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Le ricadute del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35, avente ad oggetto 'pubblicità degli incarichi extragiudiziari' sulla normativa contenuta nella circolare n. 21686/2005.

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Le ricadute del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35, avente ad oggetto 'pubblicità degli incarichi extragiudiziari' sulla normativa contenuta nella circolare n. 21686/2005.

(Deliberazione del 5 luglio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 luglio 2006, ha adottato la seguente delibera:

"- premesso che, in data 14 maggio 2006, è entrato in vigore il Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35, intitolato “Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150”;

- preso atto che tale provvedimento, dettando norme di fonte primaria, e incidendo su un settore già disciplinato al Capo 22 della circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987, e successive modifiche, impone l'adeguamento della disposizione appena indicata;

- considerato che il medesimo Decreto, nel dettare regole estremamente puntuali, ha stabilito con forza di legge precise modalità di contemperamento tra le esigenze di pubblicità e di informazione del pubblico e quelle di riservatezza dei singoli, come tali non modificabili da norme secondarie o da atti amministrativi generali, e che, di conseguenza, non risultano modificabili dalla normazione consiliare né il termine di sei mesi previsto per la pubblicazione dell'elenco dei magistrati beneficiari degli incarichi autorizzati, attraverso la fissazione di un periodo più ampio o più ristretto, né il contenuto delle informazioni sugli incarichi svolti nell'ultimo triennio, il quale deve essere limitato alla sola entità numerica, né il significato stesso del termine 'incarico', certamente non riferibile alle attività oggetto di mera 'presa d'atto' essendo queste espressione di diritti fondamentali;

- rilevato, peraltro, che sarebbe irragionevole e contrario allo spirito della legge: a) non fornire i dati relativi ad incarichi autorizzati nel semestre, ma conferiti in epoca precedente; b) non fornire i dati relativi ad incarichi ancora in corso di espletamento alla data di aggiornamento periodico dell'elenco pur se autorizzati in epoca precedente ai sei mesi; c) limitarsi ad offrire notizia del compenso effettivamente percepito, il quale spesso viene corrisposto a notevole distanza di tempo dallo svolgimento dell'attività, invece di indicare il compenso previsto ed autorizzato, comunicazione sempre possibile e del tutto equipollente a quella normativamente prevista;

- evidenziato che, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, i dati pubblicati, in quanto “dati personali oggetto di trattamento”, debbono essere “conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”, e, quindi, nel momento stabilito dalla legge, resi indisponibili;

- reputato che l'elenco deve essere necessariamente predisposto su base nominativa, poiché altrimenti esso non svolgerebbe alcuna utile funzione informativa e renderebbe del tutto inutili gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 35/2006, e che, però, non è necessario fornire i dati inerenti a data e luogo di nascita per consentire l'individuazione dei magistrati autorizzati, essendo sufficiente a tal fine indicare, accanto al cognome e nome di ciascuno di essi, l'ufficio di appartenenza;

- ritenuto che il termine per la prima pubblicazione dell'elenco deve essere individuato nella data di scadenza dei sei mesi dal giorno di entrata in vigore del Decreto legislativo, in quanto in questo modo è garantito l'accesso alle informazioni su tutti gli incarichi autorizzati a partire da tale momento;

- constatato che la pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura e la possibilità per tutti gli interessati di accedere liberamente allo stesso, in modo da acquisire, per questa via, tutte le notizie legittimamente ostensibili, rende ormai superflua la rubrica degli incarichi presso i Consigli giudiziari, prevista dall'originario testo del Capo 22 della circolare n. prot. 15207 del 16.12.1987, e successive modifiche, e vigente fino all'approvazione dalla presente delibera;

(2)

delibera

A) La rubrica del Capo 22 della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

“Rubrica degli incarichi”

B) Il testo del Capo 22 della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio superiore della magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n. 35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo se queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome e ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio."

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