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CONTRATTO DI CONCESSIONE GARANZIA E RILASCIO ATTIVITA CONNESSE E STRUMENTALI. Tra

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CONTRATTO DI CONCESSIONE GARANZIA E RILASCIO ATTIVITA’ CONNESSE E STRUMENTALI

Tra

CREDITAGRI ITALIA S.C.P.A. con sede in Roma, via XXIV Maggio, 43, Codice Fiscale ed iscrizione presso il Registro delle imprese di Roma: 02397650926, confidi iscritto al numero 19556.0 ex Art. 107 – Elenco Speciale del TUB - elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia ( di seguito Confidi).

L'impresa agricola[ ], con sede in [ ], iscritta alla C.C.I.A.A. di [ ], Codice Fiscale/Partita IVA: [ ] Tel: [ ] , Fax [ ]: indirizzo e-mail: [ ] esercente l'attività di [ ]

in persona Titolare Legale Rappresentante:

(nato a [ ] il [ ], Residente in [ ]), in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive (pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005) e, in particolare, rientrante nella categoria di: (barrare l’opzione che interessa)

media impresa (1) piccola impresa (2) micro-impresa (3) (d’ora in avanti, il Socio)

(di seguito, congiuntamente, anche le Parti)

____________________________________________________________________

1) La categoria delle medie imprese è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2) La categoria delle piccole imprese è costituita dalle imprese che hanno meno di 50 occupati, e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3) La categoria delle microimprese è costituita dalle imprese che hanno meno di 10 occupati, e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

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PREMESSO CHE

- Il Socio ha presentato richiesta per la concessione di garanzia sussidiaria/a prima richiesta al Confidi;

- il Confidi ha deliberato di accordare al Socio la garanzia richiesta, alle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente contratto, esclusivamente per il finanziamento di cui alla domanda ed alle condizioni contenute nella delibera, il cui contenuto è stato comunicato al Socio richiedente.

- il Socio ha preso completa visione e ha accettato integralmente le condizioni che disciplinano la concessione di garanzia in favore dell’Intermediario finanziario erogante il finanziamento, nonché ha preso atto delle condizioni economiche applicate al presente rapporto, riportate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente contratto, come da accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le parti concordano che le premesse, il Foglio Informativo ed il Documento di Sintesi costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Caratteristiche dell’operazione di garanzia. L’attività del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte degli Intermediari finanziari convenzionati. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria ed indipendente rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell’

Intermediario finanziario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l’adempimento. Se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia, senza alcun diritto del socio ad ottenere il rimborso delle somme versate ad ogni titolo, quali Commissione di garanzia ed ogni altro onere connesso al rilascio della garanzia.

Il rapporto tra il Confidi e l’Intermediario finanziario è regolato dalle convenzioni vigenti e, nello specifico, dalla “Lettera di Garanzia” che Confidi consegnerà contestualmente all’erogazione del finanziamento da garantire, o con le modalità che riterrà più opportune, alla Banca Finanziatrice.

Nel caso in cui il Socio - il debitore principale - risulti inadempiente, la Banca o Istituto finanziatore attiverà tutte le procedere per il recupero delle somme nei confronti del soggetto finanziato ed escuterà la garanzia rilasciata dal Confidi, sulla base della tipologia di garanzia rilasciata e nel rispetto della convenzione vigente.

Una volta intervenuto in garanzia il Confidi resterà surrogato nei diritti di credito della Banca o Istituto finanziatore, nei limiti delle somme versate alla Banca Finanziatrice/Istituto erogante, con i medesimi diritti.

3. Modalità di concessione della garanzia. Il Confidi, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, trasmetterà all’Istituto di Credito Finanziatore la richiesta di affidamento, corredata della dichiarazione di ammissione alla garanzia. Solo dopo avere ottenuto la delibera di concessione del finanziamento il Confidi, con le modalità previste al precedente articolo 2, trasmetterà all’Istituto di Credito / Banca finanziatrice la “Lettera di Garanzia”.

4. Efficacia della garanzia - Durata

La garanzia rilasciata all’Istituto di credito finanziatore avrà efficacia solo nel caso di effettiva erogazione del finanziamento richiesto ed a condizione, così come verrà esplicitato nella lettera di rilascio della garanzia che verrà inviata allo stesso Istituto di credito finanziatore , dell’avvenuto pagamento, da parte del socio, anche per il tramite dell’ Istituto di credito finanziatore, dei corrispettivi spettanti al Confidi, come specificati nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto. In assenza di

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tale pagamento, la garanzia non sarà efficace e il presente contratto si considererà risolto con diritto per il Confidi di agire nei confronti del Socio per ottenere il pagamento di quanto da questi dovuto per Spese di Istruttoria e assistenza tecnica, Quota Fondo di Garanzia, Spese Postali e Commissioni di Garanzia che, in tale ipotesi, verranno richieste ed incamerate a titolo di penale.

Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla data di validità della garanzia che viene rilasciata.

5. Obblighi e Modalità di pagamento

Per tutte le somme dovute dal Socio per il rilascio della garanzia richiesta il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione all’atto dell’erogazione, tramite disposizione di pagamento irrevocabile rilasciata a favore di Creditagri Italia che il socio, con il documento allegato al presente contratto, impartisce all’Istituto di credito finanziatore. Sulla base di tale disposizione di pagamento, l’Istituto di credito finanziatore tratterrà i relativi importi rimettendoli al Confidi, con pari valuta data erogazione finanziamento. Ove il finanziamento non venga erogato entro la data di validità della garanzia rilasciata dal Confidi, il socio si impegna, a semplice richiesta, ad effettuare il pagamento delle somme dovute ad ogni titolo, così come indicate nel documento di sintesi.

Nel caso di delibera negativa da parte dell’Istituto finanziatore all’erogazione del finanziamento, nulla è dovuto al Confidi a titolo di Commissione di Garanzia, mentre saranno dovute le somme quali Spese di istruttoria e d assistenza tecnica, Quota Fondo di Garanzia, Spese Postali, e ciò al fine di remunerare l’attività istruttoria del confidi. Tale pagamento dovrà essere effettuato dal Socio, a semplice richiesta del Confidi.

Nel caso il socio rinunci espressamente al rilascio della garanzia, successivamente alla delibera già assunta dai competenti organi del Confidi e prima del rilascio della garanzia, sarà comunque tenuto al pagamento di quanto dovuto, ad eccezione delle Commissioni di garanzia.

6. Recesso. Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa, fino al momento in cui il Confidi non ha dato esecuzione al contratto con il rilascio della garanzia in favore dell’istituto di credito.

7. Modifiche unilaterali al contratto. Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Socio, dandone a quest’ultimo comunicazione mediante “ Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Socio non receda dal contratto entro sessanta giorni, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi, senza penalità.

In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni normative e regolamentari verranno applicate automaticamente.

8. Comunicazioni al Socio. Il Confidi fornisce al Socio, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Il rendiconto indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi riporta le condizioni economiche in vigore e fornisce evidenza delle condizioni oggetto di modifica.

L'invio al Socio delle comunicazioni periodiche sopra indicate e di qualunque altra dichiarazione o comunicazione che si rendesse necessaria nel corso del rapporto sarà effettuato, con pieno effetto nelle

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modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto - ossia, a scelta del Socio, in forma cartacea, ovvero elettronica -, all’indirizzo fornito all’atto di apertura del rapporto oppure all’ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Socio, le suddette comunicazioni saranno inviate in modalità cartacea. Se l’invio è effettuato mediante l’impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione. In ogni momento del rapporto il Socio ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazione periodiche alla clientela si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

9. Comunicazioni e richieste al Confidi. Il Socio può richiedere informazioni al Confidi in merito al rapporto di garanzia di cui al presente contratto, mediante invio di lettera ordinaria ovvero posta elettronica ai recapiti indicati dal Confidi medesimo nella proposta. Il Socio ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

10. Reclami. Il Socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Creditagri Italia S.c.p.a. - Ufficio Reclami: Via XXIV Maggio, 43, 00187 ROMA (RM); e-mail: reclami@creditagri.com - fax. 06. 47830317). L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra indicato), oppure chiedere al Confidi.

11. Legge applicabile e Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio e il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di Roma.

Il Socio

Luogo e data _________________________ Firma _______________________________

Il Confidi

Luogo e data _________________________ Timbro e Firma ______________________________

Il Socio dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

art. 3 - Modalità di concessione della garanzia art. 6 - Recesso

art. 7 - Modifiche unilaterali al contratto art. 8 - Comunicazioni al Socio

art. 11 - Legge applicabile e Foro competente;

Luogo e data _________________________ Firma _______________________________

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Il Socio dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni relative al rapporto di cui al presente contratto (barrare l’opzione che interessa):

in modalità cartacea, mediante posta ordinaria all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica ovvero al seguente recapito:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ovvero

in modalità informatica, mediante posta elettronica alla casella email indicata nella sezione anagrafica, ovvero al seguente indirizzo email:

Luogo e data _________________________ Firma _________________________

Il Socio dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto, delle condizioni generali, del Foglio Informativo e del Documento di Sintesi.

Luogo e data _________________________ Firma__________________________

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FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTRATTO Fideiussione Specifica

Denominazione: CREDITAGRI ITALIA SCPA

Sede Legale in ROMA (c.a.p. 00187) - Via XXIV Maggio, 43 Telefono sede legale: 06. 47830301 - Fax sede legale: 06. 47830317 E-mail: info@creditagri.com

Sito internet: www.creditagri.com URP in ROMA - Via XXIV Maggio, 43

Associazione/Federazione: CreditAgri Coldiretti - Via XXIV Maggio n. 43 - Roma Legale rappresentante: Vincenzo Gesmundo

Consigliere Delegato: Roberto Grassa

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02397650926

Numero di iscrizione Banca d’Italia, 19556.0 ex Art. 107 del TUB – Elenco Speciale - Intermediari Finanziari.

Soggetto che interviene per conto del Confidi (offerta fuori sede)

Soggetto incaricato: _______________________________________________________________

Qualifica: _______________________________________________________________________

Indirizzo: _______________________________________________________________________

Telefono: e-mail: __________________________________________________________________

CHE COS’È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto nei confronti della banca, derivante da una specifica operazione. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito. Le condizioni e gli oneri economici posti a carico del cliente, inerenti l’operazione di garanzia richiesta al confidi, sono indicati nel Documento di Sintesi costituente parte integrante del Contratto di Garanzia.

Al riguardo si precisa che l’imposta di bollo in caso di contratto non regolato con addebiti su c /c ammonta, attualmente, a complessivi € 14,62.

Le spese per l’eventuale registrazione dell’atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio Informativo.

Recesso del Confidi e del Cliente

Il fideiussore, quando garantisce un’apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 5 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, il fideiussore risponde di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza del rapporto garantito.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

120 giorni successivi a quello nel quale è divenuto efficace il recesso.

I tempi massimi per la chiusura del rapporto sono quelli entro i quali deve giungere al fideiussore receduto la lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l’eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

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Il Socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Creditagri Italia S.c.p.a. - Ufficio Reclami: Via XXIV Maggio, 43, 00187 ROMA (RM); e-mail:

reclami@creditagri.com - fax. 06. 47830317).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere presso qualsiasi succursale del Confidi o consultare il sito www.creditagri.com nella sezione “Trasparenza”.

• Conciliatore Bancario Finanziario.

Se sorge una controversia con il Confidi, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente.

Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 ROMA, tel. 06.674821.

Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo.

In alternativa, il Cliente può rivolgersi direttamente presso qualsiasi succursale di CreditAgri Italia s .c. p.a. o consultare il sito www.creditagri.com nella sezione “Trasparenza”.

LEGENDA

Fideiussore è la persona che rilascia la fideiussione a favore del Confidi.

Debitore principale è la persona di cui si garantisce l'adempimento.

Informativa precontrattuale

Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere al Confidi prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Aggiornato in Roma il ____________________

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