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La previsione rappresenta il culmine di un processo di emancipazione degli enti locali volto a garantire agli stessi un’effettiva partecipazione ai processi decisionali regionali

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Academic year: 2021

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SINTESI

L’art. 123, ultimo comma, della Costituzione, che si colloca nella più ampia riforma del Titolo V, derivante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, arricchisce il panorama istituzionale dell’ordinamento regionale di un nuovo organo: il Consiglio delle autonomie locali.

La previsione rappresenta il culmine di un processo di emancipazione degli enti locali volto a garantire agli stessi un’effettiva partecipazione ai processi decisionali regionali.

La disposizione costituzionale, però, rischia di cristallizzare le possibili evoluzioni di tale processo.

La disciplina del CAL, dunque, lancia una duplice sfida al sistema delle autonomie: da un lato, gli enti locali dovranno cercare di ottenere la massima attuazione dell’ultimo comma dell’art. 123 anche alla luce delle altre disposizioni costituzionali nel rinnovato contesto secondo regionalismo; dall’altro la Regione deve prendere consapevolezza del nuovo ruolo affidatole e creare un sistema integrato con i propri enti locali.

Un’ottica di diritto regionale comparato torna utile al fine di evidenziare come tale sfida sia stata affrontata sinora da ogni singola Regione a statuo ordinario.

La Costituzione rimette, infatti, alle fonti regionali la disciplina del CAL.

E’ prevista una riserva di statuto, il quale deve disciplinare il CAL almeno “quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

Le Regioni possono, poi, prevedere diverse configurazioni in base alle altre competenze statutarie.

La legge regionale si limita ad attuare quanto stabilito dallo statuto salvo ristretti ambiti di intervento indipendente della stessa.

Ad ogni CAL, inoltre, viene riconosciuta un’autonomia regolamentare in merito al funzionamento e all’organizzazione interna.

Nelle varie discipline adottate il CAL si presenta come unica sede di

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raccordo con la Regione, esclusivamente rappresentativa degli enti locali e dotato principalmente di funzioni consultive.

Comuni, Province e Comunità montane trovano una loro rappresentanza in seno al CAL, sia essa diretta, tramite la previsione di membri di diritto, sia essa indiretta, tramite l’elezione di membri secondo modalità finalizzate ad ottenere una proiezione quanto più fedele possibile alla distribuzione sul territorio delle diverse realtà istituzionali locali.

In alcuni casi ricevono una rappresentanza anche le associazioni degli enti locali o, persino, le autonomie locali.

La principale funzione svolta dal CAL è quella consultiva direttamente prevista in Costituzione e consiste nel fornire agli organi regionali, dei pareri circa atti all’esame degli stessi. Pareri che possono essere obbligatori circa le materie di maggiore rilevanza per gli enti locali o anche facoltativi nel caso in cui siano gli stessi organi regionali a ritenerne opportuna l’acquisizione. Nessuna Regione ha previsto dei pareri vincolanti che avrebbero affidato al CAL un ruolo codecisorio che non sembra legittimo alla luce delle disposizioni costituzionali in materia, almeno limitatamente all’esercizio della funzione legislativa.

Per garantire, però, ai pareri del CAL una certa incisività vengono previsti degli aggravi procedurali nel caso in cui gli organi regionali intendano discostarsene. Si tratta, per lo più, della necessità di una maggioranza assoluta per l’approvazione, per il solo Consiglio regionale, o dell’obbligo di una motivazione espressa, operante anche per la Giunta.

Al CAL vengono riconosciute anche altre funzioni oltre a quella consultiva.

Viene prevista una funzione propositiva ampia, relativa sia all’iniziativa legislativa che ad altre proposte più specifiche, quale, ad esempio, quella di promuovere un ricorso presso la Corte Costituzionale a tutela degli enti locali, o anche generiche e libere.

Il CAL esercita, inoltre, una funzione concertativa ereditandola dai vecchi organi di raccordo tra Regione ed enti locali, in genere ispirati al

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modello della Conferenza a composizione mista, che in alcuni casi, però, sopravvivono al CAL e necessitano di un coordinamento con lo stesso.

Alcune nomine, in organi di rilevanza regionale, vengono affidate al CAL, come, ad esempio, quelle relative alla Consulta statutaria o alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti ai quali lo stesso CAL, in alcuni casi, è legittimato a rivolgersi.

Il CAL svolge, poi, un’attività di monitoraggio delle politiche regionali sulle autonomie e sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione fornendo annualmente un rapporto delle relative risultanze.

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