• Non ci sono risultati.

PROTOCOLLO D'INTESA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROTOCOLLO D'INTESA"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

PROTOCOLLO D'INTESA

INAIL Direzione Regionale Lazio

EBLART (Ente Bilaterale Artigiano del Lazio)

EBLA (Ente Bilaterale Lavoro Ambiente Federlazio – CGIL CISL UIL LAZIO)

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL - Direzione Regionale Lazio), nella persona del Direttore Regionale per il Lazio arch. Antonio Napolitano, domiciliato per la carica in Via Nomentana, 74 - 00161 Roma

e

L'EBLART Ente Bilaterale Artigiano del Lazio, nella persona del Rappresentante legale sig.ra D'Agostino Sabrina, domiciliata per la carica in Via Saturnia, 55 - 00183 Roma

e

L'EBLA Sezione Ambiente e Sicurezza, nella persona del Rappresentante legale sig. Roberto Capri, domiciliato per la carica in Viale Libano,62 – 00144 Roma

Che il settore degli autotrasporti presenta una molteplicità di rischi: infortunistici, legati agli incidenti stradali ed al carico e scarico della merce, chimici e biologici connessi alle sostanze trasportate, lesivi dell'integrità fisica come quelli derivanti dalle vibrazioni e dalla posizione di lavoro;

Che in forza della normativa di cui ai Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n° 626 e 19 marzo 1996 n° 242, l'INAIL è chiamato a svolgere compiti di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle imprese agricole e delle rispettive rappresentanze sindacali;

Che l'EBLART è l'Ente bilaterale regionale Lazio costituito tra Cgil Cisl Uil del Lazio e la Cna Confartigianato Casa e Claai, dedicato alla promozione della bilateralità e della

partecipazione nel settore artigiano, soprattutto nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Che l'EBLA promuove ricerche, servizi e iniziative in materia di lavoro, ambiente, sicurezza, tutela e prevenzione nel lavoro e formazione; che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 626/94 L'Ebla ha costituito una sezione regionale definita OPR – Organismo Paritetico regionale

CONSIDERATO

Che il Comitato Misto di Coordinamento Territoriale ha ritenuto opportuno adottare efficaci iniziative in un settore, come quello degli autotrasportatori, che si caratterizza per la eterogeneità delle attività e dei rischi connessi.

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

(2)

Art. 1 (Obiettivo)

Le Parti si prefiggono l'obiettivo di promuovere e coordinare un progetto finalizzato a:

valutare i sistemi preventivi usati nel carico e scarico merci, proporre sistemi adeguati per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali durante le fasi di carico e scarico merci, predisporre procedure per il carico e scarico;

Costruire strumenti per la valutazione del rischio chimico, sperimentarli e validarli nelle singole realtà produttive;

Proporre metodologie di valutazione del rischio vibrazioni nel comparto dei trasporti e validazione in campo;

Informare e formare i lavoratori;

Organizzare un convegno aperto alle piccole e piccolissime aziende del settore per presentare i risultati del lavoro.

A tal fine le Parti redigeranno un apposito documento, al quale si rinvia, da sottoporre

all'approvazione del citato Comitato Misto, che definisca i reciproci impegni in termini sia di attività da svolgere e relativa tempistica, sia di professionalità coinvolte, sia, infine, di erogazioni finanziarie.

Art. 2

(Metodologia)

Capofila del progetto viene indicata l'Eblart, che provvederà alla rendicontazione complessiva dello stesso e a favore del quale verrà erogato il contributo da parte dell'Inail regionale.

Eblart e Ebla stipuleranno tra loro apposita Convenzione per la ripartizione delle attività previste nel progetto, dei relativi costi e del contributo Inail.

Lo svolgimento delle attività viene garantito dall'INAIL - Direzione Regionale Lazio per il tramite delle sue strutture tecniche, dall'EBLART per il tramite delle strutture che verranno

successivamente indicate.

A tal fine è istituita apposita Commissione composta dall'Ing. Paolo De Santis della CONTARP Regionale Lazio, dal Dr. Giorgio Bollini del Comitato misto con funzione di coordinamento congiunto.

La segreteria e l'organizzazione del progetto sarà curata da Eblart d'intesa con l'Ebla.

La Commissione avrà il compito di redigere il documento di cui all'art. 1, comma 2 nonché di verificare la congruità del percorso effettuato rispetto alle previsioni progettuali, anche ai fini dell'erogazione del finanziamento, con le modalità previste al successivo art.3.

Art. 3

(Modalità di finanziamento)

In considerazione dell’esigenza di risorse altamente specialistiche e strumentali che incidono sull'attività di entrambi i firmatari, le Parti si impegnano a cofinanziare il comune progetto, del valore massimo complessivo pari ad Euro 65.700,00 (sessantaciquemilasettecento/00) IVA esclusa, secondo il prospetto dei costi contenuto nel documento di cui all'art. 1, comma 2.

Gli importi saranno erogati dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla

presentazione della stessa, unicamente per le voci indicate nel documento di cui all'art.1 , comma 2, sulla base di una relazione, redatta congiuntamente dalla Commissione di cui all'art. 2, sull'attività svolta e gli obiettivi conseguiti ed inclusiva dei relativi rendiconti economici.

(3)

Art. 4

(Entrata in vigore e durata)

Il presente accordo entra in vigore dal giorno successivo alla firma ed ha validità due anni.

Le Parti si impegnano a definire, entro il termine massimo di sei mesi, il documento di cui al 2°

comma dell'art. 1, e ad attuare il relativo progetto nel restante arco temporale di validità dell'accordo.

L'accordo medesimo, inoltre, decade dopo sessanta giorni dalla disdetta scritta, che può essere inviata da ciascuna delle Parti in seguito a motivata e grave inadempienza degli obblighi previsti da questo Protocollo e dopo aver adempiuto agli eventuali oneri finanziari che si siano determinati prima della data della disdetta stessa.

Art. 5

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra loro dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

In caso di mancato accordo la competenza sarà del foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

Roma, 20 dicembre 2007

INAIL, DIREZIONE REGIONALE LAZIO: f.to dott. arch. Antonio Napolitano EBLART: f.to sig.ra D'Agostino Sabrina

EBLA: f.to sig. Roberto Capri

Riferimenti

Documenti correlati

rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le

OICE, Associazioni delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, con sede legale in Roma, Via Flaminia, 388 00196 (C.F.

Giunto all’interno, il visitatore deve subito lavarsi le mani, secondo le modalità previste al punto 4, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di

(a) Per il raggiungimento delle proprie finalità sociali ALI e ACLI aps possono sottoscrivere accordi con associazioni, organizzazioni, enti di ricerca ed università per la

1.1.b comunicare, a seguito di specifica richiesta da parte degli Uffici provinciali e regionali dell’Agenzia delle Entrate e/o dei Reparti della Guardia di

Registro n.. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle

Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo,