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Ordinanza del DFE 1 sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari

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Academic year: 2022

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(1)

sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari

(Ordinanza sul controllo dei composti chimici DFE, OCCC-DFE) del 12 settembre 1997 (Stato 14 dicembre 1999)

Il Dipartimento federale dell’economia,

visti gli articoli 3 e 22 dell’ordinanza del 3 settembre 19972 sul controllo dei composti chimici (OCCC),

ordina:

Art. 1 Tabelle dei composti chimici

I composti chimici menzionati nell’allegato sono soggetti all’OCCC.

Art. 2 Autorizzazione generale d’esportazione

L’Ufficio federale dell’economia esterna può rilasciare un’autorizzazione generale d’esportazione (AGE) per l’esportazione dei composti chimici menzionati nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato, se questi sono destinati a utilizzatori finali con sede o domicilio in uno Stato contraente della Convenzione del 13 gennaio 19933 sulle armi chimiche (CAC).

Art. 3 Condizioni per il rilascio dell’AGE

1 L’AGE è rilasciata a persone fisiche o giuridiche, se:

a. esse sono iscritte in un registro di commercio in Svizzera o nel Liechten- stein; e

b. esse o i loro organi non sono stati condannati con decisione passata in giudi- cato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni:

1. alla legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impie- go;

RU 1997 2103

1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 946.202.21

3 RS 0.515.08; FF 1994 III 41

4 RS 946.202

(2)

2. alle disposizioni in materia d’importazione, d’esportazione o di transito della legge del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico, della legge federale del 25 giugno 19826 sulle misure economiche esterne o della legge del 23 dicembre 19597 sull’energia nucleare;

3. al decreto federale del 7 ottobre 19948 concernente l’esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche; o

4. all’ordinanza del 12 febbraio 19929 sull’esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili.

2 Il richiedente deve:

a. dimostrare in modo credibile che le attività dell’utilizzatore finale sono com- patibili con la CAC10;

b. garantire un’esecuzione regolare delle operazioni transfrontaliere; e c.11 garantire un controllo affidabile in seno all’azienda in occasione dell’espor-

tazione di composti chimici soggetti a controllo.

Art. 4 Oneri

1 Il titolare di un’AGE deve indicare sulla dichiarazione doganale il numero dell’au- torizzazione generale d’esportazione (n. AGE). In caso di procedura semplificata è sufficiente indicare sulla dichiarazione doganale la menzione «autorizzazione d’esportazione accordata» o «autorizzazione d’esportazione non necessaria».

2 Il titolare di un’AGE deve inoltre:

a. apporre sui documenti commerciali relativi all’esportazione, quali conferme d’ordinazioni e fatture, l’indicazione seguente: «Questi beni soggiacciono ai controlli internazionali sull’esportazione» o una menzione equivalente dal profilo del contenuto; e

b. conservare tutti i documenti essenziali per l’esportazione per cinque anni dopo la data di sdoganamento e presentarli su richiesta alle autorità compe- tenti.

Art. 5 Intrasferibilità e durata di validità

1 Un’AGE non è trasferibile.

2 Essa ha una validità di due anni.

5 RS 514.51; FF 1996 V 850

6 RS 946.201

7 RS 732.0

8 RS 515.08

9 [RU 1992 409, 1993 990, 1995 5654, 1997 506; RS 946.203 art. 13 n. 2]

10 RS 0.515.08; FF 1994 III 41

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 31 ago. 1999, in vigore dal 1° gennaio 2000 (RU 1999 3058).

(3)

Art. 6 Revoca

L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni revoca l’AGE se le condi- zioni per il suo rilascio non sono più adempiute o se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 10 dicembre 199612 sul controllo dei composti chimici DFE è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

12 [RU 1997 33]

(4)

Allegato13 (art. 1)

Tabelle dei composti chimici

14

(si veda anche la cifra 1C350 dell’ordinanza del 25 giugno 199715 sul controllo dei beni a duplice impiego)

Tabella 1 A Composti chimici tossici N. CAS

1. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile (≤ C10, compreso il cicloalchile)

es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropile

Soman: metilfosfonofluoridato di O-pinacolile 107-44-8 96-64-0 2. N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di

O-alchile (≤ C10, compreso il cicloalchile)

es. Tabun: N, N-dimetilfosforamidocianidati di O-etile 77-81-6 3. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonothioati di O-alchile

(H o ≤C10, compreso il cicloalchile) e di S-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile (Me, Et, Npr o i-Pr) e sali alchilati o protonati corrispondenti

es. VX: metilfosfonothioati di O-etile e di S-2-

diisopropilaminoetile 50782-69-9

4. Iprite allo zolfo:

Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile Iprite: solfuro di bis-(2-cloroetile) Bis (2-cloroetilthio) metano Sesquiprite (Q):

1,2-Bis (2-cloroetilthio) etano 1,3-Bis (2-cloroetilthio)-n-propano 1,4-Bis (2-cloroetilthio)-n-butano 1,5-Bis (2-cloroetilthio)-n-pentano Ossido di bis (2-cloroetilthiometile) Iprite-O: ossido di bis (2-cloroetilthioetile)

2625-76-5 505-60-2 63869-13-6 3563-36-8 63905-10-2 142868-93-7 142868-94-8 63918-90-1 63918-89-8 5. Lewisiti:

Lewisite 1: 2-clorovinildicloroarsina Lewisite 2: bis (2-clorovinil)-clorarsine Lewisite 3: tris (2-clorovinil)-arsina

541-25-3 40334-69-8 40334-70-1

13 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFE del 31 ago. 1999, in vigore dal 1° gennaio 2000 (RU 1999 3058).

14 I nomi dei composti chimici e i loro sinonimi sono determinanti per i controlli.

L’indicazione dei numeri CAS ha lo scopo di facilitare l’identificazione dei composti, anche se non può costituire l’unico criterio. Occorre inoltre tener conto del fatto che diverse iscrizioni sono costituite da «famiglie», corrispondenti a centinaia di sostanze caratterizzate da una composizione chimica analoga.

15 RS 946.202.1

(5)

Tabella 1 A Composti chimici tossici N. CAS

6. Ipriti all’azoto:

HN1: bis (2-cloroetile) etilamina HN2: bis (2-cloroetile) metilamina HN3: tris (2-cloroetil) amina

538-07-8 51-75-2 555-77-1

7. Saxitossina 35523-89-8

8. Ricina 9009-86-3

Tabella 2 B Precursori N. CAS

9. Difluoruri d’alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonile

es. DF: difluoruro di metilfosfonile 676-99-3

10. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfoniti di O-alchile (H o ≤ C10, compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti

es. QL: metilfosfonite di O-etile e di O-2-diisopropilaminoetile 57856-11-8 11. Cloro Sarin:

metilfosfonocloridato di O-isopropile 1445-76-7

12. Cloro Soman:

metilfosfonocloridato di O-pinacolile 7040-57-5

Tabella 2 A Composti chimici tossici N. CAS

1. Amitono: fosforothioato di O,O-dietile e di S-[2- (dietilamino)etile]

e sali alchilati o protonati corrispondenti

78-53-5

2. PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene 382-21-8 3. BZ: Benzylato di 3-quinuclidinile (*)16 6581-06-2

Tableau 2B Precursori N. CAS

4. Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso), senza altri atomi di carbonio es. Dicloruro di metilfosfonile

Metilfosfonato di dimetile 676-97-1

756-79-6 Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etile e di S-fenile 944-22-9 16 Il segno (*) si riferisce a disposizioni particolari contenute nell’articolo 7 dell’ordinanza

sul controllo dei composti chimici.

(6)

Tableau 2B Precursori N. CAS

5. Dialogenuri N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici 6. N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)-fosforamidati di dialchile

(Me, Et, n-Pr o i-Pr)

7. Tricloruro di arsenico 7784-34-1

8. Acido 2,2-difenile-2-idrossiacetico 76-93-7

9. Quinuclidin-3-ol 1619-34-7

10. Cloruri di N, N-2-dialchil (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali protonati corrispondenti

11. N, N-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetanolo e i sali protonati corrispondenti

Salvo: N, N-Dimetilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti

N, N-Dietilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti

108-01-0 100-37-8 12. N, N-2-dialchile (Me, Et, n-PR o i-Pr) aminoetanthiolo e sali

protonati corrispondenti

13. Thiodiglicol: sulfuro di bis (2-idrossietile) 111-48-8 14. Alcol pinacolico: 3,3-dimetilbutano-2-ol 464-07-3

Tabella 3 A Composti chimici tossici N. CAS

1. Fosgene: Dicloruro di carbonile 75-44-5

2. Cloruro di cianogeno 506-77-4

3. Cianuro d’idrogeno 74-90-8

4. Cloropicrina: tricloronitrometano 76-06-2

Tabella 3 B Precursori N. CAS

5. Ossicloruro di fosforo 10025-87-3

6. Tricloruro di fosforo 7719-12-2

7. Pentacloruro di fosforo 10026-13-8

8. Fosfito di trimetile 121-45-9

9. Fosfito di trietile 122-52-1

10. Fosfito di dimetile 868-85-9

11. Fosfito di dietile 762-04-9

12. Monocloruro di zolfo 10025-67-9

13. Dicloruro di zolfo 10545-99-0

(7)

Tabella 3 B Precursori N. CAS

14. Cloruro di thionile 7719-09-7

15. Etildietanolamina 139-87-7

16. Metildietanolamina 105-59-9

17. Trietanolamina 102-71-6

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