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COMUNE DI ALZATE BRIANZA Provincia di Como

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Academic year: 2022

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COMUNE DI ALZATE BRIANZA Provincia di Como

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO DON G. ALLIEVI, DELLA SCUOLA PRIMARIA F. ANZANI E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.V. RUFO E DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

PER I RESIDENTI-PERIODO 01/01/2021-31/08/2022.

C.I.G. n. 853408019B CAPITOLATO SPECIALE

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Alzate Brianza è l’Ente che procede all’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale, ai sensi dell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. 23/12/2005 n. 266 il codice C.I.G. è il seguente: 853408019B.

Il servizio è rivolto agli utenti della casa di riposo e del centro diurno don G. Allievi e agli alunni della scuola primaria F. Anzani e della scuola secondaria di primo grado L.V. Rufo di Alzate Brianza nonché per i soggetti residenti con servizio pasti a domicilio. Le specifiche di ogni singolo servizio sono elencate e specificate agli articoli 1 e 7 del presente capitolato speciale.

Il numero presunto delle giornate alimentari della casa di riposo (ospiti RSA+centro diurno) nel periodo è il seguente: 36.500 (n. 46 ospiti RSA + stima di n. 10 ospiti centro diurno, 365 giorni all’anno). Il numero esatto dei pasti del Centro Diurno integrato non è preventivabile trattandosi di un servizio a domanda individuale attivabile/disattivabile giornalmente sulla base delle esigenze dei singoli soggetti/utenti.

Il numero presunto dei pasti della scuola primaria nell’intero periodo è il seguente: 45.000.

Il numero presunto dei pasti della scuola secondaria di primo grado nell’intero periodo è il seguente: 2.475.

Il numero presunto dei pasti a domicilio per residenti nell’intero periodo è il seguente: 2.090. Il numero esatto dei pasti a domicilio non è preventivabile trattandosi di un servizio a domanda individuale attivabile/disattivabile giornalmente sulla base delle esigenze dei singoli soggetti/utenti.

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, provvedere in ordine allo svolgimento dei servizi, al luogo di esecuzione, alle modalità di preparazione, somministrazione, distribuzione e a quant’altro meglio specificato nel presente capitolato.

Grava sull’aggiudicatario il rischio relativo alla diminuzione del numero presunto delle giornate alimentari e dei pasti sopra riportati nel periodo considerato poiché gli stessi potrebbero subire variazioni indipendenti dalla volontà del comune.

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Art. 1 – Servizio oggetto dell’appalto

I servizi oggetto dell’appalto devono essere realizzati nell’ambito territoriale del comune di Alzate Brianza presso la sede dell’azienda speciale in via Anzani n. 1 e presso la sede delle scuole primaria F. Anzani in via Girola n. 141 e secondaria di primo grado L.V.

Rufo di via Giovio n. 4. Come meglio indicato nel presente capitolato potrebbero essere attivato anche il servizio di consegna pasti a domicilio (che si intende fin d’ora da eseguirsi entro i limiti del territorio comunale).

Costituiscono oggetto dell’appalto i seguenti servizi:

 Gestione del servizio di Ristorazione della casa di riposo don G. Allievi: destinato agli utenti della casa.

La gestione di tale servizio comprende:

a. approvvigionamento derrate e preparazione dei pasti direttamente presso i locali messi a disposizione dal comune, così come specificato meglio dagli atti di gara e dal presente capitolato speciale;

b. consegna al personale della RSA franco-cucina delle pietanze preparate;

c. pulizia, lavaggio e riordino del pentolame e quant’altro consegnato al personale della RSA con le pietanze.

Le attività richieste, devono essere espletate dalla ditta con propria autonoma organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti relative ai servizi di ristorazione collettiva, nel rispetto delle indicazioni impartite dall'ufficio preposto del comune/azienda speciale RSA don Allievi e da eventuali esperti dallo stesso incaricati.

 Gestione del servizio della scuola primaria F. Anzani: destinato a tutti gli alunni della scuola primaria, al personale docente e non docente avente diritto nonché ad altre eventuali utenze afferenti alla popolazione scolastica e connesse con lo svolgimento sia di attività didattiche che di attività extrascolastiche.

La gestione di tale servizio comprende:

a) approvvigionamento derrate e preparazione dei pasti direttamente presso i locali messi a disposizione dall’ente concedente, così come specificato negli atti di gara e dal presente capitolato speciale;

b) confezionamento dei pasti mediante il sistema del legame misto in contenitori multi-razione (potrà essere prevista anche la mono-razione per particolari esigenze da concordare tra l’ente e l’appaltatore del servizio);

c) trasporto dal centro di cottura alla sala refettorio della scuola ove il servizio di ristorazione è previsto;

d) apparecchiatura tavoli, distribuzione all’utenza del pasto, sparecchiatura con le modalità previste dagli atti di gara e dal presente capitolato speciale;

e) pulizia e riordino stoviglie, locale cucina, locale mensa, compresa la fornitura dei necessari prodotti.

La scuola interessata dal presente servizio e le relative modalità di organizzazione relativamente alla distribuzione e sporzionamento dei pasti sono nel dettaglio indicate di seguito.

Il servizio nella sua complessità, deve essere espletato dalla ditta a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, e secondo quanto definito dagli atti di gara e dal presente capitolato Speciale.

 Gestione del servizio della scuola secondaria di primo grado L.V. Rufo: destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al personale docente e non docente avente diritto nonché ad altre eventuali utenze afferenti alla popolazione scolastica e connesse con lo svolgimento sia di attività didattiche che di attività extrascolastiche.

La gestione di tale servizio comprende:

a) approvvigionamento derrate e preparazione dei pasti direttamente presso i locali messi a disposizione dall’ente

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concedente, così come specificato dagli atti di gara e dal presente capitolato speciale;

b) confezionamento dei pasti in modalità monoporzione in appositi contenitori sigillati;

c) trasporto dal centro di cottura alla sede della scuola e consegna dei singoli pasti presso ogni classe interessata dal servizio.

La scuola interessata dal presente servizio e le relative modalità di organizzazione relativamente alla consegna dei pasti sono nel dettaglio indicate di seguito.

Il servizio nella sua complessità, deve essere espletato dalla ditta a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, e secondo quanto definito dagli atti di gara e dal presente capitolato Speciale.

 Gestione del servizio di consegna pasti a domicilio: destinato a tutti i soggetti residenti in Alzate Brianza iscritti al servizio.

La gestione di tale servizio comprende:

a) approvvigionamento derrate e preparazione dei pasti direttamente presso i locali messi a disposizione dall’ente concedente, così come specificato dagli atti di gara e dal presente capitolato speciale;

b) confezionamento dei pasti in modalità monoporzione in appositi contenitori sigillati;

c) trasporto dal centro di cottura alla residenza dei destinatari.

Art. 2 - Durata dell’appalto

Il contratto per la gestione dei servizi in oggetto avrà durata dal 01/01/2021 al 31/08/2022 (20 mesi).

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione di mora.

Alla scadenza naturale potrà essere chiesto all’appaltatore la prosecuzione del servizio in semplice regime di “prorogatio” per il tempo necessario per addivenire ad una nuova aggiudicazione.

Art. 3 – Procedura e criterio di aggiudicazione

L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della L. n.

120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, con invito a tutti gli operatori economici che hanno risposto all’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 12884/2019 nonché a quelli estratti nel sorteggio pubblico del 29/10/2020, presenti sulla piattaforma regionale Aria procedura Sintel qualificati per il comune di Alzate Brianza, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la valutazione complessiva degli elementi “qualitativi” ed “economici” tutti espressamente e specificatamente indicati negli atti di gara.

I valori assunti a base d’asta sono i seguenti: € 10,00 (dieci//00) oltre I.V.A. per ogni giornata alimentare ospiti RSA+centro diurno, ed € 5,00 (cinque//00) oltre I.V.A. per ogni pasto della scuola primaria, secondaria e pasti a domicilio.

Il valore complessivo dell’appalto (rapportato al suo dimensionamento presunto indicato all’articolo 7 del capitolato speciale) ammonta presuntivamente ad € 612.825,00 (seicentododiciottocentoventicinque//00) oltre I.V.A. nei termini di legge.

Sono vietate offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Sono vietate offerte parziali o condizionate rispetto ai servizi oggetto dell’appalto.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 20.00 del 08/12/2020.

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L’apertura delle offerte tramite procedura Sintel avrà luogo come indicato sul disciplinare di gara.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite la valutazione di elementi qualitativi ed economici con punteggio massimo riservato pari a 100 punti. In particolare agli elementi qualitativi sarà riservata una quota massima pari a 75 punti, mentre, agli elementi economici sarà riservata una quota massima pari a 25 punti, come meglio indicato nel disciplinare di gara.

Art. 4 - Tipologia dell’utenza L’utenza dei servizi oggetto del presente capitolato è così composta:

A. Ospiti casa di riposo di via Anzani n. 1, cioè, tutti i soggetti ricoverati presso la struttura (abilitata per un numero massimo di 46 ospiti). La distribuzione dei pasti agli utenti della casa di riposo si intende franco cucina per il pranzo e per la cena (dove personale della casa di riposo prenderà in carico le portate), mentre, per la merenda e la colazione (ad esclusione delle bevande calde come specificato di seguito) dovranno essere fornite (sempre franco cucina) le derrate necessarie. La prima colazione, per quanto concerne la fornitura di bevande calde dovrà essere garantita col posizionamento di distributori automatici su ogni piano della casa di risposo e dovrà comprendere oltre alla fornitura dei distributori, la loro completa e totale manutenzione (sia dal punto di vista tecnico-operativo che di costante fornitura delle miscele di preparazione delle bevande calde in misura tale da soddisfare tutte le esigenze degli ospiti comprese quelle di eventuali soggetti consumatori eccezionali, senza pretendere alcuna variazione del corrispettivo dovuto offerto in sede di gara).

Il comune durante l’esecuzione dei servizi si riserva la facoltà (esercitabile tramite la direzione della casa di riposo), insindacabile da parte dell’aggiudicatario, di modificare il servizio di prima colazione prevedendo la consegna (franco cucina) anche delle bevande calde in sostituzione delle modalità sopra esposte (eliminazione, quindi, delle macchinette erogatrici). In quest’ultimo caso la ditta non potrà chiedere alcuna variazione del costo del servizio che si intende integralmente compensato e compreso nell’offerta presentata per la giornata alimentare, che dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla richiesta.

B. Ospiti Centro Diurno Integrato (abilitato per un numero massimo di 20 ospiti/giorno).

C. Alunni della scuola primaria F. Anzani di via Girola, oltre che dal personale docente e non docente avente titolo ed operante presso il plesso scolastico ed avente diritto al pasto.

Il servizio di mensa scolastica potrà anche essere utilizzato in occasione di manifestazioni con altre scuole, oltre che per attività extrascolastiche promosse dall’istituto scolastico o dal Comune di Alzate Brianza (a puro titolo esemplificativo: giornata giochi dell’amicizia, festa della “Giubiana”, camp-centro estivo, ecc.).

D. Alunni della scuola secondaria di primo grado L.V. Rufo di via Giovio, oltre che dal personale docente e non docente avente titolo ed operante presso il plesso scolastico ed avente diritto al pasto.

Il servizio di mensa scolastica potrà anche essere utilizzato in occasione di manifestazioni con altre scuole, oltre che per attività extrascolastiche promosse dall’istituto scolastico o dal Comune di Alzate Brianza (a puro titolo esemplificativo: giornata giochi dell’amicizia, festa della “Giubiana”, camp estivo, ecc.).

E. Soggetti residenti in Alzate Brianza iscritti al servizio di consegna pasti a domicilio.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione e documentazione allegata per specifiche tecniche Si veda quanto previsto dal disciplinare di gara.

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Art. 6 - Centro cottura

L’appaltatore dovrà preparare i pasti presso il centro cottura messo a disposizione dalla stazione appaltante. In particolare il comune metterà a disposizione i locali attualmente adibiti a cucina e ricovero approvvigionamenti, previo pagamento delle seguenti somme annue forfetarie: € 15.000,00 oltre i.v.a. (quindicimila//00) per il rimborso delle utenze fisse, € 15.000,00 oltre i.v.a. (quindicimila//00) per l’uso della porzione di fabbricato e delle strutture in essa contenute.

In caso di eventi non prevedibili, quali provvedimenti di urgenza di autorità nazionali/regionali che possano influire negativamente sul servizio (quali a esempio la sospensione dei servizi scolastici avvenuta la scorsa primavera) le parti potranno concordare per iscritto una riduzione delle somme sopra riportate.

Si stabilisce sin d’ora che il centro cottura i beni mobili concessi in esso contenuti si intendono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. L’aggiudicatario sarà responsabile della gestione degli stessi, della loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Qualora durante l’esecuzione del servizio dovesse rendersi necessario provvedere alla sostituzione di uno qualunque dei beni consegnati, l’aggiudicatario potrà provvedervi solo previo assenso scritto del comune nel quale dovrà, altresì, essere previsto il piano di ammortamento e il valore residuo del bene al termine del contratto di appalto. Il valore residuo sarà rimborsato, alla scadenza del contratto, dal soggetto subentrante nella gestione dei servizi in oggetto, salvo diverso accordo scritto tra comune e appaltatore.

L’impresa aggiudicataria dovrà avere la disponibilità di un centro cottura alternativo a quello messo a disposizione dal comune per il caso di indisponibilità temporanea dello stesso durante l’esecuzione del servizio. In quest’ultimo caso nessuna pretesa o maggiorazione di costo dei servizi potrà essere fatta valere nei confronti dell’amministrazione dalla ditta.

Art. 7 - Dimensione presunta dell’utenza - sedi del servizio – calendario A. Servizio “Ristorazione casa di riposo” e “Centro Diurno Integrato”

Il numero di giornate alimentari (per giornata alimentare si intende il servizio di colazione, pranzo, merenda pomeridiana e cena per ogni ospite della casa di riposo) previste per il servizio di Ristorazione della casa di risposo con riferimento all’attuale organizzazione e numero di posti autorizzati, che verranno consumati presso la Sala Refettorio di Via Anzani secondo le modalità che saranno concordate tra la direzione della casa di riposo e l’impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda il centro diurno non è possibile quantificare a priori le presenze annuali trattandosi di servizio a domanda individuale fruibile alla bisogna; attualmente il numero massimo di ospiti autorizzato è di 20 unità/giorno.

La giornata alimentare del Centro Diurno comprende: colazione, pranzo e merenda pomeridiana, per le persone che si fermano a cena sarà considerata la giornata alimentare completa come per gli ospiti della casa di riposo.Le presenze saranno raccolte giornalmente dalla Direzione e comunicate all’impresa aggiudicataria. Il Servizio di Ristorazione in oggetto dovrà essere garantito per tutto l’anno. Per ciò che concerne il momento della colazione si rimanda a quanto riportato nel precedente articolo 4.

B. Servizio “Ristorazione Scolastica”

Il numero medio di pasti previsti per il servizio di Ristorazione Scolastica, secondo i dati dell’ultimo triennio scolastico è quantificabile in un totale presunto annuo di n. 31.650 pasti (nel periodo 47.475): in particolare n. 30.000 pasti/anno alla primaria e n. 1.650 pasti/anno alla secondaria. Gli stessi verranno consumati per la primaria presso la Sala Refettorio di via Girola, per l secondaria presso ciascuna classe, con le seguenti modalità:

- SCUOLA PRIMARIA, da lunedì a venerdì alle ore 12.30 gli alunni della scuola con le insegnanti e le assistenti al servizio saranno presenti presso la sala; le insegnanti si occuperanno dell’affluenza e della gestione ai tavoli degli alunni. Ogni giorno, entro le ore

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10:00 sarà cura della scuola comunicare al centro di cottura l’esatto numero dei pasti da preparare. Il servizio potrà essere previsto anche in più turni a seconda delle esigenze della scuola e dell’amministrazione appaltante.

- SCUOLA SECONDARIA, da lunedì a venerdì alle ore 13.00 ovvero alle ore 14.00 (a seconda della tipologia di orario degli alunni tra settimana corta o lunga) gli alunni saranno presenti ciascuno presso la propria classe per il ritiro del pasto; personale appositamente incaricato dalla stazione appaltante si occuperà della gestione degli alunni durante il momento di consumazione del pasto. Ogni giorno, entro le ore 10:00 sarà cura della scuola comunicare al centro di cottura l’esatto numero dei pasti da preparare.

Il Calendario del Servizio di Ristorazione Scolastica sarà uniformato con il calendario scolastico fissato per ciascun anno per le scuole della Regione Lombardia ed eventualmente ridefinito dagli organismi scolastici locali per quanto di loro competenza; detto calendario sarà comunicato all’Impresa ogni anno con congruo anticipo.

C. Servizio “Pasti a domicilio”

Il servizio dovrà essere garantito da lunedì a venerdì escluso festivi. Dovrà garantire la consegna del pasto, secondo il menù in vigore per la ristorazione scolastica, in tempo utile per la consumazione del pranzo da parte degli utenti iscritti al servizio.

TITOLO II

MENU E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E IGIENICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

Art. 8 – Menù

Il menù scolastico allegato potrà subire delle modificazioni che dovranno essere approvate dalla competente ASL di Como e dalla

“Commissione mensa” del Comune di Alzate Brianza.

La ditta dovrà fornire, altresì, una bottiglia di acqua naturale minerale da 0,5 lt. per ogni utente.

Il menù della giornata alimentare della casa di riposo dovrà essere concordato con la direzione della stessa e dovrà prevedere una rotazione sulle quattro settimane ed essere tra quelli approvati dall’ASL di Como per le case di riposo, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche non sostanziali segnalate e concordate con la direzione della casa di riposo. La gestione del menù sarà interamente a carico della ditta che, giornalmente, tramite proprio personale dovrà informare gli ospiti delle possibili scelte nonché provvedere alla raccolta delle comande e alla conseguente comunicazione alla cucina.

Le sedi ove sono previsti i servizi dovranno sempre essere adeguatamente dotate di olio extravergine di oliva e sale per i condimenti a crudo previsti dai menu quotidiani, oltre al formaggio grattugiato per i primi piatti che ne prevedono l’utilizzo.

Tali alimenti devono corrispondere esclusivamente alle seguenti caratteristiche merceologiche:

 Olio extravergine di oliva regolarmente certificato ai sensi delle norme comunitarie in materia di IGP (Reg. CEE 2081/92;

Reg. CEE 2037/93 e Reg. CEE n. 644 del 20.03.1998) e conseguenti normative nazionali e regionali di recepimento.

 Sale iodurato/iodato, conforme al D.M. 255 dell’1 agosto 1990, in coerenza con le linee direttrici della campagna del ministero della Sanità per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio.

La programmazione del menu in vigore deve essere esposta nei locali mensa e sarà oggetto di specifica informazione agli utenti, anche mediante le modalità che risulteranno proposte in sede di offerta a cura dell’Impresa aggiudicataria.

Il comune provvederà, altresì, a comunicare i menu oggetto del presente servizio anche alla competente ASL, per quanto di specifica competenza.

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Art. 9 - Variazione del menu

I menù previsti sono da intendere come proposta non rigidamente vincolata alla durata contrattuale, ma suscettibili di variazioni ovvero integrazioni modulate, anche in base al grado di accettazione da parte dell’utenza, su indicazione degli organi competenti del comune, dell’azienda speciale RSA don Allievi e dei competenti organi ASL, o per eventi particolari, quali giornate con specifico programma di educazione alimentare. Le nuove preparazioni manterranno lo stesso valore economico di quelle sostituite.

Sono consentite alla ditta, in via temporanea e straordinaria, variazioni nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;

- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni dell’energia elettrica;

- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.

Tale variazione potrà in ogni caso essere effettuata previa comunicazione seguita da conferma da parte del comune. Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione dell’appaltatore. L’alternativa al pasto del giorno, necessaria per tali situazioni di emergenza, dovrà comunque mantenere un’equipollenza in termini di contenuti energetici, dietetici e merceologici.

Qualora l'Impresa durante la gestione intendesse introdurre nuove ricette, deve provvedere a richiedere il preventivo parere favorevole del comune o all’azienda speciale, che può avvalersi anche di propri esperti consulenti e/o di servizi pubblici.

In caso di variazioni concordate la ditta presenterà anche le grammature di tutti gli ingredienti dei nuovi piatti proposti, che dovranno corrispondere con quelle previste nelle Tabelle Dietetiche di riferimento.

Art. 10 - Diete speciali e menu alternativi

La ditta su indicazione del comune deve obbligatoriamente approntare diete speciali per utenti eventualmente soggetti a specifiche patologie che non consentono l’assunzione di tutti gli alimenti che compongono il menu di riferimento.

La preparazione delle diete speciali, per il servizio di ristorazione scolastica, deve avvenire dietro certificazione medica presentata ai competenti uffici del comune dai genitori nel pieno rispetto del protocollo ASL; per il servizio di ristorazione della casa di riposo sarà cura del direttore della casa stessa curare il rispetto del protocollo ASL; i rispettivi uffici ne garantiranno la tempestiva comunicazione alla ditta.

Non saranno ammesse comunicazioni o certificati difformi rispetto a quanto richiesto dal protocollo A.S.L. vigente nel tempo.

Ogni dieta speciale che sarà predisposta a cura della ditta, pur tenendo conto del rispetto delle generali normative in materia di tutela della privacy, dovrà essere personalizzata in modo tale da essere inequivocabilmente riconoscibile, per il personale addetto alle varie fasi di lavorazione fino alla distribuzione finale al destinatario, al fine di evitare disguidi che potrebbero ledere la salute dell’utente stesso, cui la dieta speciale è destinata.

Le diete speciali devono essere confezionate in vaschetta monoporzione, termo-sigillata ed etichettata. Tali vaschette devono essere inserite in contenitori termici idonei a mantenere la temperatura prevista dalla legge per i cibi cotti da consumarsi caldi, fino al momento del consumo.

La ditta si impegna altresì alla predisposizione di pasti alternativi solo per alunni di famiglie appartenenti a particolari gruppi etnici ovvero religiosi ovvero che esercitano scelte etiche che impediscono l’uso di taluni alimenti previsti dal menu. In tal caso, di concerto con l’amministrazione comunale/azienda speciale, ed informati gli organismi di riferimento, provvede alla sostituzione del solo pasto o della pietanza prevista dal menu del giorno con un’alternativa, la cui composizione sarà preventivamente concordata e di simile contenuto nutrizionale.

Le famiglie interessate formuleranno al comune una preventiva richiesta di “variazione” indicandone le motivazioni, che dovranno essere riconducibili a quelle sopra indicate.

I pasti “alternativi” possono essere confezionati sia individualmente che in multirazione, in relazione al numero delle richieste acquisite dal comune/azienda speciale.

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Art. 11 – Dieta leggera (in bianco)

La ditta si impegna alla predisposizione di diete leggere (in bianco), costituite da pasta o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotti a vapore o lessati o da altre pietanze che verranno concordate dalle parti. Le diete in bianco sono previste solo in presenza di motivazioni di salute rappresentate dagli utenti stessi al personale addetto nei singoli servizi. La comunicazione con la quale si richiede la dieta in bianco è effettuata alla sede del centro cottura in tempo utile e comunque non oltre le ore 10.00. La dieta leggera non necessita di certificato medico solo se richiesta per un tempo massimo di tre giorni, diversamente valgono le indicazioni di cui al precedente art. 10.

Art. 12 - Caratteristiche merceologiche relative alle derrate alimentari E tassativamente vietato l’uso di alimenti transgenici.

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari da impiegare per la preparazione dei pasti oggetto dei servizi di cui al presente capitolato dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.

Art. 13 - Garanzie di qualità ed etichettatura delle derrate

L’Impresa deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al comune, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti Leggi in materia e alle rispettive caratteristiche merceologiche.

Le derrate per la preparazione dei pasti, ivi compresi i prodotti certificati, devono avere confezione ed etichettature conformi alla normativa di cui al D.L. 109/92 e successive modificazioni; non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

L’Impresa, su richiesta, deve mettere a disposizione del comune le etichette delle derrate utilizzate per la preparazione dei pasti nelle precedenti due settimane di servizio.

TITOLO III

IGIENE DELLA PRODUZIONE

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI

Art. 14 - Disposizioni igienico sanitarie

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n.

327 del 26/03/80 e successive modifiche ed integrazioni, al D.Lgs.155/97 nonché a quanto previsto dagli indirizzi approvati dalla Regione Lombardia in attuazione di tali normative. Durante tutte le operazioni di produzione le finestre dovranno rimanere chiuse e l'impianto di aerazione dovrà essere in funzione.

Considerato, inoltre, che al momento del lancio della gara in oggetto sarà vigente lo stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri fino a tutto il 31/01/2021, l’operatore aggiudicatario nell’esecuzione delle proprie prestazioni (intese nel senso più ampio del termine e, quindi, con riferimento ad ogni attività nessuna esclusa dal momento di inizio dell’esecuzione) sarà obbligato all’osservanza scrupolosa e puntuale di tutte le norme vigenti nel tempo in materia di prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Art. 15 - Manipolazione e cottura

L’Impresa deve garantire che tutte le operazioni di stoccaggio, conservazione, manipolazione, cottura, confezionamento degli alimenti, siano mirate ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.

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Tutte le operazioni devono essere effettuate in conformità alle prescrizioni del Piano di Autocontrollo (HACCP) redatto dalla ditta per la produzione all’interno del centro cottura e presentato in sede di gara.

Per la cottura deve essere impiegato solo pentolame in acciaio inox.

Qualora il personale della ditta svolga sia operazioni di manipolazione dei cibi che successive operazioni di pulizia ovvero lavaggio deve indossare, per le diverse operazioni, indumenti di colore diverso che possano essere facilmente individuati in occasione di eventuali controlli.

La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l’ausilio di ogni precauzione necessaria ad evitare ogni forma di contaminazione.

La conservazione dei piatti freddi fino al momento della distribuzione deve avvenire ad una temperatura inferiore ai 10°C.

E’ ammessa la preparazione di alcune derrate entro le 12 ore precedenti il consumo purché dopo la cottura vengano raffreddate solo ed esclusivamente con l’ausilio del refrigeratore rapido di temperatura secondo le normative vigenti.

Gli alimenti per i quali è consentita la produzione mediante linea refrigerata sono: roast-beef o simili, brasati/umidi, semilavorati per piatti composti, quali ad esempio: ragù, patate e verdure lessate per impasti e ripieni, ecc.

Art. 16 - Contenitori

Per il confezionamento dei pasti, l'Impresa deve provvedere a fornire idonei contenitori e gastronorm muniti di coperchi e con le caratteristiche indicate in sede di offerta; sono esclusi contenitori termici in polistirolo o in altro materiale espanso.

Relativamente al Servizio di Ristorazione Scolastica, i contenitori da utilizzare, devono essere preferibilmente in polipropilene (non espanso) all'interno dei quali possano essere allocati i contenitori gastronorm in acciaio inox, muniti di coperchio a tenuta ermetica ed in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge per gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi e per gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (D.P.R. 327/80 art.31).

Essendo previsto per il servizio di ristorazione scuolca primaria il confezionamento in “multirazione” si dovrà tener conto, in relazione alle diverse tipologie dei piatti che il confezionamento nei gastronorm non provochi fenomeni di “impaccatura” degli alimenti stessi.

I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi (contenitori per la pasta, per il sugo qualora separato, per i secondi, per i contorni, per il formaggio grattugiato).

Il servizio presso la scuola secondaria di primo grado, invece, dovrà essere svolto con consegna di piatti monoporzione sigillati per ogni utente.

Ogni contenitore deve riportare esternamente apposta apposita etichetta con l’indicazione della tipologia della portata (es. primo, secondo, contorno), l’ora e la data di confezionamento, il nome del refettorio cui il contenitore è destinato, la temperatura al momento del confezionamento.

Il pane dovrà essere confezionato in sacchetti ad uso alimentare e riposto in contenitori chiusi.

La frutta dovrà essere confezionata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchi; il suo lavaggio potrà essere effettuato sia preventivamente che direttamente nella sede di consumazione dei pasti.

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione che la ditta dovrà adottare in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto al momento del lancio della gara in oggetto che la ditta dovrà osservare scrupolosamente in base alle norme vigenti nel tempo.

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Art. 17 – Prenotazione dei pasti ed orari di confezionamento

La verifica dell’esatto numero di pasti da erogare, relativamente al servizio di ristorazione scolastica sarà effettuata quotidianamente presso la sede scolastica e la conseguente prenotazione sarà comunicata all'Impresa entro le ore 10.00 di ogni giorno direttamente da personale della scuola.

Qualora i pasti preparati non risultassero conformi nel numero alle presenze giornaliere comunicate dalle sedi scolastiche, la ditta deve provvedere tempestivamente a predisporre il confezionamento di quelli mancanti.

Il comune si riserva, in tal caso, di verificare ed accertare la responsabilità e la motivazione del disguido ed adotta i conseguenti provvedimenti.

I pasti non devono essere confezionati prima delle ore 10,30 e devono essere consegnati presso i locali delle sedi scolastiche di cui al precedente art. 7. non prima delle ore 12.15 e non oltre le ore 12.25 (primaria) ovvero non prima delle ore 12.55 e non oltre le ore 13.05 ovvero non prima delle ore 13.55 e non oltre le ore 14.05 (secondaria).

Eventuali variazioni potranno essere necessarie solamente nel caso di modifica degli orari scolastici relativamente alla pausa pranzo; in tal caso il comune provvederà a darne immediata notizia alla ditta a seguito delle comunicazioni pervenute dagli organismi scolastici e comunque i pasti devono essere consegnati con un anticipo massimo di 15 minuti dall’orario previsto per la somministrazione. Per i pasti recapitati presso il plesso scolastico l’Impresa emetterà bolla di consegna in duplice copia con l’indicazione del numero dei contenitori e del numero dei pasti consegnati e dell’ora di consegna.

Il personale incaricato al controllo, firmerà per ricevuta restituendone copia alla ditta e inoltrando l’originale al competente ufficio del Comune per gli adempimenti contabili necessari alla liquidazione del corrispettivo mensile.

Non sono ammessi ritardi rispetto a tutto quanto sopra indicato.

Art. 18 - Trasporto pasti

La ditta dovrà essere in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie previste dall’art. 43 del D.P.R. 327/80 per gli autoveicoli adibiti al trasporto dei pasti destinati al servizio di refezione scolastica; gli stessi devono essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi alle suddette norme DPR 327/80 art.43. La ditta dovrà curare la regolare manutenzione dei propri automezzi per non pregiudicare il buon funzionamento del servizio dal punto di vista igienico-sanitario ed evitare guasti che ne pregiudichino la puntualità quotidiana. Ogni trasporto deve essere accompagnato da regolare “bolla di consegna”.

Il ritiro dei contenitori sporchi al termine del servizio di somministrazione, la pulizia del refettorio, dei locali di servizio, deve essere effettuato a cura dell’impresa aggiudicataria.

TITOLO IV

APPRONTAMENTO LOCALI E DISTRIBUZIONE PASTI PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

Art. 19 – Modalità per la distribuzione del pasto nelle sedi scolastiche

Così come previsto negli atti di gara e nel presente capitolato, a carico dell’Impresa sono anche tutte le procedure necessarie per l’approntamento dei locali dove viene svolto il servizio per la scuola primaria con particolare riferimento all’apparecchiatura e la sparecchiatura. La ditta deve fornire i materiali di consumo (tovaglioli, tovaglie, piatti, bicchieri e posate). I piatti nei quali saranno somministrati i diversi cibi agli alunni, a semplice richiesta del comune dovranno essere a “scomparti” per evitare il contatto diretto tra le diverse pietanze senza che vi sia alcun onere economico aggiuntivo a carico del comune.

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La ditta dovrà provvedere, altresì, allo sporzionamento e alla distribuzione dei pasti all’interno del refettorio secondo la modalità “a carrello” (i bimbi si presenteranno in file ordinate al carrello) o altra modalità concordata col comune prima dell’inizio del servizio e, comunque, indicata in sede di offerta. Al momento di avvio del servizio oggetto della presente procedura di affidamento, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso il servizio dovrà essere garantito al tavolo, con gli alunni che resteranno seduti al proprio posto.

La ditta nell’espletamento delle suddette procedure deve garantire il rispetto delle norme igieniche in tutte le operazioni da porre in essere, che devono altresì essere improntate al mantenimento delle temperature e delle qualità organolettiche per i piatti che devono essere consumati caldi, nel rispetto della normativa in vigore nel tempo.

Art. 20 - Pulizie stoviglie e locali dove si svolge il servizio

La pulizia delle stoviglie e posate deve seguire immediatamente le operazioni di sparecchiatura e deve essere effettuata nel rispetto di tutte le procedure di detersione previste nel relativo piano di autocontrollo.

Anche la pulizia delle aree di pertinenza del servizio di refezione scolastica (scuola primaria), sia quelle destinate allo sporzionamento che quelle ove gli utenti consumano i pasti, è oggetto del presente appalto (pulizia dei pavimenti, dei tavoli, delle sedie e degli infissi). L’Impresa deve provvedere quotidianamente con proprio personale alla fine delle operazioni di distribuzione e consumo del pasto, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie più volte richiamate, nonché ai procedimenti di detersione e sanificazioni specificati nei “Piani di Autocontrollo”, che la stessa deve predisporre.

Tutti i detersivi necessari per la pulizia delle stoviglie e la sanificazione dei locali, sono oggetto dell’appalto ed a carico della ditta e dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave, che saranno individuati dalla ditta di concerto col comune e con gli organismi scolastici che hanno in carico e gestiscono la struttura della sede scolastica.

Gli interventi di pulizia eseguiti presso dette strutture devono essere conformi a quanto previsto dal relativo piano di sanificazione contenuto nel piano di autocontrollo (HACCP) che è a carico della ditta. Ove sono disponibili sono da preferire prodotti eco- compatibili.

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dai locali di distribuzione dei pasti, devono essere raccolti negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta (questi ultimi messi a disposizione dal comune). L’Impresa si uniforma alla normativa del Comune di Alzate Brianza in materia di raccolta differenziata. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari.

TITOLO V PERSONALE Art. 21 - Organico

L’organico che l’Impresa impiegherà per il servizio oggetto del presente capitolato deve essere in numero e professionalità adeguati a garantire l’esecuzione dei servizi a perfetta regola dell’arte.

Il personale deve possedere adeguata professionalità rispetto alle mansioni assegnate e deve conoscere ed applicare le norme di igiene della produzione e le buone prassi di cui al manuale di autocontrollo dell’Impresa, nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il comune si riserva il diritto di chiedere all’Impresa la sostituzione del personale che per comprovati motivi dimostri di non garantire l’esecuzione corretta di tutte le procedure afferenti i servizi dell’appalto. In tale caso l’Impresa provvederà, entro cinque giorni

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lavorativi, a quanto richiesto dal comune previa contestazione formale di eventuali inadempienze.

Il numero minimo dei dipendenti addetti ai servizi di ristorazione collettiva, da considerare ai fini della gara in oggetto, è di almeno 5 dipendenti (si veda l’allegato 017 riportante gli addetti impiegati nel servizio dall’attuale appaltatore).

Art. 22 - Rapporto di lavoro ed applicazioni contrattuali Il personale impiegato nel servizio deve essere dipendente dell’appaltatore.

Su richiesta del comune l’Impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Il comune in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.

L’Impresa deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili e vigenti per la provincia di Como, alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

Art. 23 - Direzione del servizio

La direzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere affidata ad un responsabile con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di direttore di un servizio di dimensione almeno pari a quello in oggetto.

Il direttore del servizio deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal comune al controllo del buon andamento del servizio.

In caso di assenze prolungate la ditta deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro direttore di uguale professionalità e competenza.

Art. 24 - Vestiario

L'Impresa, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 327/80, fornirà a tutto il personale impiegato nel servizio, idonee divise di lavoro (per le operazioni di manipolazione dei cibi e diversificate per le operazioni di pulizia), copricapo, guanti monouso, calzature antinfortunistiche e quant’altro ritenuto necessario dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al contenimento del contagio da Covid-19.

Art. 25 - Idoneità sanitaria ed igiene del personale

Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e confezionamento, sporzionamento e distribuzione dei pasti, deve essere munito delle prescritte e valide certificazioni rilasciate dalla competente ASL.

Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione e al confezionamento, al trasporto, allo sporzionamento e distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente curare l’igiene personale al fine di non favorire eventuali processi di contaminazione delle pietanze in lavorazione, nel pieno rispetto delle norme e delle specifiche prescrizioni di cui al D.Lgs. 155/97, così come attuate nel relativo Piano di autocontrollo.

Art. 26 - Rispetto delle normative vigenti – Clausola sociale

L’Impresa deve garantire la piena attuazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle all’igiene del lavoro e della produzione, con particolare riferimento a quanto

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previsto dal citato D.Lgs. 155/97 e relativi indirizzi forniti dalla Regione Lombardia, nonché alle prescritte assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze di legge per i propri dipendenti

L'Impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie.

Condizioni particolari di esecuzione del contratto (clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali): all’operatore economico che risulterà affidatario del servizio è imposto l’obbligo, in caso di cambio di gestione, di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti. A questo proposito si specifica che la presente clausola sociale di riassorbimento deve essere contemperata, ove possibile, tra le contrapposte esigenze di consentire risparmi di spesa pubblica e la libertà di organizzazione di impresa dell’operatore economico, libero di organizzare la propria impresa nella maniera ritenuta maggiormente efficiente. Il comune si riserva di effettuare opportune verifiche e controlli che un’eventuale riduzione del personale non abbia come conseguenza un pregiudizio per la qualità dei servizi erogati.

Art. 27 - Sciopero e/o interruzione del servizio

L'Impresa si obbliga a rispettare le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" –come individuati all’art. 1 della stessa- e con riferimento, sia alla disciplina in vigore per il Comparto degli Enti Locali (art. 5 del D.P.C.M. n. 593/1993).

Al verificarsi di quanto sopra, il comune e la ditta potranno concordare particolari situazioni organizzative semplificate, come la fornitura di pasti freddi alternativi a quanto previsto dal menu e di analogo valore nutrizionale ed economico.

In caso di interruzione totale dell'attività scolastica di cui il comune ha preventiva notizia, ne deve dare contestuale informazione alla ditta. Qualora tale comunicazione alla ditta non venga effettuata in tempo utile e di ciò sia oggettivamente imputabile il comune, lo stesso riconoscerà all'Impresa un equo indennizzo non superiore comunque al 20% del valore dell’ultima fornitura giornaliera prevista.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore, non prevedibili anticipatamente ed al di fuori del controllo del comune e dell’Impresa, e non dovuta a negligenza della stessa o del suo personale, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

TITOLO V

CONTROLLI DI CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO

Art. 28 - Diritto di controllo del comune

E’ facoltà del comune e dell’azienda speciale (limitatamente ai servizi di ristorazione casa di riposo) effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali e degli atti di gara.

L’Impresa dovrà garantire l’accesso agli incaricati del comune in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona delle strutture di ristorazione e sedi di distribuzione, per esercitare il controllo circa la corretta preparazione, cottura, distribuzione dei pasti e pulizia di stoviglie e locali. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Nel caso in cui il direttore del servizio o suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, il comune effettuerà ugualmente i controlli e l’Impresa non potrà contestarne le risultanze.

Il comune potrà incaricare degli adempimenti di cui sopra a laboratori e/o tecnici esterni, sia privati che pubblici.

Art. 29 - Diritto di controllo da parte della Commissione mensa

La Commissione mensa comunale, con riferimento alla specifica regolamentazione in materia approvata dal Comune di Alzate

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ristorazione scolastica. Essa esercitano un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto nei confronti del Comune e dell’Impresa stessa.

E’ fatto assoluto divieto alla commissione mensa di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale alle dipendenze della ditta.

I rappresentanti degli utenti riferiranno esclusivamente al Comune eventuali problematiche riscontrate nell’erogazione della fornitura, e quest’ultimo prenderà i provvedimenti che riterrà opportuni, previa diretta ed effettiva verifica delle circostanze rappresentate.

Art. 30 - Idoneità sanitaria dei componenti gli organi di controllo

I componenti gli organi di controllo incaricati dal comune devono essere muniti di valide certificazioni rilasciate dalla competente ASL, qualora dalla stessa prescritte; essi dovranno altresì in sede di effettuazione dei controlli presso il centro di cottura e/o presso i luoghi di somministrazione dei pasti, dotarsi di camice, copricapo e guanti, anche di tipo usa e getta.

Tali prescrizioni sono estese ai componenti della Commissione mensa nel caso in cui esprimano la necessità di effettuare analoghi sopralluoghi.

Il personale della ditta è tenuto a richiedere e verificare il rispetto di tali prescrizioni ed autorizzato a non consentire accessi nei locali qualora dette prescrizioni non vengano rispettate.

Art. 31 - Contenuti dei controlli

I controlli di conformità a cura del comune, potranno essere effettuati attraverso periodici prelievi di campioni di cibo e tamponi ambientali presso il centro di cottura ed i locali scolastici ove è previsto il servizio di mensa. Tali controlli saranno effettuati mediante prelievi per analisi microbiologiche, chimico-merceologiche e agronomiche, il tutto finalizzato alle verifiche del rispetto delle norme e dei contenuti del presente capitolato relativamente alla produzione, distribuzione dei pasti e sanificazione degli ambienti.

I tecnici esperti incaricati dal comune sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell’Impresa. Il personale dell’Impresa non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dal comune.

Qualora i referti diano esito positivo, all’Impresa verranno addebitate le spese di analisi, e si procederà alle formali contestazioni di cui al successivo art. 34.

Il comune per gli adempimenti di cui al presente articolo, potrà avvalersi anche dei servizi di igiene e sanità pubblica dell’Azienda ASL competente per territorio.

Art. 32 - Autocontrollo da parte dell’Impresa (Sistema HACCP)

L’Impresa deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati dal comune per i controlli di conformità, il Piano di autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata, il tutto nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 155/1997.

Art. 33 - Conservazione campioni

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, l’Impresa deve prelevare almeno g 150 di ciascuna preparazione giornaliera effettuata, riporli in sacchetti sterili con indicata la data di confezionamento e conservarli in frigorifero a temperatura di +4° per le 48 ore successive, in contenitori monouso con indicata la natura del contenuto ed il giorno di preparazione.

La ditta dovrà effettuare almeno 10 prelievi annui di alimenti preparati da sottoporre ad analisi chimica e/o microbiologica, anche su indicazione del comune a cui i risultati dovranno essere presentati.

Art. 34 - Contestazioni – Inadempienze e penalità

Qualora la ditta esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel presente capitolato e negli atti di gara, il comune

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si riserva la facoltà di applicare le penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.

La contestazione delle penalità alla ditta deve essere effettuata a cura del comune in via amministrativa e secondo i principi della massima trasparenza; il conseguente recupero successivo alla formale contestazione viene disposto mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo al mese nel quale è assunto il provvedimento.

TITOLO VI CORRISPETTIVI ED ONERI

Art. 35 - Determinazione corrispettivi Alla ditta spettano i corrispettivi per i servizi resi così come risultanti in sede di aggiudicazione.

Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato e negli atti di gara nei prezzi s'intendono interamente compensati dal comune/azienda speciale alla ditta tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente alla corretta prestazione degli stessi.

La ditta dovrà presentare fatture mensili separate e distinte relativamente a quanto dovuto per la gestione di ogni singolo Servizio, tramite il sistema della fatturazione elettronica. A questo proposito il CODICE UNIVOCO che dovrà essere utilizzato per il comune è il seguente: G1PCFB.

In particolare il servizio di mensa scolastica dovrà essere fatturato direttamente al Comune di Alzate Brianza.

Il servizio di ristorazione della casa di riposo (giornata alimentare e giornata degli ospiti del centro diurno integrato) direttamente all’azienda speciale RSA casa di riposo don Allievi secondo le modalità che la stessa concorderà con la ditta.

Il Comune e l’azienda speciale effettueranno i dovuti riscontri tra il numero dei pasti risultanti dalla fatturazione e quelli indicati nelle bolle di consegna e nella registrazione delle presenze dei rispettivi utenti.

I corrispettivi previsti al precedente articolo 6 (€ 15.000,00/anno oltre iva, somma forfetaria omnicomprensiva per le spese delle utenze fisse del centro cottura ed € 15.000,00/anno oltre iva, somma forfetaria omnicomprensiva per l’utilizzo della porzione di fabbricato adibita a centro di cottura e dei macchinari in essa contenuti) dovranno essere corrisposti dalla ditta in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate di uguale importo. L’importo relativo all’utilizzo del centro cottura direttamente al comune di Alzate Brianza, mentre, quello relativo alle utenze fisse direttamente all’azienda speciale casa di riposo don Allievi. In sede di prima applicazione la prima rata potrà essere versata contestualmente alla seconda.

Art. 36 - Modalità di pagamento

I pagamenti delle somme relative ai servizi oggetto del presente capitolato saranno effettuati dal comune e dalla casa di riposo in favore dell’Impresa a mezzo mandati di pagamento riscuotibili con le modalità che saranno indicate espressamente dall’Impresa aggiudicataria.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti, avverrà su presentazione di regolari fatture in formato elettronico così come specificato al precedente art. 35, di norma entro 60 giorni fine mese dall'acquisizione della fattura al protocollo generale del comune e previa accettazione di regolarità della stessa da parte del Responsabile competente (e compatibilmente con la normativa di finanza pubblica sul rispetto del patto di stabilità interno da parte dell’ente).

I pagamenti di eventuali ulteriori servizi attivati in corso di contratto saranno fatturati direttamente all’ente ordinante.

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Art. 37 - Revisione periodica del prezzo

Ai sensi dell'art. 44, comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il contratto, nel corso della sua esecuzione, decorsi 12 mesi dall'inizio della stessa, potrà essere sottoposto a revisione annuale dell'importo contrattuale. Tale revisione verrà operata sulla base di un'istruttoria a cura del comune con riferimento alla richiesta della ditta, che potrà produrre anche documentazione necessaria a dimostrare l’aumento relativo al costo del personale e delle derrate riferito all’anno immediatamente precedente. Il competente ufficio provvederà altresì ad effettuare relative verifiche sia con riferimento agli elenchi pubblicati sulla G.U. o, in assenza, agli indici ufficiali ISTAT di incremento dei prezzi al consumo con riferimento all’anno immediatamente precedente a quello in cui la richiesta di adeguamento viene presentata.

Il prezzo revisionato, oggetto di apposito provvedimento del competente ufficio, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione degli indici ufficiali cui si fa riferimento al precedente comma.

TITOLO VII

ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Art. 38 - Spese inerenti al servizio

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione dei servizi di ristorazione, secondo le diverse specifiche modalità organizzative richieste dal comune sono interamente a carico della ditta. Sono inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese relative alla fornitura di prodotti di pulizia e disinfezione di stoviglie, attrezzature e locali mensa.

Sono, altresì a carico dell’aggiudicatario le spese meglio specificate ai precedenti articoli 6 e 35 del presente capitolato speciale.

Art. 39 - Cauzioni

a) Cauzione provvisoria:

ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della L. n. 120/2020 la ditta è esonerata dalla presentazione della cauzione provvisoria.

b) Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nelle forme previste dall’art. 103 del D. Lgs.

n. 50/2016 e smi.

Art. 40 - Responsabilità

La ditta solleva il Comune di Alzate Brianza e l’azienda speciale del Comune di Alzate Brianza da qualsiasi responsabilità sia civile che penale derivategli, ai sensi di legge, nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato.

L’esonero è da intendersi per ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Impresa, o a terzi durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.

Art. 41 - Oneri a carico dell’Ente

In relazione al presente capitolato e secondo le disposizioni del precedente articolo 6 del presente capitolato, il comune si impegna:

 alla messa a disposizione del centro cottura di via Anzani dei locali e delle attrezzature attualmente destinate al servizio già presenti e funzionanti nella sede ove tale servizio è previsto;

 alle necessarie forniture delle relative utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua);

 alla massima collaborazione da parte del proprio personale, in relazione a tutti gli adempimenti connessi ai servizi oggetto

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dell’appalto ed in particolare nei necessari rapporti con la Direzione della casa di riposo.

Art. 42 - Cessione del contratto Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità “de jure” dello stesso.

Art. 43 - Estensione del contratto

Su specifica richiesta scritta del comune la ditta deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di modifiche del numero e/o della tipologia di utenti previsti.

Art. 44 - Autorizzazioni

L'Impresa deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie per l'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato ed in particolare per i locali utilizzati quale “centro di cottura alternativo”; dette autorizzazioni devono mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto (per la parte di competenza del comune sarà cura dello stesso fornirle e mantenerle aggiornate).

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni sanitarie relative alle sedi ove è distribuito e consumato il servizio di ristorazione scolastica, la competenza resta in capo al Comune di Alzate Brianza, proprietario degli immobili, fatte salve eventuali modifiche normative di carattere generale afferenti ai rapporti tra Enti Locali ed Istituti Scolastici.

Art. 45 - Stipula del contratto

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, così come formalmente comunicate dal competente ufficio contratti del comune.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del comune che le porrà a carico eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Il contratto sarà soggetto alle norme di cui alla L. n. 136/2010 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti pubblici.

Art. 46 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il comune di Alzate Brianza si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per la concessione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto e per l'attivazione del contratto.

Art. 47 - Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di gravi violazioni contrattuali ed inadempienze, il comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con esclusione di ogni formalità legale, previa comunicazione scritta notificata alla ditta con lettera raccomandata e con un preavviso di 30 giorni dalla data di invio.

In particolare danno al comune diritto di risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, anche gli inadempimenti di seguito indicati:

a. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’appaltatore;

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b. abbandono dei servizi, salvo che per forza maggiore;

c. inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Impresa;

d. utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;

e. casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa ;

f. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

g. interruzione non motivata del servizio;

h. cessione del contratto a terzi;

i. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

j. indisponibilità dei locali del “centro di cottura” individuato in sede di gara ed uso diverso da quello stabilito.

Nei casi previsti dal presente articolo la ditta incorre anche nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune, salvo il risarcimento danni dovuto all’interruzione del servizio, ad eventuale nuova concessione e per tutte le altre circostanze conseguenti a tale fattispecie.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere tra comune e Impresa aggiudicataria riguardo all’esecuzione del contratto è stabilita fin d’ora la competenza del Tribunale di Como.

Art. 49 – Disposizioni finali

La ditta all’atto dell’assunzione dei servizi oggetto del presente capitolato si considererà a perfetta conoscenza delle ubicazioni delle sedi, delle attrezzature e delle modalità organizzative previste per ciascuna di esse.

Il Comune di Alzate Brianza, si impegna a portare a conoscenza dell’Impresa ogni eventuale provvedimento di variazione della situazione iniziale.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti nel tempo vigenti in materia, in quanto applicabili ai servizi oggetto dell’appalto.

AVVERTENZA: eventuali avvisi, comunicazioni, specificazioni, risposte a quesiti di operatori economici interessati alla gara ed utili per tutti i potenziali partecipanti relativi alla presente procedura che si rendesse necessario comunicare nel periodo di pubblicazione e apertura dei termini di presentazione offerta, saranno pubblicati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite la procedura Sintel del portale regionale ARCA all’interno della procedura di gara tramite la funzione COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA.

Ciascun operatore economico interessato alla partecipazione ha, pertanto, l’onere di tenere costantemente monitorato tale sezione della procedura di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Marco Sangiorgio

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