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Costi di ricerca e di sviluppo: i costi ammissibili

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Costi di ricerca e di sviluppo: i costi ammissibili

di Federico Gavioli

Pubblicato il 13 maggio 2009

la determinazione del credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono costi per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo

Importanti chiarimenti sono arrivati con la risoluzione n. 125/E del 6 maggio, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta a una serie di quesiti aventicosti ricerca sviluppo, ad oggetto la determinazione del credito d’imposta, istituito dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della Finanziaria 2007, in favore delle imprese che sostengono costi per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo.

Il documento trae spunto da un’istanza di interpello presentata da una società che chiedeva se, ai fini della determinazione dell’agevolazione, fossero ammissibili i costi riguardanti:

il personale titolare di borsa di studio impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo;

il personale interinale utilizzato nell’esecuzione degli specifici tema di ricerca;

il deposito del brevetto;

il noleggio degli strumenti e attrezzature utilizzate nelle attività di ricerca.

Prima di analizzare nello specifico la risposta ai quesiti avanzati, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, occorre avere riguardo al DM 76/2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo“, decreto che, all’articolo 4, indica in modo tassativo i costi ammissibili al beneficio.

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L’istanza di interpello

La società interpellante svolge attività di “stampa flessografica, accoppiamento e taglio di film plastici”. Nell’ambito di tale attività ha avviato nell’anno 2008, prevedendo lo stesso criterio anche per il 2009, progetti di ricerca e sviluppo in relazione ai quali intende fruire del credito d’imposta commisurato ai costi sostenuti “per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo” previsto dalla Finanziaria 2007. Le domande poste nell’istanza di interpello da parte della società riguardavano i dubbi già evidenziati nel paragrafo precedente.

Con riferimento agli obblighi di documentazione concernente i costi del personale, la società istante chiede, altresì, di sapere se ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità ed effettività degli stessi la firma del legale rappresentante e la controfirma del professionista debba essere apposta su ognuno dei fogli presenza di ciascun giorno oppure sia sufficiente, relativamente a tutti i fogli presenza relativi al personale impiegato nell’attività di ricerca, apporre un’unica firma a validità ed attestazione dei costi sostenuti.

Cenni sul credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2007

L’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha istituito un credito d’imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria in materia.

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Come anticipato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008, previsto al comma 283 della legge Finanziaria 2007, è stato adottato il regolamento di attuazione, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’articolo 4 del DM n. 76 del 2008 indica, in modo tassativo, i costi ammissibili all’agevolazione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’analisi dei tecnici delle Entrate è molto capillare; la risoluzione, infatti, analizza nello specifico ogni singolo quesito posto dando risposte esaustive. Vediamo nel dettaglio l’orientamento manifestato dall’amministrazione finanziaria ai dubbi sollevati:

a) Costi riguardanti il personale

Il riferimento al “personale dipendente”, secondo l’amministrazione finanziaria, fa ritenere che il costo ammissibile all’agevolazione sia quello riguardante il personale con il quale risulta instaurato, da parte dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione, un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, compreso quello assunto con contratto “a progetto”. Non sono, pertanto, ammessi all’agevolazione i costi sostenuti per il personale, utilizzato in attività di ricerca, titolare di borsa di studio; analogamente, non è ammissibile all’agevolazione il costo riguardante il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, cosiddetto “lavoro interinale”, di cui all’articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Con riguardo alla determinazione dell’agevolazione spettante in relazione al costo del personale si osserva che l’importo agevolabile è costituito dal costo imputabile alle ore di effettivo impiego del personale nell’attività di ricerca e sviluppo. Al fine di dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei relativi costi sostenuti il DM n. 76 del 2008 prescrive alle imprese beneficiarie dell’agevolazione di predisporre e conservare fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo. Tale documentazione deve essere predisposta

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nell’ambito del progetto.

b) Costo per deposito brevetto

L’articolo 4, comma 1, lett. a), del DM n. 76 del 2008 prevede che sono ammissibili all’agevolazione, i costi riguardanti “…i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato…”. Dal tenore letterale della disposizione si ricava che è ammissibile all’agevolazione il costo sostenuto per l’acquisizione di brevetti da terzi. L’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che il costo sostenuto dalla società interpellante per il deposito del brevetto non sia ammissibile all’agevolazione.

c) Costi per noleggio e locazione strumenti e attrezzature

I costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Ai fini della quantificazione dei costi ammissibili all’agevolazione, rilevano sia i costi sostenuti per l’acquisizione diretta degli strumenti e delle attrezzature sia quelli sostenuti per l’acquisizione dei predetti strumenti ed attrezzature tramite contratti di locazione finanziaria.

In proposito, è utile ricordare che il contratto di leasing o locazione finanziaria, pur non avendo una disciplina legale, è definito dal legislatore, seppure in uno specifico contesto, nell’art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, secondo cui “Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito”. Ciò posto, si ritiene che il riferimento alla “locazione finanziaria”

non possa essere esteso ai diversi e distinti schemi negoziali della locazione e del noleggio che

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non presentano gli elementi che caratterizzano la “locazione finanziaria”. In forza di tale criterio l’Agenzia delle Entrate ritiene che i costi sostenuti dalla società interpellante per la locazione od il noleggio delle attrezzature non siano ammissibili all’agevolazione in esame.

Gli obblighi di documentazione

L’ultimo chiarimento fornito dai tecnici delle Entrate riguarda le modalità di adempimento degli obblighi di documentazione posti a carico dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione. Per dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sostenuti per il personale, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo.

Tale documentazione deve essere predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Tale documentazione è funzionale anche all’attività di controllo sulla corretta fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie. La risoluzione precisa, infine, che non contrasta con l’esigenza di controllo l’apposizione della firma del legale rappresentante dell’impresa nonché del professionista controfirmatario su un unico documento riepilogativo dei fogli di presenza nominativi del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

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Federico Gavioli

13 Maggio 2009

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