sia civile.
Dopo un’adeguata istruttoria dell’esistente, si intende procedere alla:
formulazione di linee di indirizzo per la redazione dei pareri medico-legali;
individuazione di indicazioni operative per pervenire alla cogestione del contenzioso nelle Aziende sanitarie;
formazione dei professionisti dedicati all’attività medicolegale;
valutazione di impatto del cambiamento nel contesto delle Aziende sanitarie.