a cura di Rosanna Acierno
Gli atti reclamabili
Limitatamente a controversie entro 20mila euro:
Avviso di accertamento
Avviso di liquidazione
Atto di irrogazione sanzioni
Ruolo
Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi
Diniego o revoca di agevolazioni
Rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Gli atti non reclamabili
Atti che, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono emessi dall’Agenzia delle Entrate
Cartelle che non seguono ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate
Cartelle impugnabili per vizi propri
Atti di valore indeterminato
Atti di recupero di aiuti di Stato illegittimi
Le possibili scelte prima del reclamo
Autotutela
(D.M. n. 37 dell’11.02.1997, art. 68 D.P.R. 287 del 1992; art. 2-quater D. Lgs.
564 del 1994)
Acquiescenza
(Art. 15, D.Lgs. n. 218 del 1997)
Accertamento con adesione
(Art. 1 e segg. D.Lgs. 218 del 1997; Circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997)
Definizione agevolata delle sanzioni
(Art. 17, D.Lgs. n. 472 del 1997)
Le scelte escluse
Acquiescenza
(Art. 15, D.Lgs. n. 218 del 1997)
Conciliazione giudiziale
(Art. 48, D.Lgs. n. 546 del 1992)
Quando fare il reclamo
A pena di inammissibilità, occorre notificarlo all’Ufficio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare (150 in caso di accertamento con adesione)
Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il 90° giorno dalla domanda di rimborso presentata
Come fare il reclamo
La presentazione dell’istanza di reclamo (che può contenere anche una proposta di mediazione) deve contenere le stesse eccezioni di diritto e di merito che il contribuente intenderebbe portare all’attenzione della Commissione Tributaria in sede di ricorso.
La notifica dell’istanza di reclamo-mediazione sospende i termini per la proposizione del ricorso di 90 giorni (ai quali non si applica la sospensione feriale)
Quando fare la costituzione in giudizio
Il termine di 30 giorni per instaurare la controversia dinanzi alla Commissione Tributaria decorre dal giorno successivo:
- a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento o rifiuto;
- a quello di comunicazione del provvedimento di rifiuto (anche se non sono ancora decorsi i predetti 90 giorni);
- a quello di comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza.
Le sanzioni in caso di accoglimento e il perfezionamento
L’accoglimento totale o parziale dell’istanza di reclamo- mediazione comporta una riduzione delle sanzioni al 40%
delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione.
Si perfeziona attraverso il versamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, entro 20 giorni dall’accordo di mediazione.
È ammesso il versamento rateale
Accertamento con adesione e mediazione a confronto
Il beneficio della riduzione delle sanzioni è diverso in caso di accertamento con adesione rispetto al reclamo- mediazione:
- a 1/3 del minimo in caso di adesione;
- al 40% dell’irrogato in caso di reclamo.
Durante la pendenza della procedura di adesione non sono possibili azioni cautelari e conservative, mentre il reclamo-mediazione non pone al riparo da tali azioni.
I casi particolari e pregnanti
- Società di persone e litisconsorzio necessario (valore singolo atto);
- Impugnazione cartella per vizi del ruolo e vizi propri;
- Avvisi esecutivi;
- Cartelle da 36 bis e 36 ter Dpr 600/73
Speranza: concessione di sospensiva e scambio di informazioni tra AdR e Agenzia delle Entrate!