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STORNO DI STANZIAMENTI N. 7 e N. 8. Procedure ai sensi delle disposizioni dell art. 22, n. 2 del regolamento finanziario ***

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DELL’UNIONE EUROPEA

STORNO DI STANZIAMENTI N. 7 e N. 8

Procedure ai sensi delle disposizioni dell’art. 22, n. 2 del regolamento finanziario

***

I. INTRODUZIONE

II. STORNO DI STANZIAMENTI N. 7

III. STORNO DI STANZIAMENTI N. 8

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I. INTRODUZIONE

Come ogni anno, la Corte di giustizia dovrà essere in grado di assicurare, entro la fine del mese di dicembre 2010, il pagamento dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei suoi membri e del suo personale in base alla corrispondente decisione del Consiglio1, adeguamento che si applicherà retroattivamente al 1° luglio 2010.

Gli stanziamenti destinati a coprire quest’adeguamento delle retribuzioni sono iscritti in stanziamenti accantonati nell’ambito di ciascuno dei capitoli interessati (art. 109 del capitolo 10 per i Membri, art. 129 del capitolo 12 per i funzionari e agenti temporanei, e art. 149 del capitolo 14 per il personale esterno). Questi stanziamenti devono previamente costituire oggetto di una domanda di stanziamento per essere utilizzati al fine del pagamento degli adeguamenti di retribuzione se ciò risulta necessario.

Tenuto conto delle economie2 realizzate finora sulle voci di retribuzioni e pensioni dei Membri e del personale, la Corte di giustizia potrebbe sostenere l’adeguamento di fine anno [del resto inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente (0,7% contro 2,5%) secondo le ultime informazioni ricevute dalla Commissione] senza dover mobilitare questi stanziamenti provvisori.

Tuttavia, ed in maniera del tutto eccezionale, la Corte di giustizia, come tutte le altre istituzioni europee, potrebbe anche dover far fronte al pagamento di un arretrato supplementare considerevole (6 milioni di euro), costituito dagli arretrati di retribuzione corrispondenti alla parte dell’adeguamento delle retribuzioni 2009 (per l’ammontare dell’1,85%) proposto dalla Commissione e rifiutato dal Consiglio nel suo regolamento del 23 dicembre 2009 contro il quale la Commissione ha presentato un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia3.

Questi arretrati dovrebbero essere pagati nell’ipotesi in cui, entro la fine dell’anno, la Corte dovesse annullare il regolamento del Consiglio e quest’ultimo adottasse un nuovo regolamento che ripristina l’adeguamento di cui trattasi.

In tale contesto, e tenuto conto degli obblighi di calendario inerenti alle procedure di storno di stanziamenti (termine minimo di tre settimane e programmazione delle riunioni della Commissione del bilancio del Parlamento europeo e del Comitato di bilancio del Consiglio), la Corte di giustizia deve adottare un atteggiamento prudente proponendo in tempo utile le disposizioni di storno di stanziamenti che le consentono di far fronte ai vari casi di specie che potrebbero verificarsi.

Pertanto, la proposta di storno n. 7 è destinata a far fronte all’ipotesi precedentemente richiamata, quella di una prossima sentenza della Corte di giustizia favorevole alla Commissione e di una decisione specifica del Consiglio adottata prima della fine di dicembre 2010. In una tale eventualità, il pagamento degli adeguamenti alla fine di dicembre 2010 (6,8 milioni di euro di cui 0,8 milioni a titolo di arretrati di retribuzione retroattivi al 1° luglio 2010 e 6 milioni a titolo di arretrati retroattivi al 1°

luglio 2009) richiederebbero l’utilizzo degli stanziamenti accantonati. Questa proposta di storno ha quindi per oggetto il trasferimento della totalità degli stanziamenti accantonati dagli artt. 109, 129 e 149 del bilancio della Corte di giustizia verso le linee di bilancio che sostengono direttamente queste spese (artt. 100, 120 e 140) nell’ambito dei capitoli 10, 12 e 14 del nostro bilancio.

1 Sulla base delle disposizioni dell’art. 65 e dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

2 Economie collegate principalmente al tasso reale di aumento delle retribuzioni applicato nel 2010 meno elevato di quanto previsto (1,85% contro 2,5%) e all’incidenza di numerosi parametri/ipotesi (numero effettivo di rinnovi e cessazioni dal servizio impreviste di Membri degli organi giurisdizionali, ritmo di assunzione/turn over, evoluzione delle situazioni individuali che servono come base per il calcolo delle indennità/assegni previsti dallo Statuto...) che possono variare tra la data di redazione delle previsioni e la data di esecuzione del bilancio.

3 Causa n. 40/2010: ricorso di annullamento contro il regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296/2009

(3)

Dal canto suo, la proposta di storno n. 8 mira a coprire le altre ipotesi (ad esempio una sentenza della Corte di giustizia sfavorevole alla Commissione o una sentenza della Corte di giustizia favorevole alla Commissione ma un’assenza di decisione specifica del Consiglio nel 2010) nelle quali, non dovendo pagare gli arretrati di retribuzione a decorrere dal luglio 2009, 6 milioni di euro si troverebbero alla fine disponibili nel 2010 sugli articoli corrispondenti dei capitoli 10, 12 e 14. Questi stanziamenti eccedentari potrebbero allora essere utilizzati sotto forma di un pagamento anticipato sulle somme dovute per il nuovo Palazzo, utilizzo che consentirebbe di alleviare l’onere di bilancio futuro di locazione-acquisto fino al 2026. Questa proposta si inserirebbe completamente nella continuità delle precedenti proposte di pagamento anticipato adottate dai due rami della autorità di bilancio nel 2007, 2008, 2009 nonché nel 2010, senza le quali l’onere annuale dell’indennità di locazione acquisto annuale raggiungerebbe 35 milioni di euro, ossia circa il 14% in più rispetto all’indennità prevista per il 2011 (30,8 milioni di euro).

Occorre sottolineare che la Corte di giustizia utilizzerà l’autorizzazione di storno n. 8 che verrebbe concessa dall’autorità di bilancio solo per l’ammontare degli stanziamenti che si troveranno effettivamente disponibili a causa degli arretrati di retribuzione definitivi, da un lato,e della lettera rettificativa al bilancio di rettifica 2010 che potrebbe essere presentata nell’ambito delle conclusioni del Comitato di conciliazione relative al bilancio 2011.

Peraltro, e benché quest’ultima proposta di storno offra vantaggi finanziari a medio e lungo termine che corrispondono alle risoluzioni concordanti del Consiglio e del Parlamento europeo per limitare l’onere finanziario dei progetti immobiliari delle istituzioni europee, la Corte non ignora nemmeno le risoluzioni del Consiglio e del Parlamento che sottolineano altri vincoli di bilancio a più breve termine nel contesto delle difficoltà di bilancio che stiamo vivendo. Inoltre, la Corte, pur ritenendo opportuno formulare questa domanda di storno di stanziamenti n. 8 si rimette interamente alla decisione politica che renderanno i due rami dell’autorità di bilancio tra questi obblighi di bilancio a breve ed a lungo termine.

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II. STORNO DI STANZIAMENTI N. 7 II.1 Giustificazione

Gli stanziamenti accantonati iscritti rispettivamente nei capitoli 10 (articolo di bilancio 109), 12 (articolo di bilancio 129) e 14 (articolo di bilancio 149) sono destinati a coprire l’incidenza dell’eventuale adeguamento delle retribuzioni deciso dal Consiglio alla fine dell’anno e con applicazione retroattiva al 1° luglio 2010. L’utilizzo di tali stanziamenti è tuttavia subordinato al loro previo storno verso gli articoli di bilancio che sostengono la spesa corrispondente (articoli 100, 120 e 140) dopo aver informato i due rami dell’autorità di bilancio.

Come indicato nell’introduzione, la proposta di sblocco degli stanziamenti accantonati è giustificata dalla necessità per la Corte di giustizia di far fronte all’eventualità di dover sostenere, alla fine del 2010, non solo il costo di un adeguamento annuale ordinario, ma anche quello di un adeguamento straordinario che sarebbe dovuto nell’ipotesi di una sentenza della Corte di giustizia favorevole alla Commissione e di una decisione specifica del Consiglio adottata prima della fine di dicembre 2010.

Il costo (arrotondato) da sostenere sarebbe in effetti il seguente:

Capitolo 10 Membri

Capitolo 12 Funzionari e AT

Capitolo 14 Personale esterno

Totale (€) Adeguamento ordinario

(calcolato al tasso dello 0,7%

retroattivamente all’1/7/2010)

103.000 645.000 15.000 763.000

Adeguamento straordinario (1,85% retroattivamente dall’1/7/2009)

750.000 5.125.000 125.000 6.000.000

Onere di bilancio totale 853.000 5.770.000 140.000 6.763.000

Il trasferimento degli stanziamenti accantonati (386.000 euro sull’articolo di bilancio 109, 2.380.000 euro sull’articolo di bilancio 129, e 61.000 euro sull’articolo di bilancio 149) consentirebbe di completare le disponibilità prevedibili in tale fase sugli articoli 100, 120 e 140 al fine di assorbire un tale onere di bilancio.

II.2 Origine e destinazione degli stanziamenti I trasferimenti proposti sono di conseguenza i seguenti:

Capitolo 10 «Membri dell’istituzione»

Articolo 109 «Stanziamento accantonato» - 386.000 euro

Articolo 100 «Retribuzioni e altri diritti» + 386.000 euro

Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei»

Articolo 129 «Stanziamento accantonato» - 2.380.000 euro

Articolo 120 «Retribuzioni e altri diritti» + 2.380.000 euro Capitolo 14 «Altri agenti e personale esterno»

Articolo 149 «Stanziamento accantonato» - 61.000 euro

Articolo 140 «Altri agenti e personale esterno» + 61.000 euro

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III. STORNO DI STANZIAMENTI N. 8

III.1 Giustificazione

In parte grazie alla proposta di storno n. 7, la Corte ha, in un intento di precauzione, adottato le misure necessarie ad un eventuale pagamento, fin dal 2010, degli arretrati di retribuzione corrispondenti alla parte dell’adeguamento delle retribuzioni 2009 proposta dalla Commissione e rifiutata dal Consiglio alla fine del 2009. Gli stanziamenti corrispondenti ammontano a 6 milioni di euro per i capitoli 10, 12 e 14 di cui trattasi.

Tuttavia, è come viene spiegato nell’introduzione, nell’ipotesi in cui non si dovesse procedere a tale pagamento, questi stanziamenti potrebbero essere interamente detratti e consentire un trasferimento di 6 milioni di euro verso la voce di bilancio «Locazione-acquisto» al fine di un pagamento anticipato sul progetto immobiliare del nuovo Palazzo.

I vantaggi di questa proposta sono stati chiariti nell’introduzione, ossia alleviare l’onere di bilancio futuro di locazione-acquisto fino al 2026.

Come già indicato, la Corte di giustizia utilizzerebbe l’autorizzazione di stanziamento n. 8, che verrebbe concessa dall’autorità di bilancio, solo per l’ammontare degli stanziamenti che si troverebbero effettivamente disponibili a causa degli arretrati di retribuzione definitivi, da un lato, e della lettera di rettifica del bilancio rettificativo 2010 che potrebbe essere presentata nell’ambito delle conclusioni del Comitato di conciliazione relativo al bilancio 2011.

III.2 Origine e destinazione degli stanziamenti

Il trasferimento proposto riguarda le linee di bilancio seguenti:

a) Origine degli stanziamenti

Nell’ipotesi in cui non si dovesse procedere al pagamento dell’adeguamento dell’1,85% retroattivo al 1° luglio 2009, i seguenti stanziamenti potrebbero essere detratti.

Capitolo 10 «Membri dell’istituzione»

Articolo 100 «Retribuzioni e altri diritti» - 750.000 euro

Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei»

Articolo 120 «Retribuzioni e altri diritti» - 5.125.000 euro

Capitolo 14 «Altro personale e prestazioni esterne»

Articolo 140 «Altri agenti e personale esterno» - 125.000 euro

Destinazione degli stanziamenti

Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie»

Articolo 200 «Immobili»

Voce 2001 «Locazione-acquisto» + 6.000.000 euro

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Nell’ambito del capitolo 20, «Immobili e spese accessorie», la voce 2001 «Locazione-acquisto»

consente, per la maggior parte, di adempiere gli obblighi che la Corte di giustizia ha sottoscritto nell’ambito di un importante contratto di locazione-acquisto del vecchio Palazzo ristrutturato e della sua estensione (anello che circonda il Palazzo, due torri di notevole altezza e una galleria di collegamento tra questi diversi edifici), progetto immobiliare considerevole reso necessario dai due recenti allargamenti.

Questa costruzione è disciplinata da un contratto quadro concluso nel 2001 tra lo Stato lussemburghese e la Corte di giustizia, contratto quadro completato il 13 giugno 2007 da un contratto di locazione-vendita sottoscritto dagli stessi partners in cui si precisano gli obblighi delle parti (condizioni di acquisizione degli edifici, metodo di fissazione del prezzo di vendita, modalità di calcolo e di pagamento dei canoni annuali etc.). Salvo pagamento anticipato, il rimborso sarà scaglionato su un periodo di 18 anni dal 2009 al 2026.

L’autorità di bilancio è stata informata in numerose occasioni dell’ambito giuridico e finanziario di tale progetto (v. notifiche effettuate dalla Corte nel luglio 2001 e nel novembre 2003 conformemente alle disposizioni dell’articolo 179 del regolamento finanziario); essa ha anche ricevuto informazioni regolari sull’avanzamento dei lavori e sull’importo delle somme da pagare nell’ambito degli storni di recupero proposti alla fine del 2007, del 2008 e del 2009, e più recentemente nel 2010, in occasione della discussione del progetto di bilancio 2011. Peraltro, e come auspicato dai due rami dell’autorità di bilancio, le domande di stanziamenti della Corte in materia immobiliare per il 2010 si inseriscono in una prospettiva pluriennale ben definita che è descritta più dettagliatamente nella relazione sugli investimenti immobiliari che copre gli anni 2010-2013.

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