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Academic year: 2022

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Parere sullo schema di DM recante “misure organizzative per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell’art. 29, comma 1, 3 e 4 del D.lgs 116/2017”.

(delibera 16 febbraio 2022)

«Il Consiglio,

- letta la nota in data 3 febbraio 2022 del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia con la quale si trasmette lo schema di D.M. recante “misure organizzative per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell’art. 29, comma 1, 3 e 4 del D.lgs 116/2017”, al fine di acquisire il parere del Consiglio Superiore della Magistratura;

- visto l’art. 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

i quali hanno apportato modifiche agli artt. 29, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.

116 concernente “Riforma organica della magistratura onoraria …” riferiti alla disciplina riguardante i magistrati onorari attualmente in servizio e già in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto (15 agosto 2017);

osserva.

Il Governo, con il decreto ministeriale in commento è intervenuto ad attuare le previsioni contenute nell’art. 29, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 116/2017, come modificate dall’art. 1, commi 629 e ss. della L. n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

In sintesi, per quanto di interesse, l’art. 29, comma 1, D.l.vo n. 116/17 - per come novellato - prevede infatti che: “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”.

Il comma 2 dello stesso articolo dètta la disciplina per i magistrati onorari che non accedono alla conferma, mentre il comma 3 ed il 4 regolano la procedura di conferma, attribuendo al Consiglio Superiore il compito di indire tre procedure concorsuali, con cadenza annuale, ciascuna relativa ad una delle tre fasce di anzianità previste (oltre 16 anni di servizio; da 12 a 16 anni; meno di 12 anni) e di organizzare la procedura valutativa e l’espletamento del colloquio da parte degli aspiranti.

A proposito di tale norma - e segnatamente del comma 1 - si ritiene assolutamente necessario che il Legislatore specifichi che possono accedere alla procedura in selettiva soltanto i magistrati onorari in servizio alla data del 15.8.2017 che non siano però cessati dall’incarico alla data del 31.12.2021, non essendo ipotizzabile che possano accedere alla conferma dell’incarico onorario fino al compimento del settantesimo anno d’età quelli il cui rapporto di servizio sia già terminato prima dell’entrata in vigore della novella. La specificazione serve a chiarire l’esatto ambito di applicazione della norma e a evitare future controversie sul punto.

Ciò premesso, il Decreto Ministeriale in commento ha indicato, da un lato, quali sono i magistrati onorari che possono partecipare alle procedure valutative e, dall’altro, le diverse modalità di svolgimento delle suddette procedure.

A tal proposito, il Consiglio ritiene di dovere svolgere le seguenti osservazioni in relazione al contenuto delle diverse disposizioni del suddetto Decreto Ministeriale:

- art. 1 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio)

L’art. 1 specifica che le misure organizzative previste dal decreto ministeriale si applicano alle procedure valutative che interessano il contingente ad esaurimento dei magistrati onorari

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ovvero i magistrati onorari già in servizio al 15.8.2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/17, che, accedendo alla procedura di stabilizzazione di nuova introduzione, previa presentazione di apposita domanda e superamento della procedura di conferma, potranno permanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno d’età.

Considerato che l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 629 della L. 234/2021 - che ha introdotto la nuova procedura valutativa di conferma modificando il D.Lgs. 116/2017 - è fissata al 1.1.2022, come già detto, appare opportuno sollecitare il Legislatore a intervenire innanzitutto sul D.Lgs. n. 116/17, e conseguentemente anche sull’art. 1 del decreto ministeriale, specificando che possono accedere alla procedura in questione soltanto i magistrati onorari in servizio alla data del 15.8.2017 che non siano però cessati dall’incarico alla data del 31.12.2021, non essendo ipotizzabile che possano accedere alla conferma dell’incarico onorario fino al compimento del settantesimo anno d’età i magistrati onorari il cui rapporto di servizio si sia già esaurito prima dell’entrata in vigore della novella. Si osserva peraltro che la specificazione in parola è già contenuta nell’art. 2 del decreto ministeriale, sicché per maggiore chiarezza dovrebbe essere contemplata anche nell’art. 1 del decreto e prima ancora nel testo legislativo primario disciplinante la materia.

La modifica appare necessaria anche alla luce dei contenziosi pervenuti all’Ufficio Studi nell’ultimo mese. Con ricorso proposto al T.A.R. magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017, ma cessati dall’incarico prima del 31.12.2021 per il compimento del 68° anno di età, hanno chiesto di poter proseguire l’incarico onorario sino al compimento del 70° anno di età. Il T.A.R. dell’Emilia Romagna, in via d’urgenza e con decreto monocratico n.

59/2022, del 21.1.2022 ordinanza collegiale, ha accolto l’istanza cautelari autorizzando il ricorrente a proseguire le attività di giudice onorario presso l’ufficio in cui era in servizio prima della cessazione dall’incarico (v. ,in senso conforme, anche decreti n. 77/2022 e 78/2022 T.A.R. Emilia Romagna). Con successiva ordinanza collegiale lo stesso T.A.R. ha confermato i decreti con ordinanze n. 93-94 e 95, pur precisando che l’accoglimento della domanda cautelare implica solo l’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla L. 234/2021 sino al compimento del 70° anno di età.

- art. 2 (Termini di presentazione delle domande)

Il comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale attua la previsione normativa del comma 3 dell’art. 29 del D.Lgs. 116/2017 che attribuisce al Consiglio Superiore il compito di indire, con apposita delibera, tre distinte procedure valutative riguardanti i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 e non cessati alla data del 31 dicembre 2021, distinti in base alle classi di anzianità contemplate dall’art. 29 citato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

Al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, preme rilevare l’opportunità che il legislatore chiarisca se l’anzianità menzionata nella disposizione debba intendersi come riferita cumulativamente a tutti gli incarichi onorari eventualmente svolti nel tempo dal candidato (Giudice onorario di Tribunale, Viceprocuratore onorario, Giudice di pace) oppure all’ultimo incarico svolto.

L’ultima parte del comma 1 dell’art. 2 include nella categoria dei magistrati aventi diritto a beneficiare della misura della stabilizzazione fino al compimento del settantesimo anno d’età, anche quelli che abbiano già avanzato domanda di conferma dell’incarico, senza che la relativa procedura sia stata ancora definita.

Il testo del decreto, tuttavia, contempla tra i magistrati in questione solo quelli che abbiano richiesto la conferma a norma dell’art. 18 commi da 4 a 14 del D.Lgs. n. 116/2017 e non anche quelli che abbiano avanzato analoga domanda ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.

116/2017 (che concerne i magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 92/2016 e prima dell'entrata in vigore del decreto n. 116). Sarebbe, pertanto, opportuno che il legislatore scegliesse se integrare il decreto includendo il riferimento anche ai magistrati che abbiano chiesto la conferma dell’incarico ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 116, ovvero

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eliminare anche il riferimento all’art. 18, commi da 4 a 14 del D.Lgs. 116/17, limitandosi a riferirsi genericamente alla intera categoria dei magistrati per i quali la procedura di conferma relativa ai precedenti quadrienni non si sia ancora conclusa.

Con riferimento, invece all’art. 2, comma 2 del decreto, appare utile specificare che le domande di conferma sono quelle presentate ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

- art. 3 (data di inizio della procedura)

L’art. 3 del decreto ministeriale stabilisce che la procedura abbia inizio entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Considerati i tempi che intercorreranno tra la data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale e l’inizio effettivo delle procedure di valutazione, stante la necessità di adottare la delibera consiliare di indizione delle procedure e di provvedere alla relativa pubblicazione in Gazzetta, valuterà il Legislatore l’opportunità di abbreviare il termine per l’inizio delle procedure di valutazione rispetto a quello indicato, così da contenere i tempi complessivi della procedura di conferma.

- art. 4 (modalità di sorteggio per l’espletamento del colloquio orale)

L’art. 4 del decreto ministeriale regola le modalità di sorteggio per l’espletamento del colloquio orale, prevedendo, al primo comma, che le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte d’appello “ in conformità a quanto previsto dall’art. 29 comma del Decreto legislativo n. 116/17”.

Quanto in particolare al comma 2 dell’art. 4, esso poi prevede, in conformità al dettato normativo dell’art. 29, comma 4, che se il numero dei candidati è superiore a 99 sono costituite più commissioni, ciascuna delle quali esamina 50 candidati raggruppati in ordine alfabetico .

La norma specifica poi che si procede al sorteggio delle Commissioni abbinate a ciascun gruppo di candidati (ripartiti in ordine alfabetico), e che il Presidente della Commissione procede al sorteggio della lettera per stabilire l’ordine dello svolgimento della prova orale per i candidati assegnati alla commissione. Terminata la fase del sorteggio viene stilato il calendario: ciascuna Commissione comunica al candidato luogo, data e ora della prova orale.

La disposizione non appare pertanto problematica, ad eccezione di quanto sopra segnalato.

- art. 5 (pubblicità delle sedute di esame)

Quanto alle previsioni finalizzate a garantire la pubblicità delle sedute, il decreto ministeriale stabilisce che l’esame è pubblico e che il colloquio orale si svolge “alla presenza della Commissione, del candidato e del segretario”, nonostante sarebbe più corretto prevedere che il colloquio orale si svolge “con la presenza” della Commissione, del candidato e del segretario.

Chiunque può assistere, inoltre, all’esame, salva la facoltà della Commissione, per ragioni connesse alla emergenza epidemiologica, di stabilire un numero massimo di visitatori ammessi ad ogni sessione.

Il comma 3 dello stesso art. 5 prevede che il Consiglio Superiore, con la delibera con cui è indetta la procedura, possa autorizzare lo svolgimento delle prove orali con collegamento da remoto

“ferma restando la presenza presso la sede della prova di esame, del segretario della Commissione e del candidato da esaminare”.

In merito appare opportuno integrare la norma prevedendo che presso la sede della prova di esame debba essere presente, durante l’espletamento dei colloqui dei candidati, almeno un membro della Commissione esaminatrice, accanto al segretario.

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- art. 6 (prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID – 19).

L’art. 6 contiene prescrizioni stabilite ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19.

Il decreto ministeriale prevede che la prova si svolga presso gli uffici giudiziari del circondario, che l’accesso agli uffici avvenga evitando assembramenti e che a ciascun candidato sia controllata la temperatura.

E’ poi previsto che i candidati, muniti di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis), decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - e cioè i candidati vaccinati con prima e seconda dose (lett. a), i soggetti guariti dal Covid-19 (lett. b) e quelli guariti dal Covid-19 che siano vaccinati con prima o seconda dose - debbano consegnare anche un’autodichiarazione nella quale attestano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: l’assenza di sintomi influenzali in atto; la mancata conoscenza di essere positivi al Covid-19; di non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; di non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.

La norma prevede anche che “I candidati vaccinati con il ciclo completo e quelli muniti di certificazione verde perché guariti dal Covid, sono esonerati dalla presentazione della predetta autodichiarazione”. In merito appare opportuno che il legislatore precisi che i soggetti esonerati dall’obbligo di produrre la dichiarazione sono coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le tre dosi previste dalla legge, ovvero quelli che, soggetti a ciclo vaccinale completo, siano guariti dal Covid-19.

Nulla, infine, prevede il decreto ministeriale per il caso di magistrato onorario sospeso temporaneamente dal servizio perché non vaccinato. Appare, pertanto, opportuno che il decreto venga integrato attraverso l’espressa previsione della facoltà del candidato non vaccinato che intenda accedere alla procedura di conferma, di poter presentare la relativa domanda, chiedendo eventualmente il differimento del colloquio orale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

d e l i b e r a

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.»

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