DETERMINAZIONE NUMERO DATA
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Determinazione di stipula a seguito della procedura aperta, bandita ai sensi dell'art.
60 del codice dei contratti pubblici, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail.
LOTTO 1: CUI F01165400589202000235 – CIG 8528835949 LOTTO 2: CUI F01165400589202000236 - CIG 852884518C LOTTO 3: CUI F01165400589202000237 – CIG 85288662E0 LOTTO 4: CUI F01165400589202000316 - CIG 85288727D2 LOTTO 5: CUI F01165400589202000317 - CIG 8528877BF1
Il Direttore centrale Visto il Codice dei contratti pubblici;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV
“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;
vista la deliberazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
vistala deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
vista la determinazione del 28 aprile 2021, n. 104, con la quale è stata dichiarata nei confronti delle società Benefis srl, Fisiosviluppi srl, Manta srl e Ceracarta spa l’aggiudicazione della fornitura, rispettivamente, per i lotti 1 e 3 (Mascherine chirurgiche e Camici), 2 (Facciali filtranti ffp2), 4 (Facciali filtranti ffp3) e 5 (Gel idroalcolico) ed è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, l’esecuzione della suddetta fornitura in via d’urgenza, al fine di consentire al personale sanitario dell’Istituto lo svolgimento in sicurezza dell’attività vaccinale anti covid-19, limitatamente ai quantitativi dei prodotti necessari nelle more della stipulazione degli accordi quadro;
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vista la determinazione 11 maggio 2021, n. 110, con la quale è stata autorizzata l’emissione dell’ordinativo in via d’urgenza e la registrazione dell’impegno per:
o € 12.120,00, oltre Iva, alla società Benefis srl in relazione alla fornitura di Mascherine chirurgiche (lotto 1);
o € 34.806,00, oltre Iva, alla società Fisiosviluppi srl in relazione alla fornitura di Facciali filtranti ffp2 (lotto 2);
o € 49.395,00, oltre Iva, alla società Benefis srl in relazione alla fornitura di Camici (lotto 3);
o € 12.876,30, oltre Iva, alla società Manta srl in relazione alla fornitura di Facciali filtranti ffp3 (lotto 4);
o € 23.944,24, oltre Iva, alla società Ceracarta spa in relazione alla fornitura di Gel idroalcolico (lotto 5);
vista la Relazione dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie, che forma parte integrante della presente;
preso atto che in data 8 luglio 2021 si sono conclusi con esito positivo e per tutte le imprese i controlli di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici e sono decorsi i termini di cui all’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 per la richiesta di documentazione antimafia di cui all’art. 91 comma 1 del medesimo decreto;
considerato che in relazione ai lotti 1, 2, 3 e 4 è decorso il termine di stand still di cui all’art. 32 comma 9 del Codice dei contratti pubblici ed è quindi possibile procedere con la stipulazione dei relativi accordi quadro;
considerato che in relazione al lotto 5, la società Cerichem Biopharm srl, esclusa dal lotto medesimo, ha presentato ricorso innanzi al Tar del Lazio avverso l’aggiudicazione con contestuale istanza cautelare e che non essendo ancora stati pronunciati il provvedimento cautelare di primo grado o la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
32, comma 11 del codice dei contratti, non è possibile procedere alla stipula del relativo accordo quadro, che resta pertanto sospesa;
considerato altresì che la durata degli accordi quadro è biennale e l’importo massimo di ciascuno di essi è quello di aggiudicazione, al netto dell’importo relativo alle consegne effettuate in via d’urgenza;
considerato infine che i relativi impegni di spesa, imputabili sulla voce contabile U.1.03.01.02 V livello 007 VI livello 01, saranno assunti con successive determinazioni, da adottare prima dell’invio degli ordinativi di fornitura, in esecuzione dei medesimi accordi quadro nell’esercizio finanziario di competenza;
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DETERMINA
- di autorizzare la stipula degli accordi quadro di durata biennale a favore delle seguenti società, per i lotti e per gli importi di seguito riportati:
Benefis srl, in relazione ai lotti 1 e 3, rispettivamente per € 107.880,00 e per
€ 840.605,00 oltre Iva;
Fisiosviluppi srl, in relazione al lotto 2, per € 349.194,00, oltre Iva;
Manta srl, in relazione al lotto 4, per € 78.323,70, oltre Iva.
i relativi impegni di spesa, che saranno imputati sulla voce contabile U.1.03.01.02 V livello 007 VI livello 01, saranno assunti con successive determinazioni da adottare prima dell’invio degli ordinativi di fornitura, in esecuzione dei medesimi accordi quadro, nei rispettivi esercizi finanziari di competenza.
Roma, 9 luglio 2021
Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli
Pubblicata il 9 luglio 2021 Firmatario: CIRO DANIELI
Data Firma : 09/07/2021 15:07:06 CEST