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Contratto a termine: limite rinnovi

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Contratto a termine: limite rinnovi

Autore: Noemi Secci | 24/08/2021

Sino a quando può essere prorogato o rinnovato il rapporto a tempo determinato, quali sono le regole da seguire?

Il contratto a tempo determinato, o a termine, consiste in un contratto di lavoro subordinato, cioè alle dipendenze di un datore di lavoro, che anziché essere a tempo indeterminato, quindi di durata indefinita, ha una scadenza. La scadenza indicata nel contratto può non coincidere con il termine reale del rapporto di

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lavoro, cioè con il giorno in cui il rapporto lavorativo cessa, in quanto è possibile prorogarlo e rinnovarlo. Ma, per il contratto a termine, il limite rinnovi qual è?

Ci si domanda, in particolare, per quante volte sia possibile prorogare o rinnovare il contratto, anche alla luce della recente normativa, che ha modificato quanto previsto dalla riforma del rapporto a termine [1].

Nel dettaglio, il decreto Dignità, rispetto alle precedenti previsioni, ha modificato il Testo unico dei contratti di lavoro [2] reintroducendo le causali del contratto a tempo determinato, cioè le motivazioni per le quali è consentito apporre un termine al rapporto. Ha inoltre diminuito il numero massimo di proroghe possibili, ha ridotto la durata massima del rapporto di lavoro e, in generale, ha cancellato diverse disposizioni che consentivano una maggiore flessibilità alle imprese nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale “a tempo”.

Nuove deroghe sulla possibilità di prorogare o rinnovare il contratto sono però state introdotte dalla normativa emergenziale, adottata a seguito dell’epidemia da Covid-19: le eccezioni valgono sino al 31 dicembre 2021 e non modificano il limite di durata massima del contratto. Ma procediamo con ordine.

Qual è la durata massima del contratto a termine?

In base alle previsioni del decreto Dignità, il rapporto di lavoro a termine stipulato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti, può avere una durata massima di 24 mesi [3].

Il limite di 24 mesi può essere raggiunto per effetto:

di un unico contratto;

di differenti contratti di durata inferiore:

contratti a tempo determinato conclusi tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro (anche un contratto concluso anni prima, dunque, può essere considerato ai fini del limite di 24 mesi);

utilizzazione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro (utilizzatore) per mansioni di pari livello e categoria legale

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nell’ambito di una o più somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

La durata massima di 24 mesi non si applica:

alle attività stagionali [4];

ai contratti a termine aventi ad oggetto, in via esclusiva, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

Si può prorogare la durata massima del contratto a termine?

È possibile derogare al limite di durata massima del rapporto a tempo determinato:

se previsto dai contratti collettivi, anche aziendali;

stipulando un ulteriore contratto a tempo determinato tra le stesse parti, per un massimo di ulteriori 12 mesi dinanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente: in questo caso, si parla di deroga assistita.

Quante volte si può prorogare il contratto a termine?

Il termine del rapporto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e fermo restando il limite massimo di 24 mesi, per un massimo di 4 volte:

nei primi 12 mesi, le proroghe possono essere stipulate senza l’indicazione della causale del contratto;

in caso di superamento dei 12 mesi, è obbligatorio indicare una delle causali previste dalla legge [1]:

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

L’indicazione della causale è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12

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mesi, anche a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi.

L’obbligo di introdurre le causali alle proroghe superiori a 12 mesi non si applica, tuttavia:

ai contratti stagionali;

alle eventuali ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali;

alle start up innovative, per 4 anni dalla costituzione, oppure per il più limitato periodo previsto per le start up già esistenti [5].

Quante volte si può rinnovare il contratto a termine?

Il contratto a termine può essere rinnovato entro il limite di 24 mesi, a condizione che siano sempre indicate le causali. La disposizione non si applica:

al lavoro stagionale;

alle start up innovative per 4 anni dalla costituzione, oppure alle start up già esistenti per un periodo più limitato [5].

Perché il rinnovo sia legittimo, occorre rispettare un intervallo, cosiddetto periodo di stop and go o cuscinetto, pari ad almeno:

10 giorni, se il contratto scaduto risulta di durata fino a 6 mesi;

20 giorni, se il contratto scaduto risulta di durata superiore a 6 mesi.

La violazione dei limiti comporta la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto.

L’obbligo di rispettare il periodo di pausa non si applica:

al lavoro stagionale;

nei casi individuati dai contratti collettivi;

alle start up innovative per 4 anni dalla costituzione, oppure alle start up già esistenti per un periodo più limitato [5].

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Che cosa succede se il contratto prosegue oltre la scadenza?

Se un rapporto a tempo determinato prosegue di fatto oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, ferma restando la durata massima di 24 mesi, al lavoratore spetta una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di continuazione, pari al:

20% fino al decimo giorno successivo;

40% per ciascun giorno ulteriore.

Il contratto si trasforma a tempo indeterminato se il rapporto prosegue:

oltre 30 giorni, per i contratti di durata inferiore a 6 mesi;

fino a 50 giorni, negli altri casi.

Che cosa succede se non si rispettano le causali di proroghe e rinnovi?

Per la mancata indicazione della causale, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato:

se il rapporto ha una durata superiore a 12 mesi;

in caso di rinnovo del contratto, indipendentemente dalla sua durata.

Anche il superamento del numero massimo di 4 proroghe determina la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, che avviene dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Come funzionano proroghe e rinnovi per il 2021?

In base alle recenti previsioni del decreto Sostegni [6] sino al 31 dicembre 2021:

è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali, a prescindere dalla durata dei precedenti

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rapporti a termine tra le parti;

ferma restando la durata massima complessiva del contratto di 24 mesi;

sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

Nel dettaglio:

la proroga è consentita anche oltre il dodicesimo mese senza indicare la causale (cosiddetta “quinta proroga” o “proroga speciale”);

il rinnovo è sempre possibile senza indicare la causale e senza rispettare il cosiddetto periodo cuscinetto, o stop and go, di 10 o 20 giorni.

Al riguardo, bisogna considerare che:

la proroga o il rinnovo possono essere concordati con il dipendente non oltre il 31 dicembre 2021;

non può essere mai superato il limite massimo di durata di 24 mesi, che comprende, come osservato, tutti i rapporti a termine tra le stesse parti, inclusi proroghe e rinnovi eventualmente svoltisi in precedenza, a prescindere da eventuali disposizioni più favorevoli del contratto collettivo applicato;

la proroga o il rinnovo possono essere esercitati una sola volta, anche se in precedenza è stato effettuato il numero massimo di quattro proroghe;

per beneficiare della proroga o del rinnovo non occorre indicare la causale.

Note

[1] Art. 19 D.lgs. 81/2015. [2] D.lgs. 81/2015. [3] Art.1 DL 87/2018. [4] DPR 1525/1963. [5] Art. 21, Co.3, D.lgs. 81/2015. [6] DL 41/2021.

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