• Non ci sono risultati.

Prospetti ST e SX: le regole di compilazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Prospetti ST e SX: le regole di compilazione"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

N.2-Giugno2007

Prospetti ST e SX:

le regole di compilazione

Il modello 770/2007 semplificato si chiude, co­

me di consueto, con i dati riepilogativi delle rite­

nute operate e delle compensazioni effettuate, contenuti nei prospetti denominati ST ed SX.

In merito alla trasmissione degli stessi si ricorda che, come già rilevato, le istruzioni, nell’ottica dell’accen­

tuazione della autonomia delle diverse categorie interessate, prevedono, qualora si opti per la tra­

smissione separata delle Comunicazioni, la possibili­

tà di inviare unitamente a ciascuna comunicazione anche i relativi prospetti ST e SX, sempreché risulti­

no soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

­ che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimila­

ti, sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

­ che non siano state effettuate compensazioni

«interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In caso di opzione per la trasmissione separata delle Comunicazioni, in ciascun prospetto ST do­

vranno essere presenti codici tributo «coerenti»

con la natura della Comunicazione cui i versa­

menti si riferiscono, risultando diversamente im­

pedita la trasmissione telematica della dichiarazio­

ne nella modalità di invio separato.

Inoltre, nella considerazione che, in presenza del­

l’obbligo di presentare anche il modello 770/O/

2007, è anche possibile tenere distinto l’invio del­

le ritenute relative ai redditi dichiarati con il mo­

dello Semplificato (contenute nel prospetto ST) da quelle relative ai redditi dichiarati con il modello Ordinario (contenute nel quadro ST), anche colo­

ro che sono obbligati alla trasmissione del model­

lo 770/O potranno, in presenza dei presupposti sopra richiamati, inviare il modello 770/S per le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro di­

pendente ovvero per le sole Comunicazioni dati lavoro autonomo comprendendo i relativi pro­

spetti ST e SX.

Per completezza si ricorda infine che l’obbligo di presentare il modello ordinario 770/2007 non sussiste qualora, non essendo stati corrisposti utili, la compilazione del quadro SK sia effettuata al solo

scopo di comunicare i dati relativi ai soci che hanno depositato le azioni per la partecipazione all’assem­

blea ordinaria al bilancio delle società per azioni.

La compilazione del prospetto ST

Le istruzioni al modello di quest’anno ripropongo­

no le indicazioni già fornite lo scorso anno relati­

vamente alle modalità di compilazione del model­

lo di pagamento F24.

In particolare, viene precisato che:

­ l’anno di riferimento da indicare sul modello F24 corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo (pertanto, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2007 e riferiti al periodo d’imposta 2006, l’anno di riferimento è il 2006; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale all’Irpef determinate su redditi di la­

voro dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2005, l’anno di riferimento è il 2005);

­ il ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo modello F24 indicando ogni versamento omesso in un diverso rigo della delega. La sanzione ridotta (codice tri­

buto 8906) deve essere indicata sulla delega se­

paratamente per ciascun adempimento (e non do­

vrà essere riportata nel prospetto ST).

Ritenute e redditi da rappresentare

Come indicano le istruzioni, il quadro ST deve contenere:

q le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2006 comprese le ritenute sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2007, se riferiti al 2006, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2006;

q le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 16 dicembre 2006, relativamente all’acconto sulle rivalutazioni Tfr, ed entro il 16 febbraio 2007, per il saldo;

q le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef effettuate a seguito di cessa­

zione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso

N.2-Giugno2007

78

(2)

N.2-Giugno2007 del 2006 (e quindi, anche il rateo relativo a 2006

maturato dall’inizio dell’anno alla data di cessazio­

ne del rapporto);

q le trattenute relative all’addizionale regionale all’Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;

q le trattenute effettuate, a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel 2006, a titolo di saldo e accon­

ti Irpef, di addizionale regionale e comunale all’Ir­

pef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata.

Le istruzioni precisano che, con riferimento alle ritenute ed alle imposte sostitutive sopra indicate, devono essere riportati i dati corrispondenti ai versamenti relativi al conguaglio 2006. Poiché è possibile che tali operazioni si siano concluse en­

tro febbraio 2007, le ritenute devono essere state versate entro il mese di marzo 2007. È comunque possibile che compaiano anche versamenti suc­

cessivi conseguenti a ravvedimento operoso che, si ricorda, potrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Nel prospetto devono, altresì, essere evidenziate le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2006 (e i relativi versamenti effettuati) a seguito dell’inca­

pienza delle retribuzioni a subire il prelievo deri­

vante dal conguaglio di fine anno 2005, nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali e comunali all’Irpef effettuate in forma rateizzata nell’anno 2006 con riferimento all’anno 2005. Non devono invece essere indicate le tratte­

nute e i versamenti delle addizionali regionali e comunali all’Irpef effettuate in forma rateizzata nel 2007 con riferimento al 2006.

Analisi del contenuto delle varie caselle Nel punto 1 «Periodo di riferimento», per ogni importo trattenuto deve essere indicato il periodo di riferimento relativo a ciascun versamento corri­

spondente, in generale, al mese e all’anno di de­

correnza dell’obbligo di effettuazione del prelievo, anche se il versamento risulta effettuato in un mese diverso a seguito di ravvedimento operoso.

Eccezione al caso generale sono:

1) le sole somme corrisposte entro il 12 gennaio 2007 e riferite al 2006, per le quali deve essere indicato il periodo «12.2006» corrispondente al mese di dicembre 2006 e, nel punto 8 («Note»), il codice «B»;

2) le somme che vengono trattenute a seguito di conguaglio 2006 effettuato nei mesi di gennaio o di febbraio 2007 per le quali le istruzioni prevedono di riportare al punto 1 il periodo «12.2006» e nel punto 8 («Note») rispettivamente i codici «D» o «E»;

3) le somme che vengono trattenute a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro per le quali deve essere compilato il rigo relativo alle addizionali di competenza del 2006 («punto 1» = mese/2006;

«punto 8» = «S»);

4) le somme a titolo di saldo dell’imposta sostituti­

va sulla rivalutazione del Tfr (cod. 1713): «punto 1» = 12.2006.

Per la rappresentazione nel prospetto ST del ver­

samento delle addizionali si ipotizza il caso in cui si sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2006 e, di conseguenza, il sostituto d’imposta, sulle somme corrisposte re­

lative a tale mese, abbia dovuto trattenere, per quel dipendente, non solo le rimanenti rate di addizionali regionali e comunali del 2005, ma anche l’importo dovuto per il 2006 relativamente ai compensi corrisposti fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sul corrispondente model­

lo F24 saranno, quindi, stati compilati due righi:

­ uno, con «anno di riferimento» 2005, contenen­

te le rate di addizionali relative agli altri dipenden­

ti nonché le rate residuali del dipendente cessato sempre relative allo stesso anno;

­ uno, con «anno di riferimento» 2006, concer­

nente i ratei di addizionali di competenza del 2006 relativamente al dipendente cessato.

A seguito di quanto previsto nelle istruzioni del prospetto ST, tale versamento comporterà la com­

pilazione di due righi anche del prospetto ST del modello 770/2007. Entrambi tali righi avranno come periodo di riferimento 4.2005, mentre nel rigo relativo al versamento delle addizionali di competenza del 2006 (prelevate in un’unica solu­

zione da parte del datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) comparirà, nel­

le note (punto 8), il codice «S».

Nella pratica quindi, il codice «S» comparirà nel rigo del prospetto ST del modello 770/S/2007 tutte le volte in cui, essendosi verificata una cessa­

zione del rapporto di lavoro, occorre rappresenta­

re separatamente i ratei di addizionali di compe­

tenza del 2006.

* * *

Il punto 2: «Ritenute operate» deve contenere:

q l’importo delle ritenute operate;

q l’importo delle addizionali regionali e comunali trattenute;

q le somme e gli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trat­

tenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assi­

stenza fiscale. Nell’ipotesi di assistenza fiscale, l’importo relativo agli interessi per rateizzazione deve essere indicato in uno specifico rigo;

q l’imposta sostitutiva operata e versata sulle ri­

(3)

N.2-Giugno2007

valutazioni del Tfr e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.

Gli interessi trattenuti a seguito di rateizzazione per assistenza fiscale devono essere esposti adottando un apposito rigo per ogni tipologia di tributo per cui è stato calcolato. Si rammenta, infatti, che sono stati predisposti distinti codici tributo per distinte fattispecie (1668 per Irpef, 3805 per l’addizionale regionale, 3804 per l’addizionale comunale).

In relazione alle restituzioni di ritenute a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito, si ricorda che:

­ ove il rimborso sia stato effettuato utilizzando le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimi­

lati e l’importo disponibile nel mese sia capiente, nel punto 2 deve essere indicata la differenza pari all’importo da versare (esposizione del dato «al netto» del rimborsato);

­ nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibili nel mese di effettuazione del conguaglio siano uguali o infe­

riori alle ritenute da rimborsare, nel punto 2 non deve essere effettuata alcuna indicazione, poiché non si è proceduto ad alcun versamento.

Con riferimento alla restituzione del credito scatu­

rente dal conguaglio di fine anno o di fine rappor­

to, qualora questa venga effettuata con ritenute diverse da quelle relative ai redditi (correnti) di lavoro dipendente, è opportuno effettuare le pre­

cisazioni che seguono:

q se la restituzione delle ritenute operate in ec­

cesso è effettuata dal sostituto d’imposta:

­ compensando con le addizionali regionali e co­

munali all’Irpef da versare o,

­ compensando con ritenute relative ad altre cate­

gorie di reddito,

dovrà essere compilato un apposito rigo indicando:

­ nel punto 2 l’ammontare delle addizionali all’Ir­

pef o delle imposte sostitutive o delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati trattenute e non versate ovvero tratte­

nute e parzialmente versate per effetto delle pre­

dette restituzioni;

­ nel punto 3 «Ritenute versate in eccesso e resti­

tuzioni», l’ammontare delle somme evidenziate al punto 2 utilizzato per la restituzione;

­ nel punto 5 «Importo versato», l’importo che si ottiene sottraendo dall’importo del punto 2 gli im­

porti dei punti 3 e 4 dovrà quindi essere indicato in tale punto l’importo da versare anche se pari a zero;

­ nel punto 9, il codice tributo riferito alla tipologia di reddito utilizzato per la restituzione, corrispon­

dente, quindi, alle ritenute evidenziate al punto 2.

q se la restituzione delle ritenute operate in ec­

cesso è effettuata dal sostituto d’imposta antici­

pando direttamente le somme da restituire, il pun­

to 3 del prospetto dovrà essere compilato nel mese di utilizzo del credito derivante anticipazio­

ne effettuata, compensando tale credito con i ver­

samenti delle ritenute relativi a quel mese.

Inoltre, le istruzioni ricordano che l’importo restitu­

ito utilizzando tali somme, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, va indicato nel prospetto SX con le seguenti modalità:

q nel rigo SX 1: colonna 1;

q nel rigo SX 4, a colonna 3, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati men­

tre a colonna 4 andrà indicato l’importo utilizzato per le restituzioni già rappresentato nel punto 3 del prospetto ST.

Esempio

Nel mese di novembre il datore di lavoro, a segui- to della cessazione del rapporto, ha restituito al proprio (unico) dipendente 300 €.

L’Irpef relativa a quel dipendente, per tale mese, ammontava a 100 €.

Nello stesso mese eroga allo stesso dipendente il Tfr e trattiene un’Irpef sul Tfr pari a 150 €.

La restituzione di 300 € è effettuata:

- per 100 € «internamente» al codice 1001;

- per 150 € utilizzando ritenute relative ad altre categorie di reddito (cod. 1012);

- per 50 € mediante anticipazione del sostituto d’imposta.

In tale caso i quadri ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo:

- Prospetto ST:

Punto 1: 11.2005 Punto 2: 150 Punto 3: 150 Punto 9: 1012 - Prospetto SX

Rigo SX1, colonna 1: 200 Rigo SX4, colonna 3: 200 Rigo SX4, colonna 4: 150 Rigo SX4, colonna 5: 50

Relativamente al punto 2 si segnala da ultimo che, nell’ipotesi in cui il sostituto abbia operato la resti­

tuzione di una ritenuta, in precedenza trattenuta e versata indebitamente (fattispecie che realizza i re­

quisiti previsti dall’art. 1 del Dpr n. 445/1997), il relativo importo da evidenziare è pari alle ritenute effettivamente dovute. A tale proposito le istruzioni precisano che qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4, commi 6­ter e 6­quater, del Dpr n. 322/1998 (Cud2007), il sostituto d’imposta abbia restituito al sostituito im­

porti relativi alle trattenute operate e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto (importo che dove­

va essere trattenuto quindi «al netto» del restituito)

(4)

N.2-Giugno2007

(1) L’articolo 1 di tale provvedimento stabilisce espressamente che «Il sostituto d’imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi».

risultante dalle predette certificazioni e, nel punto 5, deve essere riportato l’importo effettivamente versato (superiore a quello dovuto). In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia direttamente un cre­

dito a lui spettante conseguente alla restituzione al dipendente di ritenute erroneamente effettuate che sarà recuperato (o che è già stato recuperato) con i versamenti successivi.

Con le istruzioni sopra commentate viene quindi riconosciuta anche da parte dell’Amministrazione finanziaria la prassi, consolidata nella pratica, in base alla quale il sostituto nei termini di consegna del modello Cud, può «sistemare» l’eccesso di rite­

nute effettuate e versate:

1. restituendo al dipendente le maggiori ritenute effettuate;

2. rilasciando un modello Cud che contenga l’im­

porto delle ritenute «corretto»;

3. compensando a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, l’importo restituito al dipendente in quanto erroneamente trattenuto.

Riassumendo, in tale caso, il prospetto ST del modello 770/S sarà compilato indicando:

1. nel rigo relativo al mese in cui è stato fatto l’errore, l’eccesso di versamento (casella 2, l’impo­

sta effettivamente dovuta; casella 5, la maggiore imposta effettivamente versata);

2. nel rigo relativo al mese in cui, usufruendo della compensazione verticale, sono state versate minori ritenute rispetto a quelle effettuate, il rim­

borso al sostituito dell’importo restituito mediante anticipazione da parte del sostituto (casella 2, l’im­

posta effettivamente dovuta; casella 3, l’imposta compensata (ovvero rimborsata), casella 5, la mi­

nore imposta versata).

Il caso particolare del recupero del 50% dell’imposta relativa all’esodo agevolato effettuato nel 2007

Poiché tuttavia è possibile che, in mancanza di chiarimenti (e cioè prima della emanazione della circolare n. 10/2007) i datori di lavoro, pur in presenza dei presupposti previsti dalla norma, ab­

bia optato per la tassazione piena delle somme erogate a titolo di esodo, si propone, di seguito, una procedura che permetta di «recuperare» e

«restituire» la maggiore somma già trattenuta qua­

lora si ritenga corretta tale tassazione.

A tal fine, si ricorda che il Dpr n. 445/1997(1) consente di recuperare l’eccesso di versamento (pari, nel caso specifico, al 50% della ritenuta effettuata) già in occasione della prima scadenza

di versamento di ritenute successiva a quella in cui si è operato il maggiore versamento mediante una compensazione cd. «interna». In pratica, qua­

lora si utilizzi tale istituto, viene versato sul model­

lo F24, l’importo al netto del valore recuperato.

Con riferimento alle ipotesi in cui, nel dubbio, si sia tassato ad aliquota «piena» (pur in presenza dei presupposti, ora confermati dall’Agenzia) un incentivo all’esodo, la maggiore ritenuta e, di con­

seguenza, il maggiore versamento, sarà stato effet­

tuato nel corso del 2006. Pertanto il sostituto d’imposta potrà procedere a recuperare quanto spettante in occasione del primo versamento delle ritenute successivo ai chiarimenti forniti dal­

l’Agenzia restituendo, poi, ai dipendenti l’importo agli stessi spettante.

Si ritiene infatti che, anche se è già stato rilasciato il modello Cud 2007 con l’indicazione della rite­

nuta «piena», poiché le somme a titolo di esodo non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi, ma vengono riliquidate dall’Ufficio sul­

la base dei dati forniti dal sostituto d’imposta nel modello 770/S/2007, sia possibile «correggere»

quanto indicato nelle certificazioni già rilasciate fino al termine di presentazione della dichiarazio­

ne dei sostituti d’imposta (1° ottobre 2007).

Quindi, nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia trattenuto e versato ritenute in eccesso potrà:

1. restituire ai dipendenti le maggiori ritenute ef­

fettuate;

2. rilasciare nuovi modelli Cud che contengano l’importo delle ritenute in commento «corretti»;

3. compensare a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, gli importi restituiti (o da restituire) ai dipendenti in quanto «erronea­

mente» trattenuti.

Tale operato dovrà, poi, essere rappresentato nei prospetti ST ed SX dei modelli 770/2007 (relati­

vo alle ritenute effettuate nel 2006) e 770/2008 (relativo alle ritenute effettuate nel 2007).

Al fine di meglio chiarire la procedura che può essere seguita per «recuperare» la maggiore impo­

sta trattenuta e versata, si propone il seguente:

Esempio

Aliquota relativa al Tfr erogato: 30%.

Importo erogato a titolo di esodo nel mese di agosto 2006: € 30.000.

Trattenuta effettuata: € 9.000.

Ritenendo che sussistano i presupposti per l’ap- plicazione dell’aliquota ridotta, il sostituto provve- de a recuperare il 50% dell’imposta trattenuta

(5)

N.2-Giugno2007

in occasione del versamento delle ritenute relati- ve al mese di aprile (16 maggio 2007). Pertanto, in tale mese, il sostituto d’imposta provvederà a versare ritenute su redditi di lavoro dipendente, ma è possibile la compensazione su qualsiasi codice, per un importo al netto di 4.500 euro. Ad esempio, se il sostituto deve versare 10.000 euro con il codice 1012, provvederà invece a versarne solo 5.500 euro.

La situazione sopra esposta comporterà la se- guente rappresentazione sul prospetto ST del modello 770/2007(2):

- punto 1, 8.2006;

- punto 2, 4.500;

- punto 5, 9.000;

- punto 12, 16.9.2006.

Inoltre, nel prospetto SX del modello 770/2007 dovrà essere riportato:

- nel rigo SX1, colonna 4, l’importo di 4.500;

- nel rigo SX4, colonna 3 e 5, l’importo di 4.500.

Lo stesso importo dovrà essere riportato anche nel rigo SX 36, colonna 2, al fine di fare risultare il modello 770/2007 a credito.

Per completezza si ricorda che, nella parte relativa al Tfr della comunicazione dati relativa al dipen­

dente cui è stato erogato l’esodo che, si ritiene, possa rientrare tra quelli ancora agevolati, l’impor­

to dell’esodo stesso dovrà comparire nelle caselle 108 e 126 ridotto del 50%.

La situazione sopra indicata dovrà essere esposta anche nel 770/2008. In particolare, nel prospet­

to ST del modello 770/2008, in conseguenza del fatto che, con il versamento del mese di maggio 2007 si effettua la compensazione «interna» o

«verticale», dovrà essere indicato:

­ punto 1, 4.2007;

­ punto 2, 10.000;

­ punto 3, 4.500;

­ punto 5, 5.500;

­ punto 12, 16.5.2007.

Infine, nel prospetto SX del modello 770/2008 dovrà essere riportato:

­ nel rigo SX4, colonna 1 e 4, l’importo di 4.500.

* * *

Nel punto 3 «Importi utilizzati a scomputo», deve essere indicato l’importo delle eccedenze di rite­

nute versate in misura superiore rispetto a quanto trattenuto di cui all’art. 1 del Dpr n. 445/1997 e

utilizzate a scomputo dei versamenti di ritenute di cui al punto 2, nonché le altre restituzioni effet­

tuate dal sostituto d’imposta anche a seguito di assistenza fiscale.

Pertanto, in tale casella viene indicato l’importo di ritenuta operata che non viene versata perché il sostituto:

q ha rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno (2006) o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:

­ ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

­ somme trattenute a titolo di addizionale regiona­

le e comunale all’Irpef;

­ importi anticipati dal sostituto stesso;

q ha rimborsato crediti di addizionali all’Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro di­

pendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);

q ha a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2005 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 1 del prospetto SX). L’importo utilizzabile è al netto di quanto compensato «oriz­

zontalmente» sul modello F24 ai sensi del Dlgs n.

241/1997 (importo da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2 del prospetto SX);

q ha rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX 1, colonna 2 del prospetto SX);

q ha a disposizione un credito derivante dal com­

penso scaturente dall’assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);

q ha a disposizione un’eccedenza di ritenute che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2006 effettuati, anche per errore, in misura ec­

cessiva rispetto al dovuto (compensazione ai sensi del Dpr n. 445/1997) da indicare nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX.

Con riferimento all’ultima fattispecie, si evidenzia che il punto 3 descrive gli utilizzi, mentre nel punto 5 sono riportati gli importi dei versamenti che, se eccedenti rispetto al dovuto, originano il credito.

* * *

Nel punto 4: «Ritenute compensate con crediti d’imposta» va indicata la cd. «compensazione ver­

(2) A pagina 49 delle istruzioni del modello 770/S/2007 viene infatti precisato che «Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4, commi 6­ter e 6­quater, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d’imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali all’Irpef operate nell’anno 2006 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 5, deve essere riportato l’importo effettivamente versato.

In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante».

(6)

N.2-Giugno2007 ticale» (o interna) e quindi l’importo dei crediti

d’imposta utilizzati a scomputo dei versamenti re­

lativi alle ritenute indicati nel punto 2. In tale punto non devono essere indicati i crediti d’impo­

sta che possono essere utilizzati esclusivamente nel modello F24 (cd. «compensazione orizzonta­

le») attraverso l’evidenziazione di un apposito co­

dice tributo quale, ad esempio, la parte di credito relativo all’anticipo d’imposta sul Tfr di cui all’art.

3, comma 213, della legge n. 662/1996 (codice 1250) utilizzata sul modello F24 per compensare il debito dovuto per l’imposta sostitutiva dell’11%

dovuta sulla rivalutazione del Tfr (senza i limiti percentuali ­ 9,78% ­ e in valore assoluto ­ 516.456,90 € ­ previsti rispettivamente dall’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 e dall’art.

34 della legge n. 388/2000).

Poiché invece lo stesso credito per l’anticipo d’im­

posta sul Tfr di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996, può essere utilizzato anche per una compensazione «verticale» all’interno del codice 1012 relativo alle ritenute sul Tfr(3), tale utilizzo andrà riportato al punto 4 in commento.

In particolare, in tale ultima fattispecie, al punto 2 dovrà essere evidenziato l’importo effettivamente trattenuto, al punto 4 il credito d’imposta utilizza­

to ed al punto 5 l’importo effettivamente versato.

* * *

Nel punto 5: «Importo versato» va riportato, co­

me per gli anni passati, l’importo versato. Tale importo deve trovare riscontro nella colonna «Im­

porti a debito versati» del modello di pagamento F24 e, innovativamente, lo stesso deve essere comprensivo degli eventuali interessi che devono comunque essere indicati separatamente al suc­

cessivo punto 6.

Tale criterio di compilazione deve essere sempre applicato ad eccezione delle ipotesi sotto riportate.

Casi particolari di compilazione del punto 5 Compilazione del punto 5 in ipotesi di operazioni straordinarie ­ In occasione delle operazioni stra­

ordinarie con scomparsa di soggetti, ad esempio nell’ipotesi di fusione per incorporazione, la rite­

nuta d’acconto viene, di regola, effettuata dalla società incorporata all’atto del pagamento del compenso (momento anteriore all’operazione di fusione), mentre il relativo versamento viene effet­

tuato dalla società incorporante successivamente a tale operazione.

In tale caso la società incorporante deve quest’an­

no compilare due prospetti ST nel seguente modo:

q nel primo, intestato alla società incorporata, deve essere compilato con le ordinarie modalità riportando il codice «L» al punto 8;

q nel secondo, intestato alla società incorporante, non è invece necessario compilare alcun rigo con riferimento a tale versamento.

Tali modalità di indicazione dei dati dovranno esse­

re seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionale all’Irpef, ma il relativo versamento sia stato eseguito dalla società risultante dall’operazione straordinaria.

Compilazione in ipotesi di erronea indicazione sul modello F24 del codice tributo e/o codice regione ­ Nel caso di erronea indicazione, sul modello F24, del codice tributo e/o del codice regione la rego­

larizzazione potrà essere effettuata soltanto con comunicazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso quindi, la compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le ordina­

rie modalità riportando, nei rispettivi punti, il co­

dice tributo e/o il codice regione corretto senza effettuare alcuna segnalazione nelle note.

Termini per l’effettuazione del ravvedimento operoso

­ Con riferimento ai termini per usufruire del ravvedimento operoso preme sottolineare che le istruzioni, in premessa, precisano che tali termini scadono:

­ il 1° ottobre 2007 qualora gli adempimenti di­

chiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2006 Semplificato;

­ il 31 ottobre 2007 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2006 Ordinario.

Compilazione nell’ipotesi di ravvedimento operoso ­ Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, le istruzio­

ni precisano che, nel punto 5, deve essere riporta­

to l’importo versato comprensivo dei relativi inte­

ressi che devono anche essere esposti al successi­

vo punto 6.

In particolare, quindi, il rigo relativo al versamen­

to delle ritenute e degli interessi dovrà essere compilato nel modo seguente:

q punto 1: periodo di riferimento della ritenuta;

(3) Si ricorda che tale credito può essere utilizzato solo sul Tfr e non sulle altre indennità e somme, nei limiti del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000 (compresa la rivalutazione, ma al netto dell’imposta dell’11%) ovvero, se superiore, nella misura derivante dal rapporto tra il credito d’imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto alla stessa data «...o nella maggiore percentuale, calcolata al 1° gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito d’imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto» (cfr circolare 78/E del 6 agosto 2001).

(7)

N.2-Giugno2007

q punto 2: importo trattenuto;

q punto 5: importo della ritenuta versata com­

prensivo degli interessi;

q punto 6: interessi versati;

q punto 7: barrare la casella;

q punto 9: codice tributo.

Non devono invece essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione.

Rappresentazione del versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento successivo rispetto a quello di versamento delle ritenute ­ Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.

472/1997 avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha versato (in ritardo) l’imposta trattenuta. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell’ipotesi in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sosti­

tuto d’imposta e la relativa regolarizzazione venga effettuata dal consulente in occasione della predi­

sposizione del modello 770 e prima della trasmis­

sione dello stesso.

In tale caso, si ritiene che il prospetto ST del modello 770/S/2007 debba essere compilato nel seguente modo.

Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versa­

mento e, pertanto:

q nel punto 1 andrà riportato il mese di paga­

mento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo;

q nel punto 2 andrà riportato l’importo della ritenuta tardivamente versata;

q nel punto 5, l’intero importo versato con il modello F24;

q nel punto 9, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata;

q nel punto 12, la data di versamento.

Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto:

q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamen­

to del compenso da cui è scaturita la ritenuta versa­

ta in ritardo (stessa data del rigo precedente);

q nel punto 5 andrà indicato l’importo versato;

q nel punto 6, andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso;

q dovrà essere barrato il punto 7;

q nel punto 9, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata;

q nel punto 12, la data di versamento.

Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni.

Compilazione in ipotesi di versamento in eccesso e di restituzione di ritenute applicate e non dovute ­ Come in parte già commentato nei paragrafi pre­

cedenti, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta

abbia effettuato, per qualsiasi ragione, un versa­

mento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire della compensazione «cd. verticale» ai sensi del Dpr n. 445/1997, il sostituto d’imposta dovrà indicare:

q nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l’importo effettiva­

mente da prelevare;

q nel punto 5 dello stesso rigo, l’importo effetti­

vamente ed erroneamente versato. Tale modalità di compilazione consentirà al sostituto d’imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le ordinarie modalità, a partire dal primo versamento utile successivo.

Ad esempio quindi, nell’ipotesi in cui, nel maggio 2006, siano state erroneamente trattenute (e ver- sate) 500 euro di codice 1001 anziché 300 euro, l’importo di 200 euro trattenuti e versati in ecces- so sono utilizzati nel mese successivo in cui, pur in presenza di una ritenuta di 1.000 euro viene effettuato un versamento per 800 euro.

In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità:

Punto 1: 5.2006 Punto 2: 300 Punto 5: 500 Punto 9: 1001 Punto 12: 16.6.2006

Con riferimento ai versamenti del mese successi- vo:

Punto 1: 6.2006 Punto 2: 1000 Punto 3: 200 Punto 5: 800

Punto 9: qualsiasi codice Punto 12: 16.7.2006

* * *

I punti 6 e 7, come visto, riguardano rispettiva­

mente gli interessi e il ravvedimento operoso.

* * *

Nel punto 8, riservato alle note, devono essere segnalati i seguenti codici:

A ­ se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del Dpr n.

445/1997;

B ­ se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, su somme e valori relativi al 2006 erogati entro il 12/1/076;

C ­ nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31.12.2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;

(8)

N.2-Giugno2007 Compilazione nell’ipotesi di ravvedimento operoso - Esempio

Nel mese di giugno 2006 non sono stati versati 1.000 € con codice tributo 1004.

Tale versamento viene effettuato con gli interessi il 16 giugno 2007.

Il versamento con F24 è di 1.030,00 €

05 2006 1.000 1.030

2007 06 16 X

30

Nell’ipotesi particolare in cui il sostituto abbia effettuato il ravvedimento per ritenute relative a più mesi mediante un unico versamento, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, indicando nel punto 5 l’importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento (compreso degli interessi indicati nel punto 6). Non è più richiesto di indicare il codice «C» al punto 8.

Ravvedimento per ritenute relative a più mesi mediante un unico versamento - Esempio Un sostituto d’imposta il 30 novembre 2006 ha effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un’omissione di versamento di ritenute di lavoro dipendente di complessivi 100 euro (e relativi interessi) per mancate effettuazioni di versamenti di 25 € nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2006. Le ritenute sono state versate cumulativamente.

01 2006 4

3

2

1 X X X 02 2006

03 2006

04 2006

11 30

X 2006

11 30 2006

11 30 2006

11 30 2006 25

25

25

25

29

28

27

26

(9)

N.2-Giugno2007

D ­ se il sostituto d’imposta ha effettuato il con­

guaglio dei redditi erogati nel 2006 nel mese di gennaio 2007;

E ­ se il sostituto d’imposta ha effettuato il congua­

glio dei redditi erogati nel 2006 nel mese di febbraio 2007;

F ­ presenza nella colonna «importi a debito ver­

sati» del modello di pagamento F24 di importi inferiori all’unità di euro che per effetto del tron­

camento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST;

L ­ se nel rigo, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto, sono riportati i dati del versamento effettuato dal sog­

getto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni;

M ­ se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale re­

gionale Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rap­

porto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;

N ­ se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale re­

gionale all’Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostitu­

to d’imposta per effetto del passaggio di dipenden­

ti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;

S ­ se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza del­

l’anno d’imposta corrente;

Z ­ nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;

* * *

Casi particolari di compilazione del punto 7 Versamenti nel modello F24 di importi inferiori all’unità di euro ­ Il codice «F» deve essere utilizza­

to nel punto 7 del prospetto ST del modello 770/

2007 ogni volta che la delega di pagamento, con riferimento a ciascun codice tributo, evidenzi un importo versato inferiore all’unità di euro. Poiché tale importo, per effetto del troncamento, non può trovare esposizione nel punto 5 del prospetto ST,

pur essendo compilati, per tale rigo, sia il punto 1

«periodo di riferimento» che 12 «data di versa­

mento» in passato, in mancanza di un codice par­

ticolare per la trasmissione della dichiarazione contenente tale tipologia di versamento, era ne­

cessario effettuare una forzatura ovvero «ripulire»

il prospetto ST dai righi compilati, ma che non presentavano alcun valore al punto 5.

La presenza del codice «F» nelle note da, quindi, per scontato che le banche, per prassi, non tenga­

no più in considerazione il limite minimo del ver­

samento pari a 1,03 € così come risulta dalle precisazioni contenute nelle circolari 13 maggio 1998, n. 125/E (risposta 13) e 9 giugno 1998, n.

144/E (risposta 7.8). Pertanto, poiché sono possi­

bili anche i versamenti pari a centesimi di euro per ogni codice tributo (situazione che si verifica molto spesso per le rate di addizionali regionali a seguito di assistenza fiscale) gli stessi versamenti dovranno essere interamente rappresentati anche nel prospetto ST.

Compilazione in ipotesi di operazioni straordinarie ­ Per l’utilizzo del codice «L» che permette la cor­

retta rappresentazione dei versamenti in ipotesi di operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti (ad esempio fusione per incorporazione) si rinvia a quanto già precisato supra nei casi particolari di compilazione del punto 5.

Compilazione nel caso di versamento di addizionali regionali e comunali ­ Per l’esposizione dei versa­

menti delle addizionali e l’utilizzo del codice «S»

si rinvia alle considerazioni già effettuate a com­

mento del punto 2.

Passaggio di dipendenti con prosecuzione del rap­

porto di lavoro: i codici M ed N ­ Anche quest’anno le istruzioni prevedono che, nelle ipotesi di passag­

gio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d’imposta (ad esempio cessione di ramo di azien­

da, intervenuta nel corso del 2006) ovvero, come visto nella sezione relativa alle operazioni straordi­

narie anche nelle ipotesi di cessione di contratto, i dati relativi alle residue rate delle addizionali all’Ir­

pef dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative al 2005 (e, di regola, prelevate in massimo 11 rate nel 2006) nonché i dati relativi alle resi­

due rate dovute a seguito di assistenza fiscale non prelevate per effetto del predetto passaggio, devo­

no essere distintamente indicati dal sostituto da cui sono stati trasferiti i dipendenti.

In particolare è previsto che, in tale ipotesi, il soggetto dal quale vengono trasferiti i dipendenti (società cedente, l’affittante, la società che si scin­

de e anche la società che ha ceduto il contratto di dipendenti) deve indicare distintamente:

(10)

N.2-Giugno2007 q i dati relativi alle residue rate di addizionali

regionale e comunale all’Irpef, non prelevate per effetto del predetto passaggio dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative all’anno di imposta 2005;

q i dati relativi alle residue rate del saldo e del 1°

acconto dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef e degli acconti a tassazione separata, non prelevate per effetto del predetto passaggio dovute a seguito di assistenza fiscale.

L’indicazione sopra riportata riguarda quindi i co­

dici:

q 3802 ­ addizionale regionale;

q 3816 ­ addizionale comunale;

q 4731 ­ saldo Irpef assistenza fiscale;

q 4730 ­ acconto Irpef assistenza fiscale;

q 3803 ­ addizionale regionale assistenza fiscale;

q 3818 ­ addizionale comunale assistenza fiscale;

q 4201 ­ acconto tassazione separata.

Al fine della rappresentazione dell’operato dei so­

stituti d’imposta interessati dall’operazione in commento dovranno essere utilizzati e riportati nel punto 8 del prospetto ST:

q dal cedente, il codice «M», se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale Irpef, di ad­

dizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionali e comunali all’Irpef, degli acconti a tassazione sepa­

rata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;

q dal cessionario, il codice «N», se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tri­

buto, i dati dell’ammontare complessivo delle resi­

due rate di addizionale regionale all’Irpef, di addi­

zionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione sepa­

rata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prele­

vato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del preceden­

te sostituto d’imposta.

In particolare, il soggetto cedente dovrà compilare più righi (uno per ciascuno dei codici sotto indica­

ti) del prospetto ST, come segue:

q nel punto 1, il periodo di riferimento, 12.2006;

q nel punto 2, l’ammontare complessivo delle residue rate non prelevate;

q nel punto 7, il codice «M»;

q nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate non prelevate. In particolare, do­

vrà essere riportato il codice 3802, per l’addizio­

nale regionale, il codice 3816 per l’addizionale comunale e, relativamente all’assistenza fiscale, i codici: 4731 per il saldo dell’Irpef, 4730 per il 1°

acconto dell’Irpef, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all’Irpef e 4201 per gli acconti a tassazione separata.

Il sostituto a cui sono passati i dipendenti dovrà, invece, riportare per ciascun periodo di riferimen­

to e per ogni codice tributo un apposito rigo con le ordinarie modalità indicando il codice «N» al punto 8. Si ipotizzi il seguente

Esempio

Si supponga che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto in ottobre il sostituto d’impo- sta cedente non abbia prelevato le ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 e ciascuna.

ST cedente:

punto 1: 12.2006 punto 2: 200 punto 8: M punto 9: 3802 ST cessionario:

punto 1: 10.2006 punto 2: 100 punto 5: 100 punto 8: N punto 9: 3802 punto 11: 05

punto 12: 16.11.2006 punto 1: 11/2006 punto 2: 100 punto 5: 100 punto 8: N punto 9: 3802 punto 11: 05

punto 12: 18.12.2006

Si evidenzia che il cessionario dovendo riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto dei passaggi di dipendenti con le ordinarie modalità (indicando al punto 8 il codice N) dovrà effettuare tale versa­

mento separatamente rispetto a quello effettuato per i suoi dipendenti già in forza.

Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 7 «annotazioni» ­ Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST, si debbano riportare nella colonna 8 (annota­

zioni) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al modello 770/2007, ma essendo contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file (dove si legge: tale campo può assumere uno o più tra i seguenti valori: A, B, C, E, F, L, M, N, S, Z) può, comunque, essere correttamente gestita e rappresentata.

(11)

N.2-Giugno2007

* * *

Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo.

Se il versamento è stato fatto alla Tesoreria Provin­

ciale dello Stato, deve essere indicato l’importo delle ritenute operate nel punto 2, l’importo delle ritenu­

te versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9 e deve essere barrata la casella del punto 10 e la data di versamento deve essere riportata nel punto 12.

Per i versamenti delle addizionali indicare il corri­

spondente codice tributo previsto per i versamenti con F24. Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa tesoreria con il medesi­

mo capitolo, i relativi dati possono essere eviden­

ziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

* * *

Nel punto 11 deve essere indicato il codice regio­

ne rilevato dal modello di pagamento, ovvero dal­

la tabella SF dell’appendice qualora, per una qual­

siasi delle causali di cui al punto 8, non sia stato effettuato il versamento.

* * *

Nel punto 12 va indicata la data di versamento così come risulta dal modello F24.

Prospetto SX:

riepilogo delle compensazioni

Il prospetto SX del modello 770/2007 Semplifi­

cato deve contenere i dati riepilogativi delle com­

pensazioni effettuate dal sostituto d’imposta relati­

vamente agli importi indicati nel punto 3 del pro­

spetto ST nonché le compensazioni tramite il mo­

dello F24. La rappresentazione di tale operato deve essere riportata nel rigo SX4.

Il prospetto SX evidenzia le compensazioni effet­

tuate dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/1997, nonché tramite modello F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell’era­

rio, delle singole regioni e dei comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei fondi tra i vari enti destinatari dell’imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i versamenti effettuati alle varie regioni e a comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizio­

nale nonché di evidenziare le compensazioni ef­

fettuate (sia «verticalmente» ai sensi del Dpr n.

445/1997, che «orizzontalmente» sul modello F24) dal sostituto d’imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari dell’imposizione (erario, regioni e comuni). Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da SX5 a SX34 e nelle relative colonne.

Rispetto allo scorso anno il rigo SX1 relativo ai crediti è stato ulteriormente aggiornato mediante l’inserimento di una nuova colonna nella quale devono essere indicati, separatamente, i versa­

menti in eccesso effettuati nel 2006. In tale rigo, nella sostanza, si ripartiscono le ipotesi di minori versamenti di ritenute del punto 3 del prospetto ST. Inoltre, è stato aggiornato il contenuto del rigo in cui deve essere riportato l’utilizzo del credito per anticipo d’imposta sul Tfr di cui alla legge n.

662/1996 posizionato nella sezione relativa al riepilogo dei crediti.

La compilazione del prospetto SX

Il rigo SX1 è suddiviso in quattro colonne e richiede l’evidenziazione separata anche dei cre­

diti (e di conseguenza delle restituzioni) scaturenti Esempio - Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro

Mese di gennaio 2006:

- addizionale comunale 2006: 0,90 € (codice 3816)

01 2006

2006

02

16

S E 3816

(12)

N.2-Giugno2007 dal conguaglio per assistenza fiscale, del credito

spettante al datore di lavoro per avere prestato assistenza diretta, nonché del credito per versa­

menti in eccesso scaturenti dal prospetto ST.

Nel rigo SX1, colonna 1 deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute deri­

vanti dal conguaglio di fine anno o di fine rappor­

to restituiti utilizzando:

­ l’importo delle somme anticipate dal sostituto d’imposta per la restituzione di ritenute ai dipen­

denti a seguito di conguaglio a credito di fine anno o in corso d’anno;

­ l’importo delle ritenute su redditi diversi (ad esempio di lavoro autonomo o soggetti a tassazio­

ne separata) da quelli di lavoro dipendente e assi­

milati utilizzati per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d’anno;

­ l’importo delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale utilizzato per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d’anno;

­ l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato, entro febbraio 2007, utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2007;

­ l’importo dei crediti per addizionali regionali e comunali all’Irpef restituiti ai dipendenti in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno.

Esempio

Si ipotizzi che per una qualsiasi ragione, il datore di lavoro, nei confronti di un unico dipendente, nel mese di febbraio 2007, abbia «riaperto» il con- guaglio e che, da tale operazione, risulti un credi- to di 258 €.

In tale caso il quadro SX dovrà essere compilato nel seguente modo:

- Rigo SX1, colonna 1: 258 - Rigo SX4, colonna 3: 258 - Rigo SX4, colonna 5: 258

In questo modo il 770/2007 risulta a credito «al- meno» per 258 €.

Tale credito, che tra l’altro, come si vedrà, dovrà essere riportato anche a rigo SX36, colonna 2, dovrà essere riportato a casella 3 del prospetto ST del 770/2008 per evidenziare il minore versa­

mento di 258 € effettuato nel mese di marzo, relativamente alle retribuzioni del mese di febbra­

io, mentre evidentemente non potrà essere utiliz­

zato in compensazione sul modello F24 in quanto tale compensazione è già avvenuta «verticalmen­

te» utilizzando le disposizioni contenute nel Dpr n. 445/1997.

Nel rigo SX1, colonna 2 deve essere indicato l’importo del credito derivante dal conguaglio da

assistenza fiscale prestata nel 2006, già indicato nel punto 3 del prospetto ST relativo alle restitu­

zioni di crediti.

Nel rigo SX1, colonna 3 deve essere indicato l’importo del credito derivante dal compenso sca­

turente dall’assistenza fiscale prestata direttamen­

te dal sostituto d’imposta.

Nel rigo SX1, colonna 4, di nuova istituzione, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto ST.

I valori del rigo SX1, colonne 1, 2, 3 e 4 devono essere riportati nel rigo SX4, colonna 3.

I righi da SX4 a SX34 sono strutturati in 6 colon­

ne. Il rigo SX4 deve contenere il totale delle com­

pensazioni effettuate nell’anno 2006, mentre i successivi righi da SX5 a SX34 ripartiscono tali utilizzi dei crediti tra i diversi enti impositori: era­

rio, regioni e comuni.

Poiché i righi da SX5 a SX 34 rappresentano le compensazioni di imposte tra i vari enti imposito­

ri, si ricorda che, gli stessi righi, non devono essere compilati:

­ dai sostituti d’imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del Dpr n.

445/1997;

­ dai sostituti d’imposta che hanno effettuato com­

pensazioni, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/

1997, esclusivamente nell’ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell’addizio­

nale comunale all’Irpef nell’ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti re­

sidui (da utilizzare in compensazione o da chiede­

re a rimborso) verso enti diversi dall’erario.

Per quanto riguarda il rigo SX4 relativo ai totali si segnala che:

­ nella colonna 1: «credito risultante dalla dichiara­

zione relativa al periodo d’imposta 2005» (770/

2006) va indicato l’importo a credito risultante dal­

la colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiara­

zione. In conseguenza della possibilità di inviare separatamente la dichiarazione, le istruzioni ricorda­

no che, in caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770/S (dove la separazione riguarda le comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati dalle comunicazioni lavoro autonomo ecc), ovvero dei quadri ST e SX del modello 770/O (dove la separazione è relativa unicamente ai prospetti e ai quadri ST e SX relativi ai diversi redditi soggetti a ritenuta da dichiarare con tali modelli), la colonna 1 sarà compilata in modo diverso in funzione delle scelte operate dal contribuente. In particolare:

­ nel caso di trasmissione integrale della dichiara­

zione ­ modello 770/2007/S (sezione I del riqua­

dro «Redazione della dichiarazione» del frontespi­

zio compilata), l’ammontare del credito da riporta­

re a colonna 1 si ottiene dalle seguenti colonne del modello 770/2006:

(13)

N.2-Giugno2007

SX36 (colonna 2 – colonna 1) + SX37 (colonna 2 – colonna 1);

­ nel caso di trasmissione delle sole Comunicazio­

ni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro

«Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l’ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a:

SX36 (colonna 2 – colonna 1);

­ nel caso di trasmissione delle sole Comunicazio­

ni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diver­

si (sezione IV del riquadro «Redazione della di­

chiarazione» del frontespizio compilata) l’ammon­

tare del credito da riportare nella presente colon­

na è infine pari a:

SX37 (colonna 2 – colonna 1);

­ nella colonna 2: «credito risultante dalla dichia­

razione relativa al 2005 utilizzato nel modello F24», deve essere riportata la «quota parte» del credito indicato nella precedente colonna 1 utiliz­

zata in compensazione «orizzontale» sul modello F24 entro la data di presentazione della dichiara­

zione;

­ nella colonna 3: «versamenti 2006 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto», va riportato l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta ai percipienti relative al 2006 nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto d’imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all’anno 2005.

Le istruzioni precisano che, in tale punto, dovrà essere riportato la somma delle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo SX1;

­ nella colonna 4: «ammontare utilizzato a scom­

puto dei versamenti 2006», va indicato l’ammon­

tare maturato per effetto delle cause elencate nel­

le istruzioni per la compilazione del punto 3 dei vari righi del prospetto ST. L’importo del credito complessivo disponibile deriverà dalla somma al­

gebrica di colonna 1, meno colonna 2, più colon­

na 3, limitatamente alla parte utilizzata a scompu­

to dei versamenti relativi al 2006;

­ nella colonna 5: «credito da utilizzare in compen­

sazione», va indicato il credito, pari all’importo risultante dalla somma (colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4), che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del Dlgs n.

241/1997, utilizzando il modello F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminui­

re, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/1997, i versamenti di ritenute relativi all’anno 2007, sen­

za effettuare la compensazione nel modello F24;

­ nella colonna 6: «imposta di cui si chiede il rimborso», va indicato l’importo di colonna 1 me­

no colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che viene richiesto a rimborso. Le istruzioni ricordano

che, ovviamente, non può essere chiesta a rimbor­

so la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Le istruzioni ricordano che, nell’ipotesi in cui a rigo SX4, colonna 5, del modello 770/2006, fos­

se stato indicato un credito chiesto in compensa­

zione, il sostituto d’imposta dovrà presentare il modello 770/2007 anche qualora, nel corso del 2006, non abbia operato ritenute al solo fine di effettuare ed esporre la scelta fra la compensazio­

ne e il rimborso del residuo credito.

I righi da SX5 a SX34 evidenziano la quota di credito compensata e «ripartita» tra i vari enti indicati (Erario, Regioni, e Comuni). Si ricorda che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX34, per ciascuna colonna, corrisponde al totale degli importi evidenziati nei punti da 1 a 6 di rigo SX4.

In pratica, la quadratura del prospetto sarà data dalla seguente formula da applicare sul valore dei totali di cui al rigo SX4:

col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4 = col. 5 + col. 6 Con riferimento ai righi da SX5 a SX34 le istru­

zioni precisano che, qualora tali righi siano compi­

lati (in quanto, ad esempio, siano state effettuate compensazioni tra ritenute Irpef e ritenute per addizionali), dovranno essere riportate anche le compensazioni nell’ambito del medesimo ente im­

positore.

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

La sezione concernente il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione permette di distingue­

re quanto, del credito eventualmente indicato a colonna 5 del rigo SX 4, sia riferito, genericamen­

te, a ritenute su redditi di lavoro dipendente e quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo.

Con tale informazione si permette al sostituto di rappresentare il credito, ai sensi del Dpr n. 445/

1997, solo con riferimento alle stesse categorie di reddito, in modo da potere (evidentemente non esiste nessun obbligo in tal senso), nel periodo d’imposta successivo (e quindi per le ritenute ef­

fettuate nel 2007 dichiarate nel modello 770/

2008), inviare «separatamente» (comprendendo, quindi i relativi prospetti ST e SX) le comunicazio­

ni dati riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati da quelle riferite ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In pratica, in conseguenza, come si vedrà oltre, della richiesta di separare quanto del credito di colonna 5 di rigo SX4 scaturisce da ritenute relati­

(14)

N.2-Giugno2007 ve a redditi di lavoro dipendente e quanto da

ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, per potere trasmettere separatamente il modello 770/2008, il sostituto dovrà evitare di effettuare compensazioni interne (o «verticali») ai sensi del Dpr n. 445/1997 tra categorie di reddito diverse (lavoro autonomo, dipendente e di capitali, queste ultime nelle ipotesi un cui sussista anche l’obbligo di trasmettere il modello 770/O), mentre la com­

pensazione «orizzontale» sul modello F24 avver­

rà con l’utilizzo del codice tributo appositamente indicato.

Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni

Per completezza di analisi è opportuno ricordare che l’invio separato delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (e, quindi, non solo del modello 770/S dal modello 770/O, ma anche delle varie parti che compongono il modello 770/S) si ricollega anche all’introduzione dei seguenti nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 9 del 18 gen­

naio 2005:

­ «6781» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assi­

stenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Semplificato»;

­ «6782» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e red­

diti diversi scaturente dalla dichiarazione del sosti­

tuto d’imposta 770 Semplificato»;

­ «6783» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Ordina­

rio».

Tali codici permettono all’Amministrazione finan­

ziaria, come visto, di individuare la provenienza del credito utilizzato sul modello F24 in compen­

sazione.

Modalità di compilazione della sezione I righi SX36 e SX37 sono da compilare unica­

mente nell’ipotesi in cui sia stato compilato colon­

na 5 del rigo SX4 relativo al credito da portare in compensazione.

In particolare, nel rigo SX36, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dall’assistenza fi­

scale prestata. Tale credito è comprensivo di quel­

lo, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell’articolo 117 e ss. del Tuir ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla società con­

solidante per effetto della tassazione di gruppo.

L’importo del credito residuo (pari a SX36 colon­

na 2 – SX36, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6781, mentre l’eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2008 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato «orizzontalmente» me­

diante il modello F24 viene compensata «vertical­

mente» (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal Dpr n. 445/1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.

Nel rigo SX37, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5 da utilizzare in compensazione, che scaturisce da ri­

tenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale credito, è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente cedu­

to ai sensi dell’articolo 117 e ss. del Tuir ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo L’importo del credito residuo (pari a SX37 colon­

na 2 – SX37, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6782, mentre l’eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2008 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato «orizzontalmente» me­

diante il modello F24 viene compensata «vertical­

mente» (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal Dpr n. 445/1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigio­

ni e redditi diversi.

Nella sezione relativa al «Riepilogo dei crediti»

devono essere indicati i crediti conseguenti alla ritenuta subita, e non dovuta, su interessi e canoni ai sensi dell’art. 25 u.c. e 26­quater del Dpr n.

600/1973, nonché il credito originatosi per ver­

samenti concernenti l’anticipo d’imposta sul Tfr.

Per quanto riguarda il rigo SX41, nello stesso, devono essere forniti i dati relativi al credito d’im­

posta derivante dal versamento, negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 211, 212 e 213, della legge n. 662 del 23.12.1996, dell’anticipo delle imposte da tratte­

nere ai lavoratori dipendenti all’atto della corre­

sponsione dei trattamenti di fine rapporto. In par­

ticolare, le istruzioni precisano che, in tale rigo, debba essere indicato:

­ nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2006 costituito dall’importo indicato al rigo SX41, colonna 4 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione;

­ nella colonna 2, di nuova istituzione deve esse­

Riferimenti

Documenti correlati

Il nuovo ravvedimento operoso, come si presenta a seguito delle modificazioni apportate dalla legge di stabilità 2015 (L. 190), è consentito a tutti i contribuenti e

(Nel caso di: Rete sprovvista di Organo Comune; Rete dotata di Organo Comune privo di potere di rappresentanza; Rete dotata di Organo Comune privo dei requisiti di

Si ritiene conclusivamente che, la presentazione del modello 770 e la trasmissione TELEMATICA della certificazione Unica non siano fatti sufficienti a fornire la prova della

74, che ha esteso l’ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d.

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.. COME

In caso di esito positivo l’utente che ha effettuato il pagamento potrà visualizzare i dati della transazione consultando la Ricevuta telematica nella pagina “Documenti” di

leggere le regole di compilazione dell’avviso pubblico di finanziamento (vedi Manuale utente scaricabile dal link Documentazione presente sulla Home Page di

Proteine del latte, aromi (contiene solfiti), caffè istantaneo in polvere (5,7%), preparazione di grassi vegetali (sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, olio di