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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 che delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla sua approvazione una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
L’intervento normativo modifica la legge 3 febbraio 1963, n 69, recante “Ordinamento della professione del giornalista”, operando una revisione nella composizione e nelle attribuzioni al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti secondo un principio di razionalizzazione delle competenze e del numero dei componenti, non solo in un’ottica di riduzione dei costi ma allo scopo di accrescere l’efficienza, l’autorevolezza e il rilievo del Consiglio nazionale in una logica di guida al cambiamento e di capacità ad adeguarsi all’evoluzione del settore.
Nell’adozione delle nuove disposizioni il Governo si è attenuto ai principi e criteri direttivi indicati all’articolo 2, comma 5, lett. b), della legge n. 198 del 2016 in base ai quali il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti deve riguardare:
1. le competenze in materia di formazione;
2. il numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
3. l’adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.
In sede di redazione del testo si è altresì tenuto conto di alcune osservazioni formulate dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, sentito conformemente a quanto prescritto dall’articolo 2, comma 6, della legge delega, con particolare riguardo all’individuazione dello scaglione ritenuto congruo ad assicurare l’adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività territoriale e ad alcune definizioni formali.
L’articolo 1 del presente schema di provvedimento modifica l’articolo 16 della legge del 3 febbraio 1963, n. 69, rubricato “Consiglio nazionale: composizione”, prevedendo la sostituzione dei commi 2, 3 e 4 e l’introduzione di un nuovo comma 4-bis.
L’articolo 16, nella sua formulazione originaria, prevede, al comma 1, l’istituzione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti presso il Ministero della giustizia e nei successivi commi 2, 3 e 4 ne definisce la composizione secondo un metodo “esponenziale”. In particolare stabilisce che esso
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si compone “in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi”, fatta salva la facoltà per gli Ordini regionali o interregionali “che hanno più di 500 professionisti iscritti di eleggere un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà”; analoga regola è prevista per i pubblicisti.
Attualmente il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è formato da 156 componenti, un numero particolarmente elevato anche avuto riguardo alle attribuzioni e competenze riconosciutigli dalla stessa legge n. 69 del 1963.
Coerentemente a quanto indicato all’articolo 2, comma 5, lettera b), punto 3, della legge delega, l’attuale comma 2 è stato sostituito prevedendo che “Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute”. E’ stato inoltre previsto, sempre in coerenza con i criteri direttivi della legge n. 198 del 2016, che “tutti i candidati del Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani”.
La formulazione proposta introduce importanti elementi di novità rispetto alla disposizione contenuta nella legge del 1963, n. 69, stabilendo:
1. il numero massimo dei suoi componenti, che non può essere superiore a 60 membri;
2. la proporzione all’interno del Consiglio nazionale tra i rappresentanti dei giornalisti professionisti e quelli dei pubblicisti;
3. il rispetto delle minoranze linguistiche riconosciute;
4. la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, come condizione di eleggibilità.
I comma 3 e 4, nella nuova formulazione, costituiscono un’attuazione del principio direttivo di cui al comma 5, lett. b), punto 4), dell’articolo 5 della legge 198/2016 che prevede l’adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività.
Il nuovo comma 3 stabilisce che “Ciascun Ordine regionale e interregionale elegge un proprio rappresentante iscritto agli albi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti. Ai fini dell’elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico”. La disposizione normativa in commento si è resa necessaria a seguito della modifica apportata dall’articolo 6 della legge n. 198 del 2016 direttamente all’articolo 1, comma 5, della legge n. 69 del 1963, con la quale è stata prevista per la prima volta l’istituzione presso le Province autonome di Trento e Bolzano di un Consiglio dell'Ordine preposto all’esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'albo; in assenza della previsione in commento, ciascuna delle
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Province autonome avrebbe potuto eleggere al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti un proprio rappresentante iscritto agli Elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti e ciò avrebbe alterato gli equilibri e le proporzioni prescritti dalla normativa di riforma.
Il comma 4, nella nuova formulazione, assicura una rappresentatività più consistente, all’interno del Consiglio nazionale, degli Ordini regionali più numerosi introducendo uno scaglione ritenuto congruo a fotografare adeguatamente le singole realtà territoriali. In particolare si prevede che “Gli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti pari o superiore a 1.000 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2”.
L’articolo 1 introduce, poi, il comma 4-bis, con il quale si rimette all’autonomia organizzativa del Consiglio nazionale la tutela al suo interno delle minoranze linguistiche riconosciute. In particolare il Consiglio nazionale con proprio atto dovrà determinare i criteri e le modalità da osservarsi in sede di designazione del rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, criteri e modalità che debbono comunque tener della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate, nonché, in via residuale, del criterio della rotazione.
L’articolo 2 dello schema di provvedimento in esame dà attuazione al principio e criterio direttivo della legge delega di cui all’articolo 2, comma 5, lett. b), punto 1), della legge n. 198 del 2016 che prevede il riordino e la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale in materia di formazione.
La legge n. 69 del 1963, oltre ad essere risalente nel tempo, non disciplina puntualmente le competenze del Consiglio nazionale in materia di formazione limitandosi a prevedere all’articolo 20, in sede di elencazione delle attribuzioni del Consiglio nazionale, una generica competenza dello stesso a “coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale”.
La necessità di introdurre una disciplina puntuale in materia di formazione professionale del giornalista consegue anche alla previsione dell’articolo 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha previsto a carico dei professionisti un preciso obbligo di aggiornamento.
Pertanto, in attuazione dell’indicazione della legge delega di razionalizzare e riordinare le competenze del Consiglio nazionale in materia di formazione e nell’intento di introdurre una disciplina normativa più puntuale in materia di obbligo di aggiornamento professionale del giornalista, ad oggi mancante, si è scelto di inserire nel corpo della legge n. 69 del 1963 una
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specifica previsione normativa (articolo 20-bis) che delinei nei suoi tratti essenziali questa attribuzione del Consiglio nazionale.
La disposizione si compone di due commi: il primo comma disciplina le competenze del Consiglio nazionale in materia di aggiornamento professionale, il secondo comma, quelle relative alla formazione finalizzata all’accesso alla formazione professionale; ciò in quanto si è ritenuto che il generico riferimento contenuto nella legge delega alla “formazione” dovesse essere inteso comprensivo anche della formazione finalizzata all’inserimento professionale del praticante.
La finalità delle previsioni in commento è identica, e cioè la garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all’articolo 21 della Costituzione.
Con riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale), al Consiglio spetta innanzitutto la promozione, il coordinamento e l’autorizzazione dell’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale.
In particolare, tale attività si specifica: nella definizione dei requisiti e dei titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di formazione professionale continua; nell’individuazione degli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
nella previsione di parametri oggettivi e predeterminati di valutazione dell’attività formativa proposta; nella verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi ai parametri e agli standard dallo stesso stabiliti. Inoltre si prevede che il Consiglio nazionale stabilisca, con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli iscritti all’Albo.
Con riguardo alla formazione finalizzata all’accesso alla professione giornalistica, si prevede che spetti al Consiglio nazionale autorizzare le scuole di giornalismo all’attività formativa per lo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall’articolo 34 della legge.
A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, disciplina le condizioni e i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere l’autorizzazione; il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio può stipulare con le scuole; gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale; la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché l’istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione
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professionale e di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio.
Inoltre spetta al Consiglio nazionale la vigilanza e l’adozione delle misure nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi dallo stesso stabiliti, anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell’autorizzazione.
L’articolo 3 del presente decreto legislativo rubricato “Norme di coordinamento” introduce una previsione volta a raccordare le disposizioni della legge n. 198 del 2016 con il complesso normativo previgente.
Il comma 1 dell’articolo 3 incide sull’articolo 26, comma 1, della legge n. 69 del 1963, rubricato
“Albo: istituzione”, aggiungendo dopo le parole “regionale o interregionale” la parola
“provinciale”. Tale integrazione, sebbene non espressamente richiesta dalla delega, è complementare alla modifica introdotta dall’articolo 6 della legge n. 198 del 2016 che, come già detto in precedenza, ha innovato direttamente l’articolo 1, comma 5, della legge n. 69 del 1963 stabilendo l’istituzione presso ciascuna delle due Province autonome di Trento e Bolzano di un Consiglio dell'Ordine preposto all’esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'albo.
Infine, l’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Occorre infine precisare che l’articolo 2, comma 5, lett. b), della legge n. 198 del 2016 prevede, al punto 2), la semplificazione dell’attuale sistema dei mezzi di impugnazione delle delibere dei Consigli regionali nelle materie concernenti l’iscrizione e la cancellazione dall’albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti, i provvedimenti in materia disciplinare nonché i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini regionali, con l’introduzione del principio dell’alternatività tra l’impugnazione in via amministrativa dinanzi al Consiglio nazionale e quella giurisdizionale, di competenza del Giudice civile, delle delibere dei Consigli regionali e dei risultati elettorali a questi relativi. La delega prescrive quindi l’alternatività tra l’impugnazione nell’ambito dell’ordinamento interno e quella giurisdizionale, con l’ulteriore precisazione della necessità di garantire comunque la possibilità del successivo ricorso straordinario al Capo dello Stato nel caso in cui si sia scelto di ricorrere al Consiglio nazionale.
Al riguardo, si segnala che si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l’inserimento di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe avuto l’effetto di introdurre una deroga al principio generale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l’introduzione di tale alternatività
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rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, costituirebbe un singolare unicum nell’attuale ordinamento, posto che la scelta dell’impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell’Ordine priverebbe l’interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale.