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(1)PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART

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Academic year: 2022

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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO A DOMICILIO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LA MAGNETOTERAPIA E/O PER L’EMISSIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI (CEMP)

CHIARIMENTI N. 4

Quesito 1): Nel campo "Ribasso percentuale offerto sul prezzo pro/die di noleggio per magnetoterapia", la percentuale di ribasso da inserire si riferisce al prezzo di € 9,10 di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara?

Risposta: Come prescritto al paragrafo 16 del disciplinare di gara, il ribasso deve essere riferito al prezzo “pro die” di noleggio. Il prezzo a base d’asta giornaliero a base d’asta del noleggio, indicato al paragrafo 3 del medesimo documento, è stimato in euro 9,10.

Quesito 2): Con riferimento alla voce "Stima costi della manodopera annuali relativi all'appalto" di cui all’offerta economica si chiede come debbano essere calcolati. Il costo dipende dal numero di macchine che andremo a noleggiare. E' plausibile pensare di rapportare il costo alle macchine minime previste nel capitolato, cioè 500?

Risposta: Il costo della manodopera da indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice è rappresentato dal costo complessivo, calcolato tenendo conto delle unità di personale da impiegare nell’appalto, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni previste dal CCNL di riferimento e delle relative ore lavorate.

Il calcolo dei costi della manodopera deve considerare tutto il personale impiegato in tutte le fasi dell’esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricezione e gestione ordine, imballaggio, trasporto e consegna, istruzione all’uso, assistenza e manutenzione, call center, ritiro ecc..)

Trattandosi di una stima, i costi della manodopera annuali relativi all’appalto da indicare nell’offerta economica devono riferirsi alla spesa massima che l’azienda potrebbe sostenere per il personale nell’arco temporale di un anno. Pertanto è corretto riferirsi ai giorni di noleggio annuale (250.000/anno) e al numero massimo di apparecchiature noleggiate in simultanea (500).

Quesito 3): Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par.

7.3 del Disciplinare di gara, consistente nel “dichiarare la disponibilità di un numero di apparecchiature in servizio simultaneo adeguato alle richieste e comunque non inferiore a n. 500, tracciabili attraverso la matricola”, si chiede conferma dell’interpretazione in base alla quale, in caso di partecipazione in RTI sia sufficiente che il requisito sia posseduto per intero da una impresa partecipante al RTI, mandataria o mandante.

Risposta: il requisito relativo alla disponibilità delle apparecchiature di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e in misura maggioritaria dalla mandataria.

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Quesito 4): Con riferimento alla tabella relativa ai punteggi qualitativi attribuiti ai singoli sub-criteri di cui all’art. 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede se trattasi di refuso l’attribuzione dei 5 pt. per la Piattaforma Informatica, secondo il criterio tabellare e non discrezionale. Qualora dovesse invece confermarsi il criterio tabellare si chiede di chiarire i sub-parametri di attribuzione dei relativi 5 pt.

Risposta: il punteggio riferito alla Piattaforma Informatica è tabellare. Tale punteggio, fisso e predefinito, sarà attribuito o meno in ragione dell'offerta o della mancata offerta di un sistema informatico su piattaforma web per il monitoraggio da parte di Inail. Non sono stati stabiliti sub-criteri di attribuzione per tale punteggio.

Quesito n. 5) in riferimento alle specifiche tecniche minime integrative elencate al punto 4.3 del Capitolato d’oneri, si chiede conferma dell’interpretazione secondo la quale le apparecchiature offerte possano essere alimentate a batteria oppure a rete in ragione dello specifico trattamento da effettuare. Secondo tale interpretazione, considerando che è ammessa la fornitura di diverse apparecchiature, si chiede ulteriore conferma che:

- l’autonomia nel trattamento di 1 ora e 30 minuti sia da intendersi come specifica minima per le sole apparecchiature offerte alimentate a batteria;

- le intensità di flusso elevate siano da intendersi come caratteristica disponibile per le sole apparecchiature alimentate a rete;

- i punteggi di cui al punto 2.4 della tabella indicata al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara siano attribuiti con riferimento alle caratteristiche delle sole apparecchiature offerte alimentate a batteria.

Risposta: I requisiti richiesti al punto 4.3 del Capitolato d’oneri sono tutti obbligatori per ciascuna apparecchiatura offerta.

Pertanto, ogni apparecchiatura dovrà essere dotata sia di alimentazione ad accumulatori ricaricabili con relativa batteria che di alimentazione di rete (esterna), funzionale anche alla ricarica della batteria stessa.

Non è ammessa offerta di apparecchiature che non abbiano entrambi i sistemi di alimentazione.

L’autonomia nel trattamento per almeno 1 ora e 30 minuti è riferita alla batteria ricaricabile.

Si conferma che i punteggi di cui al punto 2.4 della tabella indicata al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara sono riferiti al parametro dell’autonomia della batteria.

Quesito n. 6) Per partecipare con due dispositivi, bisogna compilare due domande diverse?

Risposta: No. E’ sufficiente inserire all’interno della relazione tecnica “Allegato 1/E”

l’indicazione con la relativa descrizione dell’ulteriore apparecchiatura al punto “2.1.

Apparecchiature per magnetoterapia offerte: descrizione del kit magnetoterapia

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proposto con evidenziazione delle specifiche tecniche e delle peculiarità degli accessori”, indicando tale inserimento come “2.1-bis”.

Quesito n. 7) In riferimento a quanto specificato al punto 4.3 del Capitolato d’oneri in merito alla intensità di flusso omogeneo, si chiede se sia vincolante il valore massimo impostabile di 150 Gauss o se siano ammissibili prodotti dove l’impostazione del valore massimo di Gauss per canale sia di un valore inferiore, ad esempio 100 Gauss.

Risposta: L’intensità di flusso deve essere regolabile in un range che ha come limite superiore i 150 Gauss, ovvero il livello di intensità non dovrà mai superare i 150 Gauss al fine di evitare un segnale di intensità eccessiva che potrebbe ledere i tessuti sottostanti.

Poiché il livello massimo di intensità di 150 Gauss è raramente applicabile per le terapie domiciliari si ritiene ammissibile l’offerta anche di un prodotto che abbia il limite massimo pari a 100 Gauss. Ciò che rileva è che sia possibile regolare l’intensità del segnale in abbinamento alla regolazione della frequenza.

Quesito n. 8): In riferimento alle modalità di redazione della relazione tecnica di cui al punto 15.1 del disciplinare di gara, si chiede una precisazione in ordine al carattere da utilizzare: se “Verdana pt. 11” come indicato nello stesso punto 15.1 del Disciplinare di gara o “Verdana 10”, come indicato nell’Allegato 1/E “Schema di Relazione Tecnica”. Si chiede inoltre se nel numero totale delle 20 facciate vengano ricompresi l’indice e la copertina.

Risposta: il carattere richiesto è “Verdana pt. 11” conformemente a quanto indicato al punto 15.1 del Disciplinare di gara. Lo scostamento tra il valore riportato nello stesso documento con quanto indicato nell’Allegato 1/E è frutto di un mero errore materiale.

Si conferma, altresì, che nelle 20 facciate non sono ricomprese copertine e sommario, come specificato nell’Allegato 1/E “Schema di relazione tecnica”.

Quesito n. 9) Con riferimento al Capitolato d’oneri al par. 4.3, si chiede conferma che le apparecchiature oggetto dell’Appalto in parola, a seconda dello specifico trattamento terapeutico da effettuare, possano funzionare ed essere alimentate con tipologia:

- a batteria (nel rispetto di una autonomia di trattamento pari a 1 ora e 30 minuti come specifica minima);

- a rete elettrica nel caso di alte intensità di flusso omogeneo richieste (ad es. >

100 Gauss), tenuto conto che tali intensità di flusso elevate richiedono sorgenti di alimentazione di potenza maggiore di quella convenzionalmente disponibile mediante accumulatori/batterie ricaricabili.

Risposta: I requisiti richiesti al punto 4.3 del Capitolato d’oneri sono tutti obbligatori per ciascuna apparecchiatura offerta.

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Pertanto, ogni apparecchiatura dovrà essere dotata sia di alimentazione ad accumulatori ricaricabili con relativa batteria che di alimentazione di rete (esterna), funzionale anche alla ricarica della batteria stessa.

Non è ammessa offerta di apparecchiature che non abbiano entrambi i sistemi di alimentazione.

Trattandosi di terapia domiciliare il livello di intensità di 150 Gauss, raramente applicabile, è da considerarsi valore massimo indicato al fine di evitare un segnale di intensità eccessiva che potrebbe ledere i tessuti sottostanti. Per tali motivi si ritiene ammissibile l’offerta anche di un prodotto che abbia il limite massimo pari a 100 Gauss.

Ciò che rileva è che sia possibile regolare l’intensità del segnale in abbinamento alla regolazione della frequenza.

Quesito n. 10): In relazione ai requisiti speciali e mezzi di prova di cui al punto 7 del Disciplinare di gara, si formulano i seguenti quesiti:

a) con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede se la comprova dello stesso sia da allegare già in fase di presentazione dell’offerta o solo in fase successiva su richiesta della stazione appaltante;

b) con riferimento al requisito di capacità economica si chiede di specificare:

- se nel settore di attività oggetto dell’appalto possa essere ricompresa anche l’attività di ventiloterapia;

- se gli ultimi bilanci finanziari si intendono riferiti agli esercizi finanziari consolidati: 2017, 2018 e 2019;

- se, ove non disponibile il dettaglio del bilancio, il possesso del requisito si possa dimostrare con fatture e certificati.

Risposta:

a) fermo restando che il requisito della capacità tecnica e professionale, come gli altri requisiti speciali di cui al punto 7 del Disciplinare di gara, deve essere posseduto dal concorrente a pena di esclusione al momento della presentazione dell’offerta, la verifica del possesso di tale requisito verrà svolta dall’Inail in fase di aggiudicazione mediante l’invio della richiesta dei documenti a comprova all’operatore interessato attraverso il Sistema AVCpass reso disponibile dall’Anac;

b) in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si conferma che:

- il settore di attività oggetto dell’appalto è “ausili per la riabilitazione/disabili”.

Rientrano in tale settore tutte le apparecchiature e gli ausili impiegati nella cura e nella riabilitazione delle persone con handicap e/o disabilità anche transitoria, ivi compresa la ventiloterapia;

- la comprova del requisito del fatturato specifico medio annuo è richiesta alle società di capitali mediante la produzione dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa e, quindi, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Tenuto conto che alla data della presentazione dell’offerta l’operatore economico non disporrà del bilancio relativo

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all’anno 2020, gli ultimi esercizi finanziari di riferimento sono: 2017, 2018 e 2019.

Resta fermo che per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di effettiva attività;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 86, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l’operatore econimico può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di diversa documentazione che sarà ritenuta idonea dall’Inail, ivi compresi contratti, fatture e certificati di buon esito delle forniture.

Quesito n. 11) Con riferimento ai requisiti indicati al par. 4.3 del Capitolato d’oneri, si chiede conferma dell’interpretazione secondo la quale il parco di apparecchiature offerte (differenti per modelli e caratteristiche) possa includere apparecchiature sia alimentate a batteria, sia alimentate a rete, ovvero che i due tipi di alimentazione non debbano obbligatoriamente coesistere nella stessa apparecchiatura offerta. Tale indicazione è richiesta in virtù di quanto riscontrabile in letteratura scientifica per il trattamento efficace di alcune patologie, ovvero necessità di eseguire terapie per una lunga sessione di 6/8 ore con intensità di campo medio/elevate, e di quanto effettivamente possibile con le apparecchiature presenti sul mercato, dove al combinazione delle due necessità risulta praticabile solo con il funzionamento dei dispositivi collegati a rete elettrica (per evidenti questioni di consumi/autonomia).

Risposta: vedi risposta al Quesito 9.

Quesito n. 12): Ai fini di una migliore formulazione dell’offerta si chiede di poter acquisire i seguenti dati a integrazione di quanto indicato negli atti di gara:

a) numero e distribuzione territoriale tra le varie sedi INAIL delle giornate medie di noleggio su base mensile;

b) durata media di giornate di un servizio di noleggio.

Risposta:

Premesso che le richieste di noleggio delle apparecchiature non sono predeterminabili, dai dati acquisiti dall’Istituto in occasione del precedente contratto:

a) la distribuzione delle richieste da parte delle Unità territoriali dell’Inail è alquanto omogenea e, pertanto, il numero dei giorni di noleggio è distribuito proporzionalmente sull’intero territorio nazionale;

b) la durata media del servizio è tra i 40 ed i 60 gg in funzione della tipologia di lesione e del distretto anatomico da trattare.

Quesito n. 13): si chiede di sapere se i quantitativi di giornate di noleggio annuali e quadriennali indicati nel disciplinare saranno sicuramente richiesti all’aggiudicatario, ovvero se l’aggiudicatario potrà contare sull’erogazione e conseguente fatturazione almeno delle giornate indicate come limite massimo e non si trovi invece nella condizione che i quantitativi richiesti siano molto inferiori a quelli stimati come massimi.

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Risposta: la procedura in oggetto prevede la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del codice dei contratti pubblici, della durata di quattro anni.

Si ribadisce che la domanda degli ausili oggetto di gara non è pianificabile con esattezza, non essendo predeterminabili né il numero di infortunati destinatari della terapia magnetica nè la durata del singolo noleggio e, pertanto, le quantità indicate sono da considerarsi meramente indicative e non vanno in alcun modo intese come vincolanti per l’Istituto.

Il limite massimo di spesa complessivo dell’accordo quadro pari a € 9.100.000,00, ovvero € 2.275.000,00 annui, non costituisce in alcun modo garanzia di corrispettivo contrattuale ma rappresenta il valore economico massimo del contratto stimato al lordo del ribasso offerto.

Le giornate indicate di 250.000 annue sono da considerarsi come fabbisogno che l’Istituto, sulla base dei dati acquisiti in occasione di precedenti contratti, ha stimato come limite massimo ma non è possibile garantire né un minimo di giornate di noleggio ordinabile né un corrispettivo minimo contrattuale.

Quesito n. 14) In riferimento alla polizza assicurativa di cui all’art. 14.2 del capitolato d'oneri si chiede se la polizza stessa debba essere presentata in fase di offerta o nella successiva fase di aggiudicazione e stipula dell’accordo quadro?

Risposta: la polizza assicurativa di cui all’art. 14.2 del capitolato d’oneri va prodotta in visione successivamente all’aggiudicazione quale documento necessario per la stipula dell’accordo quadro e avere validità per l’intera durata dello stesso.

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