I l presente regolamento contempla e circonscrìve i reciproci dirit
ti ed obblighi fra padrone e servo , e stabilisce alcune normative con
cernenti la servitù. Esso è obbligatorio per tutti indistintamente gli a- bitanti di Ei u me , vale a dire per tutti quelli che hanno una dimora stabile, o temporaria in questa Città e Distretto.
Padrone e padrona chiamasi chi verso una pattuita mercede accet
ta in servizio per un tempo determinato un in d i vi d u o , onde lo serva in tutte le occorrenze domestiche, e di economia ru rale. — Servo , o do
mestico, e s er v a, fantesca, o domestica, chiamasi all ’ incontro q u e ll ’ i n dividuo , il quale verso una convenuta mercede si obbliga di prestare i domestici, o rurali servizj per un’ epoca determinata.
Non entrano nella categoria dei servi q ue ll e persone , che verso particolari condizioni e compenso si obbligano di prestare tali servigi , i quali richieggono particolari q u a li tà , o che appartengono a corporazio
n i , per cui sussistono l e g g i , o p r i v i l e g i , o prescrizioni speciali, come p. e. Agenti di commercio ecc.
A maggiore chiarezza si riducono tutte le dispositive alle seguenti Sezioni :
S E Z I O N E I. Pri ma, e a l l ’ atto di entrare in servizio.
— — II. Durante il servizio.
--- I l i A l l ’ atto di uscir dal servizio.
■--- IV Della competente Giurisdizione.
Si procederà adì un’ esatta inscrizione di tutti i domestici d’ ambo i sessi , esistenti att ual me nt e in questa Cit tà , e nel le sue comuni , ed ita co nsegu enza ogni d o m e s t i c o , nazionale o forestiere che s i a , dovrà p r e sentarsi personalmente al Magistrato e risp et ti vam en te al suo D ip a rti mento di P o li zi a, onde esservi debitamente riconosciuto ed inscritto. — . A tale effetto, dopoché il presente regolamento avrà ottenuto la benigna Sovrana S a nz io ne , Sarà pubblicato un t e r m i n e , entro Ü quale dovranno i domestici insinuarsi a l l ’ Uffizio prenominato, a scanso di u n a p e n a l e , che si prefigge in fiorini d u e , od in diffetto di pag am ent o, d e l l ’ arresto personale di un giorno.
T u t t i i domestici ri cev era nn o a ll ’ atto della in s i n u a z io n e , verso l ’ e
sborso di carantani 6 , un documnnto a s t a m p a , conformato a guisa di L ib re t to , in cu i oltre i loro connotati personali, ve rranno riportate le pri ncipali discipline imposte ai domestici, ed ai rispettivi padroni/ onde
nnri nnssann m ai a l l e g a r n e ignoranza.
Questo d o c u m e n t o , che sarà intitolato L ib ret to di servizio , dovrà essere consegnato al P a d r o n e , il quale sarà in obbligo di custodirlo fino al tempo che v e r r à in seguito indicato.
Nessuno deve accettare in servizio chi non sia munito del p re sc ri t
to libretto di servizio II padrone che tralascia questa dispositiva i nco r
r e in una multa di fiorini 4 p er la prima v o l t a , di fni. 8 per la secon
d a , e così raddoppiando a proporzione pei casi di ulteriore rec idiv a.
Individui soggetti a dipendenza paterna o t u t o r e a , così pure le don
ne maritate nou possono obbligarsi ad un servizio , allorché si presenta opposizione fondata da parte del rispettivo genitore , tutore , o marito.
D ’ altronde il marito non può obbligare la moglie ad un servizio in for
za d’ un contratto stipulato da lui solo.
I danni cagionati al padrone per c o l p a , o imputabile n e g l i g e n z a , vanno bonificati dalla mercede del sèrvo : ciò deve seguire peraltro con e q u i t à , e qualora il servo p rot est i, decide il Giudice.
11
servo deve al suo p ad ro ne , oltre alla più stretta fede ltà , il co nv e n ie n t e r i s p e tt o , e la piu perfetta obbedienza nel disimpegno delle i n combenze do me st ich e, o rispettivamente di economia r u r a l e , nè può farsi sostituire da altra persona senza Γ assenso del padrone.
II contratto di servizio in re gola va esteso in i s c r it to , oppure a v o ce <
3
’ innanzi due testimonj; qualora ve nga conchiuso a voce e senza t e sti mo ni , sarà regolato dietro le normative in appresso fissate.C hi contratta un servo in i s c r i t t o , oppure a voce d ’ innanzi due t e s t i m o n j , p u ò , salvo il diritto anteriore del t e r z o , obbligarlo anch e
mediante il braccio forte a soddisfare al suo impegno.
C h i dà una capa rra a sicurezza del vocale contratto , non ha dirit
to fuorché alla restituzione del doppio i m po rt o, in caso che l ’ altra pa r
te receda dal contratto ; e vic e ve r sa perde la caparra, qualora essa stes
sa resilisca dal Contratto.
Cessa nel padrone
1
obbligo di accettare in servizio un individuo già c o n tr a tt a to , per li motivi s e g u e n t i :i° Se il servo è affetto da morbo ributtante o contagioso prima non
avvertito ; ,
a e Se una fantesca è i n c in t a ;
3
° Se il servo occultò al padrone tali ci rc os t a nz e, le quali se gli fossero state n o t e , non lo avr ebbe preso in s e r v i z i o , come p. e. se si seuo- prisse che è ammogliato mentre asseriva esser c e l i b e , se si r i le v a esser vedovo con creature da mantenere mentre dichiarò non av e r conseguen
z e , se si manifesta la falsificazione d e l l ’ attestato rilasciatogli dall’ ultimo padrone ecc. D altronde cessa anche nel servo l’ obbligo di en trare in se rv iz i o , se dal momento della stipulazione del contratto si fossero v e r i ficati in modo degno di fede i seguenti du e casi :
a) Se il servo fosse chiamato dai genitori , o parenti , o per assisterli ne lla loro v e c c h i e z z a , o per assumersi f economia della f a m i g li a ; e
b) Se fosse toccata al servo una qualche e r e d i t à , che necessariamente richiedesse la sua presenza in altro luogo,
Il padrone deve trattare il servo con uma nità ; può ammonirlo e s g ri d a rl o, ove i l bisogno lo r i c h i e d e , maltrattarlo però non m a i , nè con parole ingiuriose, nè molto meno con vie di fatto.
A l servo deve essere corrisposta puntualmente la pattuita mercede ove non sia stato convenuto altrimenti, di mese in mese posticipatamente.
Cadendo un servo ammalato, il padrone può rimandarlo tosto a casa sua se fiumano, se forestiere è obbligato a mantenerlo ed assisterlo almen sette gio rn i, eccetto il caso di malattia acuta o contagiosa; scorsa quest’
e p o c a , o sviluppata una malattia acuta o contagiosa, sarà accolto il ser
vo nel civico Ospedale. Le spese di assistenza medico - chirurgico - farma
ce u ti ca vanno pagate a termini del Regolamento di esso civico Ospedale.
Qualora non vi sia un patto d iv e rs o , la disdetta del servizio da darsi reciprocamente viene stabilita come segue ;
a) N e l caso che venga preso un servo a tempo inde ter mina to , la dis
detta da ambe le parti è limitata a giorni quattro ;
l·) Venendo assunto il servizio a mese , la disdetta è fissata in giorni quattordici; finalmente
a) N e l caso più comune di un' servizio ad a nn o, la d isd et ta , ossia il reciproco preavviso della cessazione del contratto, da poter darsi in qua
lunque epoca dell’ a n n o , viene determinata in un mese.
Oltre questi regolari termini di disdetta , si potrà sciogliere il con
tratto frà servo, e padrone:
a) Quando il padrone andasse a dimorare fuori del paese;
b) Quando per una grave malattia il servo si fosse reso inabile a s e r vi re ;
c) Quando per avventura il servo si maritasse.
N e i seguenti casi sarà autorizzato il padrone di licenziare d a i suo servizio un servo senza riguardo allo stabilito termine del contratto:
a) Quando il servo per qualsivoglia cagione esercitare e prestare non potesse quei s e r v i g i , che furono espressamente o tacitamente p a tt u it i;
b) Quando il servo avesse commesso una frode, un f u r t o , od altro d e litto in danno del padrone , o in pregiudizio della sicurezza della sua persona medesima ;
c) Quando il servo fosse d e d it o , in casa del padrone o f u o r i , a l l ’ e b b r i e t à , o ad altre sregolatezze;
d) Quando il servo dasse contrassegni di portamento torbido ed inquie
t o , e che aizzasse gli altri servi compagni contro il padrone o trà di loro.
Cosi ugualmente sarà autorizzato il servo di ottenere la sua l i c e n z a , allorché per il procedere o impetuoso od inumano del suo p a d r o n e , corresse pericolo di ricev ere danno nella sua persona, o non fosse s ic u ro della sua vita ; con tuttociò anche in tale caso dovrà prima denun
ziare al Giudice competente questa s op ra vv e g ne nz a , nè potrà pria che ne siegua la verificazione, allontanarsi di proprio arbitrio dal servizio in cui si ritrova , eccettuato il caso di pericolo grave ed imminente.
Inoltre è abilitato il servo a chiedere il suo licenziamento oltre i casi contemplati a li ’ anterior § i á , lett a) e b) ancora nei s e g u e n t i d ue :
a) Se il padrone non gli paga la mercede all ’ epoca stabilita ; bj Se lo induce ad azioni contrarie alla legge , o al buon costume.
Chi abbandona il servizio prima del dovuto termine , o senza p re v e n ir n e il p a d r o n e , deve essere punito , la prima volta con arresto di ore 24 a pane ed a cq ua , la seconda con giorni tré d’ a rr e s t o , ed uno a
pane ed acqua , e così a proporzione in caso di ulteriore recidiva. — Dopo subita la pena verrà rinviato il servo al padrone medesimo’, qua
lora questi voglia accettarlo, e sarà inoltre tenuto all’ abbuono delle spe
se d’ a rr es t o, ed alla riparazione del danno causato.
D ’ altronde se un padrone licenzia un servo prima del tempo senza uno dei motivi addotti al § ao , è tenuto abbuonargli il salario di
«5
giorni , qualora il servizio era assunto a mese , e di due mesi qualora era contrattato ad an no, oltre la proporzionata corrisponsione del salario fino al giorno del licenziamento.
Insorgendo quistione fra padrone e servo circa la pattuita mercede, si presterà fede in mancanza di contratto scri tt o, o vocale alla dichia
razione giurata del padrone qualora il servo s’ attrovasse ancora al suo serv izio; ed ove questi all ’ incontro fosse stato di già licenziato, formerà prova la deposizione giurat a del servo.
A l l espiro del contratto il padrone dovrà fa r p e r v e n i r e al Magistra*
t o , e r i s p e t t i v a m e n t e al suo D ip a rt im en t o di P o li zi a, entro le successive ore 24.1 il li br e tt o di serv izio del rispettivo domestico un it am ent e al r e g ol a re certificato di s e r v i z i o , e ciò sotto la p e n a , ed i gradi co nt e m p la ti al
5
. y . - l l D ip a rt i m en t o di Poli zia d ic h ia r e r à in tal caso ex Officio nel ri sp e tt iv o li b re tt o di s e r v i z i o , che il padrone senza fondato motivo siasi rifiutato di ri la s c ia r e il pre scritto certificato. Q ue sto certificato, da esser e in se ri to nel ri spe tt iv o L i b r e t t o , dovrà esp ri me re oltre la q u a li tà e durat a del servizio p r e s t a t o , an ch e il grado di f e d e l t à , a s s i d u i tà , e b uo n a condotta dimostrata dal domestico. O v e però sotto l ’ u n o , o l ' a l t r o d ei premessi tre rapp ort i eme rgessero d el le e c c e z i o n i , il padrone si l i
m i t e r à ad a c c e n n a r e le q u a li t à del domestico ri g u a rd o a ll e q u a li non g li ri su lt an o aggravj.
O g ni domestico , ch e rimanesse privo di collocamento, dovrà nei t e r m i n e di ore 24 dopo i l suo congedo presentarsi im ma nc a bi lm en te al sud
detto D i p a r t i m e n t o di Poli zia per d ic h ia ra re la sua i n t e n z i o n e , o di pas sare a nuovo s e r v i z i o , o di ap pigli arsi ad a ltr a professione o me s ti e re ^ e ciò sotto la co mmin atoria di tre gio rni d’ arresto mancando. In tale i n
contro gli v e r r à consegnato il L i b r e t t o di servizio d eb it a m en t e vidimato, on d e gli serv a di scorta pel t e m p o , che r i m a r r à senza padrone D i c h i a ra n d o il servo di d e d i c a r s i ad aliro m e s t i e r e , v e r r à c a nc el la to dal r e g i stro d e ll a servitù.
A l l o r c h é il domestico av rà trovato altro se rv iz i o , sarà tenuto a scan
so di a r r e s t o , di insinuarsi col L i b r e t t o di serv izio al D ip a rt im en t o M a - g is t ra tu a le di P o l i z i a , ove ne v e r r à fatto analogo r e g i s t r o , e tosto a c compagnato al nuovo p a d r o n e , a cui v e r r à co ns eg na lo il L ib re t to .
Tras cor si q u i n d i c i giorni senzachè il domestico v a g a n te siasi p ro c u ra to nuovo serv izi o presso q u a lc h e p a d r o n e , sarà suo dovere di prese n
tarsi al M a g i s t r a t o , e r i s p e tt iv a m e n te al suo D i p a rt i m e n t o di Polizia per giustificare la causa del ritardato suo collocamento. T r o v a t a soddisfacente l a g iu st ifi ca zi on e , saranno ob bliga ti a dedicarsi entro un congruo t e r m i n e a n u o v o , e stabile s e rv iz i o ; mancando alla q u a le i n g i u n z i o n e , n è prova«-
C h i u n q u e dà alloggio ad un domestico fuori di serv izi o non p r o v v e duto d e l l ’ analogo L i b r e t t o deb itam ent e visato dal R i fe r e n t e di P o l i z i a , v e r r à sottoposto ad una mu lta di fior. 1 p e r la prima v o l t a , di fior. 2 p e r la seconda , fior. ?> per la t e r z a , e così u l t e r i o r m e n t e , od an ch e a proporzionato arresto di u n o , d u e , t r e , ecc. giorni.
do altri legittimi mezzi di sussistenza, saranno c o n s i d e r a ti , e trattati quai vagabondi e sospetti, e se fo r es ti er i, senz’ altro espulsi e ri nviati alla loro patria.
Quando tutte le pagine del L ib re t to di servizio saranno riempite, il d om est ico , esibendolo a ll ’ Uffizio suddetto, ne r i c e v e r à un nuovo.
N e i casi contemplati al § i g e 20 va pagata ai servo la pattuita mercede in proporzione fino al giorno del suo licenziamento, all ’ incontro nei casi ricordati al §. a i , eccettuati quelli additati al §. 12 ad a) e l ) i l padrone è tenuto di abbuonare al s e r v o , oltre quanto gli compete fino al giorno del congedo , un mese di salario.
L a falsificazione del certificalo di servizio operata o dal servo stesso, o da altra mano per inca rico del s e r v o , ve rrà denunziata alia locale S e de Giudiziaria Capitanale , qual foro criminale.
T u tt e le que rel e d o g li a n z e , e l i t i g i , che insorgono fra padrone e se rv o, saranno decisi dal locale Giudizio Pretoreo; eccettuati τ oasi di i n g iu r ie v e r b a l i , o soperchiere di fatto, sopra cui pronuncia il M a g i s t r a to col mezzo del suo Ri fe ren te di Polizia
Non contenta la parte della decisione del Giudizio P r e t o r i l e , Ϊ11- noltra, dietro P i v i vigente procedura, il suo Appello extra dominium alla Sede giudiziaria Capitanale.
t u t t e le mu ue contemplate nel presente Regolamento cadono a be
nefizio del locale Instituto de’ poveri
I l p r e s e n te R e g o la m e n to a p p ro v a to su p e rio r m en te in co n so n a n za a b, g.
in tim a to d e ll’ E c c e ls o R e g io C o n sig lio lu o g o te n e n z ia le u n g a rico d. d. 13 A p r ile an. c. N . 15953 v ie n e in se g u ito d graz. C o n c h iu s o C a p ita n a le d .d . Iti G iu g n o an . stesso N . 218 réso n o to m ed ia n te la stam pa c o ll' a v v e r te n z a c h e d o v rà s e r v ir e d i esa tta e d im p r e ter ib ile norm a e d o sserv a n za d a l dì 1. G e n n a io a n n o prossim o v e n tu r o 1848 in p oh
D a l c iv ic o M a g istr a to d e lla fe d e lis s im a ^ li b e r a, m arittim a , c o m m e r c ia le , C i t t à, P o r to f r a n c o e D is t r e t t o d i
F iu m e l i 4 N o v e m b re 1847.