Assegnazione di giudici di pace negli Uffici del Giudice di Pace.
(Risposta a quesito del 9 novembre 2016)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:
"- vista la nota in data 3 ottobre 2016 con cui il Presidente del Tribunale di … segnala la situazione di grave carenza degli organici dei magistrati onorari nel circondario del Tribunale di … e richiede l'assegnazione di n. 6 giudici di pace;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni su giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”;
- rilevato che il mutato quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge n. 57/2016 e del D.Lgs. n. 92/2016 citati, non consente allo stato la copertura dei posti vacanti mediante nuove nomine di giudice di pace, che potrà avvenire solo a seguito della pubblicazione delle procedure concorsuali in attuazione dei decreti legislativi che verranno emanati ai sensi della legge n. 57/2016;
- ritenuto che, nelle more, appare possibile ovviare alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016;
delibera
di rispondere che, in attesa della emanazione dei decreti legislativi che disciplineranno le procedure di nomina dei giudici onorari di pace in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016, può ovviarsi alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n.
374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016."