Docenti neoassunti a.s. 2019/20
Indicazioni generali su eventuali vincoli di assunzione, anno di prova e adempimenti vari
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Graduatorie
utili ai fini delle immissioni in ruolo
Le immissioni in ruolo a.s. 2019/20 sono state fatte attingendo dalle seguenti graduatorie:
graduatorie ad esaurimento (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado);
graduatorie concorso 2016 (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado);
graduatorie concorso straordinario 2018 (scuola dell’infanzia e primaria);
graduatorie concorso straordinario 2018 (scuola secondaria di primo e secondo grado)
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IL VINCOLO TRIENNALE NELLA PROVINCIA DI ASSUNZIONE L’art. 399 comma 3 del D.lgs. 297/94 così recita:
IMMISSIONI IN RUOLO DA GAE a.s. 2019/20
«I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art.
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge.»
I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione.
NB: Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni. Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.
GaE
tutti gli ordini di scuola
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IMMISSIONI IN RUOLO DA GAE a.s. 2019/20
ANNO DI PROVA E FORMAZIONE Il DM 850/2015 prevede:
incontri propedeutici e di restituzione finale;
laboratori formativi e/o visite in scuole innovative;
“peer to peer”;
formazione on-line.
Le attività hanno una durata complessiva di 50 ore così distribuite:
• bilancio iniziale delle competenze – 3 ore;
• incontro propedeutico – 3 ore;
• laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore;
• attività di peer to peer – 12 ore;
• formazione on-line – 14 ore;
• bilancio finale delle competenze – 3 ore;
• incontro di restituzione finale – 3 ore.
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IL VINCOLO TRIENNALE NELLA PROVINCIA DI ASSUNZIONE L’art. 399 comma 3 del D.lgs. 297/94 così recita:
«I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art.
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge.»
I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione.
IMMISSIONI IN RUOLO DA GM 2016 a.s. 2019/20
NB: Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni. Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.
GM 2016
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GM 2016
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ANNO DI PROVA E FORMAZIONE Il DM 850/2015 prevede:
incontri propedeutici e di restituzione finale;
laboratori formativi e/o visite in scuole innovative;
“peer to peer”;
formazione on-line.
Le attività hanno una durata complessiva di 50 ore così distribuite:
• bilancio iniziale delle competenze – 3 ore;
• incontro propedeutico – 3 ore;
• laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore;
• attività di peer to peer – 12 ore;
• formazione on-line – 14 ore;
• bilancio finale delle competenze – 3 ore;
• incontro di restituzione finale – 3 ore.
IMMISSIONI IN RUOLO DA GM 2016 a.s. 2019/20
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IL VINCOLO TRIENNALE NELLA PROVINCIA DI ASSUNZIONE L’art. 399 comma 3 del D.lgs. 297/94 così recita:
«I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art.
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge.»
I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione.
IMMISSIONI IN RUOLO DA GMRE 2018 Infanzia e Primaria a.s. 2019/20
NB: Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni. Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.
GM 2018 Infanzia e
Primaria
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GM 2018 Infanzia e
Primaria
ANNO DI PROVA E FORMAZIONE Il DM 850/2015 prevede:
incontri propedeutici e di restituzione finale;
laboratori formativi e/o visite in scuole innovative;
“peer to peer”;
formazione on-line.
Le attività hanno una durata complessiva di 50 ore così distribuite:
• bilancio iniziale delle competenze – 3 ore;
• incontro propedeutico – 3 ore;
• laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore;
• attività di peer to peer – 12 ore;
• formazione on-line – 14 ore;
• bilancio finale delle competenze – 3 ore;
• incontro di restituzione finale – 3 ore.
IMMISSIONI IN RUOLO DA GMRE 2018 Infanzia e Primaria a.s. 2019/20
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GM 2018 Scuola Secondaria di
Primo e di Secondo Grado
IL VINCOLO QUINQUIENNALE NELLA SCUOLA DI NOMINA L’ art. 13 del D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio, ai sensi del comma 795 della predetta legge, così recita:
«Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»
Tali docenti, dunque, dovranno stare per 5 anni nella medesima scuola e nel medesimo posto/classe di concorso: l’anno di arrivo, più altri quattro. Ciò non vale in caso di soprannumerietà o esubero oppure in caso di assistenza a disabili, a condizione che tale necessità sopraggiunga dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.
IMMISSIONI IN RUOLO DA GMRE 2018 sc. sec. I e II grado a.s. 2019/20
NB: Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni. Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.
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PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE E DI PROVA
Un altro percorso, valido ai fini dell’assolvimento del periodo di formazione e prova, è il percorso annuale di formazione e prova previsto dal D.lgs. 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio 2019.
IMMISSIONI IN RUOLO DA GMRE 2018 sc. sec. I e II grado a.s. 2019/20
Sarà un decreto del Miur a disciplinare:
• le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali,
• le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo
• la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del percorso.
GM 2018 Scuola Secondaria di
Primo e di Secondo Grado
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Adempimenti per i
neoassunti
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI (1)
2) DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRE-RUOLO: contestualmente alla presentazione della documentazione di rito, il personale che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato con lo Stato è tenuto a presentare una dichiarazione contenente l’elencazione di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato, compreso il servizio militare e quello prestato eventualmente in altri Enti pubblici, nonché i periodi di studio universitari e gli altri previsti dall’art. 13 del DPR 1092/1973.
I servizi e i periodi non dichiarati, secondo le attuali disposizioni, non possono essere valutati ai fini del trattamento di pensione.
1) DOCUMENTAZIONE DI RITO: è il primo adempimento cui è tenuto il personale all’atto della nomina in ruolo. Consiste nella presentazione entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio, pena la decadenza della nomina, dei «documenti di rito» previsti dall’art. 11 del DPR n. 686/1957.
L’adempimento oggi si riduce legittimamente alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato su tutta una serie di stati, qualità personali e fatti che rispondono al su citato DPR, al fine di sostituire le certificazioni.
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Adempimenti per i
neoassunti
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI (2)
4) DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRE-RUOLO AI FINI ECONOMICI E DI CARRIERA: dopo il superamento dell’anno di prova, il personale docente e ATA che abbia prestato servizi nella scuola statale prima della stipula del contratto a tempo indeterminato può chiedere, con apposita istanza, il riconoscimento di tali servizi, ai fini del trattamento economico (entro 5 anni) e della progressione di carriera(entro 10 anni)
3) RISCATTO E COMPUTO AI FINI PENSIONISTICI: l’Amministrazione valuta autonomamente, ai fini della pensione, tutti i servizi «utili ex se» (servizio di ruolo, incarichi a tempo indeterminato, servizio militare, servizio non di ruolo a decorrere dal 01/01/88 con contributi in conto Tesoro). Per tutti gli altri servizi, l’interessato deve chiedere il computo e la valutazione ai fini pensionistici e l’Amministrazione dovrà emettere decreto specifico che sarà:
a) di «computo» cioè senza onere per l’interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione all’INPDAP/INPS
b) di «riscatto» ovvero con onere economico a carico dell’interessato c) di «ricongiunzione»quasi sempre con onere da parte dell’interessato
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Adempimenti per i
neoassunti
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI (3)
5) DOMANDA DI RISCATTO DEI SERVIZI E PERIODI AI FINI DELLA BUONUSCITA
Personale assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000: si può chiedere il riscatto, ai fini della buonuscita, di tutti quei servizi e periodi per i quali non siano stati versati i contributi in conto INPDAP. La richiesta va indirizzata all’INPDAP/INPS provinciale per il tramite dell’Ambito Territoriale provinciale (ex Provveditorato)
Personale assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2001: può riscattare, ai fini ddel trattamento di fine rapporto, solamente i servizi prestati anteriormente al 30/05/00, purchè a tale data si sia trovato in costanza di rapporto di impiego.
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