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REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI CONTRIBUTI

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI CONTRIBUTI

(Approvato dal Consiglio di indirizzo in data 16/2/2009)

ART. 1 (oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art.2, comma 4, e dell’art.17, comma 1, lettera b) dello Statuto della Fondazione Carige, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale della medesima.

ART. 2 (principi generali)

1. La Fondazione persegue i fini statutari di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico mediante interventi diretti (programmi e progetti propri), bandi e mediante contributi a soggetti e per richieste che possiedono le caratteristiche previste dalla Fondazione.

2. Gli interventi diretti, i bandi e i finanziamenti di cui al comma 1 sono deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base del Documento programmatico previsionale, approvato dal Consiglio di indirizzo, a seguito di specifica istruttoria condotta dagli Uffici dell’Ente e da una Commissione composta da componenti del Consiglio di amministrazione a tal fine delegati. Il Documento programmatico previsionale è proposto al Consiglio di indirizzo dal Consiglio di amministrazione.

3. Gli interventi diretti, i bandi e i finanziamenti della Fondazione hanno per oggetto iniziative specifiche ed escludono, salvo eccezioni rigorosamente motivate, la copertura di spese di funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari.

ART. 3 (programmazione delle attività)

1. Il Consiglio di indirizzo delibera, nel corso del primo anno di mandato, il Documento programmatico pluriennale che definisce, in linea di massima, per la durata di tre anni, obiettivi, strategie, settori rilevanti, linee di operatività e priorità degli interventi oltre che i Programmi pluriennali di attività. Ogni anno, il Consiglio di indirizzo sottopone a verifica ed eventualmente aggiorna il Documento programmatico pluriennale.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di indirizzo approva il Documento programmatico previsionale, che, alla luce del Documento programmatico pluriennale, definisce le finalità, gli ambiti progettuali, le priorità, le modalità operative, l’ammontare complessivo delle risorse destinate all’attività istituzionale per l’anno successivo e la loro ripartizione per settore e nelle diverse aree territoriali. Il Documento viene trasmesso all’Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall’approvazione.

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3. L’ammontare complessivo delle risorse e la loro ripartizione tra i settori, deliberati con il Documento programmatico previsionale, possono essere variati, nel corso dell’esercizio, dal Consiglio di indirizzo, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione.

4. Alla redazione dei Documenti di programmazione e dei Programmi pluriennali di attività provvede il Segretario generale, il quale attende al compito sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo.

5. Successivamente alle approvazioni, i Documenti di programmazione e i Programmi pluriennali di attività sono resi noti con modalità che ne consentano un’adeguata conoscenza pubblica, anche per favorire la presentazione di proposte esterne coerenti con gli obiettivi previsti nei Documenti e con le modalità previste.

ART. 4 (articolazione delle attività istituzionali)

1. La Fondazione persegue i suoi obiettivi istituzionali operando attraverso:

a) Programmi Pluriennali di Attività (PPA). I PPA sono piani specifici di medio termine ideati dagli Organi della Fondazione, che possono essere condivisi fin dalla fase propositiva con istituzioni e soggetti non profit qualificati e dotati di competenze adeguate così da poter cogliere il duplice risultato di una loro più attiva partecipazione sia nella fase elaborativa sia in quella attuativa. I PPA sono un insieme coordinato e spesso intersettoriale di azioni attuate dalla Fondazione direttamente o indirettamente. I PPA hanno la priorità nell’attribuzione delle risorse disponibili e sono determinati dal Consiglio di indirizzo, anche su proposta del Consiglio di amministrazione. Per i PPA, oltre lo stanziamento iniziale, possono essere deliberati rifinanziamenti annuali.

b) Progetti Promossi (PP). I PP sono iniziative della Fondazione che, come i PPA, possono essere proposti ed elaborati dai suoi Organi o fatti propri in seguito a proposte di istituzioni e/o soggetti non profit qualificati che possono essere incaricati della loro attuazione. I PP sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e hanno durata annuale. Possono essere ripetuti e comunque, come i PPA, hanno la priorità nell’attribuzione delle risorse disponibili.

c) Bandi. Per interventi mirati e circoscritti, la Fondazione sollecita domande specifiche, con bandi pubblici, che prevedono, oltre l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.

d) Contributi. La Fondazione assegna ordinariamente contributi finanziari a soggetti non profit, per iniziative e progetti che, per le loro finalità e caratteristiche, hanno

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amministrazione. La selezione delle azioni destinate a essere sostenute avviene secondo criteri prefissati e pubblici, nell’ambito delle linee di intervento della Fondazione e con le compatibilità delle risorse disponibili. Con contributi non correlati a iniziative e progetti specifici, la Fondazione può sostenere anche l’attività di un limitato numero di enti particolarmente rilevanti e qualificati che operano localmente nei settori istituzionali prescelti.

ART. 5 (Requisiti per l’ammissione delle proposte istituzionali)

1. Le categorie di soggetti che possono beneficiare degli interventi della Fondazione sono le seguenti:

a) Fondazioni, associazioni, anche non riconosciute, comitati o enti affini, comunque privi di scopo di lucro e di specifica caratterizzazione politica, operanti in modo esclusivo o prevalente nei settori di intervento della Fondazione;

b) Enti pubblici o pubblico-privati le cui attività ricadano nei settori di intervento della Fondazione, quali Aziende sanitarie ospedaliere, Asl, Sovrintendenze e Direzioni regionali dei relativi ministeri, Università e istituzioni scolastiche, Organismi di ricerca e trasferimento tecnologico;

c) Enti territoriali quali Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio e/o enti senza fini di lucro da essi partecipati, limitatamente a loro iniziative nei settori di intervento della Fondazione;

d) Enti religiosi, per iniziative nei settori di intervento della Fondazione.

2. Sono esclusi da qualsiasi forma di finanziamento soggetti aventi fini di lucro, imprese di qualsiasi natura (con eccezione delle cooperative sociali e delle imprese sociali) e persone fisiche se non oggetto di iniziative specificatamente dedicate della Fondazione.

3. La Fondazione può individuare nel Documento programmatico previsionale annuale altri soggetti da escludere dalla possibilità di finanziamento della Fondazione nell’anno di riferimento.

4. Le proposte che possono beneficiare degli interventi della Fondazione sono individuate sulla base della loro coerenza con le finalità istituzionali, i settori e le linee programmatiche della Fondazione.

5. Sono comunque escluse da qualsiasi forma di finanziamento le iniziative di carattere lucrativo, di propaganda politica o confessionale.

6. La Fondazione indica nel Documento programmatico previsionale annuale le causali di non ammissibilità all’istruttoria, nel periodo di riferimento, delle richieste di contributo e i criteri di valutazione delle richieste ammesse.

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ART. 6 (iter procedurale delle domande di contributo)

Premesso che gli stanziamenti sono deliberati a insindacabile giudizio degli Organi competenti della Fondazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede oltre che nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, si precisa che:

1. Le richieste di contributo devono essere formulate avvalendosi degli appositi moduli predisposti dalla Fondazione sotto la supervisione del Segretario generale e disponibili anche sul sito web della stessa. Le richieste provenienti da enti e soggetti collettivi sono sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato. Nel modulo della domanda sono indicati, oltre che le presentazioni del proponente e dell’iniziativa, i documenti che devono essere allegati, compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. La verifica della regolarità e dell’ammissibilità della richiesta è svolta dagli Uffici sotto la responsabilità del Segretario generale.

3. Sotto la responsabilità del Segretario generale, l’Ufficio competente svolge tutta la fase documentale dell’attività istruttoria che si conclude con l’elaborazione di una scheda tecnica messa a disposizione della Commissione specificamente delegata dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto al precedente art 2.2 al fine di finalizzare l’attività istruttoria. La Commissione, a seguito di tale istruttoria, valuta le richieste nel merito ed esprime le conseguenti proposte al Consiglio di amministrazione per le relative determinazioni.

4. La Commissione Istruttoria, di cui al precedente art. 2.2, è formata da un numero di esponenti del Consiglio di amministrazione non superiore a sette. Il Consiglio di amministrazione designa contestualmente il coordinatore della stessa Commissione, scelto a sua volta tra i componenti dello stesso Consiglio. Alla Commissione Istruttoria partecipa il Segretario generale, che può essere coadiuvato da un collaboratore o più.

La Commissione può ricorrere a consulenze di esperti e procedere ad audizioni.

5. Le proposte della Commissione relative alle singole richieste di finanziamento sono esaminate dal Consiglio di amministrazione, che delibera in merito.

6. L’esito della domanda viene comunicato al sottoscrittore, per lettera, entro 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di amministrazione.

7. In caso di esito positivo, la lettera di comunicazione della Fondazione riporterà, fra l’altro, le modalità per l’erogazione del finanziamento al beneficiario e il termine tassativo entro il quale l’iniziativa proposta dovrà essere conclusa e rendicontata alla Fondazione per la liquidazione del contributo.

8. Qualora il beneficiario non rispetti tutte le condizioni previste dalla Fondazione per il finanziamento e sottoscritte dall’interessato per accettazione, comprese quelle

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l’attribuzione del contributo viene, conseguentemente, revocata. La Fondazione, comunque, si riserva di assumere di volta in volta diversa determinazione qualora ne ravvisi la necessità in relazione alla peculiarità di specifiche istanze.

9. L’erogazione definitiva del finanziamento è subordinata alla presentazione di idonea documentazione dell’avvenuta esecuzione dell’iniziativa approvata.

10. La Fondazione può concedere anticipazioni secondo le modalità comunque preventivamente definite dalla stessa e sulla base di documentazione parziale di spesa, considerata, volta a volta, adeguata.

11. La liquidazione di ogni finanziamento è disposta dal Segretario generale, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 7 (verifiche a consuntivo e/o in corso di esecuzione)

1. La Fondazione effettua controlli finalizzati al monitoraggio dell’iniziativa finanziata, alla verifica dell’impiego corretto dei contributi e alla valutazione dei risultati conseguiti. Allo scopo, il beneficiario è impegnato a fornire tutti gli elementi che la Fondazione richiede.

2. Le verifiche dei progetti in corso di esecuzione e a consuntivo sono svolte dagli Uffici sotto la responsabilità del Segretario generale.

ART. 8 (informazione)

1. Ogni trimestre il Consiglio di amministrazione informa il Consiglio di indirizzo sugli interventi deliberati, sui contributi concessi, oltre che sulle richieste non accolte e relative motivazioni. A tale scopo il Consiglio di amministrazione approva una relazione di sintesi da sottoporre al Consiglio di indirizzo.

2. Lo Statuto, i Documenti programmatici annuale e pluriennale, il Bilancio consuntivo, il Regolamento degli interventi e dei contributi, oltre che l’elenco degli interventi e dei contributi disposti dalla Fondazione, sono resi pubblici anche attraverso il sito Internet della Fondazione.

3. La Fondazione può disporre ulteriori forme di pubblicità dei documenti di cui al comma 2 e di altri reputati di interesse generale.

4. Il bilancio consuntivo, sottoposto all’approvazione del Consiglio di indirizzo, è corredato da un rapporto sugli interventi realizzati nel corso dell’anno, con particolare attenzione ai Programmi pluriennali e ai Progetti promossi.

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