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SERVIZIO FINANZIARIO

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(1)

COMUNE DI RI VERGARO Pr ovi nci a di Pi acenza

SERVI ZI O FI NANZI ARI O

COPI A DETERMI NAZI ONE N. 603 del 25- 11- 2020 Regi st r o Gener al e

Pr ovvedi ment o i nt er no n. 68

OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 -ART.67 CCNL FUNZIONILOCALIDEL 21.05.2018

CI G:

I L RESPONSABI LE DEL SERVI ZI O dot t . Achi l l e Menzani

VISTO ilDecreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l’art.25 dello Statuto Comunale;

VISTO ilD.Lgs 30.03.2001 n.165;

VISTA la Legge 15.05.1997 n.127 e successive modificazionied integrazioni; VISTO ilvigente Regolamento Comunale diContabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 106 del 20.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione e Documento Unico diProgrammazione (D.U.P.)periltriennio 2020/2022 -approvazione;

VISTA la delibera diG.C.n.4 del10.01.2020 ad oggetto:“Piano Esecutivo diGestione - triennio 2020/2022”;

VISTO ildecreto delSindaco n.16324 del31 dicembre 2019 con ilquale ilsottoscritto è stato nominato titolare dell’area diposizione organizzativa delServizio Finanziario;

VISTO ilDecreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l’art.25 dello Statuto Comunale;

VISTO ilD.Lgs 30.03.2001 n.165;

VISTA la Legge 15.05.1997 n.127 e successive modificazionied integrazioni; VISTO ilvigente Regolamento Comunale diContabilità;

PREMESSO che:

in data 21/05/2018 è stato sottoscritto ilCCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo,

ilquale prevede tra l’altro ilconsolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno 2017 nella sua parte fissa;

l’art.67 delnuovo contratto rubricato “Fondo risorse decentrate:costituzione”prevede che

“decorrere dall’anno 2018,il“Fondo risorse decentrate”,è costituito da un unico importo

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consolidato ditutte le risorse decentrate stabili,indicate dall’art.31,comma 2,delCCNL del 22.1.2004,relative all’anno 2017 … confluiscono nell’unico importo consolidato alnetto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative … confluisce altresì l’importo annuale delle risorse dicuiall’art.32,comma 7,delCCNL del22.1.2004,pariallo 0,20% delmonte salaridell’anno 2001,esclusa la quota relativa alla dirigenza,nelcaso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.L’importo consolidato dicuialpresente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche pergliannisuccessivi”;

l’art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che

incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3,indica le risorse variabiliche incrementano dianno in anno ilfondo delle risorse decentrate -dalla lettera a)alla lettera k)-con espressa esclusione ditali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che “in sede di contrattazione integrativa,ove nelbilancio dell’ente sussista la relativa capacità dispesa,le partiverificano l’eventualità dell’integrazione,della componente variabile dicuialcomma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari,mentre alcomma 5 è lasciata la possibilità aglientilocalididestinare apposite risorse:a)alla componente stabile dicuialcomma 2,in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamentieconomicidelpersonale;b)alla componente variabile dicuialcomma 3,peril conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse dicuiall’art.56-quater,comma 1,lett.c)con esclusione dei solientiin riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

l’art.67,comma 7,delcontratto prevede espressamente che “La quantificazione delFondo

delle risorse decentrate e diquelle destinate agliincarichidiposizione organizzativa,dicui all’art.15,comma 5,deve comunque avvenire,complessivamente,nelrispetto dell’art.23, comma 2 delD.Lgs.n.75/2017”;

l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1°

gennaio 2017,l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente altrattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche dicuiall’articolo 1,comma 2,deldecreto legislativo 30 marzo 2001,n.165,non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1,comma 236,della legge 28 dicembre 2015,n.208 è abrogato”; la dichiarazione congiunta n.5 prevede che “In relazione agliincrementidelFondo risorse

decentrate previstidall’art.67,comma 2 letta)e b),le partiritengono concordemente che gli stessi,in quanto derivantida risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadridifinanza pubblica,non siano assoggettatiailimitidicrescita deiFondiprevistidalle norme vigenti”, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”,mentre la lett.b)l’importo consolidato è stabilmente incrementato “diun importo parialle differenze tra gliincrementia regime dicuiall’art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciutialle posizioniiniziali;talidifferenze sono calcolate con riferimento alpersonale in servizio alla data in cuidecorrono gliincrementie confluiscono nelfondo a decorrere dalla medesima data”;

l’art.11 comma 1 deldecreto-legge 14 dicembre 2018,n.135,convertito con modificazione

dalla Legge 11 febbraio 2019,n.12,precisa che “In ordine all'incidenza sultrattamento accessorio delle risorse derivantidalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga,illimite dicuiall'articolo 23,comma 2,deldecreto legislativo 25 maggio 2017,n.

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75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto n.75 del2017,daicontratticollettivinazionalidi lavoro,a valere sulle disponibilità finanziarie dicuiall'articolo 48 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime didiritto pubblico”con la conseguenza dipoterconsiderare non soggette ailimitidicrescita deifondile risorse economiche dicuiall’art.67,comma 2 letta) e b)delCCNL 21 maggio 2018 icuivaloriperl’anno 2019 sono pari€ 1.875,00 (art.67, comma 2,lett.b)e pariad € 1.581,00 (art.67,comma 2,lett.a);

PRESO ATTO CHE:

il decreto legge n. 34/2019 all’art.33, comma 2 ha previsto che “Il limite al trattamento

accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,riferito all'anno 2018,delfondo perla contrattazione integrativa nonché delle risorse perremunerare gliincarichidiposizione organizzativa,prendendo a riferimento come base dicalcolo ilpersonale in servizio al31 dicembre 2018”;

la Conferenza Stato città ha formulato ilproprio parere positivo nella seduta del11 dicembre

2019 precisando che l’adeguamento alle disposizionidicuiall’art.33,comma 2 deld.l.34/2019 precisando che “illimite altrattamento economico accessorio dicuiall’art.23,comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,n.75,è adeguato,in aumento e in diminuzione aisensi dell’art.33,comma 1 deldecreto-legge n.34 del2019,pergarantire ilvalore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore alnumero rilevato al31 dicembre 2018”;

nella Conferenza Stato città del30 gennaio 2020,è stato indicato quanto segue “come data di

entrata in vigore dello schema didecreto attuativo dell’articolo 33,comma 2 deldecreto-legge 30 aprile 2019,n.34,convertito con legge 28 giugno 2019,n.58,come modificato dall’art.1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019,il20 aprile 2020”,tuttavia,ilrinvio non riguarda le disposizioniriferite alcalcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate perl’anno 2020 tenendo conto delle indicazionigià sancite nella precedente conferenza Stato città del11 dicembre 2019;

ildecreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del27/04/2020 senza modifiche,

con la sola data prevista diapplicazione anche le perilsalario accessorio a partire dal20 aprile 2020;

la nuova base dicalcolo sulsalario accessorio è,pertanto,solo quella riferita alvalore pro-

capite al31/12/2018 delfondo e delle posizioniorganizzative,percuise ilpersonale diminuisce ilfondo non potrà essere in ognicaso inferiore alvalore pro capite al31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se ilpersonale è superiore a quello del31/12/2018,derogando tale maggiorvalore dailimitidicuiall’art.23,comma 2,deld.lgs.75/2017 (tabella all.B);

RICHIAMATO l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “neilimitistabilitidalla contrattazione nazionale e neilimitideiparametri divirtuosità fissatiperla spesa dipersonale dalle vigentidisposizioni,in ognicaso nelrispetto degli obiettividifinanza pubblica e dianaloghistrumentidelcontenimento della spesa.Lo stanziamento delle risorse aggiuntive perla contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto deiprincipi in materia dimisurazione,valutazione e trasparenza della performance e in materia dimerito e premiapplicabilialle regionie aglientilocalisecondo quanto previsto dagliarticoli16 e 31 del decreto legislativo diattuazione della legge 4 marzo 2009,n.15,in materia diottimizzazione della produttività dellavoro pubblico e diefficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva

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decentrata integrativa mentre,perquanto riguarda le relazionisindacali,è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 ald.lgs.118/2011,che alpunto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene

nell'esercizio in cuiè firmato ilcontratto collettivo nazionale perle obbligazioniderivantida rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivantidaglieventualieffettiretroattividelnuovo contratto,a meno che glistessicontrattinon prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera dicostituzione delfondo,vista la certificazione deirevisori,le risorse destinate al finanziamento delfondo risultano definitivamente vincolate.Non potendo assumere l’impegno,le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”e che “pertanto,la spesa riguardante ilfondo perle politiche disviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degliimpegnidestinatiad essere imputatiall’esercizio successivo”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 18 ottobre 2019 con oggetto

“Contrattazione integrativa annuale 2019 -formulazione direttive alla Delegazione trattante diparte pubblica”,con la quale,tra l’altro,sidispone diautorizzare,perl’anno 2019,l’applicazione della percentuale massima dell’incremento dell’1,2% delmonte salari1997 aisensidell’art.67,comma 4,delCCNL 12 maggio 2018;

PRESO ATTO in merito agliincentivitecniciche:

la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il

seguente principio di diritto “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art.1 comma 526,della legge 205/2017 (legge dibilancio peril2018),erogatisu risorse finanziarie individuate ex lege facenticapo aglistessicapitolisuiqualigravano glioneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio deidipendentideglientipubblicidall’art.23,comma 2,del d.lgs.n.75/2017”esclusivamente in caso digara effettuata a partire dal01/01/2018,mentre perle gare approvate precedentemente icitatiincentivisoggiacciono ailimitidicrescita del salario accessorio;

con delibera n.34 In data 12.04.2019 la Giunta Comunale ha approvato ilregolamento sulla

distribuzione degliincentivitecnici;

in data 30.12.2019 la Giunta Comunale con deliberazione n.128 ha approvato ilregolamento

sugliincentivitributariinseritidalla legge dibilancio 2019 alcomma 1091 dell’articolo unico, previa contrattazione integrativa suicriteriavvenuta in data 31.12.2019,restando fermo che la validità deglistessiè condizionata all’approvazione deidocumenticontabilineiterminiimposti dal legislatore, ossia approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 31/12 di ciascun anno e ilconto consuntivo entro iltermine del30/04,sole condizioniperle qualigli incentivisono da considerare non soggettiailimitidicuiall’art.23,comma 2,deld.lgs.75/2017;

la Sezione Regionale diControllo della Corte deiContidella Lombardia con deliberazione n.

113/2020 ha affermato che possono essere corrisposti gli incentivi economici a favore dei dipendenticomunaliperle attività connesse alrecupero deitributierariali(Imu e Tari)anche nell'ipotesiin cuil'approvazione delrendiconto è intervenuta successivamente al30 aprile (ma comunque entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale), purché ilbilancio diprevisione sia stato approvato entro il31 dicembre.

CONSIDERATO che ilperfezionamento della costituzione delfondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito deicontrollidicuiall’art.40-bis,comma 1, deld.lgs.165/2001;

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RITENUTO necessario provvedere quindialla costituzione delFondo perle Risorse Decentrate per l'anno 2020, come determinato nell'Allegato A), fatti comunque salvi i provvedimenti di destinazione,successiviall’esito della contrattazione integrativa annuale;

VISTA la Legge 15/05/1997 n.127 e successive modificazionied integrazioni; VISTO ilRegolamento Comunale diContabilità;

VISTO ilD.Lgs.18/08/2000 n.267;

VISTO l’art.38 dello Statuto;

DETERMINA

diprecisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa 1.

della presente determinazione;

diprocedere alla costituzione delfondo delle risorse decentrate delComune diRivergaro per 2.

l’anno 2020 in considerazione delle previsionidelCCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione (all.A)che ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’importo delle risorse accessorie dell’anno 2020, costituite dal fondo delle 3.

risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e degli straordinari,alnetto delle risorse escluse,non superano gliimportiprevistinella costituzione delfondo dell’anno 2016,aisensidell’art.23,comma 2,deld.lgs.75/2017,precisando che la diminuzione delfondo delsalario accessorio è coerente con le disposizionidicuiall’art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019 (tabella allB);

didare atto che gliimpegnidegliimportiprevistisaranno assuntineilimitideglistanziamentidi 4.

competenza del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell’esercizio 2020 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il31 dicembre delcorrente anno;

didare informazione delpresente atto e deirelativiallegatialle OO.SS.ed alle R.S.U.,aisensi 5.

dell’articolo 5,comma 2,deld.lgs.165/2001 anche aifinidell’apertura delle trattative perla successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali le progressionieconomiche orizzontalistoriche e le indennità dicomparto delpersonale presente nell’anno 2020;

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per 6.

l’anno 2020 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa,aisensidell’art.21,co.2,deld.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

diprecisare che ilresponsabile delprocedimento aisensidella legge 214/90 è ilResponsabile 7.

sottoscrittore delpresente provvedimento

Rivergaro,25-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to dott.Achille Menzani)

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ATTESTATO DIPUBBLICAZIONE

Siattesta che la presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line delComune diRivergaro in data 27-11-2020 e virimarrà perquindicigiorniconsecutivi.

Rivergaro,27-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to dott.Achille Menzani)

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