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22 maggio 2019 INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE: PROFILI DEFINITORI E CRITERI DISTINTIVI

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1 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

INADEMPIMENTO, ILLECITO E RISARCIMENTO DEL DANNO NEL RAPPORTO DI LAVORO

T19010

Data: 22-24 maggio 2019

Responsabili del corso: Francesca Ceroni, Andrea Del Re Esperto formatore: Chiara Colosimo

22 maggio 2019

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE: PROFILI DEFINITORI E CRITERI DISTINTIVI

Prof. Giuseppe Ludovico, Università degli Studi di Milano

(2)

2 INDICE

Artt. 2 e 3 D.P.R. n. 1124 del 1965 p. 3

Art. 10 D.lgs. n. 38 del 2000 p. 4

Rassegna di giurisprudenza p. 5

Cap. III – Giubboni, Ludovico, Rossi, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Cedam, Padova,

2014 p. 31

(3)

3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario )

Capo II

Oggetto dell'assicurazione

Art. 2

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (1) (2)

[1] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 4, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

Art. 3

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (1).

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma primo, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

(4)

4 Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 50). - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Art. 10 - Malattie professionali.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'art. 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

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5 Sulla nozione di occasione di lavoro:

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.12325 del 18 settembre 2000 – Pres. Trezza V.– Rel. Foglia R. - PM (diff.) Palmieri R. – Ric. Mazzero – Res. Inail

In tema di occasione di lavoro cio' che e' rilevante, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e' il nesso di causalita' tra l'attivita' lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilita' dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attivita' accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni. Ove sussista la suddetta obiettiva connessione tra attivita' lavorativa ed infortunio, non rileva l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato (che in ipotesi avrebbe potuto evitare, o ridurre nelle conseguenze, il sinistro con un comportamento improntato a maggiore prudenza, diligenza o attenzione), mentre invece un comportamento doloso o la sussistenza di un rischio elettivo escludono la tutela assicurativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, titolare di un'impresa artigiana, consistente nell'avere bruciato residui di produzione o rifiuti di cantiere utilizzando liquido infiammabile ed aveva, pertanto ritenuto ascrivibili a rischio elettivo, le ustioni che ne erano derivate e che avevano determinato il decesso dell'assicurato).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.13447 del 9 ottobre 2000 - Pres. Ianniruberto G. - Rel. De Matteis A. - PM. (Conf.) Gambardella V. – Ric. Mattalia – Res. INAIL

Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio occorso ad un'impiegata della P.A.

addetta al video - terminale che, spostandosi da un ufficio all'altro della sede di lavoro recando con se' un faldone da utilizzare per la sua attivita', era scivolata e caduta in terra riportando una frattura ossea).

Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza n.14464 del 7 novembre 2000 – Pres.Ianniruberto G. – Rel.Vigolo L. – P.M. (conf.) Gambardella V. – Ric.Soffella – Res.Inail

Nella nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia dei colleghi, sia dei terzi ed anche dello stesso infortunato o comunque attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che non sussistesse il requisito dell'occasione di lavoro - e quindi l'indennizzabilita' dell'infortunio - in un caso in cui il lavoratore aveva subito un incidente stradale spostandosi tra due sedi diverse del datore di lavoro).

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6 Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.253 del 10 gennaio 2001 - Pres. Mileo V. - Rel. Lamorgese A. - PM. (Conf.) Fedeli M. – Ric. Mariotti – Res. INAIL

L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilita' dell'infortunio sul lavoro, e' ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioe', seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attivita' prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare quindi l'occasione di lavoro e' configurabile in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilita' degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro - luogo di consumazione dei pasti (modifica degli artt. 2 e 210 del d.P.R. n. 1124 del 1965, introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000). (Nella specie un dipendente di un ospedale era inciampato su una catenella posta all'interno dell'area ospedaliera mentre, dopo avere parcheggiato l'autovettura, si accingeva a raggiungere il suo reparto).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.2117 del 14 febbraio 2001 - Pres. Santojanni MD. - Rel.

Balletti B. - PM. (Parz.diff.) Fedeli M. - Ric. Canu - Res. Inail

L'indennizzabilita' dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioe', allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro prestato, ma insito in un'attivita' prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che e' estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalita' o tipicita' del rischio protetto (nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che aveva respinto - per mancanza di nesso causale con l'attivita' lavorativa - la domanda di rendita proposta da un agricoltore, infortunatosi nell'aprire il cancello di accesso al mercato ortofrutticolo ove era posto il sito di vendita dei prodotti da lui coltivati).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 9556 del 13 luglio 2001 - Pres. Ianniruberto G. - Rel. De Renzis A. - PM. (conf.) Buonajuto A. - Ric. Inail - Res. Carniel

L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilita' dell'infortunio sul lavoro, e' ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioe', seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attivita' prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. (Fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell'edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia).

Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza n. 190 del 9 gennaio 2002 – Pres. Spano' A. - Rel. De Matteis A. - PM. Napoletano G (conf.) - Ric. Inail - Res. Andretto

Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (fattispecie relativa ad artigiana con attivita' di

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7 produzione e vendita di manufatti scivolata accidentalmente mentre attendeva al proprio lavoro durante un'esposizione dei propri prodotti).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 2942 del 27 febbraio 2002 - Pres. Genghini M. - Rel.

D'Agostino G. - PM. Destro C. (diff.) - Ric. Monaco - Res. INAIL

Ai fini dell’indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per <<occasione di lavoro>>

devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attivita' lavorativa si svolge e nelle quali e' insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso l'occasione di lavoro nel caso dell'uccisione del custode di un cimitero, mentre si trovava al lavoro, senza valutare, sulla base delle prove acquisite, la sussistenza di un rischio improprio connesso alla particolare situazione socio - ambientale in cui la prestazione lavorativa era svolta).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 15765 del 9 novembre 2002 - Pres. Senese S. - Rel. Filadoro C. - PM. Sorrentino F (Parz. Diff.) - Ric. Fosca - Res. INAIL

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorre l'occasione di lavoro - costituente requisito di indennizzabilita' dell'infortunio - solo quando esista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attivita' di lavoro, per cui non e' sufficiente, ai fini dell'indennizzabilita', il rischio comune e generico connesso all'attivita' di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, o anche il rischio insito in attivita' accessorie, qualora queste siano immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento di quelle mansioni, e quindi funzionalmente collegato all'attivita' lavorativa.

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 6431 del 25 marzo 2005 - Pres. Sciarelli G. - Rel. Filadoro C. - PM. Abbritti P (Conf.) - Ric. Gaddette ed altro - Res. Inail

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., da' rilievo non gia', restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attivita' protetta. Ne consegue che, con riferimento agli artigiani, tale assicurazione copre anche le operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge l' attivita' artigianale, tra le quali non puo' non ricomprendersi quella di approvvigionamento dei pezzi di ricambio dei macchinari utilizzati.

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 1718 del 27 gennaio 2006 – Pres. Mileo V. – Rel. Capitanio N. – Ric. Monte – Res. Inail

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, non è sufficiente che l’attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall’attività lavorativa svolta, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone tuttavia in ragione di necessario collegamento eziologico con l’attività lavorativa del medesimo (nella specie, la S.C. ha escluso l’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore intervenuto per sedare un lite insorta nell’ambiente lavorativo, trattandosi di una condotta motivata da una scelta arbitraria del lavoratore

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8 non giustificata né dai doveri imposti dall’art. 593 cod.pen., riferiti ad un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze dell’ordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né a doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere ad una colluttazione tra due soggetti, la possibilità di essere incriminato per rissa ai sensi dell’art. 588 cod.pen.).

Cassazione civile sez. lav. 23 luglio 2012, n. 12779 – Pres. Vidiri G. – Rel. Stile P. – P.M. Matera M.

(conf.) – P.G.P. c. Inail

Ai fini dell'indennizzo dell'infortunio subito dall'assicurato, per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni – comprese quelle ambientali e socio-economiche – in cui l'attività si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore. Non rileva il fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo, da terzi o situazioni proprie, con il solo limite del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del dipendente diretta a soddisfare esigenze personali (nella specie, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso l'occasione di lavoro, negando il risarcimento ad un insegnante aggredito da un ex alunno mentre si trovava nel cortile della scuola per sorvegliare un incontro di pallavolo).

Cassazione civile sez. lav. 5 gennaio 2015, n. 6 – Pres. Stile P. – Rel. De Marinis N. – P.M. Matera M. (diff.) – M.E. c. AMA, INAIL

Nella nozione di occasione di lavoro sono ricomprese tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.

Cassazione civile sez. lav. 7 aprile 2015, n. 6933 – Pres. Vidiri G. – Rel. Venuti P. – P.M. Ceroni F.

– L.M.R., C.F. c. Inail

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni. In particolare, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma deve essere fondato sul criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità del datore per la morte di un lavoratore punto da una zecca, atteso che non era stata fornita alcuna prova circa la riconducibilità dell'evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità).

Cassazione civile, sez. lav., 3 aprile 2017, n. 8597 – Pres. Mammone G. – Rel. Doronzo A. – P.M.

Finocchi Ghersi R. (conf.) – Cantieri stradali Gallo S.p.a. c. INAIL

Per la normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi "in occasione di lavoro" e quindi non solo quelli riconducibili al rischio "tipico" della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto.

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell'I.N.A.I.L., anche quelli cosiddetti indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore,

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9 purché tali eventi siano ricompresi nell'ambito di tutela stabilito dal d.P.R. n. 1124 del 1965. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'occasione di lavoro sul presupposto che la morte del lavoratore, cagionata dalla puntura di un insetto, si era verificata in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall'essere in quel momento il soggetto intento all'attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell'automezzo che gli aveva impedito o comunque reso più difficile difendersi dall'insetto stesso).

Sulla nozione di occasione di lavoro in agricoltura:

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 11929 del 26 giugno 2004 - Pres. Prestipino G. - Rel.

Cellerino G. - PM. Apice U. (Diff.) – Ric. Giubergia - Res. Inail

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura apprestata dagli artt. 205 e 208 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non consente di ricomprendere ogni attivita' umana che si trovi ad essere anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio dell'agricoltura (art.206), ma oltre a richiedere l'esercizio di un'attivita' fisica o di carattere manuale - esecutivo presuppongono che l'intervento operativo, pur potendo inerire all'esercizio dell'impresa agricola, tuttavia non sia svolto a causa e per un diverso titolo, ovvero nell'adempimento di un dovere o per un interesse personale dell'agricoltore, "uti civis", dove l'interconnessione con la professione rurale e' solo occasionale e accidentale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto escluso dalla copertura legale del rischio infortunistico l'infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilita' della propria azienda agricola).

Cassazione civile sez. lav. 11 febbraio 2013, n. 3173 – Pres. Miani Canevari F. – Rel. Berrino U. – P.M. Romano G. (conf.) – M.L. c. Inail

Per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è rilevante il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, che non può essere interrotto da un comportamento colposo dell'infortunato. Il nesso viene meno con un comportamento doloso o l'assunzione di un rischio elettivo (nella specie, relativa alla richiesta di rendita avanzata dagli eredi di un contadino, rimasto ucciso dallo scoppio di un pozzo di rifiuti, causato dalla presenza di materiale altamente combustibile inserito dallo stesso lavoratore, la Corte ha ritenuto che la condotta tenuto dalla vittima fosse stata del tutto abnorme e svincolato dallo svolgimento dell'attività protetta, che integrava, in tal modo, l'ipotesi del rischio elettivo atto ad escludere la copertura assicurativa).

Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2017, n. 4277 – Pres. D’Antonio E. – Rel. Doronzo A. –P.M.

Matera M. (diff.) – P.O., C.F. c. INAIL

In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l’istituto della cd. reciprocanza di cui all’art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava).

Sulla causa violenta:

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10 Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.7228 del 30 maggio 2000 – Pres. Trezza V.- Rel. Cellerino G. – PM (conf.) Cinque A – Ric. Soldati – Res. INAIL

In tema di infortunio sul lavoro, uno sforzo fisico compiuto durante il lavoro, può configurare l'esistenza di una causa violenta prevista dall'art. 2 D.P.R. 1124/65 atta a determinare, con azione rapida ed intensa, la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato. In tale contesto, il nesso causale non è escluso da una predisposizione morbosa, trovando applicazione in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, il principio di equivalenza delle cause stabilito dall'art. 41 cod.pen., secondo cui il concorso di altre cause non esclude il rapporto di causalità.

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.7306 dell’1 giugno 2000 – Pres. Trezza V. – Rel. Picone P.

- PM (conf.) Matera M. – Ric.Taralla – Res. INAIL

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (Fattispecie relativa a infermiere professionale che deduceva di avere contratto un'epatite pungendosi con l'ago di una siringa mentre effettuava un prelievo di sangue ad un ricoverato; la S.C., nell'annullare la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda per difetto di prova adeguata in ordine a uno specifico episodio di puntura con ago infetto, ha rilevato che non erano state effettuate le necessarie indagini scientifiche e statistiche basate sul tipo di epatite contratta dall'interessato, sul reparto e le mansioni cui lo stesso era addetto, ecc.)

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.13741 del 16 ottobre 2000 - Pres. De Musis R. - Rel.

Figurelli D. - PM. (Conf.) Pivetti M. – Ric. INAIL – Res. Sabatini e altro

In materia di infortuni sul lavoro la causa violenta - fatto genetico indispensabile dell'infortunio - puo' consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Ancorche' debba trattarsi di un evento lesivo che agisce "ab extrinseco" (ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore), la relativa configurabilita' non e' esclusa da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, puo' rilevare in senso contrario, in quanto una predisposizione morbosa puo' far si' che un concentrato dispendio di energie per un atto ricollegabile al lavoro determini una brusca rottura del sia pur precario equilibrio organico esistente e dia luogo a conseguenze invalidanti o letali. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la morte dell'assicurato, affetto da cardiopatia ipertensiva e arteriosclerosi preesistenti, verificatasi - per tamponamento cardiaco secondario e disseccazione dell'aorta ascendente - sei giorni dopo che il lavoratore aveva accusato, durante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, un improvviso accesso ipertensivo era stata concausata dall'usura e dallo stress derivato al lavoratore dalle mansioni e dalle condizioni di lavoro, consistenti, in particolare, nella costante esposizione a bruschi sbalzi di temperatura).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 239 del 10 gennaio 2003 - Pres. Mileo V - Rel. De Matteis A - PM. Napoletano G (Conf.) - Ric. Orsato - Res. INAIL

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla relativa prestazione richiede che l'infortunio sia stato provocato da una "causa violenta" (art. 2, d.P.R. n.

1124 del 1965) che puo' riscontrarsi anche in riferimento allo sforzo messo in atto nel compiere un

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11 normale atto lavorativo, qualora esso sia caratterizzato dalla intensita' dell'energia spiegata, concentrata in un breve arco temporale, che va identificato nell'unita' cronologica costituita dal turno di lavoro (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto insussistente la "causa violenta" nello sforzo posto in essere da due lavoratrici, le quali, per un intero turno lavorativo, avevano, rispettivamente, provveduto a rifilare con un coltello plastiche di particolare durezza e ad inserire tappi in scarponi da sci mediante una graffettatrice, contraendo entrambe una tendinite acuta).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 20941 del 28 ottobre 2004 – Pres. Mileo V. – Rel. Foglia R. - PM Nardi V. (Diff.) - Durante ed altri c. Inail

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, semprechè tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto, in quanto non specifica circa l'occasione di lavoro, la domanda proposta da un odontotecnico che aveva assunto di aver contratto il virus di epatite HCV in occasione e a causa della propria attività di lavoro, allorchè si punse nel riparare apparecchi ortodontici).

Cassazione Civile, sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27831 – Pres. Sciarelli G. – Rel. Medialò G. – P.M.

Gambardella V. – A.F.M., C.F. c. Inail

La causa violenta richiesta dall’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 per l’indennizzabilità dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione.

Cassazione Civile, sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649 – Pres. Sciarelli G. – Rel. Nobile V. – P.M.

Matera M. – L.C. c. Inail

Lo sforzo fisico del lavoratore può determinare una patologia riconducibile all’infarto occorso allo stesso qualora si verifichi un’azione rapida e intensa tale da determinare una lesione del lavoratore medesimo. A tal fine è necessario per il risarcimento del danno la dimostrazione del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e l’evento lesivo (Nella specie la Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno della moglie di un fattorino deceduto per infarto sul rilievo che il semplice stress e affaticamento quotidiano del lavoro svolto dal marito non può essere l’unico elemento per dimostrarne la nocività).

Cassazione civile sez. lav. 27 settembre 2013, n. 22257 – Pres. Roselli F. – Rel. Garri F. – P.M.

Romano G. (conf.) – C.F. c. Inail

La causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (respinta la richiesta del lavoratore, il quale non aveva provato di aver

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12 proceduto ad uno spostamento di pacchi di peso rilevante e che proprio lo sforzo al quale si era sottoposto fosse stata la causa determinante del dolore allo sterno e del malore sopravvenuto).

Cassazione civile sez. lav. 19 dicembre 2013, n. 28434 – Pres. Lamorgese A. – Rel. Arienzo R. – P.M. Celentano C. (conf.) – M.S., C.F. c. Inail

Ove lo sforzo compiuto nell’esecuzione della prestazione lavorativa non abbia costituito la causa efficiente, né la concausa, né la causa scatenante dello stato morboso, avendo al più rappresentato l’occasione per la manifestazione o "slatentizzazione" di una patologia preesistente che si pone come causa sufficiente dell’invalidità, lo sforzo stesso non è sufficiente a sostenere l'origine post traumatica della patologia, stante l’ascrivibilità della condizione nosologica a malattia comune.

Sul rischio elettivo:

Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza n. 15047 del 4 luglio 2007, - Pres. Ciciretti S. - Est. De Matteis A. - P.M. Fedeli M. – Ric. P.M. – Res. Inail

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 26560 del 17 dicembre 2007 - Pres. Mercurio E. - Est. De Matteis A. - P.M. Patrone I. – Ric. Z.V. – Res. Inail

Nella nozione di occasione di lavoro, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo.

Cassazione civile, sez. lav., 20 luglio 2017, n. 17917 – Pres. D’Antonio E. – Rel. Riverso R. – P.M.

Servello G. (diff.) – T. c. I.

L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva reputato non indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore agricolo che si era posto alla guida di un trattore, riportando

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13 gravi lesioni dal ribaltamento del detto mezzo, mentre si trovava in periodo coperto da inabilità per precedente infortunio).

Il percorso e il rischio tutelato nell’infortunio in itinere:

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 9211 del 9 giugno 2003 - Pres. Ianniruberto G - Rel. Vidiri G - PM. Finocchi Ghersi R (Diff.) - Ric. INAIL - Res. Manzocchi

L'infortunio "in itinere", come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non e' configurabile - oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprieta' privata, atteso che l'indennizzabilita' (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprieta' del lavoratore assicurato.

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 11950 dell’8 giugno 2005 – Pres. Mercurio E. – Rel.

Cellerino G. - PM Finocchi Ghersi R. (Diff.) – Ric. Castiglione ed altro – Res. Inail

In tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione del terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. n.1124 del 1965 (aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000), per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che l'infortunio in cui sia coinvolto il lavoratore in un tragitto non circoscritto allo spostamento casa-lavoro, di stretta limitazione spaziale, qualora non sia giustificato, nel concorso delle altre specifiche circostanze, da esigenze eccezionali ed indifferibili, non beneficia della tutela garantita dal citato decreto e la valutazione dell'esistenza dell'estensione eccezionale del rischio per particolari, giustificate esigenze e situazioni singolari, costituisce un accertamento di fatto la cui valutazione, se immune da vizio logico-giuridico, non è censurabile in cassazione. (Fattispecie in cui un giovane, per raggiungere il luogo di residenza familiare, ove vivevano genitori e fratello, a distanza di circa 1000 km dal cantiere nei cui pressi dimorava, nel corso del viaggio, intrapreso con beneplacito e a spese del datore di lavoro, decedeva in un incidente automobilistico).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 15777 del 16 luglio 2007 - Pres. Sciarelli G. - Est. Vidiri G. - P.M. Matera M. – Ric. Inail – Res. S.G.

Alla stregua di un’interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio “in itinere” comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Nella specie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell’infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 13599 dell’11 giugno 2009 - Pres. Ianniruberto G. - Est.

Picone P. - P.M. Fuzio R. – Ric. P.A. – Res. Inail

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14 In tema di indennizzabilità dell' infortunio "in itinere", si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell'omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità, peraltro contraddetto da altri indizi (quali alcuni prossimi congiunti del lavoratore rimasti a loro volta vittime di omicidi due anni prima), escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura.

Cassazione civile, Sez. Lav., 27 aprile 2010, n. 10028 – Pres. Roselli F. – Rel. Curzio P. – P.M.

Matera M. – L.G. c. Inail

L’infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.

Cassazione Civile, sez. lav., 21 settembre 2010, n. 19937 – Pres. Vidiri G. – Rel. La Terza M. – P.M.

Fuzio R. – Q.D. c. Azienda Sanitaria Locale Caserta

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre procedere in primo luogo alla valutazione dell'elemento topografico e cioè di quello che si presenta come il percorso più breve dalla abitazione alla sede di lavoro, e verificare successivamente se le eventuali deviazioni compiute dall’assicurato abbiano comportato, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani (la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di rinvio che aveva negato l’indennizzabilità dell’infortunio occorso ad un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all'itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sede di lavoro).

Cassazione civile, sez. lav., 21 novembre 2011, n. 24485 – Pres. Roselli F. – Rel. Filabozzi A. – P.M.

Gaeta P. (diff.) – Inail c. Z.C.

Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell'assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4, n. 5 del T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere, posto che l'art. 2 del T.U., al comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), ha stabilito espressamente che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", precisando che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato", senza operare, dunque, alcuna distinzione tra le varie categorie di "persone assicurate", ed in particolare tra insegnanti e allievi quando costoro attendano ad esperienze tecnico- scientifiche, ad esercitazioni pratiche o ad esercitazioni di lavoro.

Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2012, n. 11545 – Pres. Roselli F. – Rel. Napoletano G. – P.M.

Corasaniti G. (conf.) – B.E. c. Inail

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (cassata la sentenza del merito che aveva

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15 escluso l'indennizzo per l'infortunio occorso alla lavoratrice che aveva riportato lesioni in seguito ad un'aggressione per scippo subita mentre rincasa dal lavoro).

Cassazione civile sez. lav. 22 gennaio 2013, n. 1458 – Pres. Lamorgese A. – Rel. Maisano G. – P.M.

Matera M. (conf.) – B.S. c. Inail, Cinecittà Luce S.p.a.

In tema di "infortunio in itinere", la variazione del percorso o l'utilizzo di un'autovettura anziché del servizio metropolitano, va inquadrato nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso che costituisce l'occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa (o, nel caso in esame, la configurabilità di infortunio sul lavoro ai fini del periodo di comporto), a seconda delle caratteristiche della deviazione alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell'aggravamento del rischio (la Corte ha specificato che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione).

Cassazione civile sez. lav. 7 maggio 2013, n. 10565 – Pres. Roselli F. – Rel. Stile P. – P.M. Corasaniti G. (conf.) – Inail c. M.C.R., V.D., V.G.

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. Pertanto, deve essere riconosciuta la riconducibilità all'attività lavorativa per l'infezione da epatite contratta a seguito di emotrasfusioni se queste si sono rese necessarie per affrontare il trattamento chirurgico delle fratture subite dal lavoratore in un infortunio in itinere (respinto il ricorso dell'INAIL, il quale sosteneva che le cause della morte andassero riferite all'imperizia del personale medico e che non fossero in alcun modo riferibili all'attività lavorativa).

Cassazione civile sez. lav. 13 gennaio 2014, n. 475 – Pres. Vidiri G. – Rel. Bronzini G. – P.M. Fucci C. (conf.) - D.L. c. Inail

Non rientra nella nozione di infortunio in itinere quello occorso al lavoratore al rientro dalla ferie ed in orario notturno, perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (nella specie, il sinistro era occorso poco dopo mezzanotte mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo).

Cassazione civile Sez. Un. 7 settembre 2015, n. 17685 – Pres. Rovelli L.A. – Rel. Nobile V. – P.M.

Apice U. (conf.) – G. c. Inail

L'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo l'ipotesi legislativa dell'infortunio "in itinere", non ha derogato alla norma fondamentale di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, che prevede, tra i requisiti necessari per l'indennizzabilità dell'infortunio, l'occasione di lavoro. Ne consegue l'estraneità alla tutela assicurativa della fattispecie in cui la causa violenta sia il fatto doloso del terzo riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima, del tutto estranei all'attività lavorativa, in quanto, in tal caso, il collegamento tra l'evento lesivo e il normale

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16 percorso di andata e ritorno dal lavoro risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere l'occasione di lavoro.

La espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginai basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).

Cassazione civile, sez. lav., 7 luglio 2016, n. 13882 – Pres. Mammone G. – Rel. Riverso R. – P.M.

Sanlorenzo R. (conf.) – Laino Aldo c. Inail

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" ex art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce occasione di lavoro, rilevante ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria sede ed avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, sicché la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi a tale riunione deve ritenersi riferibile al lavoro, senza che assuma alcuna rilevanza che lo stesso vi abbia partecipato in qualità di sindacalista, usufruendo di un permesso sindacale retribuito, in quanto i lavoratori che svolgono attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre assicurati ex artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dovendosi soltanto verificare in concreto l'ambito di operatività della tutela.

Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2017, n. 4277 – Pres. D’Antonio E. – Rel. Doronzo A. –P.M.

Matera M. (diff.) – P.O., C.F. c. INAIL

In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l’istituto della cd. reciprocanza di cui all’art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava).

Sull’uso del mezzo privato nell’infortunio in itinere:

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n.12891 del 28 settembre 2000 - Pres. Ianniruberto G. - Rel.

Celentano A. - PM. (Conf.) Pivetti M. - Ric. Losacco - Res. INAIL

L'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro - infortunio che ora trova una previsione espressa nel D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, in attuazione della legge delega 17 maggio 1999 n. 144 - postula la necessita' dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, in ragione della mancanza di mezzi pubblici o, quando vi siano, allorche' questi non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare.

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17 Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza n.14681 del 13 novembre 2000 – Pres.Ianniruberto G. – Rel.Mercurio E. – P.M. (conf.) Gambardella V. – Ric.Pardini – Res.Inail

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada puo' diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilita' dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessita' di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilita' di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un lavoratore mentre impiegava la bicicletta, come mezzo di trasporto, per un percorso agevolmente effettuabile a piedi; la pronuncia di merito che ha escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio e' stata confermata dalla S.C.).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 7208 del 26 maggio 2001 – Pres. Trezza V. - Rel. La Terza M. - PM. (diff.) Pivetti M. - Ric. D'Ettole - Res. INAIL

Non e' indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore durante il tragitto casa - lavoro percorso con mezzo privato, ove lo stesso lavoratore non dimostri la necessita' dell'utilizzo di tale mezzo in relazione agli orari lavorativi ed a quelli dei mezzi pubblici di trasporto, senza che rilevi, al riguardo, che l'uso del mezzo privato sia stato autorizzato dal datore di lavoro, non potendo tale autorizzazione supplire alla mancanza delle condizioni di fatto prescritte per la configurazione dell'infortunio in itinere e per il conseguente intervento della tutela assicurativa (principio affermato in relazione a fattispecie anteriore alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 38 del 2000).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 10750 del 3 agosto 2001 - Pres. De Musis R. - Rel.

Guglielmucci C. - PM. (parz.diff.) Martone A. - Ric. Giantesio - Res. Inail

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilita' dell'infortunio

"in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimita' o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards"

comportamentali esistenti nella societa' civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un piu' intenso legame con la comunita' familiare ed un rapporto con l'attivita' lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che stava rientrando nella propria abitazione con un mezzo di trasporto privato per consumare il pranzo e poi ritornare sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilita' sul solo presupposto che la scelta del mezzo privato non fosse funzionale alle modalita' della prestazione lavorativa).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 10468 del 18 luglio 2002 - Pres. Mileo V. - Rel. Figurelli D. - PM. (parz.diff.) Fuzio R. - Ric. INAIL - Res. FERGAT SpA

Ai fini dell'indennizzabilita' dell'infortunio occorso al lavoratore durante il rientro a casa con automezzo privato, il cui utilizzo sia necessitato, la permanenza dello stesso lavoratore sul luogo di lavoro dopo la fine del proprio turno non e' idonea ad interrompere il nesso di causalita' fra l'attivita' lavorativa e l'evento infortunistico, sempre che la durata di tale protratta permanenza sia tale da non comportare un maggior rischio a carico del medesimo lavoratore per il suo rientro a casa (nella specie, la S.C., nell'annullare la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilita'

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18 dell'infortunio per essersi il lavoratore trattenuto sul posto di lavoro per circa cinquanta minuti dopo la fine del turno, ha anche considerato che la permanenza sul luogo di lavoro era comunque dovuta a ragioni connesse all'attivita' lavorativa, quali la sottoposizione a visita presso il medico di fabbrica e l'incontro con un collega sindacalista in merito a questioni attinenti al lavoro).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 3363 del 6 marzo 2003 - Pres. Senese S - Rel. Curcuruto F - PM. Matera M (Conf.) - Ric Amarù - Res. Inail

Nel caso di infortunio "in itinere" accaduto in occasione dell'utilizzo necessitato del mezzo privato, l'Istituto assicuratore assume il rischio connesso all'uso del mezzo di trasporto verso il luogo di lavoro fino al completamento del viaggio, anche quando il conducente del veicolo, abbandonato il sistema pubblico viario, abbia raggiunto l'area privata nella quale la prestazione lavorativa deve svolgersi, diversamente da quando il veicolo, prima di essere lasciato in parcheggio, venga utilizzato per scopi diversi e non collegati ad alcuna esigenza lavorativa, quale mezzo per un piu' comodo spostamento all'interno dell'area stessa. Cio' in quanto devesi ritenere incluso nella copertura assicurativa lo spostamento del veicolo stesso anche all'interno dell'area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso, in dipendenza dell'operazione di discesa da una bicicletta, al lavoratore che la utilizzava per spostarsi piu' agevolmente all'interno dell'area del cantiere, dove prestava la propria attivita' lavorativa).

Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza 1 settembre 2004, n. 17544 – Pres. Sciarelli G. – Rel.

Battimiello B- PM Napoletano G (Conf.) - Piticchio c. Inail

Costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione del lavoratore priva di alcun diretto collegamento con l'attività lavorativa svolta, la scelta di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio durante la pausa pranzo, qualora l'uso del mezzo proprio non sia necessitato dalla durata della pausa pranzo o dall'impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non qualificabile come infortunio verificatosi in occasione di lavoro il sinistro stradale subito dal lavoratore, mentre, col proprio ciclomotore, si recava a casa, raggiungibile con i mezzi pubblici in soli quindici minuti, per consumarvi il pasto, pur fruendo, in caso di prolungamento dell'attività lavorativa nelle ore antimeridiane, di un intervallo di due ore).

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 6929 del 4 aprile 2005 - Pres. Ciciretti S. - Rel. Lamorgese A. - PM. Nardi V. (Conf.) - Ric. Marchiani - Res. Inail

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilita' dell'infortunio

"in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimita', o meno, dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards"

comportamentali esistenti nella societa' civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un piu' intenso legame con la comunita' familiare ed un rapporto con l'attivita' lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che con mezzo proprio si recava sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilita' sul presupposto che, pur tenuto conto delle esigenze prospettate dal lavoratore di assistenza nei confronti della madre ammalata, gli orari delle linee di trasporto pubblico urbano, in considerazione del traffico in coincidenza con gli orari di inizio e termine della giornata lavorativa, fossero compatibili con le esigenze di riposo, di cura dell'anziana madre e di rispetto dell'orario di lavoro, in difetto di prova in ordine a peculiari situazioni contingenti tali da imporre di assolvere, con speditezza, il dovere di assistenza).

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19 Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 17167 del 27 luglio 2006 - Pres. Sciarelli G. - Est. Vidiri G. - P.M. Gaeta P. – Ric. V.S. – Res. I.N.A.I.L.

In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad una lavoratrice part-time, aveva evidenziato che la peculiare condizione di lavoro era volta di per sé a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche esigenze comprese quelle familiari e che il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell'uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiare, sicché non si configurava una necessità di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio)

Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza n. 995 del 17 gennaio 2007 – Pres. Ianniruberto G. – Est.

Vidiri G. - P.M. Abbritti P. - Ric. D’a.An.Ma – Res. Inail

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini della indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero. L'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza n. 13376 del 23 maggio 2008 – Pres. De Luca M. – Rel.

Bandini G. – P.M. Abbritti P. – Ric. A.F. – Res. Inail

In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n.

38 del 2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa

Cassazione Civile, sez. lav., 11 agosto 2010, n. 17752 – Pres. Sciarelli G. – Rel. Nobile V. – P.M.

Matera M. – P.F. c. Inail

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