Applicabilità della disciplina dettata dall'art.13 II comma D.Lgs. 160/06 ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 111/07.
(Risposta a quesito del 15 maggio 2008)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2008, ha adottato la seguente delibera:
sul quesito proposto il 26 aprile 2008 dal Presidente del Tribunale di …, con cui chiede se un giudice nominato con D.M. 10 ottobre 2004 e che quindi non ha ancora conseguito la prima valutazione di professionalità possa essere assegnato a funzioni penali monocratiche.
OSSERVA
Come noto l'art. 13 del D. lgs. n. 160 del 2006 - entrato in vigore il 31 luglio 2007 - vieta che i magistrati al termine del tirocinio possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali, di G.I.P. e di G.U.P. anteriormente alla prima valutazione di professionalità.
Già con delibera del 21 febbraio 2008 il Consiglio, nel rispondere a un quesito in parte analogo a quello in disamina, ha precisato che la norma in questione si applica ai magistrati che terminano il tirocinio successivamente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che il relativo divieto opera solo con riferimento alla futura prima destinazione di magistrati al termine del tirocinio. Pertanto tale divieto non si applica ai magistrati che non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità e che svolgevano una delle suddette funzioni all'atto dell'entrata in vigore del decreto suddetto.
Il medesimo principio può trovare applicazione anche per i magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità entrati in servizio prima dell'entrata in vigore del sopra citato art. 19 e che in futuro intendono svolgere una delle funzioni in parola.
Al riguardo si osserva - e in parte si ribadisce - che la norma in disamina reca il divieto di svolgere alcune ben precise funzioni “al termine del tirocinio” e pertanto i magistrati nominati anteriormente al 31 luglio 2007 non sono destinatari del divieto medesimo per l'ovvia ragione che hanno da tempo terminato il tirocinio e quindi non rientrano nel campo di applicazione del divieto de quo, fermi restando gli altri divieti funzionali ancora in vigore.
Pertanto
delibera
di rispondere al quesito come segue: i divieti di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 160 del 2006 sono applicabili ai magistrati entrati nell'Ordine giudiziario successivamente al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della norma suddetta.