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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (Provincia di Bologna) INFORMATIVA NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

(Provincia di Bologna)

INFORMATIVA

NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

Gentile Contribuente,

il Consiglio Comunale di San Giorgio di Piano con Deliberazione n° 14 del 30/03/2016 ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2016.

Tramite questa informativa si intendono fornire alcune indicazioni per l’anno 2016 relative al tributo IMU.

L’IMU ha per PRESUPPOSTO il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono assimilate per Legge all’abitazione principale le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

Ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 “A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”.

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Ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett.

a), del D.L. n. 102/2013, “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali A (con esclusione della categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,;

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente piano regolatore, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8 del Regolamento Comunale IMU)

TERRENI

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono esenti.

Per le AREE FABBRICABILI si rimanda all’art. 5 del Regolamento Imu e alla Delibera di Giunta n. 38 del 12/05/2016 “determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori ai fini dell’accertamento delle aree inserite negli strumenti urbanistici - IMU anno 2016”

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ALIQUOTE 2016

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

A) Aliquota (base o ordinaria) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi;

10,6‰

B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6);

6‰

C) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone concordato debitamente registrato, (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale. Vedi successivo punto “Novità canoni concordati”.

6,9‰

D) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da costivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n.

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)

9,0‰

D) Fabbricati ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali

A10-C-D; 7,7‰

E) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (da comprovare con l’autocertificazione di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale IMU - pena decadenza del beneficio).

5,2‰

Per l’abitazione principale di cui al punto B) si applicano le seguenti detrazioni:

a) detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);

b) € 20,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) € 40,00 in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;

- Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92;

 le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell’imposta, devono essere rapportate all’anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica;

 per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto c) è obbligatoria la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 7 del Regolamento IMU);

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 se le detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trovano capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze.

NOVITA’ COMODATI (vedi anche informativa specifica sui comodati)

Ai sensi dell’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% dell’imponibile IMU a condizione che:

- il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

- il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;

- il Comodante deve possedere un solo immobile in Italia oppure anche due, ma uno adibito a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;

- il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato dal Comodante mediante l’ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017. Non sono valide le autocertificazioni o dichiarazioni presentate per gli anni precedenti.

NOVITA’ IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, è prevista la riduzione al 75% dell’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per i soli immobili locati a canone concordato di cui al punto A) e C) della tabella sopra esposta, esempio:

- Immobile locato a inquilino residente: riduzione del 25% sull’imposta calcolata con aliquota 6,9 ‰ ; - Immobile locato a inquilino non residente o non ancora residente: riduzione del 25% dell’imposta

calcolata con aliquota 10,6‰.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione del 25% dell’imposta dovrà essere attestato dal proprietario dell’immobile mediante l’ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017. Non sono valide le autocertificazioni o dichiarazioni presentate per gli anni precedenti.

RIPARTIZIONE COMUNE / STATO

Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere versata direttamente allo Stato l'IMU calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata (0,77% come da Deliberazione Comunale n°

14 del 30/03/2016) e la quota riservata alla Stato.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Per l’anno 2016, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato come segue:

- ACCONTO o UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno 2016;

- SALDO entro il 16 dicembre 2016.

I “codici tributo” - da utilizzare per il versamento dell’acconto IMU sono:

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- 3912 denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – (per fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

- 3914 denominato “IMU – imposta municipale per terreni”;

- 3916 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

- 3918 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE" – (esclusi quelli ad uso produttivo);

- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

- 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta con gli stessi codici riportati sopra.

Per l’anno 2016 il versamento dell’imposta non è dovuto per importo annuale inferiore ad € 2,00 (come previsto dal comma 1 dell’art. 6 del vigente “Regolamento Comunale IMU).

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU va presentata al Comune su modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi (si rimanda ai relativi moduli sul sito del comune), di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

 ravvedimento sprint: 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

 ravvedimento breve: 1,5% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

 ravvedimento medio: 1,67 dal 31° al 90° giorno oltre la scadenza del pagamento;

 ravvedimento lungo: 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno fino al il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione del versamento.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi. Sul sito è presente la modulistica relativa ai ravvedimenti operosi.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l'apposito modulo che si può scaricare dal sito comunale.

Sul sito del Comune di San Giorgio di Piano è disponibile un link al quale accedere per effettuare il calcolo dell’imposta IMU.

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Per quanto non specificato nella presente informativa si rimanda alla legislazione vigente e al Regolamento IMU Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/10/2012 e s.m.i.

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione:

 tel 051-6638539/538, fax 051-6638540

 e-mail tributi@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

 Orari di ricevimento pubblico:

Lunedì 9:00 - 13:00 Sabato 9:00 - 12:30 Giovedì 16:00 - 19:00

San Giorgio di Piano, 27/05/2016 IL SINDACO

F.to Paolo Crescimbeni

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