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Annullamento contratto per dolo: ultime sentenze

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Annullamento contratto per dolo:

ultime sentenze

written by Redazione | 26/01/2021

Condizioni per l’azione di annullamento o per il risarcimento dei danni.

Il caso delle reticenze all’assicurazione.

Il dolo è una causa di annullamento del contratto. Esso consiste in ogni tipo di inganno, raggiro, artificio ingannevole, o anche semplice menzogna, impiegato per indurre un soggetto ad accettare una proposta contrattuale.

La parte contraente vittima di dolo può agire in giudizio solo se il dolo è stato contrattualmente rilevante e chiedere:

l’annullamento del contratto e il risarcimento dei danni subiti in caso di dolo determinante;

il solo risarcimento dei danni se è stata vittima di un dolo incidente.

Il comportamento fraudolento rileva quando è stato compiuto direttamente dalla parte o da un terzo che si trovava d’accordo con la stessa. Rileva però anche se la parte è semplicemente a conoscenza del dolo creato da un terzo, pur senza

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essere con questo d’accordo o complice.

Quando invece la parte che ne beneficia non è a conoscenza del dolo del terzo, il contratto è valido.

Gli atti costituenti dolo devono essere caratterizzati dall’intenzionalità di ingannare la controparte.

La semplice negligenza o un’omissione involontaria infatti non possono configurare il dolo contrattuale. Non si ha dolo neppure se l’autore dello stesso è caduto in errore assieme alla controparte.

Ecco qui di seguito una rassegna delle ultime sentenze in materia di annullamento del contratto per dolo.

Vizi e mancanza del consenso nel contratto per dolo

Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l’annullamento del contratto, solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza non costituiscono causa invalidante del contratto.

Corte appello Torino sez. I, 05/10/2020, n.978

Annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte: dolo e colpa dell’assicurato

Ai sensi dell’art. 1892 comma 1 c.c., le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Ai sensi del combinato disposto

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dell’art. 1892 commi 2 e 3 c.c., se il sinistro si verifica prima del decorso di tre mesi dal momento in cui l’assicurazione ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza del contraente, l’assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Tribunale Torino sez. IV, 14/10/2020, n.3577

Al fine di annullare il contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte, ex art. 1892 c.c., non occorre, per integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente. In ordine alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.

In particolare, se è vero che l’assicuratore che, prima della stipula di un’assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, è tuttavia sufficiente che ponga all’assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell’assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., non può essere dall’assicurato sottaciuta l’esistenza di una patologia preesistente, anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico.

Tribunale Napoli sez. XI, 28/08/2020, n.5551

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore.

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Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11115

In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte, ex art. 1892 c.c., non è necessario, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.

Tribunale Mantova sez. II, 04/02/2020, n.83

In tema di contratto di assicurazioni, l’art. 1892 c.c., relativamente a dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, prevede un’ipotesi di annullamento del contratto purché al riguardo venga proposta apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non può ricollegarsi l’effetto – non previsto dalla norma stessa – della inoperatività del contratto assicurativo.

Corte appello Venezia sez. IV, 30/01/2020, n.287

A fronte di reticenze dell’assicurato, l’assicuratore può domandare l’annullamento del contratto, allorché la reticenza venga scoperta prima del sinistro o rifiutare il pagamento dell’indennizzo laddove la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest’ultimo si verifichi entro tre mesi.

L’onere previsto dall’art. 1892 c.c. in capo all’assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste, quindi, quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso tale termine, ovvero quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione. In tali ipotesi, al fine di sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, è sufficiente che l’assicuratore invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

Corte appello Napoli sez. VII, 17/09/2019, n.4495

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Presupposti annullamento contratto per dolo

Il dolo integra una causa di annullamento del contratto qualora i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto

In tema di vizi del consenso, vige il principio fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo conduce all’annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) qualunque sia l’elemento sul quale il contraente sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio. Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri – e, dunque, a configurare il dolo contrattuale – la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all’affidabilità intrinseca degli atti utilizzati e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell’altra parte il processo formativo della volontà negoziale.

Tribunale Salerno sez. II, 20/01/2020, n.259

In tema di vizi del consenso, vige il principio fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo conduce all’annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) qualunque sia l’elemento sul quale il deceptus sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27406

Il dolo che vizia la volontà e causa l’annullamento del contratto implica necessariamente la conoscenza da parte dell’agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volontà altrui, inducendola specificamente in inganno.

(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha condiviso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che le menzogne attribuite alla

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venditrice, con riferimento alle caratteristiche tecniche dei terminali forniti, potevano avere al più esercitato influenza soltanto sulle modalità della fornitura, senza incidere sulla validità del contratto, e perciò potevano essere, semmai, causa di risarcimento dell’eventuale danno patito).

Cassazione civile sez. II, 24/05/2018, n.13034

In caso di azione di risarcimento del danno per dolo incidente non va esercitata anche l’azione di annullamento del contratto

In caso di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l’altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l’azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido (nel caso di specie: non rileva che la società attrice non abbia proposto alcuna domanda tesa ad ottenere l’annullamento del contratto di assicurazione atteso che quest’ultima è stata sottoscritta in sostituzione di una precedente garanzia assicurativa, “per l’aggiunta della garanza RCO e soprattutto della garanzia merci in refrigerazione con impianto di controllo, per un capitale assicurato di euro 150.000,00”, mentre vi è stato un comportamento doloso da parte dell’agente, che ha indotto il contraente a sottoscrivere una polizza di contenuto diverso da quella che avrebbe sottoscritto in assenza del suddetto comportamento, posto che, ove l’assicurata si fosse resa conto che il rischio assicurato non comprendeva il guasto dell’impianto di refrigerazione alla stessa in uso avrebbe evidentemente concluso una polizza non ricomprendente tale garanzia, ma con la sola aggiunta della garanzia RCO rispetto alla precedente polizza, ovvero una polizza comprensiva della garanzia “merci in refrigerazione” in frigoriferi privi di sistemi di controllo).

Tribunale Latina sez. I, 13/01/2020, n.63

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Conoscenza del dolo

Il dolo che vizia la volontà e causa l’annullamento del contratto implica necessariamente la conoscenza da parte dell’agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volontà altrui, inducendola specificamente in inganno.

Tribunale Avezzano, 27/12/2019, n.644

Annullamento del contratto per dolo e potere del giudice

Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine a una falsa o distorta rappresentazione della realtà all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’effetto invalidante dell’errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un’ipotesi di dolo determinante e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27406

Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione.

Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un’ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti

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dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734

Truffa contrattuale

Nell’ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l’altruità del bene sia resa nota dal venditore all’altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell’acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale.

Cassazione penale sez. II, 04/07/2019, n.1970

Dolo nel mutuo bancario

Unica ed esclusiva connotazione del mutuo fondiario è che il finanziamento si deve accompagnare ad una ipoteca di primo grado restando del tutto irrilevante il motivo del finanziamento. Inoltre quando il contratto di mutuo fondiario è ampiamente favorevole al correntista non può rilevarsi l’exceptio doli seu preteritis. Essa riguarda, infatti, solo il dolo commesso al tempo della conclusione dell’atto ed è diretta a far valere, sia in via di azione che di eccezione, l’esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l’annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mantenendo un comportamento che assume rilievo, quale dolo incidente, nel caso in cui l’attività ingannatrice abbia influito sulle modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato se non fosse stata fuorviata dal raggiro, non comportante l’invalidità del contratto bensì la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 23/01/2019, n.107

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Annullamento del contratto per dolo e affidamento

In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.

Cassazione civile sez. II, 31/05/2018, n.13872

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