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FERIE, PAR, RIDUZIONI ORARIO, LAVORO STRAORDINARIO e RIPOSI PERMESSI PER FERIE

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Academic year: 2022

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(1)

FERIE, PAR, RIDUZIONI ORARIO, LAVORO STRAORDINARIO e RIPOSI

PERMESSI PER FERIE

Di seguito l’indicazione della spettanza ferie per ciascuna categoria di beneficiari, come

prevista dal vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (a seguire, CCNL)

e/o da accordi sindacali interni.

(2)

Modalità di richiesta e pianificazione:

previo accordo/autorizzazione del proprio responsabile diretto, esclusi gli eventuali periodi di

ferie collettive.

Modalità di fruizione:

-a giornata intera,

-a mezza giornata (4 ore), -a singola ora (ora intera).

Non hanno diritto al rateo di ferie mensile coloro che nell’arco del mese hanno fruito di:

-un periodo di aspettativa non retribuita,

-permessi non retribuiti (PNR) per un periodo superiore a 15 giorni al mese, -maternità facoltativa per un periodo superiore a 15 giorni al mese,

-altri casi di astensione dal lavoro previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni).

Nei casi sopra elencati, si ha un riproporzionamento della spettanza ferie annuale.

I periodi di ferie già concordati con i propri responsabili si interrompono solo nei seguenti casi:

-ricovero ospedaliero,

-malattia di durata superiore a 7 giorni.

Ricordiamo che le ferie devono essere pianificate e fruite entro il 31/03 dell’anno successivo a quello di maturazione, salva l’ipotesi di ferie e/o chiusure collettive previste da accordo sindacale.

Ricordiamo, inoltre, che è prerogativa manageriale imporre la fruizione, fino ad azzeramento, delle ferie dell’anno precedente entro il 31/05 dell’anno successivo.

(3)

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR

Modalità di richiesta e pianificazione:

previo accordo/autorizzazione del proprio responsabile diretto, esclusi gli eventuali periodi di fruizione collettiva.

Modalità di fruizione:

-a giornata intera,

-a mezza giornata (4 ore) -a singola ora (ora intera)

Non hanno diritto al rateo di PAR mensile coloro che nell’arco del mese hanno fruito di:

-un periodo di aspettativa non retribuita,

-permessi non retribuiti (PNR) per un periodo superiore a 15 giorni al mese, -maternità facoltativa per un periodo superiore a 15 giorni al mese,

altri casi di astensione dal lavoro previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

(es. Cassa Integrazione Guadagni).

Nei casi sopra elencati, si ha un riproporzionamento della spettanza PAR annuale.

Ricordiamo inoltre che è prerogativa manageriale imporre l’obbligo di fruizione di una giornata di PAR ogni due mesi, ovvero mezza giornata ogni mese.

RIDUZIONI ORARIO (R.O.)

Le Riduzioni Orario sono calcolate sulle ore ordinarie di effettiva prestazione lavorativa, in

funzione della turnazione di appartenenza e secondo le percentuali sotto indicate.

(4)

* In questo caso, parte delle ore di R.O. è già pianificata a copertura dei riposi programmati (RP) previsti dalla turnazione.

Modalità di richiesta e pianificazione:

previo accordo/autorizzazione del proprio responsabile diretto.

Modalità di fruizione:

a quarti d’ora (e multipli di essa).

LAVORO STRAORDINARIO

A norma delle vigenti normative nazionali (d.lgs. 66/2003) e dell’art. 7 Sez. Quarta - titolo III del vigente CCNL si definisce “lavoro straordinario il lavoro eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell’art. 5 sez. Quarta – Titolo III, salve le deroghe e le eccezioni di legge”.

In particolare, per lavoro straordinario s’intende il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dalle vigenti norme di contratto.

Le ore di lavoro straordinario possono essere inserite a sistema solo dal personale fino al 6° livello e solo a fronte di un’intera giornata effettivamente lavorata (es. 8 ore) e/o a fronte di una giornata coperta in parte solo con giustificativi di

servizio/missione (es. 6 ore di lavoro + 2 ore servizio).

Limiti massimi previsti da CCNL:

(5)

-max 2 ore al giorno, -max 8 ore alla settimana, -max 200 ore all’anno.

Modalità di autorizzazione:

previo accordo/autorizzazione del responsabile designato all’interno dell’organizzazione di appartenenza.

Banca Ore

A norma dell’acc. sind. 16/03/2000, le ore di straordinario, superiori alla mezz’ora consecutiva e corrispondenti ad ogni quarto d’ora oltre la mezz’ora, preventivamente autorizzate e validate dal proprio responsabile, possono essere accantonate in Banca Ore ed essere fruite con le seguenti modalità:

-a singola ora (ora intera),

-a partire dal mese successivo a quello dell’accantonamento.

RIPOSI

SETTIMANALI: a norma del d.lgs. 66/2003 e della l. 133/2008, ogni

lavoratore ha diritto a 1 giorno di riposo ogni 7 o, in alternativa, a 2 giorni di riposo ogni 14.

GIORNALIERI: a norma dell’art. 7 d.lgs. 66/2003, le ore di riposo

giornaliero ammontano a 11 tra un turno di lavoro e l’altro. Per il personale che opera su turni avvicendati, le ore di riposo minimo giornaliero possono essere pari ad un minimo di 8.

PART TIME

Per quanto riguarda il personale con contratto di lavoro part-time gli istituti retribuiti sopra elencati sono riproporzionati sulla base dell’orario di lavoro prestato.

Il personale con contratto part-time avrà diritto al riconoscimento in aggiunta al proprio orario individuale di lavoro, delle eventuali ore di lavoro supplementare preventivamente concordate con il proprio responsabile diretto.

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