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La redazione del bilancio 2021

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Academic year: 2022

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La redazione del bilancio 2021

LE IMMOBILIZZAZIONI

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Immobilizzazioni

Investimento destinato a un utilizzo durevole.

Si distinguono tra immobilizzazioni:

• materiali ( terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) OIC 16,

• immateriali (avviamento, marchi, licenze, brevetti) OIC 24,

• finanziarie (crediti, titoli e partecipazioni) OIC 21.

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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono intese come "beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società» con le seguenti caratteristiche:

• hanno un'utilità pluriennale e quindi possono concorrere alla formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi;

• sono beni materiali acquistati o prodotti, o in corso di costruzione ovvero somme anticipate a fronte del loro acquisto;

• l'uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio.

Le immobilizzazioni materiali sono così suddivise:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

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Principali novità

Immobilizzazioni materiali

Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dall’art. 1, commi 184-197, legge n. 160/2019, modificato dell’art. 1, comma 44, legge n. 234/2021.

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto due novità:

I. proroga fino al 2025 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 con una riduzione delle aliquote agevolative dal 2023;

II. mancato rinnovo per il triennio 2023-2025 del credito d’imposta per investimenti in beni materiali ordinari non 4.0.

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Principali novità

Immobilizzazioni materiali

Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, L. 11/12/2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

Nel 2021 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, ridotta al 40 % per il 2022;

Nel 2021 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, ridotta al 20 % per il 2022;

Nel 2021 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro, confermata al 10 % per il 2022.

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Principali novità

Immobilizzazioni materiali

Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le immobilizzazioni materiali “ordinarie” (i.e. non riconducibili tra i beni materiali 4.0) l’agevolazione è pari al:

- 10% (15% per il lavoro agile) per un costo agevolabile massimo pari a euro 2 milioni, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;

- 6% per un costo agevolabile massimo pari a euro 2 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità.

Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

o oneri pluriennali, o beni immateriali, o Avviamento,

o immobilizzazioni immateriali in corso, o acconti.

I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società.

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Immobilizzazioni immateriali

Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento in quanto la loro utilità pluriennale ha caratteristiche più difficilmente determinabili, rispetto ai beni immateriali veri e propri.

Gli oneri pluriennali sono composti da:

•costi di impianto e ampliamento;

•costi di sviluppo;

•costi di pubblicità;

•altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

I beni immateriali sono individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati che conferiscono all'impresa di sfruttare i benefici economici futuri, in particolare facciamo riferimento a:

•diritti di brevetto industriale;

•diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

•concessioni;

•licenze;

•marchi;

•altri diritti simili.

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Immobilizzazioni immateriali

Lo sviluppo è l’applicazione dei risulta` della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progeao per la produzione di materiali, disposi`vi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliora`, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’u`lizzazione.

La ricerca di base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospecva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scien`fiche o tecniche, che si considera di u`lità generica alla società. I cos` di ricerca di base sono normalmente preceden` a quelli sostenu` una volta iden`ficato lo specifico prodoao o processo che si intende sviluppare. I cos`

sostenu` per la ricerca di base sono cos` di periodo e sono addebita` al conto economico. dell'esercizio in cui sono sostenu`, poiché rientrano nella ricorrente opera`vità dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’acvità imprenditoriale della stessa.

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Principali novità

Immobilizzazioni immateriali

Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi 198-209, legge n. 160/2019) ad opera dell’art. 1, comma 4, legge n. 234/2021

La legge di Bilancio 2022 ha previsto:

• proroga decennale per il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo,

• proroga triennale per i crediti d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica;

• riduzione delle aliquote delle agevolazioni, a partire da gennaio 2023.

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Principali novità

Immobilizzazioni immateriali

Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0

(Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro, 2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza. Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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Immobilizzazioni immateriali

Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B.

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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Immobilizzazioni immateriali

Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

L’ art. 6 del DL 146/2021, conv. L. 17.12.2021 n. 215, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, ha sostituito il Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo.

Le novità riguardano:

1. la decorrenza delle nuove disposizioni riguarda le opzioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, per i soggetti «solari» periodo d'imposta 2021; questo vuol dire che non sono più esercitabili le opzioni per il Patent box con riferimento al periodo d'imposta 2021. I soggetti che abbiano esercitato opzioni Patent box con riferimento a periodi di imposta antecedenti possono scegliere in alternativa di aderire al nuovo regime, previa comunicazione via pec.

2. è stato previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%, il beneficio consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP; ad esempio: spese di R&S sostenute per 100.000 euro, deducibili fiscalmente 210.000 euro, di cui 100.000 euro deducibili in maniera ordinaria e 110.000 euro

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Immobilizzazioni immateriali

Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

3. sono stati esclusi dai beni agevolabili marchi d'impresa (già esclusi con il Patent Box) e know how (processi, formule, informazioni acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili);

4. viene introdotto un meccanismo premiale (c.d. recapture) in base al quale le spese agevolabili, se sostenute in uno o più periodi d'imposta precedenti la creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, possono usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la maggiorazione può essere applicata alle spese sostenute fino all'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale. Esempio: privativa industriale ottenuta nel 2021, super deduzione riconosciuta su tutti i costi di ricerca e sviluppo, relativi a tale privativa, sostenuti dal 2013.

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Immobilizzazioni immateriali

Super deduzione dei cos2 di ricerca e sviluppo

5. è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo,

6. L’opzione per la super deduzione ha durata di 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile va esercitata in dichiarazione dei redditi compilando il quadro OP del Modello Redditi.

Le disposizioni attuative sono state definite con provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243

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Per approfondimenti è possibile inviare un’email a:

- segreteria@istitutogovernosocietario.it

- info@accademiaromanaragioneria.it

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